Sentenza 5 giugno 2003
Massime • 2
In tema di violazione delle distanze legali e dei rapporti di vicinato non costituisce domanda nuova, e come tale è proponibile in appello, la richiesta di demolizione dell'opera che sia il risultato della prosecuzione, anche nel giudizio di appello, dell'attività edificatoria illecita denunziata con la domanda originaria, costituendo soltanto la mera precisazione quantitativa del petitum che si collega necessariamente all'evento iniziale di cui rappresenta il naturale sviluppo, atteso che il divieto di domande nuove in appello si riferisce a quelle che potevano essere proposte e non pure alle domande che traggono origine da una normativa o da un evento sopravvenuti.
Le norme sulle distanze legali , le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra proprietà contigue , sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio condominiale quando siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative all'uso delle cose comuni (art.1102 c.c.), cioè quando l'applicazione di quest'ultime non sia in contrasto con le prime ; nell'ipotesi di contrasto prevalgono le norme sulle cose comuni con la conseguente inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che nel condominio degli edifici e nei rapporti fra singolo condomino e condominio, sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22552 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22552 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – Dott. MELE Maria Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 32951-2018 proposto da: T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO TOSCANO; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2003, n. 8978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8978 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA NI - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE IG, UL PP, nella loro qualità di eredi di GU AC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE D'OTTAVIO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ID IO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PP TOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22/00 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato D'OTTAVIO Gabriele, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.11.1981 UI NI conveniva, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria LL IN esponendo:
che egli era proprietario dell'appartamento soprastante quello di proprietà del convenuto, ubicato al piano terra di Via Bruno Buozzi n. 28; che il LL era altresì proprietario delle striscia di terreno inedificata adiacente e posta a quota inferiore al suo appartamento;
che entrambi avevano acquistato le rispettive proprietà dagli aventi causa di AS IA;
che la Corte di appello di Messina, in sede di rinvio, con sentenza del 20.4.1976, aveva ordinato la demolizione della costruzione effettuata dalla AS nella striscia di terreno suindicata statuendo che questa, sebbene di proprietà della AS, costituiva cortile condominiale;
che il LL, acquistati l'appartamento e l'adiacente terreno dopo la morte della dante causa e la eseguita demolizione, aveva realizzato sul terreno costruzioni in cemento armato abusive, in violazione delle distanze legali e che, oltre a causare umidità e mutare la destinazione del cortile, si appoggiavano su parti comuni dell'edificio.
Chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse condannato alla demolizione di dette opere ed al risarcimento del danno. Il convenuto si opponeva alla domanda avversa evidenziando che il manufatto altro non era che un solaio realizzato su pilastri e posto allo stesso livello del piano di calpestio del proprio appartamento in modo di realizzare funzione ed utilità del tutto identiche a quelle di un balcone.
Il Tribunale adito, sul presupposto che la costruzione non si appoggiasse e non gravasse su parti comuni ne' violasse alcuna distanza legale, rigettava la domanda di demolizione e condannava il LL alla sola rimozione delle tubature che scaricavano nel gabinetto di decenza del vano sottoscala ed a rilasciare detto vano nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
La sentenza era appellata dal UI ed il LL proponeva appello incidentale.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, innanzi, alla quale il giudizio era proseguito dagli eredi di LL IN, ON NA e LL PP, con sentenza in data 10.2 - 20.3.2000, accoglieva l'appello principale e condannava gli eredi LL alla demolizione delle opere realizzate sulla striscia di terreno ed indicate in parte motiva;
rigettava l'appello incidentale e regolava le spese.
