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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2540/2023
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 13:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POLIMANTI DIEGO
Avv. MENCARINI CATERINA presente
Appellato/i
ROMA CAPITALE
Avv. GIUFFRE' PATRIZIA presente
Avv. SPORTELLI CARLO
CP_1 Controparte_2
Avv. PETRI MARTINA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.2540 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
- (c.f. ) elettivamente domiciliata in RO, in Via Parte_1 C.F._1
Albert Einstein 34, presso lo studio degli avvocati Caterina Mencarini
( – pec: - fax 06/31053631) e Diego CodiceFiscale_2 Email_1
Polimanti ( - pec: - fax CodiceFiscale_3 Email_2
06/31053631), che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in atti,
-
APPELLANTE
- ROMA CAPITALE, con sede in RO, Piazza del Campidoglio, n.1, (c.f. ), P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in RO, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Giuffrè (c.f. , fax 06.68300207, C.F._4 pec: ) che la rappresenta e difende, unitamente e Email_3 disgiuntamente all'avvocato Carlo Sportelli (c.f. ) giusta procura alle C.F._5 liti in atti,
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
e
- on Controparte_3 sede legale in RO, Via Nazionale, n. 87, (c.f. - p.iva ), Società di Gestione P.IVA_2
2 del Fondo denominato Fondo Cicerone Comparto UNO (già “Fondo Cicerone”), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Martina Petri (c.f. - pec: C.F._6
), presso il quale elettivamente domicilia in RO, Email_4
Via Sebastiano Veniero, n. 30 giusta procura alle liti in atti,
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 09.05.2023, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n.16535/2022 emessa dal Tribunale ordinario di RO, pubblicata in data 09.11.2022, resa nel giudizio di primo grado dalla stessa promosso nei confronti di RO CA che ha, a sua volta, chiamato in causa la
[...]
. Al giudizio di primo grado è intervenuto volontariamente Controparte_4 la società in qualità di Società di Controparte_3
Gestione del Fondo denominato “Fondo Cicerone - Fondo comune di investimento di tipo chiuso riservato”.
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«Con atto di citazione, notificato in data 29 gennaio 2019, la sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio RO CA chiedendo che ne fosse dichiarata la responsabilità per il sinistro avvenuto in data 13 giugno 2017, nonché per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni conseguenti. Ha esposto al riguardo che alle h.
9.30 circa, mentre stava percorrendo a piedi il marciapiedi di Viale Guglielmo Marconi, era rovinata a terra, all'altezza del numero civico 160/158, a causa della sconnessione del manto stradale dovuta alla mancanza di un sanpietrino, che creava un avvallamento non visibile e non evitabile con l'ordinaria diligenza. A seguito del sinistro era stata trasportata in autoambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo-Forlanini, dove le veniva diagnosticata la rottura del polso sinistro ed era sottoposta ad un intervento chirurgico di
“riduzione e sintesi con filk” per essere poi dimessa il 17.06.2017. Inoltre RO CA, nel mese di ottobre 2018, aveva posto rimedio al difetto del manto stradale asfaltando il piccolo buco creatosi a causa del sampietrino mancante. Svolgendo la professione di infermiera professionale presso l'ospedale S. Eugenio di RO ed espletando tra l'altro mansioni di sollevamento pesi e trasporto di pazienti infermi, le lesioni al polso avevano certamente causato anche un danno da cenestesi lavorativa, costringendola a sopportare maggiori sforzi e a subire maggior usura. L'attrice ha quindi concluso chiedendo il risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza del sinistro, a titolo di danno biologico,
3 di danno da cenestesi lavorativa e di danno patrimoniale, per una somma complessiva di euro 169.425,21. Si è costituita in giudizio RO CA eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza del luogo dove si sarebbe verificato il sinistro oggetto di causa. In secondo luogo ha dedotto
l'infondatezza della domanda in quanto la sconnessione della pavimentazione allegata da parte attrice non riguardava il marciapiedi ma il passo carrabile di accesso all'immobile di cui al n. 158 di Viale Guglielmo Marconi, dato in concessione alla
[...]
. Quest'ultima era pertanto da ritenersi l'unica diretta Parte_2 responsabile nei confronti del danneggiato e comunque era obbligata a manlevare l'ente a fronte delle pretese di parte attrice. Nel merito ha argomentato che l'evento era occorso alle ore 9,30 del 13 giugno e quindi in condizioni di tempo e luce ottimali, come anche si desumeva agevolmente dalle foto prodotte in atti, ditalché – anche in considerazione della prossimità dell'abitazione della dal luogo della caduta – la sconnessione era Pt_1 facilmente evitabile usando una normale accortezza nel transitare. Contestato anche il profilo del quantum, RO CA ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e il rigetto della domanda nel merito o in subordine la condanna della Controparte_4
o comunque, in caso di soccombenza, la condanna della a garantirla e
[...] CP_4 manlevarla. Alla prima udienza di comparizione, rigettata l'eccezione di nullità formulata da RO CA, l'ente veniva autorizzato a chiamare in causa la
[...]
