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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2024, n. 10540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10540 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 44262/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 24 novembre 2022 e vertente
TRA
(C.F. ) nata Il AI (Egitto) il 22/01/1985 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Ciciliani presso il cui studio in Ancona, via Magenta n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Paolo Deidda presso il cui studio in Milano, Viale Abruzzi n. 20, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del SI. , con addebito della CP_1 CP_1 separazione, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
la somma, rivalutabile annualmente in base agli indici ST, di € 350,00 mensili a titolo di contributo
[...] nel mantenimento del figlio minore e di € 350,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Per_1 pagina 1 di 20 minore , per un totale di € 700,00, a versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico Per_2 bancario, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per i medesimi, come da Protocollo del Tribunale di
Milano in materia;
3. disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Controparte_1
la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Parte_1
ST, stante la sua situazione precaria, a titolo di mantenimento del coniuge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
4. disporre che gli assegni unici vengano assegnati alla SI.ra ; Parte_1
5. Qualora nel frattempo si concluda il procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche
e/o Codesto Tribunale si reputi competente, stante la pericolosità dimostrata dal padre dei minori, sospeso altresì dalla responsabilità genitoriale, prevedere l'affidamento esclusivo dei figli minori e Per_1 Per_2
alla madre Qualora nel frattempo si concluda il procedimento
[...] Parte_1 pendente presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche e/o Codesto Tribunale si reputi competente, in merito ai diritti di visita del padre, si chiede, solo una volta accertata l'assenza di pericolosità del padre e solo ove i provvedimenti cautelari non continuino a sussistere, nonché previo accertamento della idoneità genitoriale del SI. che venga riconosciuto il diritto di visita ai figli minori nella maniera che segue: il padre potrà CP_1 vedere e tenere con sé i figli una volta al mese, per un fine settimana (da venerdì pomeriggio alla domenica sera) provvedendo, con mezzi propri, ad andare a prendere i propri figli e riportarli presso l'abitazione della madre;
mentre potrà effettuare videochiamate con i medesimi due volte a settimana, previo tempestivo accordo con la madre;
i minori trascorreranno il Natale e il Capodanno ad anni alterni, un anno con la madre e un anno con il padre (il primo anno Natale e Santo EF con la madre e Capodanno ed NI con il padre e poi a seguire alternati); ad anni alterni il giorno di Pasqua lo trascorrerà con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre, una settimana consecutiva con il padre d'estate. In tutte le occasioni in cui il padre avrà il diritto di visita provvederà con i propri mezzi ad andare a prendere e riportare i minori a casa della madre, tenendo conto degli impegni scolastici dei minori. In ogni caso, si chiede che in pendenza di provvedimenti cautelari civili o penali che limitino, anche solo nelle modalità, gli incontri tra padre e figli, di non autorizzare incontri liberi tra padre e figli ma unicamente protetti.
6. Prevedere il rilascio del passaporto della SI.ra e dei figli minori Parte_1 Per_1
e a solo firma della SI.ra
[...] Per_2 Parte_1
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
- confermare la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e con l'obbligo del mutuo rispetto, rigettando la domanda di addebito richiesta dalla SI.ra nei Parte_1 confronti del SI. non sussistendone i requisiti di legge;
Controparte_1
- considerata la competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni di Ancona in tema di responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e , preso atto dei provvedimenti già accolti dalla Per_1 Per_2 stessa Autorità Giudiziaria, viene chiesta, con ogni e più ampia riserva in merito all'esito del giudizio finale del pagina 2 di 20 suddetto Organo Giudiziario, la possibilità di rivalutare le modalità più opportune in merito al collocamento e affidamento degli stessi e le modalità di visita.
- confermare l'obbligo in capo al SI. di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 mediante il versamento della somma di € 200,00 per ciascun figlio, per complessivi € 400,00 (con decorrenza dal marzo 2023) e rivalutazione annuale secondo gli indici ST (prima rivalutazione marzo 2024) oltre al 50%
delle spese straordinarie di cui al le Linee Giuda della Corte di Appello di Milano del 14/11/17, che si richiamano integralmente;
rigettare ogni altra richiesta di controparte;
- confermare l'obbligo a carico del SI. di versare alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, con CP_1 decorrenza dal marzo 2023 la somma di € 200,00 da rivalutarsi annualmente sec o ndo gli indici AT (prima rivalutazione 2024) per un periodo di tempo a termine e precisamente per mesi 12 a decorrere dal marzo 2023, con l'obbligo da parte della SI.ra di dare prova del proprio impegno alla Parte_1 ricerca di una attività lavorativa e dell'iscrizione della stessa al Centro per l'Impiego territorialmente competente con disponibilità immediata (sottoscrizione DID) e, ricorrendone le condizioni, di far domanda al
RDC – Reddito di Cittadinanza, e/o ai benefici concessi dalla legge bilancio n. 197 del 29/12/2022 e Decreto
Lavoro n. 48/2023 ; - richiedere, se ed in quanto di competenza di Codesto Tribunale, a definizione del procedimento pendente avanti il Tribunale per i minorenni di Ancona, che il rilascio dei passaporti dei due minori sia autorizzato da parte di entrambi i genitori;
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione degli elementi di prova già prodotti nella “fase Presidenziale”, e nei successivi atti e memorie, ovvero dei documenti dal n. 1 al n. 83, nonché di acquisire dal fascicolo del procedimento pendente avanti il Tribunale di Ancona, ogni documento utile al presente giudizio.
Si chiede, altresì, che la SI.ra dia contezza all'Ill.mo Tribunale del proprio impegno diretto alla Pt_1 ricerca di una occupazione e/o alla partecipazione a corsi di formazione, nonché di iscrizione ai Centri per l'Impiego e se dovuto al Supporto per la Formazione ed il Lavoro prevista dall'art. 12 del D. Lg. 4 maggio 2023
n. 48 convertito con L. n. 85 del 03/07/2023.
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale autorizzi le parti alla richiesta dell'assegno Unico secondo modalità di legge ed ai fini del mantenimento dei minori. Si chiede l'interrogatorio per testi sui capitoli di prova preceduti dalla parola “Vero che…”; testi e capitoli di seguito indicati: 1) SI. res. Via Terragni 34, Milano;
2) Tes_1
SI. , Via Torre n. 43, Prignano sulla Secchia (MO); 3) SI.ra , Via Controparte_2 Parte_2
Confalonieri n. 1, Muggiò; 4) SI. Via dello Sport n. 3, San Felice, Peschiera Borromeo;
5) Testimone_2
SI.ra c/o KKM Viaggi, Via Bertolazzi n. 20, Milano. a) SI. con riferimento ai Testimone_3 Tes_1 seguenti capitoli
1)”Vero che fin dai primi momenti in cui si era trasferita a Milano mi rendevo sempre disponibile di Pt_1 accompagnarla in giro per la città e la coinvolgevo a partecipare ad incontri con i miei amici in occasione di eventi di festa o nelle serate in cui si andava in qualche locale/ristorante o al cinema” ;
2) “vero che usciva con me ed i miei amici anche quando il marito non era presente per motivi di Pt_1 lavoro”
pagina 3 di 20 3) “vero che dopo la nascita dei due figli, mi prodigavo e di conseguenza mi rendevo partecipe, allorché mi veniva richiesto da di accompagnarli alle loro attività sportive e talvolta di passare con loro intere Pt_1 giornate nel corso dei week – end” ;
4) “vero che nei primi mesi in cui era arrivata a Milano, la vedevo talvolta nella bottega di panetteria Pt_1 di mio padre e talvolta la vedevo uscire con mio fratello per la consegna ai clienti dei prodotti della CP_1 panetteria ”
5) “Vero che quando e si erano impegnati con l'apertura in Via Lecco n. 10 del negozio di CP_1 Pt_1 abbigliamento era frequente che mio fratello mi chiamava a sostituire per l'intera giornata oppure per alcune ore durante il giorno sua moglie ed io mi prestavo senza alcun problema e senza compenso”
6) “Vero che nel settembre 2021 mi chiamava per chiedere un aiuto, allorché la stessa veniva Pt_3 contattata dalla società Giada HB Solution per un colloquio ed in particolare mi chiedeva se potevo accompagnarla. Io eseguivo”
7) “Vero che il 22/06/2021 mi chiedeva di essere accompagnata ad una visita per esame radiografico a Cologno ed io eseguivo ”
8) “vero che il 31/05/2017 mi chiedeva di essere accompagnata per acquistare un regalo di Pt_1 compleanno al marito ed io accettai” b) SI. , con riferimento ai seguenti capitoli Persona_3
9) “Vero che ho conosciuto e allorché gli stessi avevano iniziato a vendere nel negozio di via CP_1 Pt_1
Lecco 10, Milano, abbigliamento per donna” ;
10) “Vero che, in alcune occasioni, avevo fornito ad e dello stock di vestiario per la vendita e CP_1 Pt_1 quando mi recavo in negozio incontravo alcune volte solo oppure solo sua moglie CP_1 Pt_1
11) “vero che venuto a conoscenza delle difficoltà economiche di e sua moglie per l'attività di vendita di CP_1 abbigliamento proponevo loro di cambiare settore merceologico che consisteva nella vendita di piastrelle e ceramica per edilizia”
12) “Vero che quando mi incontravo con presso il negozio per spiegare come svolgere l'attività di vendita CP_1 piastrelle e ceramiche era presente la quale era partecipe alle discussioni della nuova attività” c) Pt_1
SI.ra , con riferimento ai seguenti capitoli Parte_2
13) “Vero che a seguito della mia assunzione di lavoro presso il negozio di Via Lecco n. 10, Milano, mi occupavo della vendita di abbigliamento, secondo gli orari concordati con e talvolta era presente con me CP_1 in negozio anche Pt_1
14) “Vero che decidevo di dare le dimissioni poiché non venivo pagata regolarmente”
15) “vero che talvolta venivo chiamata con urgenza ed all'ultimo minuto da per sostituire che CP_1 Pt_1 non poteva essere presente in negozio “
16) “Vero che avevo con un rapporto amichevole e con la stessa non ho mai litigato” d) SI. Pt_1 Tes_2
con riferimento ai seguenti capitoli 17) “Vero che nel periodo tra gli anni 2014 - 2021 avevo conosciuto
[...] Per_ la famiglia di sua moglie ed i figli e in quanto vicini di casa ” ; CP_1 Pt_1 Per_2
pagina 4 di 20 18) “Vero che talvolta incontravo solo ed i figli presso i bar vicini al condominio oppure nei Pt_1 giardinetti o nel locale lavanderia al pianto terra del condominio medesimo ed io mi intrattenevo a parlare con loro” ;
19) “Vero che gli incontri non avvenivano in modo regolare ed agli stessi orari ma mi capitava di incontrarli in tempi diversi o al mattino o al pomeriggio” ;
20) “Vero che per quanto potevo constatare i miei vicini apparivano una famiglia normale, felice e non avevo mai notato episodi strani che potessero presupporre continui litigi e contrasti tra il marito e la moglie” e) SI.ra
, con riferimento ai seguenti capitoli 21) “Vero che conosco fin da quando eravamo Testimone_3 CP_1 compagni di classe ed ho continuato a mantenere con lui un contatto che perdura anche ai giorni nostri”
22) “Vero che soprattutto da quando si sposava con ho avuto occasione di aiutarlo, in quanto CP_1 Pt_1 lavoro in una agenzia viaggi, sia per prenotare ed acquistare biglietti di vario genere, aerei e treni talvolta per l'intera famiglia ed altre per la sola moglie con figli ed altre per i parenti di lei e tutto ciò avveniva qualche volta nel corso deglii anni” 23) “Vero che pagava sempre personalmente in contanti oppure con bonifici” CP_1
Si chiede, inoltre, l'interpello della ricorrente SI.ra sui capitoli di prova ai Parte_1 numeri da 1 a 20 (con esclusione n. 5) e d ai seguenti che di seguito si indicano, precisando sin d'ora che si chiede all'Ill.mo Giudice, nel caso di accoglimento della presente istanza probatoria, che la parte sia ascoltata in presenza all'udienza deSInata, considerando il vincolo imposto dal Tribunale Penale di Milano al SI.
[...] del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie . a) “Vero che in presenza dei suoi CP_1 genitori, anche quando questi erano in Italia, soprattutto nei primo anni in cui era in Italia, suo padre che continuasse a portare il velo” b) “Vero che in presenza dei suoi genitori, gli stessi la invitavano a rispettare i precetti della religione del Corano, prediligendo anche nel corso delle azioni quotidiane e nei rapporti interpersonali l'osservanza degli stessi” c) “Vero che nel corso di una cena avvenuta in via Botticelli n. 2, nel
2010, presso la casa dei genitori di anche in presenza dei genitori di il padre di quest'ultima la CP_1 Pt_1 rimproverava unitamente alla sorella presente, poiché le stesse non provvedevano ad aiutare la SI.ra Pt_4
nel servire a tavola ed alla fine di sparecchiare la medesima al posti di e (fratelli di CP_3 Tes_1 Per_4 CP_1 che si erano attivati per aiutare la madre ” d) “ Vero che quando veniva aperta l'attività di vendita di abbigliamento ed apertura di una società a suo nome, si era recata da un commercialista per tutte le attività burocratiche necessarie” e) “Vero che quando i genitoiri venivano in Italia, questi alloggiavano presso la casa di via Strambio e poi di San Felice” f) “Vero che io ho sempre parlato con mia madre e con mia sorella dei problemi di casa e dei rapporti con mio marito, tanto che i miei genitori quando erano in Italia, a loro volta chiedevano contezza di quanto io riferivo a loro a mio marito g) “Vero che le proposte di attività di CP_1 truccatrice di cui agli screen shot prodotti dai documenti n. 80 e 81 che si esibiscono sono state da me pubblicate sulle varie piattaforme come google e sui siti social in cui ero iscritta” h) “Vero che i messaggi prodotti che mi vengono esibiti con il documento n. 82 e che sono stati fatti con la piattaforma di Whatsapp sono stati da me scritti e rivolti ad ed alcuni a CP_1 Tes_1
- con vittoria dei spese e compensi professionali o, diversamente, con richiesta di compensazione delle stesse.
pagina 5 di 20 ******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24 novembre 2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Il AI (Egitto) il 08/08/2008 (trascritto nei Registri del comune di Milano anno 2008, Per_ atto n 1176, reg. 7, parte II , serie C/1) con , dalla cui unione sono nati i figli ( nato il Controparte_1
20 giugno 2009) e ( nato il [...]), chiedeva al Tribunale di Milano, oltre alla pronuncia sullo Per_2 status, l'addebito al marito ex art. 151 c. 2 c.p.c., l'affidamento super esclusivo dei minori, il prevalente collocamento dei medesimi presso di sé, frequentazione padre-figli in contesto protetto, nonché di porre a carico del medesimo per il mantenimento dei figli un importo di euro 700,00 mensili ( euro 350,00 per ciascun figlio), euro 300,00 mensili per il proprio mantenimento;
chiedeva infine che venisse autorizzato il rilascio del passaporto per i figli minori e a sola firma della stessa. Per_1 Per_5
Con memoria difensiva del 27 febbraio 2023 si costitutiva in giudizio il quale, previa Controparte_1 adesione alla domanda sulla status, chiedeva il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie, nonché il rigetto anche della domanda di affidamento super esclusivo;
quanto alle visite con i minori, chiedeva che la loro riattivazione venisse valutata sulla base di quanto osservato dai Servizi Sociali incaricati nell'ambito del giudizio pendente avanti al Tribunale per i Minorenni;
quanto al mantenimento dei minori si dichiarava disponibile a versare alla madre la somma mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie.
All'udienza presidenziale del giorno 15 marzo 2023 svoltasi con modalità da remoto, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva le parti e all'esito, autorizzate le stesse a vivere separate, si riservava di provvedere.
A scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale ex art. 708
c.p.c. che si riporta nella parte motiva: letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta;
sentite le parti ed i rispettivi difensori;
rilevato che il resistente è imputato del delitto di cui all'art. 572 c. 1 e 2 c.p. e che il Giudice dell'Udienza
Preliminare, Tribunale di Milano, ha fissato udienza al 22 marzo 2023; rilevato che al resistente è stata applicata con provvedimento del Gip del Tribunale di Milano in data 13/1/22 la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai figli minori;
rilevato che dalla disamina del ricorso e dei documenti allegati emerge che è pendente avanti al Tribunale per i
Minorenni di Ancona il procedimento n. 1177/21 su ricorso ex art. 330-333 c.c. promosso in data 21/11/21 dalla odierna ricorrente, madre dei minori , nato il [...], e , nato il [...]; Per_1 Per_2 rilevato che con decreto provvisorio del 30/11/21 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha affidato i minori all'Ente, sospendendo la responsabilità genitoriale del padre dei medesimi, vietando al padre di avvicinarsi ai figli ed alla madre ed incaricando l'Ente affidatario di avviare interventi in favore del nucleo familiare;
pagina 6 di 20 rilevato che, con successivo decreto del 21/12/21, il Tribunale per i Minorenni delle Marche, in attesa del completamento delle valutazioni psicodiagnostiche delegate, ha riavviato la frequentazione padre-figli in Spazio neutro, con modalità protette ed osservate, riservando all'esito degli accertamenti in corso, ogni diversa valutazione e provvedimento in punto regolamentazione della frequentazione paterna;
ritenuta, pertanto, l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario in relazione alle domande aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale delle parti, dovendosi ritenere sussistente la competenza del Tribunale per i
Minorenni delle Marche già adito dalla ricorrente la cui competenza a decidere è destinata a coprire tutti gli aspetti delle domande medesime;
richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in relazione ai criteri di riparto della competenza tra Tribunale dei Minorenni e Tribunale Ordinario, chiara e costante a partire dalla sentenza, nota agli addetti ai lavori, come sentenza ER (Cass. Sez. VI- I Ordinanza 26.1.2015
n. 1349); sul punto ha affermato il Supremo Collegio in tale pronuncia che “L'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e
333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello”. Con pronunce successive del medesimo tenore la Corte di Cassazione ha meglio esplicitato il principio per cui la deroga alla competenza del Tribunale dei Minorenni per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c, sancita in via generale dall'art. 38 disp. att. c.c, e quindi la c.d vis actrattiva di tali procedimenti alla competenza del
Tribunale Ordinario nell'ambito dei giudizi c.d. del conflitto familiare (separazione, divorzio, 316 c.c e procedimenti di revisione) presuppone che tali ultimi giudizi siano “pendenti”, non potendo in alcun modo derogarsi al principio della perpetuactio jurisdictionis. In tal senso si è pronunciato, infatti, il Supremo Collegio affermando che “ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012,
n. 219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza” (Cass. Sez. VI-I 12.2.2015 n. 2833) e ancora da ultimo “L'art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'9 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330 e pagina 7 di 20 333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., va affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato secondo cui «il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza». (Cass. Civ, sez. VI, 12 Settembre 2016,
n. 17931. Est. Genovese). In tal senso sono le pronunce emesse da questo Tribunale in modo costante sin dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c (Trib. Milano sez. IX 3 ottobre 2013, Trib. Milano sez. IX civ. 11 ottobre 2013, Trib. Milano sez. IX civ. decreto 6 maggio 2014, Trib. Milano 11 febbraio 2015,
Trib. Milano 30 dicembre 2016, Trib. Milano sez. IX civ. 22 febbraio 2017); ritenuta, pertanto, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c, la propria incompetenza funzionale in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, atteso che, quando è stato introdotto il presente giudizio di separazione era già pendente il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni delle Marche sopra richiamato;
ritenuto che
la vis actrativa a favore del Tribunale ordinario così disciplinata dal nuoto testo dell'art. 38 disp.