Osserva la Corte:
1) innanzitutto che, nelle more del giudizio, il LL aveva realizzato ulteriori opere collegate alle precedenti, ponendo in essere una situazione sostanzialmente identica a quella sanzionata con la demolizione dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 20.4.1976;
2) che il LL aveva costruito un manufatto con struttura in cemento armato poggiato su pilastri in aderenza al fabbricato condominiale e che si proiettava verticalmente sulle riseghe di fondazione di quest'ultimo;
3) che il LL aveva realizzato le seguenti ulteriori opere: a) un pianerottolo tra i pilastri le 2 ed il muro esterno;
b) una scala in cemento armato, che conduceva sia al pianerottolo sia terreno sottostante;
c) un vano tra il manufatto ed il pianerottolo;
d) un disimpegno ed un gabinetto nell'ambito del corpo aggiunto al sottoscala ed utilizzando come quarta parete una parte del muro esterno del fabbricato condominiale;
e) una nuova porta di accesso dalla via Roma che, tramite la scala, immetteva esclusivamente nel suo appartamento;
f) una tenda da sole composta da struttura metallica di sostegno ai teli di copertura della veranda già realizzata struttura infissa con tasselli nel muto del fabbricato condominiale e costituita anche da elementi metallici fissi;
g) altra struttura metallica dotata di teli fissi a copertura della scala di acceso da via Roma;
4) che, grazie a dette opere, il cortile era stato ridotto e che i pilastri 1, 3 e 5 trasmettevano carichi verticali sul terreno sottostante e sulle (due) riseghe delle fondazioni poste sotto il livello del suolo;
5) che le opere in elevazione non rispettavano la distanze di un centimentro per ogni metro sicché erano in contrasto con le norme antisismiche sia perché non rispettavano la indipendenza statica delle strutture (appoggio dei pilastri 1, 3 e 5 sulle riseghe) sia per la mancanza del giunto tecnico;
6) che il LL sul terreno primitivo aveva realizzato opere (vespaio, massetto, sottofondo e pavimentazione) che coprivano ed inglobavano la fogna condominiale sottostante di 2 cm la quota del terreno, rendendo più onerose ed incombente le opere di sostituzione, riparazione e manutenzione;
7)che la parziale copertura del muro perimetrale limitava il diritto di ripristinare la fecale di servizio all'appartamento del UI;
8) che il manufatto del LL distava 45 cm. Dalle finestre del vano sottoscala e del gabinetto rendendo quest'ultima oscurabile per mezzo di un battente in alluminio che poteva essere manovrato solo dal cortile del LL;
9) che le coperture mobili e fisse della scala e del balcone distavano m. 1,75 dalla sovrastante finestra del UI;
10) che le opere realizzate fondevano in un tutt'uno il piano seminterrato ed il piano rialzato del LL;
11) che il manufatto era realizzato su uno spazio costituente anche intervallo di isolamento ai sensi della legge sismica e, pertanto, non poteva essere edificato;
12) che, in definitiva, poiché le opere gravavano sulle riseghe delle fondazioni nonché sulla fogna condominiale, utilizzavano il muro condominiale come quarta parete, violavano la normativa antisismica, non rispettavano le distanze della finestra del UI, impedivano a costui il ripristino del tubo verticale di raccolta degli scarichi, rimosso ed incassato nella muratura del LL, mutavano la destinazione originaria del terreno (come sancita dalla citata sentenza della Corte di appello di Messina) e ne riducevano l'estensione, inglobavano tubazioni di servizio di tutti gli appartamenti, violavano la normativa antisismica il cui rispetto era garantito dalla rimessione in pristino;
13) che la violazione delle regole condominiali rendeva, peraltro, superfluo l'accertamento delle violazioni alla legge sismica;
14) che, in definitiva, tutte le opere sopra descritte andavano demolite;
avverso detta sentenza ON NA e LL PP, eredi di LL IN, hanno proposto ricorso per Cassazione con sette motivi illustrati da memoria. UI NI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivi i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 99, 112 e 345 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc lamentando che la Corte di appello abbia ordinato la demolizione anche delle opere che aveva accertato realizzate durante il giudizio di appello ed in relazione alle quali la domanda, nuova per avere una causa petendi ed un petitum diversi, era stata inammissibilmente formulata dal UI per la prima volta nel corso appunto di tale giudizio, in contrasto col disposto dell'art. 345 cpc. Il motivo non è fondato.
