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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09/09/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 127/2022
vertente tra
parte domiciliata in Roma, Viale Europa n. 100, rappresentata Parte_1 dall'Avv. Alberto Panunzi
Parte appellante Contro
in persona del l.r.p.t., parte domiciliata in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, CP_1 rappresentata dall'Avv. Ester Ada Vita Sciplino
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9807/2021 del Tribunale di Roma, sezione I Lavoro, pubblicata il 23/11/2021, non notificata. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 24 comma III D.Lgs n. 46/1999, la adiva in primo grado Parte_1 il Tribunale di Roma al fine di ottenere l'accertamento negativo dell'omissione contributiva contestata dall' mediante il Verbale unico di accertamento e notificazione (VUAN) n. CP_1 RM00000/2019 – 539 – 01 del 15/06/2020, con il quale l' pretendeva dalla Pt_2 [...] in qualità di soggetto obbligato in solido con e Parte_3 CP_2 Controparte_3 ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs 276/2003, il pagamento della somma di €
[...] 261.333,00, a titolo di contributi previdenziali spettanti – nel periodo 1.1.2016-31.12.2017 - a 14 lavoratori, dipendenti della con riferimento alle voci di Controparte_3 retribuzione indicate nelle relative buste paga come “indennità di trasferta”, “rimborso spesa”, “premio e una tantum”, vista l'assenza di prove in ordine alle trasferte ed all'effettivo pagamento di tali somme.
CP_ L' non contestava il vincolo di solidarietà accertato dall' essendo pacifico Parte_1 CP_ che la era stata subappaltatrice della società con la quale la CP_3 CP_2 aveva sottoscritto un contratto di appalto. Parte_1
L'oggetto del contendere era limitato, piuttosto, all'importo contestato – pari alla somma di € 261.333,00 -, in quanto, nel verbale di accertamento, non si sarebbe tenuto conto della contribuzione già versata con riferimento alle altre voci di retribuzione, come da DURC depositati in atti.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando genericamente le difese svolte dalla ricorrente e le prove prodotte e richieste da quest'ultima.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio tra le parti, escusso l'Ispettore verbalizzante e lette le note conclusive autorizzate depositate in atti, ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha rigettato il ricorso della ritenendo sufficientemente provato e Parte_1 correttamente calcolato il debito previdenziale contestato dall' sulla base del solo Pt_2 verbale ispettivo e dei chiarimenti forniti in udienza dal predetto Ispettore in ordine ai calcoli effettuati.
Avverso tale sentenza propone ora appello la ritenendo insufficiente la Parte_1 motivazione della sentenza emessa dal Tribunale, che oltre a non tenere in debita considerazione i DURC depositati in atti ed i flussi Uniemens esaminati in sede di accertamento ispettivo, nonché la mancata produzione delle buste paga e degli altri documenti posti a base dell'accertamento, avrebbe altresì omesso di acquisire la prova testimoniale delle trasferte, richiesta dalla ricorrente con riferimento agli autotrasportatori indicati nel verbale , nonostante le 73 fatture attestanti l'avvenuta consegna delle merci CP_1 in Comuni situati fuori dal territorio di Roma Capitale, regolarmente depositate in giudizio dalla ricorrente medesima.
Si è costituito nel presente giudizio l , impugnando e contestando in toto l'avverso CP_1 gravame e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Collegio disponeva l'espletamento di una CTU volta ad accertare l'esatto ammontare delle omissioni contributive imputabili alla - in qualità di soggetto Parte_1 obbligato in solido con e ai sensi dell'art. 29 comma 2, CP_2 Controparte_3
D.Lgs 276/2003 - con riferimento al periodo 1.1.2016-31.12.2017, in relazione ai lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00000/2019 – 539 – 01 del 15/06/2020, al netto dei versamenti eventualmente già effettuati dalla Società datrice di lavoro per ciascuna delle voci di retribuzione indicate nelle buste paga dei predetti dipendenti, ivi incluse quelle indicate come “indennità di trasferta”, “rimborso spesa”,
“premio e una tantum”, oggetto delle omissioni contestate dall' . CP_1
In data 27.6.2025, la CTU nominata, dott.ssa ha provveduto al Persona_1 deposito dell'elaborato peritale, dal quale si evince che la per i mesi Controparte_3 di gennaio e febbraio 2016, ha effettuato versamenti monetari di contributi , sulle CP_1 retribuzioni a suo tempo dichiarate dalla Società, per l'importo complessivo di € 94.008,44, mentre, da marzo 2016 a dicembre 2017, non risultano versamenti monetari di contributi, né sulle retribuzioni né sugli importi a titolo di “trasferta”, “rimborso spesa”, “premio” e “una tantum”, bensì compensazioni totali sui modelli F24 (cfr. pag. 9).