Si è costituita in giudizio la Controparte_5 [...]
eccependo in via preliminare la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva per avere conferito la piena proprietà del complesso immobiliare di
Viale Marconi n. 152/158 a , Controparte_3 quale società di gestione del Fondo Cicerone, società subentrata pertanto nella titolarità di tutti i rapporti giuridici afferenti al complesso immobiliare. Nel merito ha sostenuto
l'insussistenza dell'insidia, nonché la mancanza di prova in relazione all'evento, al nesso di causalità e al danno. Ha in ogni caso dedotto la prevedibilità del pericolo, l'imprudenza della condotta del danneggiato e la sussistenza del caso fortuito incidentale. Con atto di intervento volontario si è costituita Controparte_3
affermando che la le aveva conferito la piena proprietà del complesso
[...] CP_4 immobiliare oggetto di causa in data 01.10.2015 e quindi in data antecedente al sinistro
(13.06.2017) e chiedendo pertanto l'estromissione di per difetto di CP_4 legittimazione passiva. Ha poi dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto parte attrice non aveva fornito piena prova in ordine: a) al fatto storico;
b) all'effettivo stato
4 dei luoghi al momento dell'evento (la documentazione fotografica allegata da parte attrice era priva di data certa e non era riferibile al tempo e/o al luogo dove si sarebbe verificato
l'evento); c) alla precisa dinamica dell'evento; d) al nesso causale tra la cosa e i danni lamentati;
e) all'ammontare dei danni derivanti dal sinistro. Ha soggiunto che, in ogni caso, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento sarebbe stato interrotto per effetto di fortuito incidente costituito dalla condotta imprudente e distratta dell'attrice. Con riguardo alla domanda di garanzia e manleva avanzata dalla convenuta RO CA, ha argomentato che la superficie stradale oggetto del passo carrabile non era stata sottratta all'uso pubblico per effetto del titolo concessorio, permanendo quindi in capo all l'obbligo Controparte_6 di custodia. All'udienza del 17 giugno 2020 è stata disposta l'estromissione dal processo di
Cassa Forense su concorde richiesta di tutte le parti. Espletate le prove orali è stata ammessa la CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, all'esito della quale la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «- rigetta la domanda siccome infondata;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
- dispone
l'integrale compensazione delle spese tra le parti».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«La domanda è infondata e va respinta. In sede istruttoria è stato assunto l'interrogatorio formale dell'attrice e sono stati ascoltati i testi e . Testimone_1 Testimone_2 [...]
ha affermato di essere caduta mentre si recava con la figlia ad acquistare un libro Pt_1 presso la libreria Feltrinelli, in corrispondenza del civico 158/160 di viale Marconi. Ha soggiunto che la caduta è avvenuta tra le ore 9,30 e le 10,00 di mattina in una bella giornata di giugno, in situazione di buona visibilità, ad una distanza di 700 mt – 1 km dalla sua abitazione. Ha inoltre precisato che transita su quel tratto di strada solo saltuariamente.
ha riferito di aver scorto di fronte a sé una signora per terra e di averla Testimone_1 soccorsa insieme alla figlia di lei, ma di non aver visto il momento della caduta. Ha soggiunto di ricordare che vi era un buco nella pavimentazione, in quanto mancava un sampietrino. Infine , figlia dell'attrice, ha confermato che, uscita da Testimone_2 casa a piedi, si trovava in compagnia della madre per recarsi alla Feltrinelli, quando giunta in prossimità della libreria si era girata vedendo la madre a terra. Dopo aver prestato soccorso alla madre, si era resa conto che la caduta era stata provocata da una sconnessione nella pavimentazione, che successivamente all'evento era stata riparata. Ha soggiunto che la madre non poteva scorgere la buca perché nel camminare, sia lei che l'attrice guardavano
5 dritto di fronte e non a terra. Va infine rilevato che sia la che la hanno Pt_1 Tes_2 riconosciuto nelle foto prodotte in atti il punto di caduta. […].
Tornando ora al caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che parte attrice, pur precisando che l'evento si è verificato su viale Marconi e in corrispondenza del civico
160/158, non ha fornito elementi sufficienti per comprendere se la sconnessione della pavimentazione riguardi il marciapiedi ovvero il passo carrabile già in uso alla
[...] ed ora a (le due foto prodotte non consentono di raffigurare CP_4 Controparte_3 la zona in un contesto abbastanza ampio, focalizzandosi unicamente sul punto che avrebbe causato l'inciampo). Né per altro verso è stato richiesto l'intervento della polizia municipale al momento del fatto, sicché non vi sono altri dati da cui ricavare con precisione il punto di caduta. Ad ogni buon conto, a prescindere da tale incertezza (che incide sull'individuazione del legittimato passivo), occorre rilevare che - come si ricava dalle due foto prodotte dall'attrice - la caduta è stata causata da una modesta depressione della pavimentazione1, profonda all'incirca un centimetro o poco più, agevolmente visibile, tenuto conto che il fatto
è avvenuto di mattina, tra le 9,30 e le 10,00 di una giornata di giugno con tempo sereno e quindi in condizioni di ottima visibilità. Ne discende che la caduta deve essere ascritta alla condotta distratta della stessa , poiché se ella avesse posto maggior attenzione Pt_1 nell'incedere, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. D'altro canto, anche la figlia dell'attrice ha affermato che sia lei che la madre camminavano guardando avanti a sé e non prestando attenzione al marciapiede. La condotta distratta posta in essere dalla stessa danneggiata configura pertanto un elemento idoneo ad integrare il fortuito incidente, che ha reciso il nesso causale tra la cosa e il danno. Nemmeno può riconoscersi alcunché ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché non è dato ravvisare nella fattispecie in esame gli estremi dell'insidia o trabocchetto, stante la facile visibilità del lieve avvallamento nella pavimentazione e quindi l'evitabilità della caduta con una condotta accorta che era certamente esigibile da parte del pedone. Conclusivamente la domanda deve essere disattesa. Le spese di CTU medico-legale restano a carico della . Le spese di giudizio Pt_1 vanno compensate tra le parti, atteso che l'esame della domanda e la verifica dell'interruzione del nesso di causa sono stati possibili solo a seguito di approfondita istruttoria di causa».