Occorre premettere - e ciò tornerà utile anche all'esame degli altri motivi nei quali i ricorrenti adducono il vizio in procedendo dell'esame di domande nuove in appello - che la Corte di appello ha considerato che le opere realizzate dal LL, durante il giudizio di appello, si collegano al primitivo balcone in aggetto, sì da formare un unicum avente una propria finalità e destinazione economico - funzionale, realizzata attraverso il collegamento del piano rialzato col piano seminterrato che, grazie al complesso delle opere compiute, di cui è stata disposta la demolizione, sono venuti a formare, da autonomi che erano e con diversa destinazione, una sola unità abitativa con aumento della superficie fruibile delle due partì così unificate.
Ciò ha implicato, dal punto di vista tecnico giuridico, la realizzazione di una costruzione che trascende l'iniziale balcone per realizzare una volumetria suscettibile. di uso ed utilizzazione abitativa strutturalmente e funzionalmente diversa dalla precedente, così che sarebbe errato partire, nel giudizio di liceità delle opere, dalla considerazione delle singole realizzazioni, parcellizzandole e valutandole una per una.
La sentenza della Corte d'appello ha evitato questo errore e, nel momento in cui ha stabilito espressamente il collegamento funzionale tra le opere complessivamente considerate (cfr. pagg. 9, 10 e 13 sent.) non ha ricevuto censure specifiche da parte dei ricorrenti che, anzi, nello stesso ricorso si trova conferma della bontà della tesi ora esposta laddove si ammette (pag. 13), sia pure eufemisticamente minimizzando, che "in fase esecutiva si è pensato di dare migliore efficacia al collegamento tra i due corpi di fabbrica ..." così dimostrandosi l'inconsistenza della tesi che vuole la complessiva opera limitata al balcone. Fatte queste premesse, diventa per il Collegio agevole osservare che, in materia di violazione delle distanza e delle norme urbanistiche che regolano i rapporti di vicinato o condominiali, non costituisce domanda nuova e, come tale, è proponibile in appello, la mera precisazione quantitativa del petitum immediato, dipendente da un fatto sopravvenuto (Cass. SS.UU. n. 425/72), tanto più se esso è addebitabile all'autore dell'originario illecito edilizio consumato con una attività edificatoria illegittima, denunziata con la domanda iniziale e protrattasi in corso di causa. Sia l'illecito iniziale sia quello posto in essere nel corso del processo sono, per la loro peculiarità, tutelati da azione reale posta a difese della proprietà e che comporta il ristoro in forma specifica consistente nelle riduzione in pristino.
Anche la violazione consumata in corso di causa deve ritenersi virtualmente compresa nella domanda, che resta basata sulla(e) stessa(e) pretesa(e)(individuazione del fatto lesivo sussunto sotto la norma violata)e che, così, comprende anche l'abbattimento di quanto, in violazione della(e) stessa (e) norma (e), sia stato edificato durante il giudizio.
Non essendo mutato il fatto costitutivo delle pretesa, la sanzione di quanto posto in essere dal convenuto in corso di causa in violazione della(e) stessa(e) norma(e) invocata dall'attore a tutela della proprietà, costituisce una conseguenza legale dell'accoglimento della domanda e rientra nella identità strutturale del petitum iniziale.
Tale conclusione è sorretta dai principi della buona fede, da quello dell'economia processale e da quello della autoresponsabilità, in base al quale il costruttore che, nel corso del giudizio, prosegua nell'opera illegittima intrapresa, nel caso in cui anche tutto quanto è stato da lui ha posto in essere dopo la domanda dovesse rivelarsi illecito, dovrà sottostare alla stesse conseguenza sanzionatorie.
Nè può sottacersi che la soluzione accolta si trova in armonia col principio generale, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, che certamente verrebbe posto in non cale ove si dovesse pretendere che il proprietario o il condomino, il cui diritto sia leso dall'attività costruttiva intrapresa dal vicino e che perduri in corso di causa, debba, cotidie et singulls diebus, aggiornare la sua domanda rendendola conforme all'abuso di volta in volta consumato.
