Sentenza 18 luglio 2008
Massime • 1
Integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o la dissipazione del bene oggetto di contratto di "leasing", in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta: è amministratore di fatto anche chi svolge solo una parziale attività di gestione (Cass. Pen. n.20204/22)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 gennaio 2023
Bancarotta patrimoniale e distrattiva 1. La massima La nozione di amministratore di fatto va valutata anche in base alle concrete attività gestionali svolte dall'individuo in riferimento alla società coinvolta. La determinazione dell'amministratore di fatto richiede un'analisi degli indicatori sintomatici che evidenzino la sua partecipazione diretta alla gestione della società, inclusi i rapporti con dipendenti, clienti e fornitori, nonché l'intervento nelle strategie aziendali. Questa qualifica può coesistere con quella formale, e la prova della posizione di amministratore di fatto si basa su elementi che dimostrino l'inserimento organico del soggetto nelle funzioni direttive e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2008, n. 33380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33380 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/07/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 3316
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 011194/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT AN, N. IL 11/09/1963;
2) OR IA, N. IL 01/07/1970;
avverso SENTENZA del 14/12/2007 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Santi Consolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, il difensore Avv. Giacomo Merlo.
OSSERVA
1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Trento ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di AM AN e HI RI per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e del primo anche per bancarotta fraudolenta documentale (capo 2), in relazione al dissesto finanziario della sas AM AN, fallita l'8 aprile 2004.
Con la medesima sentenza la corte trentina, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, ha ritenuto il AM altresì responsabile di simulazione di reato (capo 3) - così derubricata l'originaria imputazione ex art. 368 c.p., per avere con denuncia 27 marzo 2004, al fine di commettere il reato sub 1, falsamente riferito che ignoti avevano sottratto, tra l'altro, n. 8 telecamere e n. 1 proiettori.
Ricorrono per cassazione gli imputati deducendo mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione a tutti i capi e punti della sentenza.
2. Le condotte distrattive ritenute dai giudici di merito, per quanto ancora interessa, riguardano:
a) le attrezzature detenute dalla società in base a dieci contratti di leasing, del valore complessivo di Euro 156.574,00;
b) i beni mobili, costituenti immobilizzazioni mobiliari, per complessivi Euro 24.840,00;
c) un immobile ceduto in locazione alla HI;
d) un ristorante affittato a terzi.
Al AM sono state addebitate tutte le distrazioni dianzi elencate;
alla HI solo quella sub c).
2.1 Lamenta il AM il mancato apprezzamento del documento offerto al giudice drappello nell'udienza 14.12.07, attestante l'avvenuto riscatto del bene oggetto del contratto di leasing 367914 e la sua vendita ad opera del curatore.
La doglianza è fondata, poiché il documento dimostra che il bene in questione era stato rinvenuto dagli organi fallimentari e regolarmente acquisito alla massa.
Vanno invece disattese le censure che investono le altre distrazioni sub a).
- Con riferimento ai contratti di leasing 6073, 6134, 6251, si deduce che sarebbe acquisita agli atti la richiesta avanzata dal curatore il 1.10.2004 al giudice delegato, di autorizzazione a restituire i beni oggetto di tali contratti "per non essere conveniente il loro riscatto".
Ma si tratta di asserto in fatto, per di più generico (poiché non indica l'atto processuale che conterrebbe il documento richiamato), ma soprattutto inammissibile, in quanto non dedotto con l'atto di appello.
- Per il contratto 375690 è priva di consistenza la deduzione che, per effetto del mancato pagamento dei relativi ratei dal giugno 2003, esso si era risolto di diritto con conseguente impossibilità dell'esercizio del potere di riscatto": ciò che rileva è che il bene oggetto del contratto in questione non fu restituito) al proprietario ne' rinvenuto dal curatore alla data di dichiarazione del fallimento, ed è indiscusso in giurisprudenza che la sottrazione o dissipazione di un bene acquistato a mezzo di contratto di leasing configura il reato di "bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto essa si sostanzia in un pregiudizio per la massa fallimentare, che resta privata del valore del bene medesimo e, ad un tempo, è gravata di un ulteriore onere economico, scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice (cfr., ex multis, Cass. Sez. 5, 25 maggio 2006, depos. 21 novembre 2006; idem, 11 maggio 2000, n. 7227). - per i contratti 6291, 6362, 6367 si sostiene che i relativi beni furono oggetto di furto, ma l'assunto è decisamente smentito dalla falsità della denuncia apporta in data 27 marzo 2004, tale ritenuta dai giudici del merito, come si avrà modo di dire di qui a poco. - per i contratti 5867 e 5892, non vi sono specifiche allegazioni, se non quella genericamente prospettata in sede di merito, secondo cui i relativi beni sarebbero stati ceduti per ripianare le esposizioni verso i lavoratori dipendenti, e disattesa dai giudici del merito perché in alcun modo dimostrata.
2.2 Tale ultimo rilievo vale anche per respingere, in quanto manifestamente infondate, le doglianze che investono la condotta distrattiva sub b): la corte territoriale ha ben sottolineato come non fosse stata fornita la benché minima prova della asserita destinazione del prezzo ricavato dalla cessione dei beni per effettive necessità dell'impresa, traendo dal mancato rinvenimento di detti beni all'atto della dichiarazione di fallimento, rimasto senza valida giustificazione, efficace presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imprenditore (v., in termini, Cass. Sez. 5, 10 giugno 1998 Vichi, rv 212606).
