Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2008, n. 33380
CASS
Sentenza 18 luglio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o la dissipazione del bene oggetto di contratto di "leasing", in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice.

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta: è amministratore di fatto anche chi svolge solo una parziale attività di gestione (Cass. Pen. n.20204/22)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 gennaio 2023

    Bancarotta patrimoniale e distrattiva 1. La massima La nozione di amministratore di fatto va valutata anche in base alle concrete attività gestionali svolte dall'individuo in riferimento alla società coinvolta. La determinazione dell'amministratore di fatto richiede un'analisi degli indicatori sintomatici che evidenzino la sua partecipazione diretta alla gestione della società, inclusi i rapporti con dipendenti, clienti e fornitori, nonché l'intervento nelle strategie aziendali. Questa qualifica può coesistere con quella formale, e la prova della posizione di amministratore di fatto si basa su elementi che dimostrino l'inserimento organico del soggetto nelle funzioni direttive e …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2008, n. 33380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33380
Data del deposito : 18 luglio 2008

Testo completo