In casi del genere non cambia il fatto costitutivo della pretesa ne' l'oggetto di essa, consistente nella eliminazione della costruzione o nella sua riduzione in pristino, ma viene solo a mutare, per fatto deliberato del convenuto, la misura dell'illecito originariamente denunziato, in termini di estensione della costruzione, con un incremento delle conseguenze del medesimo fatto generatore. E poiché il divieto di domande nuove in appello (è questo il caso di specie) si riferisce a quelle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado e non anche a quelle che traggono origine o da una normativa sopravvenuta o da un evento anch'esso sopravvenuto, necessariamente collegato a quello iniziale sia perché ne' costituisce il naturale sviluppo sia perché, come nella soggetta materia, si configuri come la volontaria prosecuzione del primo da parte di colui che versa in illicito.
Nel caso di specie, poi, come emerge dalla sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6), il UI aveva denunciato la violazione delle distanze, delle regole condominiali e tutti gli altri abusi che poi risultano consumati dall'opera portata a termine dal LL, il che rafforza ulteriormente le regioni di rigetto del primo motivo. Col secondo motivo si denunzia., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, violazione degli art. 112 e 116 cpc, artt. 872 e 873 cc,
decreto ministeriale n. 39 del 3.3.1975 attuativa delle legge n. 1684 del 1962; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Si sostiene che la Corte aveva acriticamente recepito gi accertamenti effettuati dal consulente di ufficio ignorando i rilievi della difesa e del consulente di parte LL. Questi non aveva che costruito un manufatto a sbalzo a livello del piano di calpestio del proprio appartamento, fruibile come un balcone e solo migliorato in fase esecutiva, che non gravava sulle strutture del fabbricato e che, sorretto da pilastrini per la utilità esclusiva dell'appartamento LL, era stato illogicamente considerato come un fabbricato in aderenza mentre costituiva parte dell'edificio condominiale. Ad esso non si applicavano le norme antisismiche bensì le regole statiche ne' vi era l'obbligo del giunto tecnico. Il manufatto non poteva arrecare alcun danno al fabbricato condominiale ed alle fondazioni di esso poiché i pilastrini non appoggiavano direttamente sulle riseghe. La Corte di appello era incorsa in vizio di motivazione poiché, avendo considerato come balcone il manufatto, aveva, poi, applicato erroneamente ad esso le norme sismiche e se, al contrario, poi il manufatto non doveva considerarsi un balcone, la sentenza mancava di motivazione in ordine alla diversa qualificazione data ed era contraddittoria anche quanto alla disposta demolizione, che era ammissibile solo in caso di violazione della integrità della proprietà aliena, accertamento che, nello specifico, i giudici avevano omesso di compiere.
Neppure questo motivo merita accoglimento.
Va fatta giustizia del vizio di partenza della censura che tende a parcellizzare il manufatto (principale) riducendolo a mero balcone ed evitando di considerare l'intero corpo aggiunto dotato di funzionalità propria e di spazi e servizi autonomamente fruibili (terrazzo, WC creati ex novo) e, nel complesso, funzionale al collegamento tra l'appartamento ed il seminterrato, a mezzo di una scala ed, il tutto, con un nuovo, autonomo ingresso fa via Roma. Il ricorrente, poi, pur nella visione riduttiva e parziale che ispira il motivo, nega talune evidenze come:
- l'aderenza (se non l'appoggio) al fabbricato condominiale;
- l'appoggio sulle fondazioni;
- l'inglobamento di tubi di scarico sia di proprietà singola (del UI) sia condominiali (la fogna, che forma anche oggetto del motivo seguente).
Per quanto riguarda il rispetto delle norme sismiche relative al giunto tecnico, la critica dei ricorrenti, incorre nello stesso errore di considerare il solo balcone a sbalzo come parte dell'appartamento che, sempre secondo i ricorrenti, sarebbe soggetto alle sole norme statiche e di buona costruzione. Essi tralasciano di considerare le "strutture in elevazione" ed il fatto che i vani realizzati dal LL utilizzano come quarta parete il muro perimetrale dell'edificio che, al contrario, la corte di appello ha valutato per inferirne le necessità del distacco dalla costruzione principale da attuarsi col giunto tecnico che, secondo la norma asseritamene violata (art. 9 legge 1684/62) tende ad assicurare l'autonomia ed, appunto, il distacco (crescente) delle strutture di fondazione ed in elevazione delle costruzioni contigue al fine di non aggravare, in caso di sisma, le condizioni di stabilità derivanti dalle spinte orizzontali.
