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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 626 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 626 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in forza di procura da intendersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gilda Albanese, presso il cui studio, in Cosenza, Viale Della Repubblica,
36 è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
avv.ti Ilaria Summa ed Antonio Pacillo giusta procura speciale da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata all'indirizzo P.E.C.: Email_1
- CONVENUTA –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO – 2
, in giudizio – fino al raggiungimento della Controparte_2
maggiore età - per il tramite del curatore speciale avv. Anna Filice, costituita con patrocinio di sé medesima
- INTERVENUTA -
OGGETTO: separazione giudiziale fra coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note depositate nel primo termine di cui all'art. 473 bis.28 cpc): “chiede che il Tribunale voglia rigettare la richiesta della resistente, di addebito della separazione;
dichiarare cessata la materia del contendere, in riferimento all'affido e modalità di visita della figlia
, divenuta maggiorenne il 17.1.2025, nelle more del procedimento;
voglia CP_2
assegnare la casa familiare, sita in Via Romualdo Montagna n.31, Cosenza, al ricorrente , dove vive con la figlia non economicamente Parte_1
autosufficiente, ancorché maggiorenne;
disporre a carico della madre, CP_1
un contributo al mantenimento ordinario della figlia, pari ad €400,00
[...]
mensili, da corrispondere al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerato che
il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si riserva di depositare la relativa istanza Siamm, per la liquidazione dei compensi professionali”;
Per parte resistente (conclusioni rassegnate nelle note depositate nel primo termine di cui all'art. 473 bis.28 cpc): “Voglia l'On.le Tribunale adìto – sulla scorta dei fatti dedotti e documentati in tutti gli scritti difensivi e nei verbali d'udienza – decidere secondo giustizia ed equità”.
Cessava dalle funzioni prima della rimessione della causa in decisione il curatore speciale di , divenuta maggiorenne in corso di causa. Controparte_2
Il Pm, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
1. Nel presente procedimento è stata pronunciata, con sentenza parziale n.
Con 1150/2024, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 3
. La presente pronuncia è volta, pertanto, a regolare le statuizioni CP_1
accessorie alla già dichiarata separazione, con riferimento, in particolare, alla domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente e alle domande del ricorrente di assegnazione della casa coniugale e imposizione al coniuge di un concorso al mantenimento di , rispetto alla quale è cessata Controparte_2 la materia del contendere sulle contrapposte domande afferenti l'affido e il collocamento, essendo la ragazza divenuta maggiorenne in corso di causa.
2. Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da CP_1
deve premettersi che, secondo un consolidato orientamento della
[...]
giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale ritiene di condividere, può giungersi alla dichiarazione di addebito della separazione solo ove venga raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e che quindi sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
ne consegue che “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così Cass. 27 giugno 2006, n. 14840; in conformità, Cass. 18 novembre 2013, n. 25843). Grava, evidentemente, sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691).
Nel caso di specie, la resistente ascrive la crisi coniugale a comportamenti violenti e manipolativi del marito, causa anche dell'allontanamento da lei della figlia
(oggi diciottenne). Non sono state, tuttavia, portate prove in giudizio CP_2
suscettibili di corroborare le deduzioni della parte e anche le ripetute audizioni di
(che pure non sarebbero utilizzabili a fini di prova delle domande delle CP_2 parti, discorrendosi di incombente avente quale unica finalità la tutela dell'interesse del minore) mai hanno evidenziato una responsabilità del padre in relazione all'allontanamento della ragazza dalla madre, frutto di problematiche ben più complesse, anche legate allo stato di salute psichica della medesima (cfr. CP_2 relazione dell' acquisita dal curatore speciale e versata agli atti del CP_3 4
giudizio). Non vi è riscontro di comportamenti violenti o manipolativi del ricorrente neppure dalle chat prodotte dalla resistente, tutte le peraltro successive alla cessazione della convivenza tra le parti.
Va quindi disattesa la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
. CP_1
Quanto alla casa coniugale, pacifico è che (da poco maggiorenne e non CP_2
economicamente autosufficiente) conviva sin dal venir meno della convivenza tra i genitori – e ancora all'attualità, per scelta - con il padre, a cui, pertanto, va assegnato il godimento dell'immobile.
Quanto al mantenimento di a fronte della domanda del genitore CP_2 convivente, va imposto un assegno mensile all'altro genitore che può quantificarsi, tenendosi conto delle prevedibili esigenze di una ragazza dell'età di e dei CP_2
redditi dei genitori (lavorando il come corriere presso una società Controparte_2
privata, la occasionalmente come tatuatrice e illustratrice, ma comunque CP_1
con capacità di guadagno, per come emerso dalle dichiarazioni rese dinanzi all'originario relatore in sede di comparizione parti all'udienza del 3.7.2024, in cui la resistente dichiarava di aver percepito in quel mese 1.100,00 euro circa), nella misura di euro 280,00 (potendosi recepire le valutazioni fatte dall'originario relatore in sede di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti, benché in quella sede, con il consenso delle parti, si stabilisse che 20,00 euro alla settimana, in aggiunta ai duecento euro mensili, fossero direttamente corrisposte dalla madre ad in presenza del curatore speciale, quale provvedimento non adottabile con CP_2
la presente sentenza in mancanza di domanda della ragazza), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
3. L'esito complessivo del giudizio e gli interessi ad esso sottesi, legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, all'esito di sentenza parziale sullo status, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente;
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2. Assegna a , quale genitore convivente con la figlia Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il godimento CP_2
della casa coniugale (in Cosenza, via Romualdo Montagna n. 31);
3. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento della Controparte_1 figlia mediante versamento all'altro genitore della somma mensile di CP_2
euro 280,00, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4. Dichiara cessata la materia del contendere su ogni diversa domanda riguardante
, divenuta maggiorenne in corso di causa;
Controparte_2
5. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
6. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma