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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/12/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1486/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1486/2015 R.G.A.C.,
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e rapp.ti e Parte_9 Parte_10 Parte_11 difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Ottavia MURRO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
, in persona del p.t., rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui uffici, in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46, ope legis domicilia;
CONVENUTO
Controparte_3 in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della
[...] comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. CO ER, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA avente ad oggetto: risarcimento del danno da fatto illecito
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
1 N. 1486/2015 R.G.A.C.
, e Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 traevano in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la
[...]
l' Controparte_3 [...]
(con sede in Potenza) nonché il Controparte_4 [...]
, oggi . Controparte_5 Controparte_1
Gli attori, nell'anno scolastico 2012-2013, si erano iscritti al primo anno del menzionato all'indirizzo di studi della “Massofisioterapia”. CP_6
Il corso prevedeva una durata triennale, ed avrebbe dovuto consentire di conseguire un titolo equivalente a quello del fisioterapista, e così di esercitare una professione sanitaria: elementi espressamente indicati nel Piano dell'Offerta Formativa, e che avevano indotto all'iscrizione.
Dopo alterne vicende, gli attori apprendevano, informandosi anche presso gli uffici della
Regione, che il 29 Agosto del 2013 il corso era stato annullato, mediante decreto del MIUR con numero di protocollo 4954.
L'indirizzo di “Massofisioterapia”, in realtà, doveva intendersi soppresso sin dal 1992, la professione non era equiparata a quella del fisioterapista, il corso non avrebbe potuto abilitare all'esercizio di una professione sanitaria.
Essi dovevano risarciti, dai convenuti, quali corresponsabili solidali, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
2. Resistevano sia il , oggi Controparte_5
, sia la Controparte_1 [...]
(la quale chiariva, altresì, che Controparte_3
l' , da essa istituito, era Controparte_4 privo di una propria soggettività, costituendo un ramo dell'azienda della società).
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La giurisdizione, negata dal , appartiene all' CP_5 CP_7
Nella specie, gli attori fanno valere, infatti, l'affidamento da loro riposto nel provvedimento del MIUR prot. n. 4586, del 19 Giugno 2012, mediante cui la scuola CP_6
'G. I' (nome erroneamente indicato, nel provvedimento, come 'G. MO: trattasi, infatti, di San GI SC), «indirizzo MASSOFISIOTERAPISTA» veniva «riconosciuta come scuola paritaria a partire dal 1° settembre 2012.»
La giurisprudenza di legittimità esamina e risolve chiaramente e persuasivamente la questione, nel senso dell'attribuzione all'A.G.O. della giurisdizione, come si può evincere dalle seguenti massime (si richiamano, tuttavia, per la migliore comprensione dei casi e delle ragioni delle decisioni, altresì, le relative motivazioni):
Cass. civ., Sezz. UU., ord. 6.2.2023, n. 3496:
La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'incolpevole affidamento - nella specie, ingenerato in relazione alla legittimità del piano
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provinciale delle attività estrattive, poi oggetto di annullamento in sede giurisdizionale - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il pregiudizio individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, bensì come effetto di un comportamento (attivo o omissivo) della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria), ma come mero fatto che ha dato causa all'evento dannoso.
Cass. civ., Sezz. UU., ord. 24.1.2023, n. 2175:
In tema di riparto di giurisdizione, la pretesa risarcitoria del privato fondata sulla lesione dell'affidamento nella legittimità di un provvedimento ampliativo di una pubblica amministrazione, poi annullato in autotutela, non ha ad oggetto il modo in cui
l'amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento annullato, o con quello di annullamento del primo, costituendo l'illegittimità del provvedimento il mero presupposto della lite, ma l'osservanza o meno delle regole di correttezza nei rapporti con i privati, regole distinte ed autonome rispetto a quelle della legittimità amministrativa ed a cui deve essere informato il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 120 del 2020, con la conseguenza che in dette ipotesi, correlandosi la lesione dell'affidamento ad una posizione di diritto soggettivo, la giurisdizione compete al giudice ordinario.
2. l' , come ha Controparte_4 chiarito la Controparte_3 non è dotato di una propria soggettività, costituendo un ramo
[...] dell'azienda della società: deve reputarsi, pertanto, che sia stata convenuta solamente quest'ultima, e non pure l'istituto.
3. Nel merito, la domanda, rispetto al , è fondata. CP_5
Se si legge, in proposito dei requisiti della responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento, riposto senza colpa nella legittimità di un provvedimento amministrativo, quanto affermato da Cass. civ., Sez. III, ord. 19.5.2025, n. 13289, si desume che tali medesimi requisiti, nella specie, sussistono: «In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218
c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare
l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto
"interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.».
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4. Nelle difese, articolate nella comparsa di costituzione e risposta, si legge, tra l'altro, in proposito dell'erronea valutazione della figura del massofisioterapista come professione sanitaria, che si era trattato di:
Tale giustificazione, in realtà, dimostra, anziché escludere, l'esistenza della colpa e la violazione del dovere di correttezza: se il quadro normativo era incerto, se esistevano contrasti giurisprudenziali e se la situazione era complessa, il riconoscimento della parità scolastica appare come una scelta imprudente, vieppiù dopo il lungo tempo trascorso, rispetto all'introduzione della nuova normativa del settore, portata dal decreto legislativo 502/1992 e dal successivo D.M. 741/1994, richiamati dal . CP_5
La parte pubblica richiama, a riprova della complessità, difficoltà e confusione della materia, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3325/2013, la quale aveva ricostruito la situazione normativa, ed osserva:
A maggior ragione se ne desume l'imprudenza nel riconoscimento della parità.
Tali conclusioni non possono essere inficiate né dall'idea che gli stessi attori potessero sapere o comprendere che, da anni, quella del massofisioterapista non fosse una professione sanitaria, né dall'osservazione che il provvedimento di revoca non sia stato impugnato: quanto al primo aspetto, per quanto un cittadino possa formarsi un'idea sull'esatta disciplina giuridica di un'attività professionale, è evidente che un riconoscimento proveniente da un'autorità amministrativa prevale, ed induce a superare gli eventuali dubbi;
quanto al secondo aspetto, la questione non è affatto se il provvedimento di revoca fosse illegittimo, ma che il provvedimento di parificazione non avrebbe dovuto essere emanato.
5. È evidente, secondo un ragionamento di comprensibilità ed ordinarietà del comportamento di chi si iscrive ad un corso astrattamente idoneo ad attribuire una qualificazione lavorativa, come l'iscrizione al corso di massofisioterapista sia stata determinata
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dalla parificazione, e dalla prospettiva di poter esercitare una professione sanitaria, la quale avrebbe costituito un'occupazione lavorativa, equipollente a quella del fisioterapista.
Non c'è dubbio, allora, che la condotta della P.A., consistente nell'attribuzione della parità, abbia manifestato un'efficienza causale, rispetto al comportamento degli odierni attori ed alle conseguenze pregiudizievoli, da loro patite.
6. Non è possibile, invece, riconoscere una responsabilità, altresì, in capo alla società, che gestiva l'istituto: essa, infatti, organizzava le attività didattiche quando vigeva il provvedimento di parificazione, ed il sopraggiunto ritiro della parificazione medesima integra un factum principis, impeditivo del compimento dell'esecuzione della prestazione.
Talune vicende particolari, se non anomale, evidenziate dagli attori, come la (nella prospettazione) suggerita, indotta od imposta frequentazione di un corso estivo integrativo, che doveva consentire di evitare il secondo anno del corso, e di essere ammessi al terzo direttamente dopo il primo, non vengono, però, dedotte come mosse da un intento consapevole o fraudolento, come se la società disponesse di notizie circa la possibile revoca della parificazione.
7. Le somme spese al fine di seguire il corso di studi, e gli ulteriori esborsi documentati dai singoli attori, appaiono voci di danno emergente, strettamente inerenti e conseguenziali, rispetto alla decisione di avvalersi dell'insegnamento impartito entro il corso di massofisioterapia: insegnamento rivelatosi, poi, privo della funzione inizialmente attribuitagli dalla parificazione, sì da rendere superfluo ogni costo sopportato.