Risulta evidente, quindi, che la specifica critica in esame contenuta nel motivo parte da erronei presupposti e dal misconoscimento della effettiva realtà di fatto per cui non può trovare accoglimento.
Nel terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 345 cpc e 1067 c.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 cpc;
omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivo della controversia. Ribadiscono la novità della domanda con riguardo alle opere realizzate sul terreno e la loro incidenza sulla fogna ed all'uso del muro condominiale come quarta parete. In particolare, le opere realizzate non riducevano ne' ostacolavano ne' rendevano più incomodo l'esercizio della servitù di condotta (fognaria) che era l'unica a gravare sullo spazio di proprietà esclusiva del LL. Esso è del pari infondato.
La censura si sostanzia di affermazioni apoditticamente contrarie a quelle della sentenza quanto alla fogna condominiale, gravata, come ha accertato la Corte di appello, dal carico del manufatto del LL ed inglobata nel vespaio, massetto e pavimentazione che impediscono o certamente ne rendono più scomode ed onerose le opere di sostituzione e manutenzione.
Si tratta di un apprezzamento di merito logicamente e congruamente motivato ed, anzi, è lo stesso ricorrente che ammette essere il suo fondo (spazio cortilizio) gravato da servitù di condotta (quanto alla fogna).
Col quarto motivo i ricorrenti, sempre in relazione agli artt. 345 nn. 3 e 5 cpc, denunziano violazione dell'art. 345 e 116 cpc e artt. 900 e segg. c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
La domanda era anch'essa nuova anche per la parte riguardante le aperture che costituivano per i vani condominiali semplici luci, la cui funzione non era impedita dalle opere poste in essere dal dante causa dei ricorrenti. Il CTU aveva qualificato le aperture come luci o ne aveva rimesso la qualificazione alla Corte di appello che aveva apoditticamente parlato di finestre. Nel caso di specie doveva prevalere l'applicazione delle norme condominiali rispetto a quelle sulle distanze erroneamente applicate dalla Corte di appello. Il motivo non è fondato.
Esso si occupa della lettera f) dell'elenco di pag. 13 della sentenza e, cioè, delle due luci (o aperture) (la cui natura, come si vedrà, è ininfluente stabilire) del WC e del piano seminterrato.
La ordine ad esse è del tutto irrilevante il discorso che il ricorrente fa sulle distanze. La sentenza, infatti, non prende posizione ne' sulla natura delle due aperture ne' (di conseguenza) sulle distanze da esse ed, anzi, una delle due aperture viene, nel corso della motivazione non più considerata poiché la motivazione della Corte di appello si sofferma soltanto sull'ostruzione, con conseguente oscuramento della finestra (o, comunque, apertura) del WC condominiale.
Come si era anticipato, non rileva, quindi, ai fini motivazionali, stabilire la natura di siffatta apertura poiché è evidente che la Carte di appello, operando una scelta implicita tra le norme condominiali e quelle sulle distanze (Cass. 2^, 7.4 - 9.1.1998 n. 9995), ha collocato le opere del LL rispetto alla apertura considerata tra gli abusi condominiali.
Ed, invero, è noto che le norme sulle distanza legali, rivolte a regolare i rapporti tra proprietà contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio soggetto al regime del condominio quando siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari che disciplinano l'uso delle cose comuni (art. 1002 cc), cioè nel caso in cui l'applicazione di questa ultime non sia in contrasto con le prime, dovendo, in tal caso, prevalere le norme sul condominio rispetto a quelle che disciplinano i rapporti di vicinato le quali nel condominio degli edifici e nei rapporti tra condomini, si trovano in relazione di subordinazione rispetto alla prime (Cass. cit. e Cass. 2^ 232. 1.1995 n. 724).
E, da questo punto di vista, i ricorrenti non censurano che sia avvenuto l'oscuramento del finestrino del WC e la sua pratica eliminazione mediante la apposizione da parte sua del controinfisso in alluminio anodizzato manovrabile solo dalla sua proprietà. La censura dei ricorrenti si incentra, quindi, su profili irrilevanti, quali la natura delle aperture (luci o finestre) e sulla distanza ma, alla fine, reclama proprio l'applicazione delle regole condominiali che la Corte di appello ha ritenuto palesemente violate dall'opera di oscuramento del LL.
Nel quinto motivo si denunzia violazione degli artt. 345 e 116 cpc e 900 c.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.
I ricorrenti prendono in esame le opere fisse e mobili a protezione della scale e del balcone e la (ritenuta) fusione delle due unità immobiliari lamentando, ancora una volta, in relazione ad esse, la novità della domanda di demolizione. Deducono la inapplicabilità delle norme sulle distanze delle tende fisse e mobili poste al di sotto di una apertura e la stessa apertura(nella specie la finestra dell'appartamento UI). Dette regole sarebbero valide per le "vedute dirette oblique o laterali" e non per quelle "verticali" e, nel caso di specie, quindi, la distanza sarebbe dovuta essere di cm. 45, per cui, essendo stata rilevata la distanza di m. 1,75, la tenda sottostante la veduta del UI era da considerarsi regolare. Si contesta che lo spazio di esclusiva proprietà del LL dovesse avere una destinazione di interesse condominiale. L'area non era gravata da alcun peso e la Corte di appello aveva, al riguardo, recepito acriticamente le conclusioni del CTU. Non esisteva un diritto del condominio ne' al mantenimento del verde nell'area cortilizia ne' alla conservazione delle primitive caratteristiche, per cui l'affermata diminuzione del diritto dei condomini era una pura illazione, peraltro contraddetta dallo stesso CTU che non aveva rilevato alcuna diminuzione di aria e luce all'interno "dei vani condominiali".
Il motivo, che affronta le opere sub g) ed h) dell'elenco della sentenza (pag. 13), non può essere accolto.
Si è già detto più sopra circa la novità della domanda. I ricorrenti, per quanto concerne la distanza dei manufatti dalla finestra dell'appartamento UI, pongono due obiezioni:
- nella prima contestano l'applicabilità del regime delle distanze tra il tipo di costruzioni effettuate (tende fisse e mobili) e la finestra(pacificamente veduta);
nelle seconda - e subordinatamente - sostengono che la veduta sarebbe laterale o obliqua, per cui la distanza richiesta sarebbe di 75 cm..
Entrambe i rilievi sono privi di fondamento.
Quanto al secondo, dalla sentenza impugnata e dallo stesso motivo emerge che la tenda, fatta di teli impermeabili fissi e mobili infissi con zanche e tasselli nelle opere murarie, è posta al disotto della finestra del UI.
Questa, quindi, avendo la Corte di Appello ritenuto insufficiente la distanza di mt.1,75, è stata considerata come veduta c.d. in "a piombo" che è esattamente quella veduta - tutelata anche nei rapporti tra condomini (Cass. 9995/1998 cit.) - attraverso la quale il proprietario di un singolo piano di un edificio condominiale ha il diritto di esercitare dalla propria apertura in avanti e a piombo fino alla base dell'edificio con la conseguenza di potersi opporre ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente arrechino pregiudizio a tale diritto (Cass.11.2.1997 n. 1261) dovendosi le costruzioni stesse, per essere legittime, arrestarsi a tre metri dalla soglia delle soprastante veduta (art. 907 cc). I ricorrenti non fanno questione della applicabilità, rispetto alla finestra del UI, delle norme sulle distanze, anzi le ritengono espressamente applicabili, pur se non qualificano correttamente la veduta.
Nè i ricorrenti contestano che la tenda ostacoli la veduta e, quindi, debba essere qualificata costruzione e mantenuta a distanza per i suoi intrinseci caratteri di stabile (in parte) infissione al muro perimetrale, come descritta dalla sentenza impugnata (pagg. 10 sub f) e 13 sub g)) che l'ha considerata nella sua oggettiva consistenza, ritenendola idonea a produrre impedimento del campo visivo di cui ha diritto di fruire il titolare della veduta. Anche in questo caso la Corte d'appello ha compiuto la scelta di prevalenza tra norme di condominio (Cass. 9995/98 cit.) e norme di vicinato applicando le seconde cui, peraltro, gli stessi ricorrenti di riferiscono.