All'esito dell'udienza di discussione del 09.09.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Dall'esame degli atti e documenti di causa, ivi inclusi i documenti acquisiti, su autorizzazione del Collegio adito, in sede di operazioni peritali (attestazioni delle denunce contributive mensili da gennaio 2016 a dicembre 2017; elenco degli importi totali dei contributi a debito indicati sulle denunce mensili - DM10A - degli anni 2016 e 2017; modelli F24 registrati presso l'Agenzia delle Entrate presentati mensilmente per i periodi paga di competenza da gennaio 2016 a dicembre 2017), così come analiticamente illustrati nell'elaborato peritale in atti, è emerso che la per il periodo Controparte_3 1.1.2016-31.12.2017, ha regolarmente assolto gli oneri previdenziali gravanti in capo alla stessa con riferimento ai contributi spettanti ai propri dipendenti in relazione alle voci di retribuzione dalla medesima ritenute non esenti e, dunque, poste a base del calcolo del debito contributivo dichiarato all' per ciascuno degli anni in CP_1 considerazione.
Ed invero nella relazione peritale si legge: “Non vi è dubbio che la maggior parte degli imponibili previdenziali siano stati oggetto di dichiarazione all' da parte di CP_1 [...] ; così come è pacifico che, invece, la parte degli imponibili relativa alle spese di CP_3 trasferta, una tantum ecc. non sia stata oggetto di denuncia contributiva” (cfr. pag. 10) e
“In sintesi, come si evince dal confronto tra la prima e l'ultima colonna di Tabella 3, nel 2016 a fronte di contributi dichiarati per tutti i lavoratori in forza, pari ad € CP_1 664.967,00 la ha versato un importo totale di € 94.008,44 (per i mesi di CP_3 gennaio e febbraio 2016) e compensato con il codice tributo 2003 (credito IRES) gli altri importi a debito per un totale di € 555.794,40. Nel 2017 a fronte di contributi CP_1 dichiarati per € 615.761,00, nulla è stato versato in quanto compensato con il codice tributo 2003 (credito IRES) per l'intero importo di € 615.761,00.” (cfr. pag. 9).
Dunque, la CTU, verificata la corrispondenza tra gli importi a debito dichiarati con le CP_ denunce contributive ( e gli importi indicati negli F24, nella sezione al Pt_4 codice tributo DM10, fatta eccezione per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, ha accertato che tali importi sono stati tutti pagati mediante l'utilizzo in compensazione di crediti erariali (somme a credito), con saldo finale pari a “zero” tra partite a debito e partite credito.
In altri termini, la , salvo che per gli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti CP_3 a titolo di “indennità di trasferta”, “rimborso spesa”, “premio e una tantum”, ha sempre dichiarato all importi mensili a debito (anche di ingente entità) per i contributi da CP_1 versare in relazione alle retribuzioni erogate, ma non ha versato nessun importo, per 22 delle 24 mensilità oggetto di contestazione, poiché li ha tutti compensati con crediti vantati nei confronti dell'Erario, di entità tale da far emergere saldi a debito sempre pari a zero.
Mentre, come parimenti accertato in sede di CTU, per le restanti due mensilità, di gennaio e febbraio dell'anno 2016, la con riferimento ai lavoratori indicati nel Controparte_3 verbale, ha effettuato nei confronti dell' versamenti monetari di importo CP_1 complessivamente pari alla somma di € 11.409,00 (€ 94.008,44 per tutti i lavoratori in forza), a titolo di contributi dovuti sulle retribuzioni a suo tempo dichiarate.
Al riguardo, è da precisare che è prevista la piena compensabilità tra i crediti erariali e i debiti previdenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, ai sensi del quale: “I contribuenti [...] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei CP_ contributi dovuti all' e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Trattasi della cd.