Tali importi, analiticamente enumerati nell'atto di citazione, corredati della relativa documentazione probatoria, e privi di una specifica confutazione, da parte del (cfr. CP_5 la comparsa di costituzione e risposta), debbono essere tutti riconosciuti ai singoli attori (si legga il dispositivo): essi debbono essere maggiorati, dalla data di ogni esborso, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, della rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT NIC dell'incremento dei prezzi per l'intera collettività, trattandosi di risarcimento del danno e non di un'obbligazione di valuta, quantunque si parli di refusione di spese pecuniarie.
Alla rivalutazione monetaria non debbono sommarsi gli interessi legali, se non da quando, con la pubblicazione della sentenza, la menzionata obbligazione risarcitoria, ossia un'obbligazione di valore, si trasforma, per effetto della liquidazione, in un'obbligazione di valuta.
Per il periodo anteriore alla pubblicazione della decisione, come si diceva, non possono essere riconosciuti gli interessi legali compensativi, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, perché non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della decisione medesima, si possa procedere, sic et simpliciter, al cumulo delle due voci (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta
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attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2018, n. 18564).
8. Oltre al danno, consistente nelle spese sostenute, è possibile condannare il , CP_5 altresì, al risarcimento della c.d. perdita di chance, ovvero di possibilità: nella specie, di esercitare una specifica attività lavorativa.
Tale danno può liquidarsi «in proporzione alla consistenza della probabilità» (Cass. civ.,
Sez. Lav., ord. 2.8.2024, n. 21931).
Deve considerarsi, nella specie, come risulti che ciascuno degli attori abbia superato il primo anno, e che il conseguimento di un titolo di studio, presso un istituto d'istruzione privato, non appare affatto improbabile: da qui alla possibilità di esercitare la correlativa professione
(non è stato dedotto che si trattasse di un accesso particolarmente selettivo), il passo, ancora una volta, appare probabile e verosimile.
Detto ciò, la somma chiesta da ciascuno dei singoli attori, a titolo di perdita di chance, pari ad euro 7.000,00 ciascuno, appare congrua, secondo l'id quod plerumque accidit, rispetto all'entità della probabilità di conseguimento del risultato, ed ai possibili proventi dell'esercizio di una protratta attività professionale: si tratta di importo attuale alla data dell'atto di citazione, ovvero al 13 Maggio 2015, sicché occorre, come detto nel precedente paragrafo, rivalutarlo da tale medesima data, sino alla pubblicazione della presente sentenza: e, poi, maggiorarlo degli interessi legali, fino al soddisfo.
9. Deve riconoscersi, infine, il danno non patrimoniale, come danno morale, concretando il diritto allo studio un interesse costituzionalmente protetto (artt. 33 s. Cost.), leso in maniera grave, perché un intero anno scolastico andava perduto, con un pregiudizio, sotto forma di sofferenza interiore, palesemente consistente, dovendosi considerare la viva frustrazione di aver partecipato ad un corso d'istruzione e formazione, con le relativa aspettative di successiva occupazione lavorativa, impegnando un anno di vita, e distogliendo le proprie energie da altri percorsi (sul risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti, cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 26.11.2024, e Cass. civ., Sez. III, ord. 29.11.2023, n.
33276).
In concreto, la liquidazione di tale forma di danno, strettamente ed ontologicamente equitativa, può rapportarsi alla verosimile intensità e durata della sofferenza soggettiva patita, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, e può liquidarsi nell'ammontare di euro
13.500,00 (euro 1.500,00 per ogni mese di durata dell'anno scolastico), tale alla data della pubblicazione della presente sentenza: oltre agli interessi legali posteriori, fino al soddisfo.
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10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo (con una distinzione fra quelle da determinarsi nel rapporto fra gli attori ed il e quelle da CP_5 determinarsi nel rapporto fra gli attori e la società convenuta: giacché tale seconda vicenda processuale si presenta molto meno complessa, nella sua soluzione).
Sia l'Avv. MURRO, sia l'Avv. ER hanno chiesto la distrazione, in loro favore: il secondo, in verità, dopo aver avanzato la relativa istanza nella comparsa di costituzione e risposta, non la reitera nelle ultime difese: non avendo egli, tuttavia, esplicitamente abbandonato l'istanza medesima, e non essendo nemmeno chiaramente implicita la rinunzia nella mera richiesta di refusione delle spese di lite, è preferibile prevedere che le spese medesime siano distratte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1486/2015 R.G.A.C., promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e contro il Parte_9 Parte_10 Parte_11
, in persona del Ministro p.t., e contro Controparte_1 la Controparte_3 in persona del l.r. p.t.,ogni diversa domanda, eccezione, richiesta
[...] disattesa, così decide:
1. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di euro 1.775,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
2. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_2 somma complessiva di euro 2.209,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre
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agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
3. condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_3
: a) la somma complessiva di euro 3.254,92, per danno emergente, tale alla data
[...] della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
4. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_4 somma complessiva di euro 2.250,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
5. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_5 somma complessiva di euro 1.003,90, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
8 N. 1486/2015 R.G.A.C.
6. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_6 somma complessiva di euro 2.109,10, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
7. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_7 somma complessiva di euro 1.781,27, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
8. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_8 somma complessiva di euro 2.113,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
9. condanna il a pagare a : a) Controparte_1 Parte_9 la somma complessiva di euro 1.973,35, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli
9 N. 1486/2015 R.G.A.C.
interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
10. condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_10
a) la somma complessiva di euro 1.903,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
11. condanna il a pagare a a) Controparte_1 Parte_11 la somma complessiva di euro 2.263,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
12. rigetta la domanda nei confronti della
[...]
Controparte_3
13. condanna il a rifondere agli attori le spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 14.103,00 per compensi ed in euro 800,43 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Ottavia MURRO;
14. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla
[...]
e spese di lite, liquidate in Controparte_3
10 N. 1486/2015 R.G.A.C.
euro 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv.
CO ER.
Potenza, 7 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
11
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1486/2015 R.G.A.C.,
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e rapp.ti e Parte_9 Parte_10 Parte_11 difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Ottavia MURRO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
, in persona del p.t., rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui uffici, in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46, ope legis domicilia;
CONVENUTO
Controparte_3 in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della
[...] comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. CO ER, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA avente ad oggetto: risarcimento del danno da fatto illecito
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
1 N. 1486/2015 R.G.A.C.
, e Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 traevano in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la
[...]
l' Controparte_3 [...]
(con sede in Potenza) nonché il Controparte_4 [...]
, oggi . Controparte_5 Controparte_1
Gli attori, nell'anno scolastico 2012-2013, si erano iscritti al primo anno del menzionato all'indirizzo di studi della “Massofisioterapia”. CP_6
Il corso prevedeva una durata triennale, ed avrebbe dovuto consentire di conseguire un titolo equivalente a quello del fisioterapista, e così di esercitare una professione sanitaria: elementi espressamente indicati nel Piano dell'Offerta Formativa, e che avevano indotto all'iscrizione.
Dopo alterne vicende, gli attori apprendevano, informandosi anche presso gli uffici della
Regione, che il 29 Agosto del 2013 il corso era stato annullato, mediante decreto del MIUR con numero di protocollo 4954.
L'indirizzo di “Massofisioterapia”, in realtà, doveva intendersi soppresso sin dal 1992, la professione non era equiparata a quella del fisioterapista, il corso non avrebbe potuto abilitare all'esercizio di una professione sanitaria.
Essi dovevano risarciti, dai convenuti, quali corresponsabili solidali, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
2. Resistevano sia il , oggi Controparte_5
, sia la Controparte_1 [...]
(la quale chiariva, altresì, che Controparte_3
l' , da essa istituito, era Controparte_4 privo di una propria soggettività, costituendo un ramo dell'azienda della società).
3. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La giurisdizione, negata dal , appartiene all' CP_5 CP_7
Nella specie, gli attori fanno valere, infatti, l'affidamento da loro riposto nel provvedimento del MIUR prot. n. 4586, del 19 Giugno 2012, mediante cui la scuola CP_6
'G. I' (nome erroneamente indicato, nel provvedimento, come 'G. MO: trattasi, infatti, di San GI SC), «indirizzo MASSOFISIOTERAPISTA» veniva «riconosciuta come scuola paritaria a partire dal 1° settembre 2012.»
La giurisprudenza di legittimità esamina e risolve chiaramente e persuasivamente la questione, nel senso dell'attribuzione all'A.G.O. della giurisdizione, come si può evincere dalle seguenti massime (si richiamano, tuttavia, per la migliore comprensione dei casi e delle ragioni delle decisioni, altresì, le relative motivazioni):
Cass. civ., Sezz. UU., ord. 6.2.2023, n. 3496:
La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'incolpevole affidamento - nella specie, ingenerato in relazione alla legittimità del piano
2 N. 1486/2015 R.G.A.C.
provinciale delle attività estrattive, poi oggetto di annullamento in sede giurisdizionale - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il pregiudizio individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, bensì come effetto di un comportamento (attivo o omissivo) della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria), ma come mero fatto che ha dato causa all'evento dannoso.
Cass. civ., Sezz. UU., ord. 24.1.2023, n. 2175:
In tema di riparto di giurisdizione, la pretesa risarcitoria del privato fondata sulla lesione dell'affidamento nella legittimità di un provvedimento ampliativo di una pubblica amministrazione, poi annullato in autotutela, non ha ad oggetto il modo in cui
l'amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento annullato, o con quello di annullamento del primo, costituendo l'illegittimità del provvedimento il mero presupposto della lite, ma l'osservanza o meno delle regole di correttezza nei rapporti con i privati, regole distinte ed autonome rispetto a quelle della legittimità amministrativa ed a cui deve essere informato il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 120 del 2020, con la conseguenza che in dette ipotesi, correlandosi la lesione dell'affidamento ad una posizione di diritto soggettivo, la giurisdizione compete al giudice ordinario.
2. l' , come ha Controparte_4 chiarito la Controparte_3 non è dotato di una propria soggettività, costituendo un ramo
[...] dell'azienda della società: deve reputarsi, pertanto, che sia stata convenuta solamente quest'ultima, e non pure l'istituto.
3. Nel merito, la domanda, rispetto al , è fondata. CP_5
Se si legge, in proposito dei requisiti della responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento, riposto senza colpa nella legittimità di un provvedimento amministrativo, quanto affermato da Cass. civ., Sez. III, ord. 19.5.2025, n. 13289, si desume che tali medesimi requisiti, nella specie, sussistono: «In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218
c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare
l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto
"interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.».
3 N. 1486/2015 R.G.A.C.
4. Nelle difese, articolate nella comparsa di costituzione e risposta, si legge, tra l'altro, in proposito dell'erronea valutazione della figura del massofisioterapista come professione sanitaria, che si era trattato di:
Tale giustificazione, in realtà, dimostra, anziché escludere, l'esistenza della colpa e la violazione del dovere di correttezza: se il quadro normativo era incerto, se esistevano contrasti giurisprudenziali e se la situazione era complessa, il riconoscimento della parità scolastica appare come una scelta imprudente, vieppiù dopo il lungo tempo trascorso, rispetto all'introduzione della nuova normativa del settore, portata dal decreto legislativo 502/1992 e dal successivo D.M. 741/1994, richiamati dal . CP_5
La parte pubblica richiama, a riprova della complessità, difficoltà e confusione della materia, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3325/2013, la quale aveva ricostruito la situazione normativa, ed osserva:
A maggior ragione se ne desume l'imprudenza nel riconoscimento della parità.
Tali conclusioni non possono essere inficiate né dall'idea che gli stessi attori potessero sapere o comprendere che, da anni, quella del massofisioterapista non fosse una professione sanitaria, né dall'osservazione che il provvedimento di revoca non sia stato impugnato: quanto al primo aspetto, per quanto un cittadino possa formarsi un'idea sull'esatta disciplina giuridica di un'attività professionale, è evidente che un riconoscimento proveniente da un'autorità amministrativa prevale, ed induce a superare gli eventuali dubbi;
quanto al secondo aspetto, la questione non è affatto se il provvedimento di revoca fosse illegittimo, ma che il provvedimento di parificazione non avrebbe dovuto essere emanato.
5. È evidente, secondo un ragionamento di comprensibilità ed ordinarietà del comportamento di chi si iscrive ad un corso astrattamente idoneo ad attribuire una qualificazione lavorativa, come l'iscrizione al corso di massofisioterapista sia stata determinata
4 N. 1486/2015 R.G.A.C.
dalla parificazione, e dalla prospettiva di poter esercitare una professione sanitaria, la quale avrebbe costituito un'occupazione lavorativa, equipollente a quella del fisioterapista.
Non c'è dubbio, allora, che la condotta della P.A., consistente nell'attribuzione della parità, abbia manifestato un'efficienza causale, rispetto al comportamento degli odierni attori ed alle conseguenze pregiudizievoli, da loro patite.
6. Non è possibile, invece, riconoscere una responsabilità, altresì, in capo alla società, che gestiva l'istituto: essa, infatti, organizzava le attività didattiche quando vigeva il provvedimento di parificazione, ed il sopraggiunto ritiro della parificazione medesima integra un factum principis, impeditivo del compimento dell'esecuzione della prestazione.
Talune vicende particolari, se non anomale, evidenziate dagli attori, come la (nella prospettazione) suggerita, indotta od imposta frequentazione di un corso estivo integrativo, che doveva consentire di evitare il secondo anno del corso, e di essere ammessi al terzo direttamente dopo il primo, non vengono, però, dedotte come mosse da un intento consapevole o fraudolento, come se la società disponesse di notizie circa la possibile revoca della parificazione.
7. Le somme spese al fine di seguire il corso di studi, e gli ulteriori esborsi documentati dai singoli attori, appaiono voci di danno emergente, strettamente inerenti e conseguenziali, rispetto alla decisione di avvalersi dell'insegnamento impartito entro il corso di massofisioterapia: insegnamento rivelatosi, poi, privo della funzione inizialmente attribuitagli dalla parificazione, sì da rendere superfluo ogni costo sopportato.
Tali importi, analiticamente enumerati nell'atto di citazione, corredati della relativa documentazione probatoria, e privi di una specifica confutazione, da parte del (cfr. CP_5 la comparsa di costituzione e risposta), debbono essere tutti riconosciuti ai singoli attori (si legga il dispositivo): essi debbono essere maggiorati, dalla data di ogni esborso, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, della rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT NIC dell'incremento dei prezzi per l'intera collettività, trattandosi di risarcimento del danno e non di un'obbligazione di valuta, quantunque si parli di refusione di spese pecuniarie.
Alla rivalutazione monetaria non debbono sommarsi gli interessi legali, se non da quando, con la pubblicazione della sentenza, la menzionata obbligazione risarcitoria, ossia un'obbligazione di valore, si trasforma, per effetto della liquidazione, in un'obbligazione di valuta.
Per il periodo anteriore alla pubblicazione della decisione, come si diceva, non possono essere riconosciuti gli interessi legali compensativi, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, perché non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della decisione medesima, si possa procedere, sic et simpliciter, al cumulo delle due voci (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta
5 N. 1486/2015 R.G.A.C.
attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2018, n. 18564).
8. Oltre al danno, consistente nelle spese sostenute, è possibile condannare il , CP_5 altresì, al risarcimento della c.d. perdita di chance, ovvero di possibilità: nella specie, di esercitare una specifica attività lavorativa.
Tale danno può liquidarsi «in proporzione alla consistenza della probabilità» (Cass. civ.,
Sez. Lav., ord. 2.8.2024, n. 21931).
Deve considerarsi, nella specie, come risulti che ciascuno degli attori abbia superato il primo anno, e che il conseguimento di un titolo di studio, presso un istituto d'istruzione privato, non appare affatto improbabile: da qui alla possibilità di esercitare la correlativa professione
(non è stato dedotto che si trattasse di un accesso particolarmente selettivo), il passo, ancora una volta, appare probabile e verosimile.
Detto ciò, la somma chiesta da ciascuno dei singoli attori, a titolo di perdita di chance, pari ad euro 7.000,00 ciascuno, appare congrua, secondo l'id quod plerumque accidit, rispetto all'entità della probabilità di conseguimento del risultato, ed ai possibili proventi dell'esercizio di una protratta attività professionale: si tratta di importo attuale alla data dell'atto di citazione, ovvero al 13 Maggio 2015, sicché occorre, come detto nel precedente paragrafo, rivalutarlo da tale medesima data, sino alla pubblicazione della presente sentenza: e, poi, maggiorarlo degli interessi legali, fino al soddisfo.