§.5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «IN Parte_1
VIA PRINCIPALE respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità di RO CA e di Controparte_3 singolarmente o in solido, per la verificazione del sinistro occorso alla SI.ra Parte_1
e, per l'effetto: - CONDANNARE i medesimi convenuti, singolarmente o in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla SI.ra in Parte_1 conseguenza del sinistro, a titolo di danno biologico, di danno da cenestesi lavorativa
(entrambi determinati sulla scorta del valore percentuale di invalidità che è stato riconosciuto all'attrice a seguito di apposita CTU) e di danno patrimoniale, quest'ultimo nella misura di euro 421,23, importo sul quale andranno calcolati gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO - con vittoria delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Diego
Polimanti e Caterina Mencarini che si dichiarano procuratori antistatari».
§.6. Le appellate RO CA e Controparte_3
, costituitesi con comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente in data
[...]
12.07.2023 ed in data 21.09.2023, hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, ed hanno, a loro volta, proposto appello incidentale.
RO CA (il cui appello incidentale è stato proposto condizionato all'accoglimento dell'appello principale) ha rassegnato le seguenti conclusioni: «A) Nel merito, rigettare, il gravame, così come proposto dalla SI.ra , avverso la sentenza n. 16535, resa Parte_1
e pubblicata in data 9 novembre 2022, poiché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del rigetto della domanda. B) In via subordinata, nella denegata, contraria, ipotesi e qualora dovesse essere riconosciuta qualsivoglia, seppur minimale, responsabilità di RO CA, in accoglimento del proposto appello incidentale, individuare nella Controparte_7
non in proprio ma esclusivamente in qualità di Società di Gestione del Fondo
[...] denominato “Fondo Cicerone - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso
Riservato”, subentrato quale successore a titolo particolare della
[...]
, in persona, del suo Legale Rappresentante pro-tempore, Parte_2
l'unico responsabile dell'evento, con conseguente condanna, diretta, della stessa. D) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nei confronti di RO CA, condannare la Controparte_7 non in proprio ma esclusivamente in qualità di Società
[...] di Gestione del Fondo denominato “Fondo Cicerone - Fondo Comune di Investimento
Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato”, subentrato quale successore a titolo particolare della , in persona, del suo Legale Parte_2
7 Rappresentante pro-tempore, a garantire, manlevare e/o rimborsare RO CA, delle somme che sarà tenuta a versare, a chiunque, per sorte, interessi e, quant'altro, risulterà dovuto. E) Rigettare, qualsivoglia, ulteriore, domanda svolta nei confronti dell'Amministrazione. F) Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA, di entrambi i gradi del giudizio». ha rassegnato le seguenti Controparte_3 conclusioni: «in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per i motivi sopra dedotti;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
in quanto infondato in fatto e diritto e comunque non provato, per tutti i motivi di cui
[...] in narrativa;
- rigettare in ogni caso l'appello incidentale condizionato proposto da RO
CA e quindi la domanda di garanzia e manleva perché inammissibile, nonché infondata in fatto e diritto oltre che non provata;
- rigettare comunque qualsivoglia domanda svolta nei confronti di perché infondata in fatto Controparte_8
e diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_8
in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di RO
[...]
n. 16535.2022 del 9.11.2022 limitatamente al capo che ha statuito sulle spese, condannare la sig.ra al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_8
delle spese di lite del giudizio di primo grado in base ai parametri ministeriali
[...] vigenti, con conferma di tutti gli altri capi della sentenza;
Con vittoria di spese, competenze, spese generali, IVA e CPA».
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
§.8. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati. Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
8 §.9. Nel merito, l'appello principale, che contiene due motivi, non può essere accolto.
§.9.1. Per ragioni di ordine logico-sistematico, l'esame del secondo motivo viene anteposto a quello del primo.
§.9.2. Col secondo motivo di appello principale, censura la sentenza gravata Parte_1 per «motivazione apparente e contraddittoria, in violazione e falsa applicazione degli artt.
2051, 2043 e 1227 c.c., per aver ritenuto erroneamente il Giudice di prime - in punto di fatto
- che la condotta della danneggiata potesse considerarsi come “condotta distratta”, sebbene non emerga dal materiale probatorio acquisito alcun elemento che possa fondare ragionevolmente tale assunto, e, in punto di diritto, che tale condotta potesse integrare il caso fortuito incidente, atto a sollevare da qualsiasi responsabilità le parti appellate».
Deduce, in sostanza, l'appellante che, nonostante sia stato provato il rapporto causale tra la condizione della cosa in custodia e l'evento dannoso (ovvero che la caduta sia avvenuta a causa della «modesta depressione della pavimentazione» laddove «sembra mancare un sanpietrino» -così testualmente lo stesso Tribunale) attraverso la prova orale e documentale acquisita in primo grado e sebbene le controparti non abbiano dato prova concreta della sussistenza del caso fortuito, il primo giudice tuttavia avrebbe inopinatamente imputato alla condotta distratta della vittima rilevanza causale autonoma ed assorbente idonea, quale caso fortuito incidentale, ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa ed il danno. Al più, continua l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto ipotizzare una pari responsabilità della danneggiata nel verificarsi dell'evento dannoso, apprezzabile ex art.1227 c.c., e quindi procedere alla riduzione del risarcimento, ma non al suo diniego.
La censura non può essere condivisa.
Al riguardo osserva il Collegio.
Come è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. si caratterizza in quanto postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa medesima, cfr. Cass.
1.2.2018 n.2477 e 2483), mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene. Ne consegue che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si
9 tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, la recente Cass. 8 luglio
2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Il fortuito è inteso quale fattore che attiene, quindi, non ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno o al fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
La natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: «“Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n.
6703)» (Cass. 9 maggio 2024 12663, così massimata: «L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode»).
Alla luce di questi criteri, la decisione del Tribunale appare del tutto esente da censure in quanto il primo giudice ha ritenuto correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, prendendo in esame la condotta distratta della vittima, in un'ipotesi in cui la situazione di probabile pericolo sarebbe stata agevolmente percepibile e superabile con l'adozione di un comportamento normalmente cauto della danneggiata.
L'appellante ha allegato di essere caduta nel mentre percorreva, unitamente alla figlia, il marciapiede di via Guglielmo Marconi direzione piazza Fermi;
giunta all'altezza del numero
10 civico 160/158 rovinava improvvisamente a terra a causa della sconnessione del manto stradale esistente in quel particolare tratto della strada, determinata dalla mancanza di un sampietrino;
tale condizione aveva originato un avvallamento, non visibile e non evitabile con l'ordinaria diligenza, che, tra l'altro, il avrebbe anche Controparte_9 provveduto ad eliminare con un successivo intervento di manutenzione. Il sinistro de quo si
è verificato in data 13 giugno 2017, alle ore 9,30 circa.
Orbene, rileva il Collegio che, in particolare dalle dalla documentazione fotografica depositata in atti, si rileva effettivamente la presenza di una buca (della quale ha dato atto anche il Tribunale) nel punto in cui si è verificata la caduta (la circostanza è stata confermata dalla in sede di interrogatorio e dalle testimoni e ) Pt_1 Testimone_1 Testimone_2 di minime dimensioni, non profonda e chiaramente ben visibile, non coperta da fogliame od altro che avesse potuto occultarne la presenza;
l'evento, inoltre, si è verificato in pieno giorno, con condizioni meteo ottimali (giornata estiva tra le 9,30 e 10,00).
Pertanto, considerato che la buca appare facilmente evitabile e che di per sé non appare come potenziale fonte di pericolo idonea ad arrecare nocumento alcuno, deve ritenersi che l'incidente si sia verificato per esclusiva responsabilità dell'appellante, che per giunta abitava in zona;
né risulta che la stessa abbia provato, aliunde, che il tratto di strada interessato mostrasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere addirittura inevitabile la caduta.
A tanto va aggiunto, condividendo le argomentazioni del Tribunale, che non risulta chiaramente provato neppure che la caduta sia avvenuta proprio a causa della mancanza del sampietrino, considerato che nessuna delle due testimoni addotte dalla ha visto la stessa Pt_1 rovinare a terra.
In un contesto quale quello appena descritto, la condotta dell'appellante ha certamente inciso in maniera rilevante ed autonoma nella sequenza causale dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la strada, in custodia del Comune, ed il danno.
Deve, quindi, convenirsi con il Tribunale che se la «avesse posto maggior attenzione Pt_1 nell'incidere, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. D'altro canto, anche la figlia dell'attrice ha affermato che sia lei che la madre camminavano guardando avanti a sé e non prestando attenzione al marciapiede».
Solo per completezza, deve rilevare il Collegio che non risulta depositato agli atti, né del fascicolo cartaceo né di quello telematico, alcun documento (riproduzione fotografica, verbale, rapporto di manutenzione o altro) comunque comprovante l'intervento manutentivo
11 asseritamente eseguito da RO CA sul luogo del sinistro, successivamente all'evento dannoso.
§.9.3. Il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante principale censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale, per la corretta individuazione del legittimato passivo, ha ritenuto non sufficientemente individuato il luogo ove si sarebbe verificato l'evento dannoso (poiché le due foto prodotte non avrebbero consentito di raffigurare la zona in un contesto abbastanza ampio) resta assorbito dal rigetto del primo.
In definitiva, l'appello principale deve essere del tutto disatteso perchè l'evento di danno si è verificato in presenza di un pericolo facilmente percepibile ed evitabile dalla vittima.
§.9.4. L'appello incidentale che il ha proposto solo Controparte_9 condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione principale, resta assorbito.
§.9.5. Deve, invece, essere rigettato l'appello incidentale della società
[...]
, inerente la regolamentazione delle spese processuali Controparte_3 del primo grado, per la concreta opinabilità della questione in esame, essendo rimasta accertata la presenza della sconnessione del manto stradale e dell'evento dannoso occorso alla , idonea a giustificare la disposta compensazione. Pt_1
§.10. Analogamente, le spese del grado di appello sono integralmente compensate tra tutte le parti, considerata la oggettività dei fatti dedotti in giudizio (la indubbia presenza della buca, la comprovata verificazione della rovinosa caduta in controversia, causa delle non lievi lesioni che l'appellante ha riportato) e, quindi, la controvertibilità del caso in esame.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale di Controparte_3
comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
[...]
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 su quelli incidentali avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di RO
n.16535/2022, pubblicata in data 09.11.2022, così provvede:
a)- rigetta l'appello principale;
b)- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato del Controparte_9
c)- rigetta l'appello incidentale di Controparte_3
;
[...]
12 d)- compensa interamente tra tutte la parti le spese processuali del grado di appello;
e) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 [...]