Att.c.c. come modificato dalla l. n. 206/21 non operi nel caso di specie in quanto i nuovi criteri si applicano ai procedimenti instaurati decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della legge e, nel caso di specie, a detta data era già pendente il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni delle Marche;
rilevato, quanto alle questioni di carattere economico, che è pacifico che, dal momento dell'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare, il resistente non ha corrisposto alcunché a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
rilevato che il resistente, sentito all'udienza presidenziale del 15 marzo 2023, ha riferito di lavorare in qualità di dipendente dal febbraio del 2022 per la Samr s,r.l. e di percepire una retribuzione mensile di Euro 1200,00 per
14 mensilità; evidenziato che il resistente ha offerto la somma di Euro 200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
considerato che
la ricorrente, seppur di giovane età ed integra capacità lavorativa, ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi a casa della di lei sorella nelle Marche in conseguenza delle pagina 8 di 20 gravi condotte lamentate tenute dal resistente in relazione alle quali sussiste il fumus essendo state già vagliate dal Giudice penale che ha applicato la misura cautelare ex art. 282 quater c.p.p.; considerato, pertanto, che la stessa ricorrente necessiti di tempo per integrarsi nella nuova realtà e per reperire un'attività lavorativa che le consenta di contribuire al mantenimento die figli minori e di provvedere al proprio sostentamento, soprattutto se si considera che la stessa ha riferito di non aver mai svolto attività lavorativa senza l'autorizzazione del marito e che le attività in precedenza prestate erano, comunque, sotto il controllo dello stesso;
riservato, comunque, al prosieguo del giudizio l'approfondimento della situazione e della capacità reddituale del resistente che per anni ha svolto attività di carattere imprenditoriale;
P.Q.M.
1) richiama l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) preso atto del procedimento pendente avanti il Tribunale per i Minorenni delle Marche, nulla dispone in tema di responsabilità genitoriale;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento, con decorrenza dal marzo del 2023, alla ricorrente della somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST (prima rivalutazione marzo 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 9 di 20 private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, con decorrenza dal marzo del 2023, la somma mensile di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ST (prima rivalutazione marzo 2024).
Nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni da effettuarsi entro la data del 28 giugno 2023.
A tale udienza il G.I., viste le note scritte ritualmente depositate dalle parti con le rispettive istanze e conclusioni, concedeva i richiesti termini riservandosi di provvedere con ordinanza ai sensi dell'art. 183, 7° comma c.p.c.
Con provvedimento del 24 ottobre 2023 il G.I., lette le memorie istruttorie delle parti e ritenendo necessario acquisire agli atti relativi al procedimento penale a carico del resistente in particolare del verbale dell'udienza dibattimentale nonché della Sentenza eventualmente emessa, assegnava termine alle parti per provvedere a quanto richiesto;
prodotto il relativo verbale d'udienza con successivo provvedimento del 6.12.2023 fissava per la trattazione e discussione sulle istanze istruttorie l'udienza del 14 marzo 2024.
A detta udienza parte ricorrente dava atto che il procedimento penale si era concluso con l'emissione di sentenza di condanna del resistente che si riservava di produrre agli atti del giudizio.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice istruttore così provvedeva:
“Viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dalle parti ed esaminati i documenti prodotti;
ritenuto, preliminarmente, di rigettarsi l'eccezione di tardività avanzata da parte ricorrente in ragione dell'applicabilità al caso di specie della sospensione feriale dei termini non trattandosi di materie escluse ex artt. 3 e 4 l. 742/69, art. 92 r.d. n.12/41 we artt. 409 e 442 c.p.c., come più volte precisato da questo Tribunale;
pagina 10 di 20 ritenuto di non ammettere la produzione documentale ed i capitoli di prova articolati dalle parti relativamente alla domanda di addebito della separazione al coniuge avanzata da parte ricorrente in quanto superflui al fine del decidere alla luce dell'ampia documentazione prodotta anche con riferimento agli atti del giudizio penale nei confronti del resistente che si è, peraltro, concluso con una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 572 c. 1 e 2 c.p. alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita liquidato in Euro 50.000,00; richiamata, quanto alle questioni relative alla responsabilità genitoriale l'ordinanza presidenziale del 22/3/23, con conseguente inammissibilità dei capitoli di prova articolati sul punto;
ritenuto, altresì, che la copiosa documentazione relativa alla condizione patrimoniale e reddituale delle parti, che si ammette in quanto rilevante ai fini del decidere, costituisca materiale probatorio sufficiente alla decisione delle questioni di carattere economico pendenti tra le parti;
evidenziata il carattere esplorativo della richiesta di indagini a mezzo Polizia Tributaria, con conseguente rigetto dell'istanza; richiamato, comunque, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051,
Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535); ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie delle parti e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 luglio
2024 che sostituisce con note scritte di trattazione con le conclusioni da depositarsi entro le ore 9.00 del 8 luglio
2024 unitamente alle ultime dichiarazioni fiscali, onerando, altresì, parte ricorrente del deposito delle motivazioni della sentenza penale di condanna del resistente.”.
Entro il termine così assegnato le parti depositavano le rispettive note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ed il G.I., preso atto delle relative conclusioni delle parti e delle richieste, non essendo stato definito il procedimento ancora pendente presso il Tribunale per i Minorenni, ritenuto di potere quindi assumere la causa in decisione, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche;
rimetteva quindi la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di conSIlio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 27 novembre 2024.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambi;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.
pagina 11 di 20 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle statuizioni relative ai figli minori, come infrà meglio si illustrerà, non sussiste la competenza funzionale di questo Tribunale quanto alla responsabilità genitoriale.
Quanto invece al mantenimento sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3 lett. d) del regolamento UE 4/2009. È poi applicabile la legge italiana in punto di contributo al mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007, in quanto legge dello Stato di residenza abituale del resistente creditore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate su cui parte resistente ha insistito nelle conclusioni finali.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni rese dalle parti, la documentazione depositata, i provvedimenti adottati dal Tribunale dei Minorenni delle Marche nell'ambito del procedimento ex art. 330-333 c.c. promosso dalla odierna ricorrente, gli atti del procedimento penale a carico del resistente recentemente conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano Sezione V penale, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed, in particolare, sulla domanda di addebito avanzata dalla moglie nei confronti del marito.
Quanto, invece alle questioni economiche relative al contributo al mantenimento dei minori e alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021).
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti e per ordine del Giudice Istruttore e tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti.
La domanda di separazione pagina 12 di 20 Risulta dagli atti che i coniugi e hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 matrimonio al AI (Egitto) il 08/08/2008 (trascritto nei Registri del comune di Milano (anno 2008, atto n 1176, reg. 7, parte II, serie C/1). Per_
Dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_2
Deve, altresì, rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi,
essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
La domanda di addebito
Ai fini della pronunzia dell'addebito della separazione ex art. 151 c. 2 c.c. è necessario l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio nonché del nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Secondo il costante e condiviso orientamento della Corte di Cassazione « In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Nel caso di specie la moglie ha lamentato di essere stata vittima sin dall'inizio della convivenza matrimoniale di gravissimi maltrattamenti verbali, psicologici e fisici agiti dal marito ai suoi danni anche alla presenza dei minori;
di esser stata altresì posta dal coniuge in una condizione di totale sottomissione avendola il medesimo posta in una condizione di totale isolamento vietandole di uscire, di lavorare e di coltivare una propria socialità se non previa sua autorizzazione;
che il medesimo anche la minacciava spesso, anche con il supporto dei propri familiari, che le avrebbe portato via i bambini costringendola anche a vivere nella paura che ciò accadesse ed in una condizione di totale sottomissione psicologica;
che all'ennesima minaccia di portarle via i figlia nell'ottobre del 2021 la medesima, temendo per la propria incolumità e per quella dei minori, decideva di mettere in sicurezza sé stessa e la prole e si allontanava definitivamente dal marito recandosi nelle Marche presso la propria famiglia;
che finalmente in sicurezza di determinava a sporgere denuncia querela nei confronti del marito e ad adire il Tribunale per i Minorenni delle Marche per l'assunzione di provvedimenti tutelanti per sé e per i minori.
Osserva il Collegio che siffatta ricostruzione dei fatti posta alla base della domanda di addebito della parte ricorrente ha trovato puntuale conferma nei documenti prodotti e nelle emergenze del processo avanti al
Tribunale per i Minorenni che, nell'immediatezza dei fatti, nell'ottobre del 2021, è intervenuto mettendo in pagina 13 di 20 protezione il nucleo e vietando al marito di avvicinarsi alla moglie, ai figli ed ai luoghi da essi frequentati ( v. doc. 5 decreto T.M. della Marche del 30.11.2021 – V.G. 1177/2021).
La ricostruzione della ricorrente ha trovato poi ulteriore conferma negli atti del procedimento penale instaurato a seguito dalla denuncia-querela presentata dalla ricorrente e che avevano portato all'applicazione nei confronti del resistente della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai figli minori emessa dal Gip
del Tribunale di Milano in data 13/1/22.
Il procedimento penale si è concluso con la condanna del resistente per il reato di maltrattamenti aggravati commessi alla presenza dei figli minori, dal 2013 fino al dicembre 2021, alla pena di anni quattro di reclusione, pagamento delle spese del procedimento, interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, risarcimento dei danni alle parti civili, liquidati in Euro 50.000,00; sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano- Sezione V penale- in data 5 marzo 2024.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018 (Rv.
647886 - 01)
In ragione di quanto sopra, considerata la gravità dei comportanti del resistente, così come già vagliati dal Giudice penale e dal Tribunale per i Minorenni di Ancona, e la rilevanza causale degli stessi rispetto all'insorgere dell'irreversibile crisi familiare, va dichiarato l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.c...