9. Deve riconoscersi, infine, il danno non patrimoniale, come danno morale, concretando il diritto allo studio un interesse costituzionalmente protetto (artt. 33 s. Cost.), leso in maniera grave, perché un intero anno scolastico andava perduto, con un pregiudizio, sotto forma di sofferenza interiore, palesemente consistente, dovendosi considerare la viva frustrazione di aver partecipato ad un corso d'istruzione e formazione, con le relativa aspettative di successiva occupazione lavorativa, impegnando un anno di vita, e distogliendo le proprie energie da altri percorsi (sul risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti, cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 26.11.2024, e Cass. civ., Sez. III, ord. 29.11.2023, n.
33276).
In concreto, la liquidazione di tale forma di danno, strettamente ed ontologicamente equitativa, può rapportarsi alla verosimile intensità e durata della sofferenza soggettiva patita, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, e può liquidarsi nell'ammontare di euro
13.500,00 (euro 1.500,00 per ogni mese di durata dell'anno scolastico), tale alla data della pubblicazione della presente sentenza: oltre agli interessi legali posteriori, fino al soddisfo.
6 N. 1486/2015 R.G.A.C.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo (con una distinzione fra quelle da determinarsi nel rapporto fra gli attori ed il e quelle da CP_5 determinarsi nel rapporto fra gli attori e la società convenuta: giacché tale seconda vicenda processuale si presenta molto meno complessa, nella sua soluzione).
Sia l'Avv. MURRO, sia l'Avv. ER hanno chiesto la distrazione, in loro favore: il secondo, in verità, dopo aver avanzato la relativa istanza nella comparsa di costituzione e risposta, non la reitera nelle ultime difese: non avendo egli, tuttavia, esplicitamente abbandonato l'istanza medesima, e non essendo nemmeno chiaramente implicita la rinunzia nella mera richiesta di refusione delle spese di lite, è preferibile prevedere che le spese medesime siano distratte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1486/2015 R.G.A.C., promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e contro il Parte_9 Parte_10 Parte_11
, in persona del Ministro p.t., e contro Controparte_1 la Controparte_3 in persona del l.r. p.t.,ogni diversa domanda, eccezione, richiesta
[...] disattesa, così decide:
1. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di euro 1.775,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
2. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_2 somma complessiva di euro 2.209,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre
7 N. 1486/2015 R.G.A.C.
agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
3. condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_3
: a) la somma complessiva di euro 3.254,92, per danno emergente, tale alla data
[...] della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
4. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_4 somma complessiva di euro 2.250,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
5. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_5 somma complessiva di euro 1.003,90, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
8 N. 1486/2015 R.G.A.C.
6. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_6 somma complessiva di euro 2.109,10, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
7. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_7 somma complessiva di euro 1.781,27, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
8. condanna il a pagare a a) la Controparte_1 Parte_8 somma complessiva di euro 2.113,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
9. condanna il a pagare a : a) Controparte_1 Parte_9 la somma complessiva di euro 1.973,35, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli
9 N. 1486/2015 R.G.A.C.
interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
10. condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_10
a) la somma complessiva di euro 1.903,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
11. condanna il a pagare a a) Controparte_1 Parte_11 la somma complessiva di euro 2.263,00, per danno emergente, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel § 7 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
b) la somma di euro 7.000,00, per danno da perdita di possibilità, tale alla data della presente decisione, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato nel
§ 8 della motivazione, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
c) la somma di euro 13.500,00, per danno non patrimoniale, tale alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali successivi alla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
12. rigetta la domanda nei confronti della
[...]
Controparte_3
13. condanna il a rifondere agli attori le spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 14.103,00 per compensi ed in euro 800,43 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Ottavia MURRO;
14. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla
[...]
e spese di lite, liquidate in Controparte_3
10 N. 1486/2015 R.G.A.C.
euro 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv.
CO ER.
Potenza, 7 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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