Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la prospettazione del vizio di motivazione con riferimento a specifici atti del processo, secondo la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, comporta per il ricorrente l'onere sia di individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo processuale, ove non siano riprodotti nel ricorso e non siano allegati in copia conforme, sia di dimostrazione che tali atti si trovassero nel fascicolo processuale al momento della decisione del giudice del merito, che, infine, di indicazione puntuale della circostanza di fatto asseritamente travisata o non valutata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2007, n. 12014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12014 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
O S C U RAT A NERALITA' E GLI
P. [(miure) ne dei dati personali)
(5' comme Udienza pubblica del 6 febbraio del 2007 1 2 0 14 /0 7 Registro Gen. N 24117/06 Sentenza 368
IL TO RE
(dott. Forch
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Enrico Papa Presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Vincenzo Tardino consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere
Dott. Aldo Fiale consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da C.D. nato a (omissis)
(omissis)Il avverso la sentenza della corte d'appello di Torino del 15 febbraio del 2006; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro
Petti; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avvocato Oliviero De Carolis, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 15 febbraio 2006, la corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella pronunciata con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale 1'11 aprile del 2003, riduceva ad anni due di reclusione la pena inflitta a ,quale responsabileC.D.
del reato di cui agli artt 81 capov c.p., perché abusando della sua qualità di genitore convivente con la figlia P. di età inferiore ad anni 10, costringeva in più occasioni quest'ultima a compiere e subire atti sessuali e più specificamente a masturbarlo, ad assistere a masturbazioni ed a subire toccamenti vari nelle parti intime. In Bardonecchia e Gravare fino al mese di aprile del 2001. Con la medesima sentenza il prevenuto era condannato anche al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti della vittima che si era costituita parte civile, con assegnazione di una provvisionale di € 10.0000
Il fatto nelle sentenze dei giudici del merito è ricostruito nella maniera seguente:
, nata dal matrimonio dell'imputato C.P. con una profuga albanese, la quale dopo la nascita del secondogenito aveva abbandonato la famiglia, nel dicembre del
1998, venne affidata, insieme con il fratello, per il solo periodo diurno, alla famiglia e successivamente, nel mese di giugno del 1999, inserita in una comunità. Nell'agosto del 2000 P. venne affidata alla famiglia ed il O.D.C. fratello minore alla famiglia D.
7. Durante quest'ultimo affidamento i minori mantenevano i contatti con il padre che visitavano ogni quindici giorni nella sua nuova abitazione di Gravare. Durante quest'ultimo affidamento la P. cominciò a manifestare comportamenti erotizzanti nel senso che spesso, dopo i colloqui telefonici con il padre, si masturbava in maniera compulsiva. Tali comportamenti erano rilevati anche dagli operatori scolastici .La sera del 16 marzo del 2001 la minore, avendo appreso che il giorno dopo avrebbe dovuto recarsi a visitare il padre senza la presenza del fratello, manifestò segni di nervosismo e disagio. Invitata a chiarire la natura del disagio, riferi all'affidataria, signora G. ,degli abusi subiti ad opera del padre di cui al capo d'imputazione . L'affidataria informò i servizi sociali con una relazione. La minore ribadi quanto riferito alla G. anche alla dott.ssa C. e succesivamente al giudice in sede di audizione protetta, anche se in tale circostanza la minore si era limitata a rispondere con monosillabi alle domande narrative del giudice.
Tanto premesso in fatto, i giudici del merito ritennero attendibile la minore: a) per le modalità dello svelamento;
b) perché a seguito di una perizia la parte offesa era stata ritenuta capace di testimoniare;
c) per la presenza di sintomi rivelatori di abuso sessuale riscontrati dal perito;
d) per le dichiarazioni rese dal teste D. ☐ affidatario di C.D. ☐ ( il predetto aveva riferito che durante un colloquio con il minoreD. O S C U RA TA
costui gli aveva confidato che il padre faceva il monello con la 66 per il sorella perchéperché le saliva sopra il divano"); e) rinvenimento presso il domicilio dell'imputato di riviste pornografiche. La corte osservava che il racconto della minore non era incompatibile con l'affidamento diurno perché i fatti si erano verificati nel tardo pomeriggio e, per almeno due giorni la settimana, la minore rientrava nella casa paterna nel tardo pomeriggio Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi
IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché dalle dichiarazioni rese da G.G. 1'8 giugno del 2001, da il 19 febbraio del 2003, dalla relazione P.C.M. del 5 gennaio 1999; dalla deposizione di dell'educatrice B. J.E. resa all'udienza dell'8 aprile del 2004 e dalla relazione peritale della dott.ssa P. . Assume in particolare che il racconto della minore sarebbe incompatibile con l'affidamento diurno ai coniugi S. posto che il padre vedeva la figlia solo dopo le ore 21 e nei due giorni in cui la minore rincasava prima rimaneva nell'abitazione paterna l'educatrice B. come emergeva dalla relazione del 5 gennaio 1999 redatta dalla predetta . Inoltre la sentenza era illogica o contraddittoria sotto altri profili e più precisamente :a) per avere i giudici omesso di considerare che sia la C. che la G. erano testi de relato e che la corte non aveva operato alcuna distinzione tra quanto riferito dalla minore e quanto dichiarato dai testimoni de relato;
b) perché la corte aveva attribuito rilevanza alla circostanza che alla seduta del 20 agosto del 2001 la minore si era presentata al colloquio con la C. con una rivista pornografica ed aveva collegato tale circostanza al rinvenimento nella casa del prevenuto di riviste pornografiche, senza considerare che all'epoca del colloquio anzidetto la minore non viveva più con il padre;
c) perché aveva travisato il contenuto della relazione della dott.ssa P. nella parte in cui si afferma che il perito avrebbe escluso che il contenuto delle pretese rivelazioni della minore potesse essere il frutto di una rivelazione indotta e non veritiera
Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: con riferimento alla determinazione della pena base ed all'aumento per la continuazione: con riferimento a tale aumento O S C U RA TA
sostiene che gli episodi delittuosi non erano cinque, come ritenuto dal tribunale, ma quattro;
con riferimento alle circostanze attenuanti generiche ed a quella della tenuità del fatto si duole perché la riduzione della pena non era stata effettuata nella misura massima
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato Con riferimento al primo motivo è opportuno premettere che la nuova formulazione dell'articolo 6 comma 1 lettera e) c.p.p. introdotta dall'articolo 8 della legge 20 febbraio del 2006 n 46 nella parte in cui consente la deduzione in sede di legittimità del vizio di motivazione sulla base, oltre che del testo del provvedimento impugnato, anche di altri atti del processo specificamente indicati nei motivi, non ha modificato la natural del giudizio di legittimità che resta circoscritto alla verifica dell'esistenza e logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento impugnato,non essendo consentito alla cassazione procedere ad una nuova e diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi fattuali della fattispecie
La condizione della specifica indicazione degli altri atti del processo, con riferimento ai quali, secondo la nuova formulazione dell'articolo 606 lettera e), può essere configurabile il vizio di motivazione, può essere soddisfatto in diversi modi, quali ad esempio, la riproduzione dell'atto nel ricorso, l'allegazione in copia conforme, o al limite l'indicazione della pagina non essendo consentito alla corte procedere all'integrale lettura degli atti per rinvenire eventualmente quello al quale il ricorrente ha fatto riferimento. Questi, quindi, deve prima di tutto fornire la prova che l'atto probatorio, il cui contenuto sarebbe stato travisato o non esaminato, si trovava inserito nel fascicolo al momento della valutazione da parte del giudice del merito e poi indicare con precisione la circostanza che sarebbe stata travisata o non valutata.
Nella fattispecie il ricorrente ha richiamato diversi atti processuali,senza allegarli al ricorso, senza l'individuazione precisa della loro collocazione nel fascicolo senza fornire la
- prova che si trovassero nel fascicolo al momento della decisione.
D'altra parte l'unica circostanza che si assume travisata è stata esaminata sia dal tribunale che dalla corte. Peraltro la stessa richiesta è contraddittoria perché il ricorrente a sotegno della tesi del presunto travisamento indica atti diversi e contrastanti
Invero, il difensore, premesso che la minore in sede di audizione protetta aveva affermato che i fatti si erano verificati
A O S C U RA TA
nel tardo pomeriggio e che all'epoca la figlia era affidata per il periodo diurno alla famiglia S. , sostiene che la ricostruzione fattuale della parte lesa sarebbe incompatibile con l'affidamento, in quanto la minore rientrava nella casa paterna verso le ore 21 e quindi i fatti non potevano essersi verificati nel tardo pomeriggio. La circostanza dedotta dal difensore è stata valutata dal tribunale il quale,dopo avere premesso che la minore aveva riferito alla psicologa C. che gli abusi si erano verificati anche dopo cena e quindi non sussisteva comunque la dedotta incompatibilità, ha precisato che la teste [ P.C.M. aveva affermato che due giorni la settimana nel pomeriggio, verso le ore 18, un'educatrice accompagnava la minore nella casa paterna e,quindi,i fatti esposti dalla P. non erano incompatibili con l'affidamento diurno alla famiglia S. Nei motivi d'appello il difensore, dopo avere affermato(ved pag 6) che l'educatrice B. aveva sostenuto che si tratteneva con i minori il lunedì dalle ore 17,30 alle ore 19 ed il giovedì dalle 14,30 alle ore 18,30,ha dedotto che l'affermazione del tribunale,secondo il quale l'affidamento diurno non era incompatibile con il racconto della minore,era smentito dalla testimonianza della P. la quale aveva dichiarato che la minore quando non era con l'educatrice trascorreva con loro tutto il pomeriggio fino alle ore 21. La corte territoriale ha replicato che la stessa teste indicata dalla difesa ossia la P. aveva precisato che due volte la settimana la bambina era condotta nella casa paterna nel tardo pomeriggio e quindi la circostanza dedotta non rendeva il racconto della minore incompatibile con l'affidamento diurno(fol 11)
Nel ricorso il ricorrente sostiene che la corte aveva omesso di considerare che nei due giorni in questione l'educatrice B. restava con i minori "per tutto il periodo in questione",come risultava dalla relazione redatta dalla predetta il
5 gennaio 1999. Orbene, si osserva anzitutto che dal ricorso non emerge se la B. nei due pomeriggi anzidetti si trattenesse nella casa paterna della minore fino all'arrivo del padre e peraltro non risulta indicata l'ora del ritorno a casa del prevenuto. Si rileva poi che lo stesso ricorrente nei motivi d'appello alla pagina
6 aveva sottolineato che la B. aveva dichiarato che si tratteneva con i minori il lunedì dalle 17,30 alle 19 ed il martedì dalle 14 alle 18,30. Quindi, anche in base a quanto affermato dalla B. il racconto della minore non appare assolutamente incompatibile con l'affidamento diurno. Inoltre il ricorrente cita a sostegno della propria tesi una relazione della B. che non si trova allegata agli atti e della quale non v'è menzione nella O S C U RA TA
sentenza impugnata.Di conseguenza non v'è prova che fosse allegata al fascicolo al momento della valutazione da parte del giudice dell'udienza preliminare(Il procedimento si è svolto con il rito abbreviato). Probabilmente trattasi di una relazione diretta al tribunale per i minori per informarlo sui risultati dell'affidamento alla famiglia S. .In definitiva non risulta in alcun modo dimostrata l'illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. Per quanto concerne gli ulteriori profili di presunta illogicità sottolineati con il ricorso,si osserva che non è illogico il collegamento dell'episodio riferito dalla dott.ssa C. ], secondo la quale la minore ad una seduta si era presentata con una rivista pornografica, con il rinvenimento nella casa paterna di tali riviste solo perché all'epoca la P. non conviveva più con il padre. Invero i giudici del merito non hanno mai affermato che tale rivista era stata consegnata alla minore dal genitore,ma hanno sottolineato la circostanza riferita dalla teste C. solo per dimostrare che la bimba teneva un comportamento incompatibile con la sua età. D'altra parte, la minore potrebbe avere prelevato quella rivista allorché conviveva con il padre ed averla conservata Del pari non esiste alcun illogicità o errore giuridico nell'utilizzazione delle testimonianze indirette, in quanto, una volta citato il teste diretto, le testimonianze indirette per il principio del libero convincimento del giudice possono legittimamente essere utilizzate al pari di quelle dirette. I giudici del merito non hanno assolutamente affermato che la dott.ssa P. aveva garantito la veridicità intrinseca del racconto della minore
La corte territoriale, dopo avere premesso che la minore era stata considerata capace di testimoniare, ha ritenuto attendibile il suo racconto: per le modalità casuali dello svelamento, per la mancanza d'interesse ad accusare il padre,per la presenza di indicatori di abuso sessuale e per il fatto che il suo racconto era stato in parte accreditato dalla testimonianza di D.
I motivi relativi alla determinazione della pena sono inammissibili perché il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se il giudice ha comunque dimostrato di avere valutato anche globalmente gli elementi di cui all'articolo
133 c.p..Nella fattispecie la pena è stata contenuta in misura prossima al minino ed all'imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche oltre a quella della lieve entità
A 1
O S C U RA T A
del fatto ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609 ter. La riduzione per le attenuanti è stata effettata in misura congrua e comunque prossima alla riduzione massima
L'aumento per la continuazione è stato determinato globalmente in mesi sei e non in relazione ai singoli episodi
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 6 febbraio del 2007
Il Presidente Il consigliere estensore Enrico Papa Ciro Petti віго бед
DEPOSITATA IN CANCLE
il 29 MAR 2007 CI CAS
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