La responsabilità genitoriale
In merito alla responsabilità genitoriale deve essere dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale
Ordinario, questione già sollevata in sede presidenziale, dovendosi ritenere sussistente la competenza del
Tribunale per i Minorenni.
Osserva il Collegio che l'intervento operato dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 206/2021 entrata in vigore il
24 dicembre 2021 sull'art. 38 disp. att. c.c. concerne il riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per Minorenni, con attribuzione al primo della competenza su tutti i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale quando tra le medesime parti sia pendente un giudizio di separazione e/o di divorzio o di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio.
Tuttavia, tale disciplina si applica esclusivamente ai procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge, dal 22 giugno 2022.
Osserva, dunque, il Tribunale che la vis actrativa a favore del Tribunale ordinario disciplinata dal nuoto testo dell'art. 38 disp. Att.c.c. così come modificato dalla l. n. 206/21 non opera nel caso di specie in quanto i nuovi pagina 14 di 20 criteri si applicano ai procedimenti instaurati decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della legge e, nel caso di specie, a detta data era già pendente il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano.
Il procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano risale, infatti, al 29/11/2021 e dunque allo stesso si applica la formulazione precedente dell'art. 38 disp att c.c., per il quale rimangono di competenza del Tribunale per i Minorenni tutti i procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori a meno che sia già pendente giudizio avanti il Tribunale Ordinario.
Secondo il condiviso e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nella vigenza della vecchia normativa, “ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n.
219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza” (Cass. Sez. VI-I 12.2.2015 n. 2833) e ancora da ultimo “L'art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'9 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330 e
333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., va affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato secondo cui «il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza». (Cass. Civ, sez. VI, 12 Settembre 2016,
n. 17931. Est. Genovese). In tal senso sono le pronunce emesse da questo Tribunale in modo costante sin dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c (Trib. Milano sez. IX 3 ottobre 2013, Trib. Milano sez. IX civ. 11 ottobre 2013, Trib. Milano sez. IX civ. decreto 6 maggio 2014, Trib. Milano 11 febbraio 2015,
pagina 15 di 20 Trib. Milano 30 dicembre 2016, Trib. Milano sez. IX civ. 22 febbraio 2017). “L'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e
333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello”.
La c.d vis actrattiva di tali procedimenti alla competenza del Tribunale Ordinario nell'ambito dei giudizi c.d. del conflitto familiare (separazione, divorzio, 316 c.c e procedimenti di revisione) presuppone, dunque, che tali ultimi giudizi siano “pendenti”, non potendo in alcun modo derogarsi al principio della perpetuactio jurisdictionis.
Su tali presupposti normativi e giurisprudenziali deve essere quindi dichiarata l'incompetenza funzionale di questo Tribunale atteso che pacificamente il procedimento avanti al Tribunale dei Minorenni è stato anteriormente promosso rispetto al presente giudizio;
difatti quello avanti al T.M. ha preso avvio con ricorso promosso dalla madre ex art. 330 e 333 c.c. in data 29.11.2021, mentre il presente giudizio è stato introdotto con ricorso per separazione depositato in data 23.11.2022 ed iscritto a ruolo in data 24.11.2022.
È poi agli atti il decreto provvisorio n. 4325 emesso dal Tribunale per i Minorenni delle Marche il 30.11.2021
(V.G. 1177/2021) che ha disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, sospeso la responsabilità genitoriale del padre, vietato al medesimo di avvicinarsi ai figli ed alla madre e altresì incaricando l'Ente affidatario di avviare interventi in favore del nucleo familiare;
con il successivo decreto provvisorio del
21.12.2021 sono stati avviati gli incontri protetti tra il padre ed i minori.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con l'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2023, il Presidente f.f. ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante corresponsione alla madre dell'importo mensile di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
In sede di precisazione delle conclusioni, mentre parte ricorrente ha chiesto che detto importo venga aumentato ad euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie, parte resistente ne ha chiesto la conferma.
La ricorrente, dopo le travagliate vicissitudini familiari che l'hanno costretta ad allontanarsi da Milano per recarsi nelle Marche, non è stata nelle condizioni di lavorare dovendo provvedere da sola all'accudimento dei due figli minori, di cui uno comunque molto piccolo;
è quindi attualmente ancora impegnata nella ricerca di una occupazione lavorativa;
ha dato prova nel corso del giudizio di essersi iscritta ad un'apposita agenzia per il pagina 16 di 20 lavoro “ Informagiovani ancora lavoro” e di aver anche svolto un corso presso l'Agenziapiù S.p.A. come addetta alla segreteria e al front office;
ha riferito anche di aver svolto nella Marche uno stage come aiuto cuoca ma non retribuito.
Negli scritti conclusivi ha riferito di aver lavorato a chiamata presso una piadineria ma solo per poche ore settimanali;
non è stato però indicato né allegato alcunché circa il percepito.
La ricorrente non è gravata da oneri abitativi vivendo con i propri familiari che la sostengono economicamente.
Provvede integralmente, con l'aiuto dei propri familiari, al mantenimento diretto dei due figli minori che vedono il padre solo in Spazio Neutri.
La medesima è comunque di giovane età e dotata di integra capacità lavorativa e dovrà pertanto cercare di reperire una più stabile attività lavorativa compatibile con gli importanti oneri di accudimento dei figli minori.
Quanto al resistente il medesimo, dopo aver per anni svolto attività autonoma a partita Iva nel settore dell'abbigliamento poi estesa nel 2015 a quello della commercializzazione di piastrelle, ha chiuso l'attività e nel febbraio del 2023 è stato assunto come dipendente dalla società Samar S.r.L. da cui ha riferito di percepire una retribuzione di circa euro 1.200,00 per 14 mensilità. Il rapporto di lavoro è durato però sino al giugno del 2023 essendo poi stato il medesimo licenziato per giustificato motivi oggetto ( v. comunicazione di licenziamento agli atti).
Dalla C.U. 2024 relativa al 2023 risulta che il medesimo ha percepito da detta società l'importo di euro 5.909,47.
Il resistente non ha documentato i redditi relativa agli anni precedenti ed al periodo in cui il medesimo svolgeva attività autonoma.
Nessun altro dato è stato poi fornito dal medesimo circa la sua effettiva capacità economica che in ogni caso si stima essere più che solida visti gli oneri che il medesimo sostiene e quelli che, anche da ultimo e dopo il licenziamento, si è impegnato a sostenere, considerati altresì i finanziamenti in essere ai quali non avrebbe potuto accedere se non offrendo idonee garanzie.
Il medesimo ha infatti dichiarato di aver contratto un finanziamento per l'acquisto di un auto BMW e chiesto due ulteriori prestiti, uno con Banca Intesa per euro 30.000,00 con rata mensile di euro 570,00 e un altro presso
Compass per euro 12.000,00 con rata di euro 270,00 (v. Disclosure).
Il resistente vive a Seregno in un immobile in locazione per cui ha riferito di corrispondere un canone di euro
990,00 mensili che però divide con il coinquilino con cui abita. (v. dichiarazioni udienza presidenziale).
Non è stato prodotto il contratto di locazione.
Infine, va considerato che il resistente non è gravato da oneri di mantenimento diretto dei figli minori che vede solo in contesto protetto.
Valutati tutti gli elementi qui emersi reputa il Collegio di poter confermare l'entità del contributo che era stato stabilito in fase presidenziale ritenendosi detto importo equo e congruo alla luce di tutte le risultanze qui evidenziate.
L'assegno unico dovrà essere percepito per intero dalla madre che integralmente provvede alla cura e gestione dei minori.
pagina 17 di 20 Si provvede come da dispositivo.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con l'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2023 il Presidente f.f. ha quantificato in euro 200,00 mensili l'assegno per il coniuge.
Non è qui in discussione l'an del titolo essendosi il marito dichiarato disponibile a continuare a rimettere alla moglie tale importo, ma solo la sua quantificazione chiedendo quest'ultima un aumento ad euro 300,00 mensili.
Si richiama tutto quanto sopra esposto sulle condizioni economiche delle parti, oltre che sulla capacità lavorativa della ricorrente che, di giovane età, deve continuare ad attivarsi nella ricerca di una stabile attività lavorativa.
Ciò a maggior ragione si si considera che la ricorrente si è trasferita nella Marche ormai da anni e che può contare sul supporto della sua famiglia di origine per la cura e la gestione dei figli minori.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto reputa il Tribunale di confermare la quantificazione in Euro
200,00 al mese dell'assegno in favore del coniuge, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST.
Si provvede come da dispositivo.
Spese di lite
Attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status, tenuto conto dell'esito del giudizio e vista la soccombenza del resistente con riferimento alla domanda di addebito della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare nella sola misura di 1/3 le spese di lite e condannare alla rifusione Controparte_1 della residua parte (2/3) in favore di liquidate come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e i quali hanno celebrato matrimonio a Il AI (Egitto) il 08/08/2008 (trascritto
[...] Controparte_1 nei Registri del comune di Milano, anno 2008, atto n 1176, reg. 7, parte II, serie C/1);
2) ADDEBITA la responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2° c.c. al SInor CP_1
[... ;
3) DICHIARA ex art. 38 disp. att c.c l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in relazione alle domande relative alla responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il [...]) e (nato il 31 agosto Per_1 Per_2
2015), dovendosi sul punto ritenere competente il Tribunale per i Minorenni di Ancona;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli minori Controparte_1 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € Parte_1
400,00 (annualmente rivalutabile con indici ST- prima rivalutazione marzo 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano
pagina 18 di 20 congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 19 di 20 6) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre.
7) conferma l'obbligo a carico di di versare a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, con decorrenza dal marzo del 2023, la somma mensile di Euro
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST (prima rivalutazione marzo 2024);
7) CONDANNA a rifondere in favore di i 2/3 delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida per tale quota nella misura di euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata la residua quota di
1/3;
8) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso, in Milano il giorno 27 novembre 2024
IL GIUDICE REL. EST.