2.3 Sono da respingere le censure prospettate dai ricorrenti in riferimento alla condotta distrattiva sub c).
Si è accertato dai giudici del merito che, in prossimità dell'ormai inevitabile procedura fallimentare, era stato locato alla HI, già separata di fatto dal marito AM, un immobile per la durata anomala di 9 anni e ad un canone incongruo. Ciò posto, non vale opporre, sul piano oggettivo, che il curatore abbia conseguito dalla vendita dell'immobile un prezzo (Euro 375.000,00) superiore a quello (di Euro 325.000,00) precedentemente stimato, se fosse stato libero, dal consulente tecnico deputato alla valutazione del bene.
Giova ricordare che, in tema di "bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento oggettivo è costituito dal distacco - con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga - del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperazione patrimoniale nei confronti dei creditori (cfr, per tutte, Cass. Sez. 5, 14 aprile 1999, Olivieri, rv 213120). Sicché, qualora tale distacco avvenga, come nella specie, attraverso un'anomala locazione della "res", la successiva realizzazione sul mercato, da parte degli organi della procedura fallimentare, di un prezzo congruo e soddisfacente, nonostante la presenza del vincolo locativo, è assolutamente ininfluente sulla sussistenza di detto elemento materiale, in quanto la fattispecie è perfezionata al momento del distacco del bene dal patrimonio, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, mentre la eventuale successiva valorizzazione della "res" sul mercato rappresenta solo un "posterius".
Sono poi censure in fatto quelle che concernono la data di stipula della locazione, la congruità del canone pattuito, l'aspetto soggettivo del reato.
2.4 Analoghe considerazioni valgono per la locazione del ristorante "Il Muretto", oggetto della condotta distrattiva sub d), mentre sterile è la replica del AM, affidato alla sola considerazione che, in una situazione di affanno economico, si cercò di salvaguardare la funzionalità dell'azienda attraverso il suo affitto.
3. Deve respingersi, in quanto infondato, anche il motivo che attiene alla bancarotta fraudolenta documentale.
Si è ritenuta dal giudice del merito l'avvenuta sottrazione non solo di parte delle fatture degli anni 2000/2001, registrate sui libri obbligatoti della società, ma anche di tutta la documentazione contabile relativa alle operazioni da questa portate a termine nell'anno 2004 e non registrate nei libri suddetti, e, dalla significativa "contestualità" temporale tra tale condotta di sottrazione e quella distrattiva di cui al capo 1 della rubrica, si è considerata integra la fattispecie delittuosa anche nel suo elemento soggettivo.
La decisione è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per integrare il dolo specifico richiesto dal delitto L. Fall., ex art. 216, comma 1, n. 2, prima ipotesi, occorre che l'agente abbia realizzato la sottrazione delle scritture contabili allo scopo di assicurare la riuscita delle frodi predisposte per evitare l'apprensione dei beni alla massa fallimentare, sicché, in costanza - come appunto si è verificato nella specie - di una sicura distrazione o fuoriuscita di beni, il dolo specifico di cui si tratta può anche ritenersi implicito nella circostanza che le scritture contabili, sicuramente istituite, risultino poi mancanti (cfr. Cass. Sez. 5, 26 settembre 2006, n. 1549). Privo di efficace incidenza è dunque il tentativo della difesa di ricondurre la condotta nell'alveo del più lieve reato di "bancarotta semplice, condotto sulla base della asserita regolarità della contabilità degli anni 2002 e 2003 e della possibilità, in capo al curatore, di procedere alla ricostruzione della situazione finanziaria ed economica della società.
4. È, infine, inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 il motivo di ricorso relativo alla simulazione di reato,
perché propone censure che attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione delle risultanze processuali, basata sulla ben argomentata comparazione del contenuto della denuncia di furto del 27 marzo 2004 con quello della fattura emessa dal AM tre giorni prima in favore della ST.Luis snc, e confluente alla certezza della assoluta coincidenza tra i beni asseritamente oggetto di furto e quelli regolarmente ceduti dall'imputato.
5. Conclusivamente, va rigettato il ricorso della HI. Deve invece la sentenza impugnata essere annullata senza rinvio, quanto al AM, limitatamente alla distrazione del bene oggetto del contratto di leasing 367914, perché il fatto non sussiste. Tale statuizione comporta la rivisitazione del trattamento sanzionatorio. E a tanto può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), sulla base degli stessi criteri cui si è attenuto il giudice di merito. La pena da irrogare al AM va pertanto rideterminata nel seguente modo: pena base per il più grave reato di bancarotta = anni 3 e mesi 8 di reclusione, diminuita di un quarto per le attenuanti generiche concesse con giudizio di prevalenza = anni 2 e mesi 9; aumentata di mesi 4 per la continuazione con il reato ex art. 367 c.p. = anni 3 e mesi 1; diminuita di un terzo per il rito abbreviato = anni 2 e giorni 20 di reclusione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AM AN limitatamente alla condotta distrattiva riguardante il bene oggetto del contratto di leasing 367914, per insussistenza del fatto, e ridetermina la pena complessiva in anni 2 e giorni 20 di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso del AM.
Rigetta il ricorso di HI RI, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2008