. Controparte_3
Così deciso in RO nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1È vero che nel punto in questione sembra mancare un sampietrino, ma ciò non toglie che la depressione sia ben poco profonda
6
Sezione VI civile
R.G. 2540/2023
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 13:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POLIMANTI DIEGO
Avv. MENCARINI CATERINA presente
Appellato/i
ROMA CAPITALE
Avv. GIUFFRE' PATRIZIA presente
Avv. SPORTELLI CARLO
CP_1 Controparte_2
Avv. PETRI MARTINA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.2540 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
- (c.f. ) elettivamente domiciliata in RO, in Via Parte_1 C.F._1
Albert Einstein 34, presso lo studio degli avvocati Caterina Mencarini
( – pec: - fax 06/31053631) e Diego CodiceFiscale_2 Email_1
Polimanti ( - pec: - fax CodiceFiscale_3 Email_2
06/31053631), che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in atti,
-
APPELLANTE
- ROMA CAPITALE, con sede in RO, Piazza del Campidoglio, n.1, (c.f. ), P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in RO, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Giuffrè (c.f. , fax 06.68300207, C.F._4 pec: ) che la rappresenta e difende, unitamente e Email_3 disgiuntamente all'avvocato Carlo Sportelli (c.f. ) giusta procura alle C.F._5 liti in atti,
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
e
- on Controparte_3 sede legale in RO, Via Nazionale, n. 87, (c.f. - p.iva ), Società di Gestione P.IVA_2
2 del Fondo denominato Fondo Cicerone Comparto UNO (già “Fondo Cicerone”), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Martina Petri (c.f. - pec: C.F._6
), presso il quale elettivamente domicilia in RO, Email_4
Via Sebastiano Veniero, n. 30 giusta procura alle liti in atti,
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 09.05.2023, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n.16535/2022 emessa dal Tribunale ordinario di RO, pubblicata in data 09.11.2022, resa nel giudizio di primo grado dalla stessa promosso nei confronti di RO CA che ha, a sua volta, chiamato in causa la
[...]
. Al giudizio di primo grado è intervenuto volontariamente Controparte_4 la società in qualità di Società di Controparte_3
Gestione del Fondo denominato “Fondo Cicerone - Fondo comune di investimento di tipo chiuso riservato”.
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«Con atto di citazione, notificato in data 29 gennaio 2019, la sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio RO CA chiedendo che ne fosse dichiarata la responsabilità per il sinistro avvenuto in data 13 giugno 2017, nonché per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni conseguenti. Ha esposto al riguardo che alle h.
9.30 circa, mentre stava percorrendo a piedi il marciapiedi di Viale Guglielmo Marconi, era rovinata a terra, all'altezza del numero civico 160/158, a causa della sconnessione del manto stradale dovuta alla mancanza di un sanpietrino, che creava un avvallamento non visibile e non evitabile con l'ordinaria diligenza. A seguito del sinistro era stata trasportata in autoambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo-Forlanini, dove le veniva diagnosticata la rottura del polso sinistro ed era sottoposta ad un intervento chirurgico di
“riduzione e sintesi con filk” per essere poi dimessa il 17.06.2017. Inoltre RO CA, nel mese di ottobre 2018, aveva posto rimedio al difetto del manto stradale asfaltando il piccolo buco creatosi a causa del sampietrino mancante. Svolgendo la professione di infermiera professionale presso l'ospedale S. Eugenio di RO ed espletando tra l'altro mansioni di sollevamento pesi e trasporto di pazienti infermi, le lesioni al polso avevano certamente causato anche un danno da cenestesi lavorativa, costringendola a sopportare maggiori sforzi e a subire maggior usura. L'attrice ha quindi concluso chiedendo il risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza del sinistro, a titolo di danno biologico,
3 di danno da cenestesi lavorativa e di danno patrimoniale, per una somma complessiva di euro 169.425,21. Si è costituita in giudizio RO CA eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza del luogo dove si sarebbe verificato il sinistro oggetto di causa. In secondo luogo ha dedotto
l'infondatezza della domanda in quanto la sconnessione della pavimentazione allegata da parte attrice non riguardava il marciapiedi ma il passo carrabile di accesso all'immobile di cui al n. 158 di Viale Guglielmo Marconi, dato in concessione alla
[...]
. Quest'ultima era pertanto da ritenersi l'unica diretta Parte_2 responsabile nei confronti del danneggiato e comunque era obbligata a manlevare l'ente a fronte delle pretese di parte attrice. Nel merito ha argomentato che l'evento era occorso alle ore 9,30 del 13 giugno e quindi in condizioni di tempo e luce ottimali, come anche si desumeva agevolmente dalle foto prodotte in atti, ditalché – anche in considerazione della prossimità dell'abitazione della dal luogo della caduta – la sconnessione era Pt_1 facilmente evitabile usando una normale accortezza nel transitare. Contestato anche il profilo del quantum, RO CA ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e il rigetto della domanda nel merito o in subordine la condanna della Controparte_4
o comunque, in caso di soccombenza, la condanna della a garantirla e
[...] CP_4 manlevarla. Alla prima udienza di comparizione, rigettata l'eccezione di nullità formulata da RO CA, l'ente veniva autorizzato a chiamare in causa la
[...]
Si è costituita in giudizio la Controparte_5 [...]
eccependo in via preliminare la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva per avere conferito la piena proprietà del complesso immobiliare di
Viale Marconi n. 152/158 a , Controparte_3 quale società di gestione del Fondo Cicerone, società subentrata pertanto nella titolarità di tutti i rapporti giuridici afferenti al complesso immobiliare. Nel merito ha sostenuto
l'insussistenza dell'insidia, nonché la mancanza di prova in relazione all'evento, al nesso di causalità e al danno. Ha in ogni caso dedotto la prevedibilità del pericolo, l'imprudenza della condotta del danneggiato e la sussistenza del caso fortuito incidentale. Con atto di intervento volontario si è costituita Controparte_3
affermando che la le aveva conferito la piena proprietà del complesso
[...] CP_4 immobiliare oggetto di causa in data 01.10.2015 e quindi in data antecedente al sinistro
(13.06.2017) e chiedendo pertanto l'estromissione di per difetto di CP_4 legittimazione passiva. Ha poi dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto parte attrice non aveva fornito piena prova in ordine: a) al fatto storico;
b) all'effettivo stato
4 dei luoghi al momento dell'evento (la documentazione fotografica allegata da parte attrice era priva di data certa e non era riferibile al tempo e/o al luogo dove si sarebbe verificato
l'evento); c) alla precisa dinamica dell'evento; d) al nesso causale tra la cosa e i danni lamentati;
e) all'ammontare dei danni derivanti dal sinistro. Ha soggiunto che, in ogni caso, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento sarebbe stato interrotto per effetto di fortuito incidente costituito dalla condotta imprudente e distratta dell'attrice. Con riguardo alla domanda di garanzia e manleva avanzata dalla convenuta RO CA, ha argomentato che la superficie stradale oggetto del passo carrabile non era stata sottratta all'uso pubblico per effetto del titolo concessorio, permanendo quindi in capo all l'obbligo Controparte_6 di custodia. All'udienza del 17 giugno 2020 è stata disposta l'estromissione dal processo di
Cassa Forense su concorde richiesta di tutte le parti. Espletate le prove orali è stata ammessa la CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, all'esito della quale la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «- rigetta la domanda siccome infondata;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
- dispone
l'integrale compensazione delle spese tra le parti».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«La domanda è infondata e va respinta. In sede istruttoria è stato assunto l'interrogatorio formale dell'attrice e sono stati ascoltati i testi e . Testimone_1 Testimone_2 [...]
ha affermato di essere caduta mentre si recava con la figlia ad acquistare un libro Pt_1 presso la libreria Feltrinelli, in corrispondenza del civico 158/160 di viale Marconi. Ha soggiunto che la caduta è avvenuta tra le ore 9,30 e le 10,00 di mattina in una bella giornata di giugno, in situazione di buona visibilità, ad una distanza di 700 mt – 1 km dalla sua abitazione. Ha inoltre precisato che transita su quel tratto di strada solo saltuariamente.
ha riferito di aver scorto di fronte a sé una signora per terra e di averla Testimone_1 soccorsa insieme alla figlia di lei, ma di non aver visto il momento della caduta. Ha soggiunto di ricordare che vi era un buco nella pavimentazione, in quanto mancava un sampietrino. Infine , figlia dell'attrice, ha confermato che, uscita da Testimone_2 casa a piedi, si trovava in compagnia della madre per recarsi alla Feltrinelli, quando giunta in prossimità della libreria si era girata vedendo la madre a terra. Dopo aver prestato soccorso alla madre, si era resa conto che la caduta era stata provocata da una sconnessione nella pavimentazione, che successivamente all'evento era stata riparata. Ha soggiunto che la madre non poteva scorgere la buca perché nel camminare, sia lei che l'attrice guardavano
5 dritto di fronte e non a terra. Va infine rilevato che sia la che la hanno Pt_1 Tes_2 riconosciuto nelle foto prodotte in atti il punto di caduta. […].
Tornando ora al caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che parte attrice, pur precisando che l'evento si è verificato su viale Marconi e in corrispondenza del civico
160/158, non ha fornito elementi sufficienti per comprendere se la sconnessione della pavimentazione riguardi il marciapiedi ovvero il passo carrabile già in uso alla
[...] ed ora a (le due foto prodotte non consentono di raffigurare CP_4 Controparte_3 la zona in un contesto abbastanza ampio, focalizzandosi unicamente sul punto che avrebbe causato l'inciampo). Né per altro verso è stato richiesto l'intervento della polizia municipale al momento del fatto, sicché non vi sono altri dati da cui ricavare con precisione il punto di caduta. Ad ogni buon conto, a prescindere da tale incertezza (che incide sull'individuazione del legittimato passivo), occorre rilevare che - come si ricava dalle due foto prodotte dall'attrice - la caduta è stata causata da una modesta depressione della pavimentazione1, profonda all'incirca un centimetro o poco più, agevolmente visibile, tenuto conto che il fatto
è avvenuto di mattina, tra le 9,30 e le 10,00 di una giornata di giugno con tempo sereno e quindi in condizioni di ottima visibilità. Ne discende che la caduta deve essere ascritta alla condotta distratta della stessa , poiché se ella avesse posto maggior attenzione Pt_1 nell'incedere, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. D'altro canto, anche la figlia dell'attrice ha affermato che sia lei che la madre camminavano guardando avanti a sé e non prestando attenzione al marciapiede. La condotta distratta posta in essere dalla stessa danneggiata configura pertanto un elemento idoneo ad integrare il fortuito incidente, che ha reciso il nesso causale tra la cosa e il danno. Nemmeno può riconoscersi alcunché ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché non è dato ravvisare nella fattispecie in esame gli estremi dell'insidia o trabocchetto, stante la facile visibilità del lieve avvallamento nella pavimentazione e quindi l'evitabilità della caduta con una condotta accorta che era certamente esigibile da parte del pedone. Conclusivamente la domanda deve essere disattesa. Le spese di CTU medico-legale restano a carico della . Le spese di giudizio Pt_1 vanno compensate tra le parti, atteso che l'esame della domanda e la verifica dell'interruzione del nesso di causa sono stati possibili solo a seguito di approfondita istruttoria di causa».
§.5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «IN Parte_1
VIA PRINCIPALE respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità di RO CA e di Controparte_3 singolarmente o in solido, per la verificazione del sinistro occorso alla SI.ra Parte_1
e, per l'effetto: - CONDANNARE i medesimi convenuti, singolarmente o in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla SI.ra in Parte_1 conseguenza del sinistro, a titolo di danno biologico, di danno da cenestesi lavorativa
(entrambi determinati sulla scorta del valore percentuale di invalidità che è stato riconosciuto all'attrice a seguito di apposita CTU) e di danno patrimoniale, quest'ultimo nella misura di euro 421,23, importo sul quale andranno calcolati gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO - con vittoria delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Diego
Polimanti e Caterina Mencarini che si dichiarano procuratori antistatari».
§.6. Le appellate RO CA e Controparte_3
, costituitesi con comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente in data
[...]
12.07.2023 ed in data 21.09.2023, hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, ed hanno, a loro volta, proposto appello incidentale.
RO CA (il cui appello incidentale è stato proposto condizionato all'accoglimento dell'appello principale) ha rassegnato le seguenti conclusioni: «A) Nel merito, rigettare, il gravame, così come proposto dalla SI.ra , avverso la sentenza n. 16535, resa Parte_1
e pubblicata in data 9 novembre 2022, poiché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del rigetto della domanda. B) In via subordinata, nella denegata, contraria, ipotesi e qualora dovesse essere riconosciuta qualsivoglia, seppur minimale, responsabilità di RO CA, in accoglimento del proposto appello incidentale, individuare nella Controparte_7
non in proprio ma esclusivamente in qualità di Società di Gestione del Fondo
[...] denominato “Fondo Cicerone - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso
Riservato”, subentrato quale successore a titolo particolare della
[...]
, in persona, del suo Legale Rappresentante pro-tempore, Parte_2
l'unico responsabile dell'evento, con conseguente condanna, diretta, della stessa. D) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nei confronti di RO CA, condannare la Controparte_7 non in proprio ma esclusivamente in qualità di Società
[...] di Gestione del Fondo denominato “Fondo Cicerone - Fondo Comune di Investimento
Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato”, subentrato quale successore a titolo particolare della , in persona, del suo Legale Parte_2
7 Rappresentante pro-tempore, a garantire, manlevare e/o rimborsare RO CA, delle somme che sarà tenuta a versare, a chiunque, per sorte, interessi e, quant'altro, risulterà dovuto. E) Rigettare, qualsivoglia, ulteriore, domanda svolta nei confronti dell'Amministrazione. F) Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA, di entrambi i gradi del giudizio». ha rassegnato le seguenti Controparte_3 conclusioni: «in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per i motivi sopra dedotti;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
in quanto infondato in fatto e diritto e comunque non provato, per tutti i motivi di cui
[...] in narrativa;
- rigettare in ogni caso l'appello incidentale condizionato proposto da RO
CA e quindi la domanda di garanzia e manleva perché inammissibile, nonché infondata in fatto e diritto oltre che non provata;
- rigettare comunque qualsivoglia domanda svolta nei confronti di perché infondata in fatto Controparte_8
e diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_8
in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di RO
[...]
n. 16535.2022 del 9.11.2022 limitatamente al capo che ha statuito sulle spese, condannare la sig.ra al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_8
delle spese di lite del giudizio di primo grado in base ai parametri ministeriali
[...] vigenti, con conferma di tutti gli altri capi della sentenza;
Con vittoria di spese, competenze, spese generali, IVA e CPA».
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
§.8. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati. Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
8 §.9. Nel merito, l'appello principale, che contiene due motivi, non può essere accolto.
§.9.1. Per ragioni di ordine logico-sistematico, l'esame del secondo motivo viene anteposto a quello del primo.
§.9.2. Col secondo motivo di appello principale, censura la sentenza gravata Parte_1 per «motivazione apparente e contraddittoria, in violazione e falsa applicazione degli artt.
2051, 2043 e 1227 c.c., per aver ritenuto erroneamente il Giudice di prime - in punto di fatto
- che la condotta della danneggiata potesse considerarsi come “condotta distratta”, sebbene non emerga dal materiale probatorio acquisito alcun elemento che possa fondare ragionevolmente tale assunto, e, in punto di diritto, che tale condotta potesse integrare il caso fortuito incidente, atto a sollevare da qualsiasi responsabilità le parti appellate».
Deduce, in sostanza, l'appellante che, nonostante sia stato provato il rapporto causale tra la condizione della cosa in custodia e l'evento dannoso (ovvero che la caduta sia avvenuta a causa della «modesta depressione della pavimentazione» laddove «sembra mancare un sanpietrino» -così testualmente lo stesso Tribunale) attraverso la prova orale e documentale acquisita in primo grado e sebbene le controparti non abbiano dato prova concreta della sussistenza del caso fortuito, il primo giudice tuttavia avrebbe inopinatamente imputato alla condotta distratta della vittima rilevanza causale autonoma ed assorbente idonea, quale caso fortuito incidentale, ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa ed il danno. Al più, continua l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto ipotizzare una pari responsabilità della danneggiata nel verificarsi dell'evento dannoso, apprezzabile ex art.1227 c.c., e quindi procedere alla riduzione del risarcimento, ma non al suo diniego.
La censura non può essere condivisa.
Al riguardo osserva il Collegio.
Come è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. si caratterizza in quanto postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa medesima, cfr. Cass.
1.2.2018 n.2477 e 2483), mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene. Ne consegue che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si
9 tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, la recente Cass. 8 luglio
2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Il fortuito è inteso quale fattore che attiene, quindi, non ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno o al fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
La natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: «“Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n.
6703)» (Cass. 9 maggio 2024 12663, così massimata: «L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode»).
Alla luce di questi criteri, la decisione del Tribunale appare del tutto esente da censure in quanto il primo giudice ha ritenuto correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, prendendo in esame la condotta distratta della vittima, in un'ipotesi in cui la situazione di probabile pericolo sarebbe stata agevolmente percepibile e superabile con l'adozione di un comportamento normalmente cauto della danneggiata.
L'appellante ha allegato di essere caduta nel mentre percorreva, unitamente alla figlia, il marciapiede di via Guglielmo Marconi direzione piazza Fermi;
giunta all'altezza del numero
10 civico 160/158 rovinava improvvisamente a terra a causa della sconnessione del manto stradale esistente in quel particolare tratto della strada, determinata dalla mancanza di un sampietrino;
tale condizione aveva originato un avvallamento, non visibile e non evitabile con l'ordinaria diligenza, che, tra l'altro, il avrebbe anche Controparte_9 provveduto ad eliminare con un successivo intervento di manutenzione. Il sinistro de quo si
è verificato in data 13 giugno 2017, alle ore 9,30 circa.
Orbene, rileva il Collegio che, in particolare dalle dalla documentazione fotografica depositata in atti, si rileva effettivamente la presenza di una buca (della quale ha dato atto anche il Tribunale) nel punto in cui si è verificata la caduta (la circostanza è stata confermata dalla in sede di interrogatorio e dalle testimoni e ) Pt_1 Testimone_1 Testimone_2 di minime dimensioni, non profonda e chiaramente ben visibile, non coperta da fogliame od altro che avesse potuto occultarne la presenza;
l'evento, inoltre, si è verificato in pieno giorno, con condizioni meteo ottimali (giornata estiva tra le 9,30 e 10,00).
Pertanto, considerato che la buca appare facilmente evitabile e che di per sé non appare come potenziale fonte di pericolo idonea ad arrecare nocumento alcuno, deve ritenersi che l'incidente si sia verificato per esclusiva responsabilità dell'appellante, che per giunta abitava in zona;
né risulta che la stessa abbia provato, aliunde, che il tratto di strada interessato mostrasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere addirittura inevitabile la caduta.
A tanto va aggiunto, condividendo le argomentazioni del Tribunale, che non risulta chiaramente provato neppure che la caduta sia avvenuta proprio a causa della mancanza del sampietrino, considerato che nessuna delle due testimoni addotte dalla ha visto la stessa Pt_1 rovinare a terra.
In un contesto quale quello appena descritto, la condotta dell'appellante ha certamente inciso in maniera rilevante ed autonoma nella sequenza causale dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la strada, in custodia del Comune, ed il danno.
Deve, quindi, convenirsi con il Tribunale che se la «avesse posto maggior attenzione Pt_1 nell'incidere, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. D'altro canto, anche la figlia dell'attrice ha affermato che sia lei che la madre camminavano guardando avanti a sé e non prestando attenzione al marciapiede».
Solo per completezza, deve rilevare il Collegio che non risulta depositato agli atti, né del fascicolo cartaceo né di quello telematico, alcun documento (riproduzione fotografica, verbale, rapporto di manutenzione o altro) comunque comprovante l'intervento manutentivo
11 asseritamente eseguito da RO CA sul luogo del sinistro, successivamente all'evento dannoso.
§.9.3. Il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante principale censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale, per la corretta individuazione del legittimato passivo, ha ritenuto non sufficientemente individuato il luogo ove si sarebbe verificato l'evento dannoso (poiché le due foto prodotte non avrebbero consentito di raffigurare la zona in un contesto abbastanza ampio) resta assorbito dal rigetto del primo.
In definitiva, l'appello principale deve essere del tutto disatteso perchè l'evento di danno si è verificato in presenza di un pericolo facilmente percepibile ed evitabile dalla vittima.
§.9.4. L'appello incidentale che il ha proposto solo Controparte_9 condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione principale, resta assorbito.
§.9.5. Deve, invece, essere rigettato l'appello incidentale della società
[...]
, inerente la regolamentazione delle spese processuali Controparte_3 del primo grado, per la concreta opinabilità della questione in esame, essendo rimasta accertata la presenza della sconnessione del manto stradale e dell'evento dannoso occorso alla , idonea a giustificare la disposta compensazione. Pt_1
§.10. Analogamente, le spese del grado di appello sono integralmente compensate tra tutte le parti, considerata la oggettività dei fatti dedotti in giudizio (la indubbia presenza della buca, la comprovata verificazione della rovinosa caduta in controversia, causa delle non lievi lesioni che l'appellante ha riportato) e, quindi, la controvertibilità del caso in esame.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale di Controparte_3
comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
[...]
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 su quelli incidentali avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di RO
n.16535/2022, pubblicata in data 09.11.2022, così provvede:
a)- rigetta l'appello principale;
b)- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato del Controparte_9
c)- rigetta l'appello incidentale di Controparte_3
;
[...]
12 d)- compensa interamente tra tutte la parti le spese processuali del grado di appello;
e) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 [...]
. Controparte_3
Così deciso in RO nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1È vero che nel punto in questione sembra mancare un sampietrino, ma ciò non toglie che la depressione sia ben poco profonda
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