Dott.ssa Fulvia De Luca
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 24 novembre 2022 e vertente
TRA
(C.F. ) nata Il AI (Egitto) il 22/01/1985 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Ciciliani presso il cui studio in Ancona, via Magenta n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Paolo Deidda presso il cui studio in Milano, Viale Abruzzi n. 20, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del SI. , con addebito della CP_1 CP_1 separazione, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
la somma, rivalutabile annualmente in base agli indici ST, di € 350,00 mensili a titolo di contributo
[...] nel mantenimento del figlio minore e di € 350,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Per_1 pagina 1 di 20 minore , per un totale di € 700,00, a versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico Per_2 bancario, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per i medesimi, come da Protocollo del Tribunale di
Milano in materia;
3. disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Controparte_1
la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Parte_1
ST, stante la sua situazione precaria, a titolo di mantenimento del coniuge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
4. disporre che gli assegni unici vengano assegnati alla SI.ra ; Parte_1
5. Qualora nel frattempo si concluda il procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche
e/o Codesto Tribunale si reputi competente, stante la pericolosità dimostrata dal padre dei minori, sospeso altresì dalla responsabilità genitoriale, prevedere l'affidamento esclusivo dei figli minori e Per_1 Per_2
alla madre Qualora nel frattempo si concluda il procedimento
[...] Parte_1 pendente presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche e/o Codesto Tribunale si reputi competente, in merito ai diritti di visita del padre, si chiede, solo una volta accertata l'assenza di pericolosità del padre e solo ove i provvedimenti cautelari non continuino a sussistere, nonché previo accertamento della idoneità genitoriale del SI. che venga riconosciuto il diritto di visita ai figli minori nella maniera che segue: il padre potrà CP_1 vedere e tenere con sé i figli una volta al mese, per un fine settimana (da venerdì pomeriggio alla domenica sera) provvedendo, con mezzi propri, ad andare a prendere i propri figli e riportarli presso l'abitazione della madre;
mentre potrà effettuare videochiamate con i medesimi due volte a settimana, previo tempestivo accordo con la madre;
i minori trascorreranno il Natale e il Capodanno ad anni alterni, un anno con la madre e un anno con il padre (il primo anno Natale e Santo EF con la madre e Capodanno ed NI con il padre e poi a seguire alternati); ad anni alterni il giorno di Pasqua lo trascorrerà con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre, una settimana consecutiva con il padre d'estate. In tutte le occasioni in cui il padre avrà il diritto di visita provvederà con i propri mezzi ad andare a prendere e riportare i minori a casa della madre, tenendo conto degli impegni scolastici dei minori. In ogni caso, si chiede che in pendenza di provvedimenti cautelari civili o penali che limitino, anche solo nelle modalità, gli incontri tra padre e figli, di non autorizzare incontri liberi tra padre e figli ma unicamente protetti.
6. Prevedere il rilascio del passaporto della SI.ra e dei figli minori Parte_1 Per_1
e a solo firma della SI.ra
[...] Per_2 Parte_1
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
- confermare la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e con l'obbligo del mutuo rispetto, rigettando la domanda di addebito richiesta dalla SI.ra nei Parte_1 confronti del SI. non sussistendone i requisiti di legge;
Controparte_1
- considerata la competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni di Ancona in tema di responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e , preso atto dei provvedimenti già accolti dalla Per_1 Per_2 stessa Autorità Giudiziaria, viene chiesta, con ogni e più ampia riserva in merito all'esito del giudizio finale del pagina 2 di 20 suddetto Organo Giudiziario, la possibilità di rivalutare le modalità più opportune in merito al collocamento e affidamento degli stessi e le modalità di visita.
- confermare l'obbligo in capo al SI. di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 mediante il versamento della somma di € 200,00 per ciascun figlio, per complessivi € 400,00 (con decorrenza dal marzo 2023) e rivalutazione annuale secondo gli indici ST (prima rivalutazione marzo 2024) oltre al 50%
delle spese straordinarie di cui al le Linee Giuda della Corte di Appello di Milano del 14/11/17, che si richiamano integralmente;
rigettare ogni altra richiesta di controparte;
- confermare l'obbligo a carico del SI. di versare alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, con CP_1 decorrenza dal marzo 2023 la somma di € 200,00 da rivalutarsi annualmente sec o ndo gli indici AT (prima rivalutazione 2024) per un periodo di tempo a termine e precisamente per mesi 12 a decorrere dal marzo 2023, con l'obbligo da parte della SI.ra di dare prova del proprio impegno alla Parte_1 ricerca di una attività lavorativa e dell'iscrizione della stessa al Centro per l'Impiego territorialmente competente con disponibilità immediata (sottoscrizione DID) e, ricorrendone le condizioni, di far domanda al
RDC – Reddito di Cittadinanza, e/o ai benefici concessi dalla legge bilancio n. 197 del 29/12/2022 e Decreto
Lavoro n. 48/2023 ; - richiedere, se ed in quanto di competenza di Codesto Tribunale, a definizione del procedimento pendente avanti il Tribunale per i minorenni di Ancona, che il rilascio dei passaporti dei due minori sia autorizzato da parte di entrambi i genitori;
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione degli elementi di prova già prodotti nella “fase Presidenziale”, e nei successivi atti e memorie, ovvero dei documenti dal n. 1 al n. 83, nonché di acquisire dal fascicolo del procedimento pendente avanti il Tribunale di Ancona, ogni documento utile al presente giudizio.
Si chiede, altresì, che la SI.ra dia contezza all'Ill.mo Tribunale del proprio impegno diretto alla Pt_1 ricerca di una occupazione e/o alla partecipazione a corsi di formazione, nonché di iscrizione ai Centri per l'Impiego e se dovuto al Supporto per la Formazione ed il Lavoro prevista dall'art. 12 del D. Lg. 4 maggio 2023
n. 48 convertito con L. n. 85 del 03/07/2023.
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale autorizzi le parti alla richiesta dell'assegno Unico secondo modalità di legge ed ai fini del mantenimento dei minori. Si chiede l'interrogatorio per testi sui capitoli di prova preceduti dalla parola “Vero che…”; testi e capitoli di seguito indicati: 1) SI. res. Via Terragni 34, Milano;
2) Tes_1
SI. , Via Torre n. 43, Prignano sulla Secchia (MO); 3) SI.ra , Via Controparte_2 Parte_2
Confalonieri n. 1, Muggiò; 4) SI. Via dello Sport n. 3, San Felice, Peschiera Borromeo;
5) Testimone_2
SI.ra c/o KKM Viaggi, Via Bertolazzi n. 20, Milano. a) SI. con riferimento ai Testimone_3 Tes_1 seguenti capitoli
1)”Vero che fin dai primi momenti in cui si era trasferita a Milano mi rendevo sempre disponibile di Pt_1 accompagnarla in giro per la città e la coinvolgevo a partecipare ad incontri con i miei amici in occasione di eventi di festa o nelle serate in cui si andava in qualche locale/ristorante o al cinema” ;
2) “vero che usciva con me ed i miei amici anche quando il marito non era presente per motivi di Pt_1 lavoro”
pagina 3 di 20 3) “vero che dopo la nascita dei due figli, mi prodigavo e di conseguenza mi rendevo partecipe, allorché mi veniva richiesto da di accompagnarli alle loro attività sportive e talvolta di passare con loro intere Pt_1 giornate nel corso dei week – end” ;
4) “vero che nei primi mesi in cui era arrivata a Milano, la vedevo talvolta nella bottega di panetteria Pt_1 di mio padre e talvolta la vedevo uscire con mio fratello per la consegna ai clienti dei prodotti della CP_1 panetteria ”
5) “Vero che quando e si erano impegnati con l'apertura in Via Lecco n. 10 del negozio di CP_1 Pt_1 abbigliamento era frequente che mio fratello mi chiamava a sostituire per l'intera giornata oppure per alcune ore durante il giorno sua moglie ed io mi prestavo senza alcun problema e senza compenso”
6) “Vero che nel settembre 2021 mi chiamava per chiedere un aiuto, allorché la stessa veniva Pt_3 contattata dalla società Giada HB Solution per un colloquio ed in particolare mi chiedeva se potevo accompagnarla. Io eseguivo”
7) “Vero che il 22/06/2021 mi chiedeva di essere accompagnata ad una visita per esame radiografico a Cologno ed io eseguivo ”
8) “vero che il 31/05/2017 mi chiedeva di essere accompagnata per acquistare un regalo di Pt_1 compleanno al marito ed io accettai” b) SI. , con riferimento ai seguenti capitoli Persona_3
9) “Vero che ho conosciuto e allorché gli stessi avevano iniziato a vendere nel negozio di via CP_1 Pt_1
Lecco 10, Milano, abbigliamento per donna” ;
10) “Vero che, in alcune occasioni, avevo fornito ad e dello stock di vestiario per la vendita e CP_1 Pt_1 quando mi recavo in negozio incontravo alcune volte solo oppure solo sua moglie CP_1 Pt_1
11) “vero che venuto a conoscenza delle difficoltà economiche di e sua moglie per l'attività di vendita di CP_1 abbigliamento proponevo loro di cambiare settore merceologico che consisteva nella vendita di piastrelle e ceramica per edilizia”
12) “Vero che quando mi incontravo con presso il negozio per spiegare come svolgere l'attività di vendita CP_1 piastrelle e ceramiche era presente la quale era partecipe alle discussioni della nuova attività” c) Pt_1
SI.ra , con riferimento ai seguenti capitoli Parte_2
13) “Vero che a seguito della mia assunzione di lavoro presso il negozio di Via Lecco n. 10, Milano, mi occupavo della vendita di abbigliamento, secondo gli orari concordati con e talvolta era presente con me CP_1 in negozio anche Pt_1
14) “Vero che decidevo di dare le dimissioni poiché non venivo pagata regolarmente”
15) “vero che talvolta venivo chiamata con urgenza ed all'ultimo minuto da per sostituire che CP_1 Pt_1 non poteva essere presente in negozio “
16) “Vero che avevo con un rapporto amichevole e con la stessa non ho mai litigato” d) SI. Pt_1 Tes_2
con riferimento ai seguenti capitoli 17) “Vero che nel periodo tra gli anni 2014 - 2021 avevo conosciuto
[...] Per_ la famiglia di sua moglie ed i figli e in quanto vicini di casa ” ; CP_1 Pt_1 Per_2
pagina 4 di 20 18) “Vero che talvolta incontravo solo ed i figli presso i bar vicini al condominio oppure nei Pt_1 giardinetti o nel locale lavanderia al pianto terra del condominio medesimo ed io mi intrattenevo a parlare con loro” ;
19) “Vero che gli incontri non avvenivano in modo regolare ed agli stessi orari ma mi capitava di incontrarli in tempi diversi o al mattino o al pomeriggio” ;
20) “Vero che per quanto potevo constatare i miei vicini apparivano una famiglia normale, felice e non avevo mai notato episodi strani che potessero presupporre continui litigi e contrasti tra il marito e la moglie” e) SI.ra
, con riferimento ai seguenti capitoli 21) “Vero che conosco fin da quando eravamo Testimone_3 CP_1 compagni di classe ed ho continuato a mantenere con lui un contatto che perdura anche ai giorni nostri”
22) “Vero che soprattutto da quando si sposava con ho avuto occasione di aiutarlo, in quanto CP_1 Pt_1 lavoro in una agenzia viaggi, sia per prenotare ed acquistare biglietti di vario genere, aerei e treni talvolta per l'intera famiglia ed altre per la sola moglie con figli ed altre per i parenti di lei e tutto ciò avveniva qualche volta nel corso deglii anni” 23) “Vero che pagava sempre personalmente in contanti oppure con bonifici” CP_1
Si chiede, inoltre, l'interpello della ricorrente SI.ra sui capitoli di prova ai Parte_1 numeri da 1 a 20 (con esclusione n. 5) e d ai seguenti che di seguito si indicano, precisando sin d'ora che si chiede all'Ill.mo Giudice, nel caso di accoglimento della presente istanza probatoria, che la parte sia ascoltata in presenza all'udienza deSInata, considerando il vincolo imposto dal Tribunale Penale di Milano al SI.
[...] del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie . a) “Vero che in presenza dei suoi CP_1 genitori, anche quando questi erano in Italia, soprattutto nei primo anni in cui era in Italia, suo padre che continuasse a portare il velo” b) “Vero che in presenza dei suoi genitori, gli stessi la invitavano a rispettare i precetti della religione del Corano, prediligendo anche nel corso delle azioni quotidiane e nei rapporti interpersonali l'osservanza degli stessi” c) “Vero che nel corso di una cena avvenuta in via Botticelli n. 2, nel
2010, presso la casa dei genitori di anche in presenza dei genitori di il padre di quest'ultima la CP_1 Pt_1 rimproverava unitamente alla sorella presente, poiché le stesse non provvedevano ad aiutare la SI.ra Pt_4
nel servire a tavola ed alla fine di sparecchiare la medesima al posti di e (fratelli di CP_3 Tes_1 Per_4 CP_1 che si erano attivati per aiutare la madre ” d) “ Vero che quando veniva aperta l'attività di vendita di abbigliamento ed apertura di una società a suo nome, si era recata da un commercialista per tutte le attività burocratiche necessarie” e) “Vero che quando i genitoiri venivano in Italia, questi alloggiavano presso la casa di via Strambio e poi di San Felice” f) “Vero che io ho sempre parlato con mia madre e con mia sorella dei problemi di casa e dei rapporti con mio marito, tanto che i miei genitori quando erano in Italia, a loro volta chiedevano contezza di quanto io riferivo a loro a mio marito g) “Vero che le proposte di attività di CP_1 truccatrice di cui agli screen shot prodotti dai documenti n. 80 e 81 che si esibiscono sono state da me pubblicate sulle varie piattaforme come google e sui siti social in cui ero iscritta” h) “Vero che i messaggi prodotti che mi vengono esibiti con il documento n. 82 e che sono stati fatti con la piattaforma di Whatsapp sono stati da me scritti e rivolti ad ed alcuni a CP_1 Tes_1
- con vittoria dei spese e compensi professionali o, diversamente, con richiesta di compensazione delle stesse.
pagina 5 di 20 ******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24 novembre 2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Il AI (Egitto) il 08/08/2008 (trascritto nei Registri del comune di Milano anno 2008, Per_ atto n 1176, reg. 7, parte II , serie C/1) con , dalla cui unione sono nati i figli ( nato il Controparte_1
20 giugno 2009) e ( nato il [...]), chiedeva al Tribunale di Milano, oltre alla pronuncia sullo Per_2 status, l'addebito al marito ex art. 151 c. 2 c.p.c., l'affidamento super esclusivo dei minori, il prevalente collocamento dei medesimi presso di sé, frequentazione padre-figli in contesto protetto, nonché di porre a carico del medesimo per il mantenimento dei figli un importo di euro 700,00 mensili ( euro 350,00 per ciascun figlio), euro 300,00 mensili per il proprio mantenimento;
chiedeva infine che venisse autorizzato il rilascio del passaporto per i figli minori e a sola firma della stessa. Per_1 Per_5
Con memoria difensiva del 27 febbraio 2023 si costitutiva in giudizio il quale, previa Controparte_1 adesione alla domanda sulla status, chiedeva il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie, nonché il rigetto anche della domanda di affidamento super esclusivo;
quanto alle visite con i minori, chiedeva che la loro riattivazione venisse valutata sulla base di quanto osservato dai Servizi Sociali incaricati nell'ambito del giudizio pendente avanti al Tribunale per i Minorenni;
quanto al mantenimento dei minori si dichiarava disponibile a versare alla madre la somma mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie.
All'udienza presidenziale del giorno 15 marzo 2023 svoltasi con modalità da remoto, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva le parti e all'esito, autorizzate le stesse a vivere separate, si riservava di provvedere.
A scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale ex art. 708
c.p.c. che si riporta nella parte motiva: letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta;
sentite le parti ed i rispettivi difensori;
rilevato che il resistente è imputato del delitto di cui all'art. 572 c. 1 e 2 c.p. e che il Giudice dell'Udienza
Preliminare, Tribunale di Milano, ha fissato udienza al 22 marzo 2023; rilevato che al resistente è stata applicata con provvedimento del Gip del Tribunale di Milano in data 13/1/22 la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai figli minori;
rilevato che dalla disamina del ricorso e dei documenti allegati emerge che è pendente avanti al Tribunale per i
Minorenni di Ancona il procedimento n. 1177/21 su ricorso ex art. 330-333 c.c. promosso in data 21/11/21 dalla odierna ricorrente, madre dei minori , nato il [...], e , nato il [...]; Per_1 Per_2 rilevato che con decreto provvisorio del 30/11/21 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha affidato i minori all'Ente, sospendendo la responsabilità genitoriale del padre dei medesimi, vietando al padre di avvicinarsi ai figli ed alla madre ed incaricando l'Ente affidatario di avviare interventi in favore del nucleo familiare;
pagina 6 di 20 rilevato che, con successivo decreto del 21/12/21, il Tribunale per i Minorenni delle Marche, in attesa del completamento delle valutazioni psicodiagnostiche delegate, ha riavviato la frequentazione padre-figli in Spazio neutro, con modalità protette ed osservate, riservando all'esito degli accertamenti in corso, ogni diversa valutazione e provvedimento in punto regolamentazione della frequentazione paterna;
ritenuta, pertanto, l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario in relazione alle domande aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale delle parti, dovendosi ritenere sussistente la competenza del Tribunale per i
Minorenni delle Marche già adito dalla ricorrente la cui competenza a decidere è destinata a coprire tutti gli aspetti delle domande medesime;
richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in relazione ai criteri di riparto della competenza tra Tribunale dei Minorenni e Tribunale Ordinario, chiara e costante a partire dalla sentenza, nota agli addetti ai lavori, come sentenza ER (Cass. Sez. VI- I Ordinanza 26.1.2015
n. 1349); sul punto ha affermato il Supremo Collegio in tale pronuncia che “L'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e
333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello”. Con pronunce successive del medesimo tenore la Corte di Cassazione ha meglio esplicitato il principio per cui la deroga alla competenza del Tribunale dei Minorenni per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c, sancita in via generale dall'art. 38 disp. att. c.c, e quindi la c.d vis actrattiva di tali procedimenti alla competenza del
Tribunale Ordinario nell'ambito dei giudizi c.d. del conflitto familiare (separazione, divorzio, 316 c.c e procedimenti di revisione) presuppone che tali ultimi giudizi siano “pendenti”, non potendo in alcun modo derogarsi al principio della perpetuactio jurisdictionis. In tal senso si è pronunciato, infatti, il Supremo Collegio affermando che “ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012,
n. 219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza” (Cass. Sez. VI-I 12.2.2015 n. 2833) e ancora da ultimo “L'art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'9 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330 e pagina 7 di 20 333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., va affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato secondo cui «il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza». (Cass. Civ, sez. VI, 12 Settembre 2016,
n. 17931. Est. Genovese). In tal senso sono le pronunce emesse da questo Tribunale in modo costante sin dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c (Trib. Milano sez. IX 3 ottobre 2013, Trib. Milano sez. IX civ. 11 ottobre 2013, Trib. Milano sez. IX civ. decreto 6 maggio 2014, Trib. Milano 11 febbraio 2015,
Trib. Milano 30 dicembre 2016, Trib. Milano sez. IX civ. 22 febbraio 2017); ritenuta, pertanto, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c, la propria incompetenza funzionale in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, atteso che, quando è stato introdotto il presente giudizio di separazione era già pendente il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni delle Marche sopra richiamato;
ritenuto che
la vis actrativa a favore del Tribunale ordinario così disciplinata dal nuoto testo dell'art. 38 disp.
