Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza del curatore che riferiva quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare).
Commentari • 6
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, integra il reato l'alienazione di beni immobili della società fallita realizzata mediante operazioni simulate e interposizione di società intermedie, quando il valore dei beni (anche pari al prezzo di vendita) risulti eccedente il debito ipotecario e l'operazione sia idonea a sottrarre risorse alla garanzia dei creditori diversi da quello assistito da ipoteca. La bancarotta per distrazione è reato di pericolo, sicché non è necessaria la prova di un effettivo pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio sociale a fini estranei all'impresa e la potenziale lesione delle ragioni creditorie. …
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1. La massima Il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione: il che sposta sull'imprenditore fallito l'onere di provare che il bene di cui sia stata previamente accertata la disponibilità e che non sia stato rinvenuto alla data del fallimento sia stato utilizzato nell'interesse della società ovvero incolpevolmente perduto. Circostanza, questa, che non ha trovato riscontro alcuno non potendo, quindi, escludere la sussistenza del dolo specifico. 2. La sentenza integrale Tribunale Cassino, 21/11/2023, (ud. 10/11/2023, dep. 21/11/2023), n.2172 Svolgimento del processo 1. Con decreto …
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Il caso di studio riguarda un processo per bancarotta fraudolenta distrattiva instaurato dinanzi al Tribunale di Nola contro un presunto amministratore di fatto, conclusosi con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. Indice: Il caso Capo di imputazione Decisione Il testo della sentenza Svolgimento del processo Motivi della decisione P.Q.M. IL CASO Capo di imputazione: a) del delitto p.p. dagli artt. 110,216 co. 1 n. 1 L.F. e 223 L.F. (RD n. 267/42 e succ. modif) perché, in concorso fra loro: Di Cr. An. nella qualità di legale rappresentante dal 26.5.1990 al 22.9.2010 della società, Te. Ed. s.r.l. in liquidazione, con sede legale in (omissis) al viale (omissis) zona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2013, n. 46422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46422 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 25/09/2013
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2313
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 19267/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AR N. IL 04/08/1948;
ON TT N. IL 02/10/1957;
avverso la sentenza n. 4775/2002 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. G. Izzo che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale AN RI e MO TT furono condannati a pena di giustizia in quanto ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della AS MB, dichiarato con sentenza del 2 novembre 1993. MO risultò essere stato socio accomandatario dal 1991 alla data del fallimento. Precedentemente accomandatario era stata la moglie del AN. Quest'ultimo è stato individuato come amministratore di fatto.
2. Ricorrono per cassazione i difensori entrambi gli imputati.
3. Il difensore di AN deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale in quanto risultano violati gli artt. 195 e 192 c.p.p.; il primo, perché sono state utilizzate le dichiarazioni del curatore che ha riferito di avere appreso quanto detto dallo stesso AN (che avrebbe ammesso di essere stato amministratore di fatto); quest'ultimo, tuttavia, non è stato ascoltato. Lo stesso vale per le dichiarazioni che il curatore ha affermato avere ricevuto dal MO.
L'art. 192 è stato violato perché non sussistono riscontri individualizzanti a quella che va qualificata come una chiamata in correità indiretta. Peraltro, le stesse dichiarazioni che il AN avrebbe fatto al curatore non appaiono tali da fondare la sua responsabilità, atteso che neanche è stato chiarito il luogo dove l'imputato avrebbe operato, ne' il numero dei dipendenti impiegati. Alle domande del presidente, il curatore si è limitato a ribadire genericamente che MO avrebbe indicato AN come gestore di fatto. Secondo la corte, poi, una fattura emessa nel 1991, quando socio accomandatario era proprio MO, costituirebbe riscontro alle dichiarazioni del curatore;
si tratta evidentemente di una incongruenza logica. La sussistenza del reato in questione viene comunque ritenuta - dai giudici del merito - sulla base di una semplice congettura, priva di riscontri oggettivi. La corte afferma che, poiché dalla contabilità emergerebbe che la AS avrebbe sempre venduto merce sottocosto, ciò sta provare la falsità stessa delle annotazioni contabili. Si tratta, come premesso, di una apodittica affermazione, in quanto l'eventuale vendita sotto costo integrerebbe altro reato, ma non certo quello di bancarotta documentale fraudolenta.
4. Il difensore del MO deduce, a sua volta, violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, sostenendo che la corte milanese ha fatto ricorso aduna motivazione illogica e apodittica, ritenendo arbitrariamente inverosimile che la società avesse venduto per tre anni sottocosto la merce di sua competenza, come risultava dalla contabilità. Tale affermazione non è suffragata da dati di fatto attestanti la falsità di una o più registrazioni. Con l'appello poi si era dedotta la insussistenza dell'elemento psicologico. Al proposito, il giudice del secondo grado si è limitato a elencare una serie di pronunce della corte di cassazione, in base alle quali, per la sussistenza del reato contestato, è sufficiente il dolo generico. Orbene, con l'atto d'impugnazione, si era negato proprio che il MO fosse consapevole che le annotazioni pretesamente non veritiere avrebbero danneggiato i creditori. Infine si deduce la illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, richieste - addirittura - anche dal pubblico ministero in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e meritano rigetto. Ciascun ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. La giurisprudenza di questa sezione ha chiarito e ribadito (es. ASN 200836593-RV 242020) che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'AG o alla pg da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato. Invero, il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può neanche farsi rientrare nella previsione di cui all'art. delle norme di coordinamento c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza.
2.1. Trattasi in ogni caso di dichiarazioni rese prima del procedimento penale (e prima del suo instaurarsi) e, sul punto, si è ritenuto (ASN 201102231-RV 249198) che il divieto invocato dai ricorrenti non viga neanche per le dichiarazioni che il (futuro) imputato abbia reso a un appartenete alla polizia giudiziaria, il quale, dunque, potrà, sul punto, riferire in dibattimento. Le dichiarazioni ammissive di responsabilità rese da AN al curatore, pertanto erano perfettamente utilizzabili.
2.2. Altrettanto utilizzabili erano le dichiarazioni eteroaccusatorie rese al medesimo curatore dal MO posto che è certamente utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatone a lui rese da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare (ASN 201115218-RV 249959). Nè sussisteva per il giudice l'obbligo di chiamare a deporre la "fonte diretta" in quanto la disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 c.p.p. non può trovare applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato (ASN 200949517-RV 245658).
3. Tanto premesso, poiché, come si legge in sentenza, AN ammise al curatore di essere stato l'amministratore di fatto della AS, poiché MO indicò, sempre al curatore, AN come reale dominus della società, è da notare che le due dichiarazioni, veicolate nel processo, appunto, dal curatore, si incrociano e si riscontrano reciprocamente. AN dunque è chiamato a rispondere come colui che di fatto ha compiuto l'azione tipica del reato addebitato;
MO, quale amministratore di diritto per non aver impedito l'evento.
4. Quanto alla sussistenza del delitto contestato, non è illogica la motivazione esibita dalla corte d'appello, che parte da un dato di fatto non contestato dalle difese (nè giustificato, a quanto è dato comprendere, dagli imputati in dibattimento), vale dire che, nel corso di ben tre anni, tutta la merce risulta essere stata venduta sottocosto. Trattasi indubbiamente di una condotta incompatibile con la logica d'impresa e, come si è anticipato, non giustificata da alcuno in alcun modo. Detta condotta ben può essere assunta come dato sintomatico in relazione al sussistenza del reato contestato. Invero, poiché non è concepibile che, senza una valida ragione, un'impresa commerciale operi in perdita, i giudici di merito hanno ritenuto, certo non illogicamente, che le annotazioni contabili non siano state veritiere. Riscontro a tale ipotesi ricostruttiva la corte lombarda (e, prima di essa, il competente tribunale) ha individuato nella sicura falsità di una fattura di vendita di un'autovettura di pertinenza della AS.
5. Quanto all'elemento psicologico, esso, evidentemente, viene dedotto dalle stesse modalità dei fatti. Invero una condotta così protratta nel tempo, secondo l'implicito assunto dal giudice di merito, non può che essere finalizzata a un preciso scopo e, trattandosi di condotta che obiettivamente danneggia i creditori, i giudici del merito hanno ritenuto che gli imputati non potessero esserne inconsapevoli.
6. Per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, nell'ultima pagina, chiarisce per qual motivo non siano state riconosciute le attenuanti generiche, facendo riferimento ai numerosi precedenti penali di entrambi gli imputati.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013