“compensazione orizzontale”, di cui i contribuenti possono avvalersi per estinguere – tra gli altri – i propri debiti contributivi, mediante l'utilizzo di crediti vantati nei confronti dell'Erario, sempre nei limiti ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni tempo per tempo vigenti. A tal proposito, l'articolo 4-quater del D.L. 11/2023 (convertito dalla L. 38/2023), a chiarimento di qualsiasi dubbio interpretativo precedentemente sorto in merito alla compensazione orizzontale di debiti di natura previdenziale, dispone che “L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”.
Come si vede, dunque, l'art. 17 del D. Lgs. 241/97 permette di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali in compensazione con i debiti risultanti dalle denunce periodiche contributive (es. , direttamente nel modello F24, di pagamento dei tributi Pt_4 erariali.
Lo stesso con la circ.
8.4.1998 n. 79, ha chiarito che, mediante tale modello di CP_1 versamento unitario, è possibile pagare in compensazione anche i debiti contributivi, confermando che i soggetti ammessi alla compensazione orizzontale “possono effettuare la compensazione tra i debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, CP_1 Regioni) risultanti dalla dichiarazione unificata UNICO e dalle denunce periodiche contributive presentate a partire dal mese di maggio 1998, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento”.
Dunque, indipendentemente dall'esecuzione materiale di versamenti monetari direttamente nelle casse dell' , non può negarsi che la abbia adempiuto CP_1 Controparte_3 correttamente agli obblighi contributivi sorti in capo alla stessa con riferimento ai debiti previdenziali regolarmente dichiarati all'Istituto, con riferimento alle voci di retribuzione dei propri dipendenti ritenute non esenti, ossia quelle diverse da
“indennità di trasferta”, “rimborso spesa”, “premio e una tantum”, indicate nelle relative buste paga.
La conferma del buon fine dei pagamenti eseguiti anche mediante i modelli F24, prodotti dal CTP di parte appellata in sede di operazioni peritali, si rinviene nel documento di cui all'Allegato 4 alla perizia, estratto dall'archivio elettronico , che, certificando, alla data CP_1 del 25/02/2025, lo stato dei pagamenti contributivi della , per i periodi da Controparte_3 gennaio 2016 a dicembre 2017 attesta inequivocabilmente come gli stessi siano stati eseguiti (“definito” – “storicizzato”).
Ciononostante, come rilevato anche nell'elaborato peritale, l'ispettore verbalizzante, come da quest'ultimo confermato in sede di escussione testimoniale nel giudizio di primo grado,
“ha indicato come (ancora) dovuti tutti i contributi relativi alla , sia CP_1 CP_3 quelli dichiarati che quelli non dichiarati dalla società”, senza tenere conto degli adempimenti contributivi regolarmente compiuti dalla Società, mediante versamento diretto e mediante compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'Erario, “in quanto la
[...]
non ha materialmente versato contributi nel periodo considerato.”. CP_3
Ne discende che l'appello proposto dalla debba ritenersi parzialmente Parte_1 fondato, posto che, alla luce di quanto ricostruito in sede di accertamento peritale, le uniche omissioni contributive imputabili alla con riferimento alle annualità Controparte_3 2016 e 2017 sono quelle relative alla parte degli imponibili riferita alle spese di trasferta, una tantum ecc., che pacificamente non è stata oggetto di denuncia contributiva.
Del resto, l'unica contestazione rivolta alla all'esito Controparte_3 dell'accertamento ispettivo è la seguente: “dall'esame del LUL, si evidenzia, come per la quasi totalità dei lavoratori, siano stati liquidati degli importi giustificati con le voci
“trasferta”, “rimborso spesa”, “premio” e “una tantum”, che non vengono inseriti nell'imponibile previdenziale. Per quanto attiene la “trasferta” …i sottoscritti verbalizzanti, non avendo potuto esaminare i giustificativi delle somme erogate a tale titolo, nonostante siano stati richiesti come da verbali interlocutori, gli stessi importi sono stati addebitati come imponibile evaso, come da allegato A che fa parte integrante del presente verbale”.