Att.c.c. come modificato dalla l. n. 206/21 non operi nel caso di specie in quanto i nuovi criteri si applicano ai procedimenti instaurati decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della legge e, nel caso di specie, a detta data era già pendente il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni delle Marche;
rilevato, quanto alle questioni di carattere economico, che è pacifico che, dal momento dell'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare, il resistente non ha corrisposto alcunché a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
rilevato che il resistente, sentito all'udienza presidenziale del 15 marzo 2023, ha riferito di lavorare in qualità di dipendente dal febbraio del 2022 per la Samr s,r.l. e di percepire una retribuzione mensile di Euro 1200,00 per
14 mensilità; evidenziato che il resistente ha offerto la somma di Euro 200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
considerato che
la ricorrente, seppur di giovane età ed integra capacità lavorativa, ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi a casa della di lei sorella nelle Marche in conseguenza delle pagina 8 di 20 gravi condotte lamentate tenute dal resistente in relazione alle quali sussiste il fumus essendo state già vagliate dal Giudice penale che ha applicato la misura cautelare ex art. 282 quater c.p.p.; considerato, pertanto, che la stessa ricorrente necessiti di tempo per integrarsi nella nuova realtà e per reperire un'attività lavorativa che le consenta di contribuire al mantenimento die figli minori e di provvedere al proprio sostentamento, soprattutto se si considera che la stessa ha riferito di non aver mai svolto attività lavorativa senza l'autorizzazione del marito e che le attività in precedenza prestate erano, comunque, sotto il controllo dello stesso;
riservato, comunque, al prosieguo del giudizio l'approfondimento della situazione e della capacità reddituale del resistente che per anni ha svolto attività di carattere imprenditoriale;
P.Q.M.
1) richiama l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) preso atto del procedimento pendente avanti il Tribunale per i Minorenni delle Marche, nulla dispone in tema di responsabilità genitoriale;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento, con decorrenza dal marzo del 2023, alla ricorrente della somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST (prima rivalutazione marzo 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 9 di 20 private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, con decorrenza dal marzo del 2023, la somma mensile di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ST (prima rivalutazione marzo 2024).
Nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni da effettuarsi entro la data del 28 giugno 2023.
A tale udienza il G.I., viste le note scritte ritualmente depositate dalle parti con le rispettive istanze e conclusioni, concedeva i richiesti termini riservandosi di provvedere con ordinanza ai sensi dell'art. 183, 7° comma c.p.c.
Con provvedimento del 24 ottobre 2023 il G.I., lette le memorie istruttorie delle parti e ritenendo necessario acquisire agli atti relativi al procedimento penale a carico del resistente in particolare del verbale dell'udienza dibattimentale nonché della Sentenza eventualmente emessa, assegnava termine alle parti per provvedere a quanto richiesto;
prodotto il relativo verbale d'udienza con successivo provvedimento del 6.12.2023 fissava per la trattazione e discussione sulle istanze istruttorie l'udienza del 14 marzo 2024.
A detta udienza parte ricorrente dava atto che il procedimento penale si era concluso con l'emissione di sentenza di condanna del resistente che si riservava di produrre agli atti del giudizio.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice istruttore così provvedeva:
“Viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dalle parti ed esaminati i documenti prodotti;
ritenuto, preliminarmente, di rigettarsi l'eccezione di tardività avanzata da parte ricorrente in ragione dell'applicabilità al caso di specie della sospensione feriale dei termini non trattandosi di materie escluse ex artt. 3 e 4 l. 742/69, art. 92 r.d. n.12/41 we artt. 409 e 442 c.p.c., come più volte precisato da questo Tribunale;
pagina 10 di 20 ritenuto di non ammettere la produzione documentale ed i capitoli di prova articolati dalle parti relativamente alla domanda di addebito della separazione al coniuge avanzata da parte ricorrente in quanto superflui al fine del decidere alla luce dell'ampia documentazione prodotta anche con riferimento agli atti del giudizio penale nei confronti del resistente che si è, peraltro, concluso con una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 572 c. 1 e 2 c.p. alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita liquidato in Euro 50.000,00; richiamata, quanto alle questioni relative alla responsabilità genitoriale l'ordinanza presidenziale del 22/3/23, con conseguente inammissibilità dei capitoli di prova articolati sul punto;
ritenuto, altresì, che la copiosa documentazione relativa alla condizione patrimoniale e reddituale delle parti, che si ammette in quanto rilevante ai fini del decidere, costituisca materiale probatorio sufficiente alla decisione delle questioni di carattere economico pendenti tra le parti;
evidenziata il carattere esplorativo della richiesta di indagini a mezzo Polizia Tributaria, con conseguente rigetto dell'istanza; richiamato, comunque, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051,
Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535); ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie delle parti e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 luglio
2024 che sostituisce con note scritte di trattazione con le conclusioni da depositarsi entro le ore 9.00 del 8 luglio
2024 unitamente alle ultime dichiarazioni fiscali, onerando, altresì, parte ricorrente del deposito delle motivazioni della sentenza penale di condanna del resistente.”.
Entro il termine così assegnato le parti depositavano le rispettive note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ed il G.I., preso atto delle relative conclusioni delle parti e delle richieste, non essendo stato definito il procedimento ancora pendente presso il Tribunale per i Minorenni, ritenuto di potere quindi assumere la causa in decisione, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche;
rimetteva quindi la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di conSIlio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 27 novembre 2024.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambi;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.
pagina 11 di 20 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle statuizioni relative ai figli minori, come infrà meglio si illustrerà, non sussiste la competenza funzionale di questo Tribunale quanto alla responsabilità genitoriale.
Quanto invece al mantenimento sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3 lett. d) del regolamento UE 4/2009. È poi applicabile la legge italiana in punto di contributo al mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007, in quanto legge dello Stato di residenza abituale del resistente creditore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate su cui parte resistente ha insistito nelle conclusioni finali.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni rese dalle parti, la documentazione depositata, i provvedimenti adottati dal Tribunale dei Minorenni delle Marche nell'ambito del procedimento ex art. 330-333 c.c. promosso dalla odierna ricorrente, gli atti del procedimento penale a carico del resistente recentemente conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano Sezione V penale, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed, in particolare, sulla domanda di addebito avanzata dalla moglie nei confronti del marito.
Quanto, invece alle questioni economiche relative al contributo al mantenimento dei minori e alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021).
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti e per ordine del Giudice Istruttore e tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti.
La domanda di separazione pagina 12 di 20 Risulta dagli atti che i coniugi e hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 matrimonio al AI (Egitto) il 08/08/2008 (trascritto nei Registri del comune di Milano (anno 2008, atto n 1176, reg. 7, parte II, serie C/1). Per_
Dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_2
Deve, altresì, rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi,
essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
La domanda di addebito
Ai fini della pronunzia dell'addebito della separazione ex art. 151 c. 2 c.c. è necessario l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio nonché del nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Secondo il costante e condiviso orientamento della Corte di Cassazione « In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Nel caso di specie la moglie ha lamentato di essere stata vittima sin dall'inizio della convivenza matrimoniale di gravissimi maltrattamenti verbali, psicologici e fisici agiti dal marito ai suoi danni anche alla presenza dei minori;
di esser stata altresì posta dal coniuge in una condizione di totale sottomissione avendola il medesimo posta in una condizione di totale isolamento vietandole di uscire, di lavorare e di coltivare una propria socialità se non previa sua autorizzazione;
che il medesimo anche la minacciava spesso, anche con il supporto dei propri familiari, che le avrebbe portato via i bambini costringendola anche a vivere nella paura che ciò accadesse ed in una condizione di totale sottomissione psicologica;
che all'ennesima minaccia di portarle via i figlia nell'ottobre del 2021 la medesima, temendo per la propria incolumità e per quella dei minori, decideva di mettere in sicurezza sé stessa e la prole e si allontanava definitivamente dal marito recandosi nelle Marche presso la propria famiglia;
che finalmente in sicurezza di determinava a sporgere denuncia querela nei confronti del marito e ad adire il Tribunale per i Minorenni delle Marche per l'assunzione di provvedimenti tutelanti per sé e per i minori.
Osserva il Collegio che siffatta ricostruzione dei fatti posta alla base della domanda di addebito della parte ricorrente ha trovato puntuale conferma nei documenti prodotti e nelle emergenze del processo avanti al
Tribunale per i Minorenni che, nell'immediatezza dei fatti, nell'ottobre del 2021, è intervenuto mettendo in pagina 13 di 20 protezione il nucleo e vietando al marito di avvicinarsi alla moglie, ai figli ed ai luoghi da essi frequentati ( v. doc. 5 decreto T.M. della Marche del 30.11.2021 – V.G. 1177/2021).
La ricostruzione della ricorrente ha trovato poi ulteriore conferma negli atti del procedimento penale instaurato a seguito dalla denuncia-querela presentata dalla ricorrente e che avevano portato all'applicazione nei confronti del resistente della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai figli minori emessa dal Gip
del Tribunale di Milano in data 13/1/22.
Il procedimento penale si è concluso con la condanna del resistente per il reato di maltrattamenti aggravati commessi alla presenza dei figli minori, dal 2013 fino al dicembre 2021, alla pena di anni quattro di reclusione, pagamento delle spese del procedimento, interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, risarcimento dei danni alle parti civili, liquidati in Euro 50.000,00; sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano- Sezione V penale- in data 5 marzo 2024.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018 (Rv.
647886 - 01)
In ragione di quanto sopra, considerata la gravità dei comportanti del resistente, così come già vagliati dal Giudice penale e dal Tribunale per i Minorenni di Ancona, e la rilevanza causale degli stessi rispetto all'insorgere dell'irreversibile crisi familiare, va dichiarato l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.c...
La responsabilità genitoriale
In merito alla responsabilità genitoriale deve essere dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale
Ordinario, questione già sollevata in sede presidenziale, dovendosi ritenere sussistente la competenza del
Tribunale per i Minorenni.