Per quanto concerne la destinazione dello spazio (punto h), la Corte di appello l'ha ritenuta mutata rispetto a quella che ed essa ebbe ad imprimere la sentenza della Corte di Appello di Messina del 20.4.1976 ("sebbene di proprietà esclusiva, lo spazio costituiva cortile dell'edificio condominiale" "verde di destinazione condominiale") (sent. pagg. 5 e 14).
I ricorrenti contestano siffatta destinazione, e qualunque altra a vantaggio del condominio, ma non considerano il riferimento fatto dalla Corte di appello alla sentenza di Messina che, anzi, viene totalmente ignorata pur se è stata posta a premessa della sentenza impugnata laddove essa stabilisce la destinazione del cortile e la utilità dallo stesso ritraibile a vantaggio del condominio e dei singoli condomini.
Sicché, in relazione alla destinazione del cortile, la censura non è puntuale ed è apodittica nel punto in cui nega l'interesse del condominio alla "conservazione delle primarie caratteristiche" che la Corte di appello, partendo dalle enunciate premesse, ha ritenuto modificate dalla opere realizzate dal LL, dante causa degli odierni ricorrenti.
Col sesto mezzo i ricorrenti, lamentando violazione degli artt. 345 e 116 cpc, censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 6, comma 5 della legge 1684/62 che fissa in m. 6 l'intervallo di isolamento tra due edifici. Il CTU aveva rilevato nella specie un intervallo iniziale di m. 8, ridottosi a m. 6,30 a seguito della opere effettuate dal LL e la Corte di appello non aveva spiegato perché la costruzione "del balcone", oltre la distanza minima di isolamento, dovesse ritenersi contraria alla legge. La Corte, inoltre, non aveva tenuto conto che la distanza era prescritta tra i muri frontali e nella specie non erano state realizzate pareti "tampognate" tra i pilastri di sostegno del "balcone a sbalzo", di tal che era stata rispettata anche l'originaria distanza di metri otto. In ogni caso legittimati a dolersi della asserita violazione della norma in questione erano i frontisti, non essendo configurabile l'interesse del UI al ripristino delle distanze tra l'edificio già Albonico e quello condominiale, a favore del quale sussisteva una mera servitù di acquedotto.
La censura, quindi, si occupa della costruzione delle opere del LL in quello che - senza ricevere censure - la sentenza ha definito spazio di isolamento (punto i) pag. 14 della sentenza). Ebbene, i ricorrenti fanno in proposito quattro deduzioni:
1) la distanza deve misurarsi tra pareti fronteggiantisi (nel caso che ne occupa: tra la parete del fabbricato condominiale e quella del fabbricato ex Albonico);
2) non può parlarsi di pareti fronteggiantisi tra il fabbricato Albonico e le opere realizzate dal LL;
3) la distanza si è ridotta dagli originari metri otto a metri 6,30 sicché è rispettata la distanza minima di metri sei;
4) la legittimazione a richiedere il rispetto della distanza spetta al proprietario frontista e deve essere negata al UI che tale non è.
Nessuno dei rilievi dei ricorrenti coglie nel segno, innanzitutto perché la sentenza non fa questione del rispetto dell'ampiezza dello spazio di isolamento ma fa leva sul divieto di costruire negli spazi di isolamento di cui all'art. 6 comma 5 delle legge n. 1684 del 1962. Cadono, così, i rilevi da 1) a 3).
Neppure il rilievo sub 4), che attiene alla legittimazione, può ritenersi fondato.
Questa Corte, occupandosi, della previsione degli intervalli di isolamento tra gli edifici ne ha potuto enucleare la "ratio" individuandola - quale che sia la conformazione degli spazi e delle costruzioni da essi separate - nello scopo di scongiurare il pericolo di danno alle persone in caso di crollo dei fabbricati provocato da terremoti (Cass. N. 673/90 e n. 2731/2002) ed affermando anche che la previsione di intervalli di isolamento assolve alla stessa funzione di ordine pubblico di tutte le altre norme della legge sismica volte a scongiurare i pericoli insiti nei movimenti tellurici, sicché dette norme, pur non avendo, in senso stretto, carattere integrativo di quelle del codice civile sulle distanza tra le costruzioni, ammettono oltre alla azione risarcitoria anche quella per la riduzione in pristino (Cass. n. 154/94). Nelle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 6 della legge 1684/62 la menzione degli edifici serve proprio e solo per definire l'intervallo (cioè, quanto intercorre tra due elementi o punti fissi) di isolamento ma, per il resto, il divieto di costruzione in detti spazi ha carattere totale ed assoluto, essendo posto a tutela non solo delle proprietà edilizia ma - secondo l'orientamento più autorevole di questa Corte (cfr. Cass. sez. 2^ 22.12.1972 n. 3660 - anche della incolumità pubblica, poiché esso mira alla prevenzione di crolli e dei maggiori pericoli che ne deriverebbero dalla formazione di zone intensamente urbanizzate e (quindi) popolate, sicché la violazione della norma in esame è azionabile da tutti i proprietari dei fondi che debbono restare separati dall'intervallo, essendo tutti costoro egualmente esposti al pericolo che la norma si prefigge di evitare e che è presunto come esistente per il solo fatto della inosservanza della prescrizione tecnica. In ogni caso, la sentenza (cfr. pag. 18) ha ritenuto che le opere realizzate dal LL sullo spazio libero siano destinate all'abbattimento per la già sufficiente ragione che esse violano delle norme sul condominio e sui rapporti di vicinato (per quanto riguarda le distanze), di tal che il rigetto del motivo consegue anche per questa non censurata (o, quando lo è stata,
infondatamente censurata) ulteriore ragione addotta dalla Corte territoriale.
Col settimo motivo si deduce violazione del contraddittorio ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc.. Con l'atto introduttivo il UI aveva chiesto accertarsi il sua diritto di comproprietà sul vano "che, facendo parte del piano cantinato", era sottostante e laterale rispetto alla scala che dall'androne adduceva allo stesso pieno cantinato". La richiesta declaratoria di appartenenza al condominio di un determinato bene doveva essere emessa nel contraddittorio di tutti i condomini. La sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva accertato siffatto diritto, e quella di appello, che aveva respinto il rilievo di nullità proposto dai ricorrenti, dovevano essere dichiarate mille ed, in ogni caso, esse erano prive di motivazione quanto al fondamento della pretesa.
Il motivo è anch'esso infondato.
Innanzitutto, in linea di principio, nel caso in cui sia proposta da un comproprietario domanda per l'abbattimento di un manufatto illegittimamente costruito sull'immobile comune da altro comproprietario o per l'accertamento della estensione della proprietà condominiale o della illegittima occupazione di parte di essa, non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari, trattandosi di azione volta alla tutela della proprietà comune, cui è legittimato ogni comproprietario senza necessità dell'intervento in giudizio degli altri. Il diritto di ciascun condomino investe, infatti, l'intera cosa comune (sia pure col limite del concorrente diritto altrui), sicché anche un solo condomino può proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune nel mentre la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari si rende necessaria solo quando il convenuto in revindica - o, con azione personale, per il rilascio - di un bene comune, eccepisca la sua esclusiva proprietà sul bene rivendicato al (o richiesto dal) condominio, dovendosi in tal caso, a fronte di un rapporto sostanziale unico e necessariamente plurisoggettivo ed inscindibile, assumere la decisione nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, per dirimere utilmente il conflitto tra i contrapposti titoli di proprietà vantati sullo stesso bene (Cass. N. 5000/93; n. 13064/95; Cass. n 9043/87; Cass. n. 11626/92). Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che in primo grado venne pronunciata nei confronti del LL condanna al rilascio del vano (gabinetto di decenza) e non risulta esservi stata controversia sulla proprietà o contrapposizione di titoli, per cui si sarebbe resa necessaria la integrazione del contraddittorio. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 2.300,00 di cui euro 2000 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003