Sentenza 11 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2001, n. 6603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6603 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6 6 0 3 / 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECON RELOCAMENTO t CONFINI Composta dagli Ill mi Si - Presidente R.G.N. 3416/99 PONTORIERI Dott. Franco Cron.14796 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rep. 2407 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Ud. 28/02/01 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: IMM. S. LA DI EN NI & C. S.a.s. (già Imm. S. Lazzaro S.r.
1. in persona dell'Amm.re Unico Sig. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DE EN NI elettivamente domiciliato in ROMA ' Richiesta copia studio V.LE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300 per difitty MAG. 2001 LANIA ALDO LUCIO, che lo difende unitamente il IL CANCELLIERE all'avvocato CASTELLINI PIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
CH LI, FI DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio CG512651 2001 dell'avvocato PERSIANI ROMOLO, che li difende -362 unitamente all'avvocato PERTILE MAURIZIO, giusta -1- delega in atti;
+ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrenti UFFICIO COPIE Richiesta) copia esecutiva 1627/98 della Corte d'Appello avverso la sentenza n. dal Sig. PERS Adi -- per diritti 1.74.000+6 di VENEZIA, depositata il 14/10/98; #1 23 109 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
LIRE 2000 Zenia CANCELLERIA LAMIA, difensore del udito 1'Avvocato Aldo Lucio ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
BE132767 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 2000 CANCELLERIA Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. BE132768 LIRE 0000 CANCELLER AE987773 LIRE 10000 CANCELLERIA -2- AE987774 Svolgimento del processo Con atto notificato il 19 dicembre 1991 NA HI e LD IN convenivano l'Immobiliare S. Lazzaro s.p.a. davanti al Tribunale di Padova ed esponevano: -di avere acquistato all'incanto, per effetto di decreto del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Padova in data 14 settembre 1989, un fabbricato in Selvazzano Dentro;
-che la società convenuta, in danno della quale era avvenuta la vendita forzata e che era rimasta proprietaria di un immobile contiguo, era nel possesso di una zona di terreno della superficie di mq. 158, che costituiva pertinenza del fabbricato, da ritenersi compresa nella vendita;
sulla base di tali premesse gli attori chiedevano la condanna della società convenuta al rilascio della zona di terreno in questione. La Immobiliare S. Lazzaro s.p.a., costituitasi, resisteva ala domanda, che veniva accolta dal Tribunale di Padova con sentenza in data 6 dicembre 1994. La società soccombente proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza in data 3 dicembre 1998, in base alla 3 seguente motivazione: Orbene ai fini dell'individuazione dell'immobile trasferito non era necessario indicare anche i dati che contraddistinguevano nel Catasto Terreni la particella su cui insiste il fabbricato (mapp. 360 di mq. 1366); atteso che i dati del N.C.E.U. sono relativi all'intero, specifico ente urbano, costituito dall'edificio e dall'area di pertinenza, formante il mappale, e, quindi, designano la corrispondente particella 360 del Catasto Terreni. Inoltre, essendo la vendita forzata relativa all'entità immobiliare assoggettata a pignoramento, ed essendo pacifico che lo stesso aveva interessato la villa unifamiliare, con relativa area di sedime pertinenza, individuata al C.T. del Comune di e Selvazzano Dentro al fg. 24, con il mapp. 360, di are 13,66 (v. quanto viene affermato in proposito anche nell'atto di citazione d'appello) e, estendendosi il pignoramentocomunque, agli accessori ed alle pertinenze, a norma dell'art. 2912 C.C., evidente, anche per tali considerazioni, che, per un certa identificazione dell'oggetto della vendita, non era necessario indicare nel provvedimento di aggiudicazione anche i dati del Catasto Terreni, e che il trasferimento 4 attuato con il decreto 14.9.1989 comprendeva, anche l'area scoperta in sicuramente, non risultando dal decreto stesso contestazione, elemento da cui possa esser desunta una alcun consistenza dei beni (V., tra le altre, diversa C. Cass. n. 7522/87). Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, la Immobiliare S. Lazzaro s.a.s. di NZ GE & C. (già Immobiliare S. Lazzaro s.r.l.). Resistono con controricorso NA IO e LD IN, che hanno anche depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente denuncia e 2926 cod. civ., in violazione degli art. 2659 relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e sostanzialmente deduce che la zona di terreno per cui è causa non era espressamente menzionata (con riferimento ai dati catastali che la contraddistinguono) nella nota di trascrizione del titolo degli attori, per cui il suo (eventuale) trasferimento non le era opponibile. La doglianza è infondata. Fuori luogo, infatti, vengono invocate le norme in tema di trascrizione, non ricorrendo nella 5 specie un conflitto tra due acquirenti da un unico dante causa da risolversi in base alla priorità della trascrizione ○ alla validità della nota di trascrizione. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, in primo luogo, che contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, i dati catastali relativi all'edificio trasferito non includevano anche la zona di terreno di cui si discute. La doglianza non può trovare accoglimento. L'errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito è, infatti, irrilevante, dal momento che la domanda è stata accolta in base al principio accessorium sequitur principale, per cui la mancanza di specificazione che il trasferimento includeva anche la zona di terreno, individuata in base ai propri dati catastali, non ostava a far ritenere la stessa inclusa nella vendita forzata. La società ricorrente contesta, poi, che risultasse la natura pertinenziale della Zona di terreno di cui si discute. Anche tale doglianza è infondata. La natura pertinenziale, infatti, stata affermata dai giudici di merito in base (anche) 6 alle risultanze della C.T.U., contro la cui censura viene svolta esattezza nessuna specifica dalla società ricorrente. Quest'ultima, con il terzo motivo deduce testualmente: L'art. 1350 cod. civ. precisa che la prova di essere proprietari di immobili deve essere fornita con un atto. E nel caso l'atto scritto, che è di stretta interpretazione, individua i beni trasferiti e di proprietà della ricorrente nel modo che si è più volte riportato. E dall'esame dello stesso non risulta il trasferimento dell'area individuata con il mappale n. 360 fo. 24, area di mq. 1366. Pertanto le controparti non hanno assolto il loro compito previsto dall'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 1350 cod. civ. E le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sul punto sono in violazione della detta norma. La doglianza è infondata. In base ad essa la società ricorrente sembra addirittura contestare che sia stato trasferito l'area di sedime del fabbricato. Ma, а prescindere da tale considerazione, il 7 motivo è fondato sulla mancanza di una espressa menzione nell'atto di trasferimento della zona contesa, menzione, che, per quanto detto in trattandosi di precedenza, non era necessaria, pertinenza. In definitiva, il ricorso Va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo. 40000
P.Q.M.
290000 La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di 4 lire 3.173000 di cui lire 3.000.000 per onorari. Roma, 28 febbraio 2001 Francs autori Dekent Int IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 11 MAG. 2001 8