Osserva il Collegio che l'intervento operato dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 206/2021 entrata in vigore il
24 dicembre 2021 sull'art. 38 disp. att. c.c. concerne il riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per Minorenni, con attribuzione al primo della competenza su tutti i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale quando tra le medesime parti sia pendente un giudizio di separazione e/o di divorzio o di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio.
Tuttavia, tale disciplina si applica esclusivamente ai procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge, dal 22 giugno 2022.
Osserva, dunque, il Tribunale che la vis actrativa a favore del Tribunale ordinario disciplinata dal nuoto testo dell'art. 38 disp. Att.c.c. così come modificato dalla l. n. 206/21 non opera nel caso di specie in quanto i nuovi pagina 14 di 20 criteri si applicano ai procedimenti instaurati decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della legge e, nel caso di specie, a detta data era già pendente il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano.
Il procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano risale, infatti, al 29/11/2021 e dunque allo stesso si applica la formulazione precedente dell'art. 38 disp att c.c., per il quale rimangono di competenza del Tribunale per i Minorenni tutti i procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori a meno che sia già pendente giudizio avanti il Tribunale Ordinario.
Secondo il condiviso e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nella vigenza della vecchia normativa, “ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n.
219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza” (Cass. Sez. VI-I 12.2.2015 n. 2833) e ancora da ultimo “L'art. 38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'9 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330 e
333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., va affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato secondo cui «il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza». (Cass. Civ, sez. VI, 12 Settembre 2016,
n. 17931. Est. Genovese). In tal senso sono le pronunce emesse da questo Tribunale in modo costante sin dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c (Trib. Milano sez. IX 3 ottobre 2013, Trib. Milano sez. IX civ. 11 ottobre 2013, Trib. Milano sez. IX civ. decreto 6 maggio 2014, Trib. Milano 11 febbraio 2015,
pagina 15 di 20 Trib. Milano 30 dicembre 2016, Trib. Milano sez. IX civ. 22 febbraio 2017). “L'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e
333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello”.
La c.d vis actrattiva di tali procedimenti alla competenza del Tribunale Ordinario nell'ambito dei giudizi c.d. del conflitto familiare (separazione, divorzio, 316 c.c e procedimenti di revisione) presuppone, dunque, che tali ultimi giudizi siano “pendenti”, non potendo in alcun modo derogarsi al principio della perpetuactio jurisdictionis.
Su tali presupposti normativi e giurisprudenziali deve essere quindi dichiarata l'incompetenza funzionale di questo Tribunale atteso che pacificamente il procedimento avanti al Tribunale dei Minorenni è stato anteriormente promosso rispetto al presente giudizio;
difatti quello avanti al T.M. ha preso avvio con ricorso promosso dalla madre ex art. 330 e 333 c.c. in data 29.11.2021, mentre il presente giudizio è stato introdotto con ricorso per separazione depositato in data 23.11.2022 ed iscritto a ruolo in data 24.11.2022.
È poi agli atti il decreto provvisorio n. 4325 emesso dal Tribunale per i Minorenni delle Marche il 30.11.2021
(V.G. 1177/2021) che ha disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, sospeso la responsabilità genitoriale del padre, vietato al medesimo di avvicinarsi ai figli ed alla madre e altresì incaricando l'Ente affidatario di avviare interventi in favore del nucleo familiare;
con il successivo decreto provvisorio del
21.12.2021 sono stati avviati gli incontri protetti tra il padre ed i minori.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con l'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2023, il Presidente f.f. ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante corresponsione alla madre dell'importo mensile di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
In sede di precisazione delle conclusioni, mentre parte ricorrente ha chiesto che detto importo venga aumentato ad euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie, parte resistente ne ha chiesto la conferma.
La ricorrente, dopo le travagliate vicissitudini familiari che l'hanno costretta ad allontanarsi da Milano per recarsi nelle Marche, non è stata nelle condizioni di lavorare dovendo provvedere da sola all'accudimento dei due figli minori, di cui uno comunque molto piccolo;
è quindi attualmente ancora impegnata nella ricerca di una occupazione lavorativa;
ha dato prova nel corso del giudizio di essersi iscritta ad un'apposita agenzia per il pagina 16 di 20 lavoro “ Informagiovani ancora lavoro” e di aver anche svolto un corso presso l'Agenziapiù S.p.A. come addetta alla segreteria e al front office;
ha riferito anche di aver svolto nella Marche uno stage come aiuto cuoca ma non retribuito.
Negli scritti conclusivi ha riferito di aver lavorato a chiamata presso una piadineria ma solo per poche ore settimanali;
non è stato però indicato né allegato alcunché circa il percepito.
La ricorrente non è gravata da oneri abitativi vivendo con i propri familiari che la sostengono economicamente.
Provvede integralmente, con l'aiuto dei propri familiari, al mantenimento diretto dei due figli minori che vedono il padre solo in Spazio Neutri.
La medesima è comunque di giovane età e dotata di integra capacità lavorativa e dovrà pertanto cercare di reperire una più stabile attività lavorativa compatibile con gli importanti oneri di accudimento dei figli minori.
Quanto al resistente il medesimo, dopo aver per anni svolto attività autonoma a partita Iva nel settore dell'abbigliamento poi estesa nel 2015 a quello della commercializzazione di piastrelle, ha chiuso l'attività e nel febbraio del 2023 è stato assunto come dipendente dalla società Samar S.r.L. da cui ha riferito di percepire una retribuzione di circa euro 1.200,00 per 14 mensilità. Il rapporto di lavoro è durato però sino al giugno del 2023 essendo poi stato il medesimo licenziato per giustificato motivi oggetto ( v. comunicazione di licenziamento agli atti).
Dalla C.U. 2024 relativa al 2023 risulta che il medesimo ha percepito da detta società l'importo di euro 5.909,47.
Il resistente non ha documentato i redditi relativa agli anni precedenti ed al periodo in cui il medesimo svolgeva attività autonoma.
Nessun altro dato è stato poi fornito dal medesimo circa la sua effettiva capacità economica che in ogni caso si stima essere più che solida visti gli oneri che il medesimo sostiene e quelli che, anche da ultimo e dopo il licenziamento, si è impegnato a sostenere, considerati altresì i finanziamenti in essere ai quali non avrebbe potuto accedere se non offrendo idonee garanzie.
Il medesimo ha infatti dichiarato di aver contratto un finanziamento per l'acquisto di un auto BMW e chiesto due ulteriori prestiti, uno con Banca Intesa per euro 30.000,00 con rata mensile di euro 570,00 e un altro presso
Compass per euro 12.000,00 con rata di euro 270,00 (v. Disclosure).
Il resistente vive a Seregno in un immobile in locazione per cui ha riferito di corrispondere un canone di euro
990,00 mensili che però divide con il coinquilino con cui abita. (v. dichiarazioni udienza presidenziale).
Non è stato prodotto il contratto di locazione.
Infine, va considerato che il resistente non è gravato da oneri di mantenimento diretto dei figli minori che vede solo in contesto protetto.
Valutati tutti gli elementi qui emersi reputa il Collegio di poter confermare l'entità del contributo che era stato stabilito in fase presidenziale ritenendosi detto importo equo e congruo alla luce di tutte le risultanze qui evidenziate.
L'assegno unico dovrà essere percepito per intero dalla madre che integralmente provvede alla cura e gestione dei minori.
pagina 17 di 20 Si provvede come da dispositivo.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con l'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2023 il Presidente f.f. ha quantificato in euro 200,00 mensili l'assegno per il coniuge.
Non è qui in discussione l'an del titolo essendosi il marito dichiarato disponibile a continuare a rimettere alla moglie tale importo, ma solo la sua quantificazione chiedendo quest'ultima un aumento ad euro 300,00 mensili.
Si richiama tutto quanto sopra esposto sulle condizioni economiche delle parti, oltre che sulla capacità lavorativa della ricorrente che, di giovane età, deve continuare ad attivarsi nella ricerca di una stabile attività lavorativa.
Ciò a maggior ragione si si considera che la ricorrente si è trasferita nella Marche ormai da anni e che può contare sul supporto della sua famiglia di origine per la cura e la gestione dei figli minori.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto reputa il Tribunale di confermare la quantificazione in Euro
200,00 al mese dell'assegno in favore del coniuge, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST.
Si provvede come da dispositivo.
Spese di lite
Attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status, tenuto conto dell'esito del giudizio e vista la soccombenza del resistente con riferimento alla domanda di addebito della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare nella sola misura di 1/3 le spese di lite e condannare alla rifusione Controparte_1 della residua parte (2/3) in favore di liquidate come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e i quali hanno celebrato matrimonio a Il AI (Egitto) il 08/08/2008 (trascritto
[...] Controparte_1 nei Registri del comune di Milano, anno 2008, atto n 1176, reg. 7, parte II, serie C/1);
2) ADDEBITA la responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2° c.c. al SInor CP_1
[... ;
3) DICHIARA ex art. 38 disp. att c.c l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in relazione alle domande relative alla responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il [...]) e (nato il 31 agosto Per_1 Per_2
2015), dovendosi sul punto ritenere competente il Tribunale per i Minorenni di Ancona;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli minori Controparte_1 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € Parte_1
400,00 (annualmente rivalutabile con indici ST- prima rivalutazione marzo 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano
pagina 18 di 20 congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 19 di 20 6) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre.
7) conferma l'obbligo a carico di di versare a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, con decorrenza dal marzo del 2023, la somma mensile di Euro
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST (prima rivalutazione marzo 2024);
7) CONDANNA a rifondere in favore di i 2/3 delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida per tale quota nella misura di euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata la residua quota di
1/3;
8) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso, in Milano il giorno 27 novembre 2024
IL GIUDICE REL. EST.
Dott.ssa Fulvia De Luca
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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