Ed invero, in primo grado, sentito a chiarimenti l'Ispettore verbalizzante, lo stesso ha riferito che non essendo stato fornito in sede ispettiva l'elenco del personale utilizzato dalla
[...]
nel subappalto, né essendo stata fornita prova giustificativa dell'effettività delle CP_3 trasferte e del pagamento di alcuna contribuzione, il calcolo degli importi dovuti era stato effettuato tenendo conto esclusivamente delle risultanze degli archivi e, dunque, il CP_1 nuovo imponibile indicato nella colonna “S” della tabella allegata al verbale di accertamento è il risultato dalla sommatoria delle retribuzioni dichiarate dall'azienda, indicate nella colonna “R”, e delle somme non giustificate inserite in busta paga quali importi esenti e contestate con il verbale, indicate nella colonna “P”. Quindi, per stessa ammissione del predetto Ispettore, in sede di accertamento ispettivo non è stato operato alcuno scomputo delle somme già pagate dalla a titolo di CP_3 contributi sugli importi indicati come non esenti in busta paga e posti a base del calcolo del debito previdenziale regolarmente denunciato all , nonostante la presenza dei DURC CP_1 depositati in giudizio, certificanti la regolarità contributiva della e, Controparte_3 dunque, l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti per le retribuzioni ricomprese nell'imponibile previdenziale all'interno degli trasmessi all' , come poi Pt_4 CP_1 effettivamente riscontrato in sede di CTU.
Del resto, il Durc, stando alla definizione di cui all'art. 4 del D.M. 24 ottobre 2007 e 6, co. 1, D.P.R. n. 207/2010, certifica la regolarità dell'operatore economico in riferimento agli adempimenti e INAIL ed ha valore di pubblica attestazione della regolarità di CP_1 un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento, al punto che una sua eventuale falsificazione integra il reato di falso materiale in certificato amministrativo (cfr. Cassazione, sent. N. 18263/2019).
Inoltre, la Cassazione, con sentenza n. 5825 del 3 marzo 2021, ha rilevato che la regolarità contributiva ai fini DURC non implica alcun margine di discrezionalità da parte dell' , CP_1 atteso che quest'ultimo deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti normativamente (DM 24/10/2017 e DM 30/01/2015). In sede di Giustizia Amministrativa, poi, è stato più volte sottolineato (Cons. Stato Sez. V, 14/06/2019, n. 4023) come il DURC costituisca l'unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell'operatore economico.
Pertanto, era chiaro sin dal principio che la avesse adempiuto, Controparte_3 quanto meno in parte, ai propri obblighi contributivi, con riferimento alle voci di retribuzione ricomprese nell'imponibile dichiarato all' , altrimenti sarebbe mancato, a CP_1 monte, ogni presupposto per l'emissione dei DURC in atti, potendo le omissioni contributive successivamente rilevate dall'Istituto riferirsi unicamente alle voci di retribuzione non dichiarate dalla Società.
Dunque, l'aver ulteriormente conteggiato come imponibile la retribuzione già oggetto di comunicazioni sommandola alle somme accertate come omesse, senza Pt_4 successivamente scorporare dal corrispondente debito previdenziale i contributi già assolti, ha prodotto un illegittimo risultato: un credito previdenziale non dovuto, perché in parte già estinto dalla parte datoriale obbligata.
Ne consegue - a maggior modo in seguito alla prova emersa in ordine ai pagamenti effettivamente già compiuti dalla - la necessità di rideterminare il debito della CP_3 odierna appellante, circoscrivendolo alle sole voci di retribuzione indebitamente ritenute esenti o, comunque, indebitamente sottratte alle dichiarazioni contributive della Ditta subappaltatrice - datrice di lavoro, in mancanza di idonei giustificativi.
Ed invero, la società datrice di lavoro e per essa l'appaltante obbligata in solido al pagamento dei contributi spettanti ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto è evidentemente venuta meno all'onere gravante in capo alla stessa di fornire la prova contraria delle irregolarità accertate dall' nel verbale de quo, e del contenuto delle CP_1 dichiarazioni ivi contenute, con riferimento alle voci “indennità di trasferta”, “rimborso spesa”, “premio e una tantum” applicati nelle buste paga ispezionate;
pertanto, non si ravvisano nella specie i presupposti per l'applicazione del comma 5 dell'art. 51 del TUIR.
Infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di indennità di trasferta e relativo assoggettamento a contribuzione previdenziale, le somme erogate dal datore di lavoro non sono automaticamente esenti da contribuzione, ma occorre verificare specificamente i presupposti di cui all'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/86. In particolare: a) le indennità per trasferte nell'ambito del territorio comunale concorrono integralmente a formare il reddito, con la sola esclusione delle spese di trasporto documentate;
b) le indennità per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le 90.000 lire giornaliere per trasferte in Italia e 150.000 lire per trasferte all'estero; c) in caso di rimborso analitico delle spese vive, i rimborsi concorrono comunque a formare il reddito oltre le 30.000 lire giornaliere per trasferte nazionali e 50.000 lire per trasferte all'estero. Il giudice di merito è tenuto ad accertare l'ammontare specifico delle indennità erogate, la loro natura e l'estensione territoriale delle trasferte, non potendo escludere l'obbligo contributivo in modo generalizzato. Trattandosi di eccezione alla regola generale di assoggettamento a contribuzione di ogni somma percepita in dipendenza del rapporto di lavoro, spetta al datore di lavoro provare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione contributiva ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 917/86, mentre l'ente previdenziale deve solo dimostrare l'avvenuta erogazione delle somme al lavoratore.”(Cass. civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1500 del 21 gennaio 2025).
Nel caso di specie, non è stata offerta alcuna prova documentale delle spese di trasporto sostenute dai dipendenti che hanno svolto trasferte e/o del calcolo analitico delle spese vive rimborsate agli stessi, né tantomeno dell'ammontare analitico delle indennità e rimborsi erogati, con opportuna specifica della parte soggetta e di quella sottratta a tassazione e contribuzione;
dunque, non è stata, in alcun modo, provata la sussistenza dei presupposti per l'esenzione contributiva delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese, a nulla rilevando le 73 fatture comprovanti l'avvenuta consegna delle merci in Comuni situati al di fuori del territorio di Roma Capitale, depositate dall'originaria ricorrente nel giudizio di primo grado, in quanto prive dei dati richiesti dalla normativa di riferimento quali elementi giustificativi dell'esenzione. Né tantomeno potrebbe sopperire a tale lacuna probatoria la prova testimoniale richiesta dall'odierna appellante, stante la natura documentale degli elementi necessari a dimostrare le condizioni normativamente previste per il riconoscimento dell'esenzione invocata.
Del pari, il premio una tantum corrisposto in busta paga è soggetto tanto ai contributi fiscali quanto a quelli previdenziali – ancorché con aliquota ridotta - e, dunque, il relativo importo lordo deve essere considerato parte della retribuzione imponibile e, pertanto, assoggettato alle trattenute per l'accantonamento dei contributi dovuti all a carico sia del lavoratore CP_1 che del datore di lavoro e a tassazione IRPEF.
Ne deriva che il mancato inserimento di tali voci nell'imponibile previdenziale integri a sua volta una forma di evasione contributiva, con conseguente necessità di estendere il ricalcolo dell'omissione contributiva per cui è causa, e delle relative sanzioni applicabili, anche a tale voce di retribuzione imponibile.
Del pari, in considerazione dell'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, non rileva la mancata produzione delle buste paga ai fini della esatta individuazione e quantificazione delle voci di retribuzione sottratte alle dichiarazioni previdenziali effettuate dalla
[...]
, in quanto indicate specificamente nel verbale unico di accertamento e notificazione CP_3 oggetto di esame.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora il relativo contenuto specifico o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n. 9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un., 25.11.1992, n. 12545); inoltre, i verbali ispettivi, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 916 del 3 febbraio 1996; sentenza n. 166 dell'8 gennaio 2014); infine ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Alla luce di quanto sinora rilevato, e tenuto altresì conto dei rilievi mossi dall'appellante nelle note di trattazione scritta, il Collegio ritiene di discostarsi dalle risultanze della perizia in atti, stante l'incompiutezza della risposta del CTU al quesito posto. Il CTU infatti, dopo aver accertato le suddette compensazioni risultanti dai modelli F24 acquisiti in sede di operazioni peritali, avrebbe dovuto provvedere allo scomputo, dal debito complessivamente contestato dall , dell'importo dei pagamenti effettuati dalla , sia tramite versamenti CP_1 CP_3 diretti sia tramite compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'Erario, così rideterminando l'effettivo debito contributivo della Società datrice di lavoro - e dell'obbligata in solido -, Parte_1 in ragione delle sole voci di retribuzione a suo tempo non dichiarate dalla Società, all , CP_1 ritenendole indebitamente esenti (“trasferta”, “rimborso spesa”, “premio” e “una tantum”), come invero effettuato dal CTP in sede di osservazioni alla bozza di relazione Parte_1 peritale.
Del resto, la stessa Consulente d'ufficio, nell'ambito di un precedente giudizio, iscritto presso questa Corte con R.G. n. 1925/2022, avente ad oggetto il medesimo VUAN elevato a carico della
[...]
definito con la sentenza n. 4199/2024, ha ritenuto ancora dovuta dalla parte Controparte_3 datoriale esclusivamente la contribuzione previdenziale inerente alle voci retributive non dichiarate, in linea con quanto, d'altronde, contestato dagli Ispettori verbalizzanti nel VUAN de quo.
E, proprio sulla scorta di quanto emerso dalla espletata CTU, la sentenza n. 4199/2024 ha definito il suddetto giudizio riducendo il debito previdenziale ai soli importi di imponibile dovuti per le quattro voci contestate nell'accertamento ispettivo.
Risulta dunque necessario, anche al fine di evitare un ingiustificato conflitto tra giudicati, provvedere alla riforma della sentenza impugnata prescindendo dalle valutazioni conclusive espresse nella CTU depositata in atti.
Ed invero, la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui ha ritenuto legittimi gli addebiti riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione in riferimento all'imponibile contributivo regolarmente dichiarato dalla ossia alle Controparte_3 voci di retribuzione diverse da quelle cui inerisce strettamente la contestazione di cui al verbale medesimo, avente ad oggetto unicamente gli “importi giustificati con le voci
“trasferta”, “rimborso spesa”, “premio” e “una tantum”, che non vengono inseriti nell'imponibile previdenziale” e non già le intere retribuzioni corrisposte ai dipendenti della subappaltatrice nel periodo oggetto di accertamento;
diversamente opinando, si verrebbe ad ammettere, per quanto sopra esposto, un indebito arricchimento dell' ai danni della CP_1
posto che la come emerso dall'espletata CTU, ha Parte_1 Controparte_3 già pagato parte dei contributi pretesi dall' , sia mediante versamento diretto sia Pt_2 mediante “compensazione orizzontale”, avendo omesso, invece, il pagamento dei soli contributi dovuti in relazione alle suddette voci di retribuzione sottratte alla dichiarazione del debito previdenziale complessivamente maturato in quel periodo, il cui importo è ricavabile sottraendo dal totale preteso dall l'importo dei pagamenti già effettuati, CP_1 come verificati e ammessi in sede di accertamento peritale (cfr. osservazioni del CTP
[...]
, secondo il seguente schema: Parte_1
In conclusione, in accoglimento della domanda spiegata in via subordinata dall'appellante e in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi accertato il diritto della Parte_1 quale soggetto obbligato in solido con e ex art. 29 comma CP_2 Controparte_3 2 D.Lgs 276/2003, alla rideterminazione dell'omissione contributiva contestata dall' CP_1 mediante il Verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00000/2019 – 539 – 01 del 15/06/2020, quantificandolo nella minor somma di € 102.075,00, come risultata all'esito della prova dei pagamenti già effettuati dalla Controparte_3
Le spese del doppio grado possono essere in parte compensate in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, e liquidate coma da dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, dichiara dovuta dalla società appellante, con riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00000/2019 – 539 – 01 del 15/06/2020 dell' , la minor somma di euro 102.075,00; CP_1 compensa per 1/3 fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per l'intero, in
€ 6.900,00 per il primo grado e in € 9.459,00 per l'appello, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e c.p.a., come per legge, e condanna l' a rifondere all'appellante i restanti 2/3 delle CP_1 spese, da distrarsi limitatamente al presente grado di giudizio.
Pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato provvedimento. CP_1
Roma, 09/09/2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano