Versione
22 dicembre 1962
22 dicembre 1962
Art. 6. Larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento
Le nuove strade, anche se in prolungamento di strade esistenti, devono essere larghe non meno di metri dieci.
Tale larghezza minima puo' essere ridotta a metri 8 nelle localita' a rilievo montuoso ed accidentato indipendentemente dalla latitudine sul livello del mare.
Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada e per tutta la lunghezza della stessa, la larghezza di questa puo' essere, ridotta rispettivamente a metri 8 e a metri 6.
La larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioe' la distanza minima tra i muri frontali di essi, deve essere non inferiore a metri 6 purche' l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura. In caso diverso tali intervalli sono dai considerarsi come strade.
In nessun caso, negli intervalli d'isolamento, potranno consentirsi costruzioni di qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, salvo temporanei ingombri.
Le nuove strade, anche se in prolungamento di strade esistenti, devono essere larghe non meno di metri dieci.
Tale larghezza minima puo' essere ridotta a metri 8 nelle localita' a rilievo montuoso ed accidentato indipendentemente dalla latitudine sul livello del mare.
Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada e per tutta la lunghezza della stessa, la larghezza di questa puo' essere, ridotta rispettivamente a metri 8 e a metri 6.
La larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioe' la distanza minima tra i muri frontali di essi, deve essere non inferiore a metri 6 purche' l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura. In caso diverso tali intervalli sono dai considerarsi come strade.
In nessun caso, negli intervalli d'isolamento, potranno consentirsi costruzioni di qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, salvo temporanei ingombri.
Giurisprudenza • 58
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2731Provvedimento: […] così violando l'intervallo di isolamento stabilito dall'articolo 6 della citata legge 1684/1962 . […] il IN ha dedotto che la distanza dell'edificio LL dal confine e dal fabbricato di esso appellante incidentale doveva essere non inferiore all'altezza di ciascun fronte della costruzione dello stesso LL tenuto a rispettare l'intervallo di isolamento di cui agli articoli 6 ed 8 della legge 1684/1962 . […] In definitiva - al contrario di quanto affermato dalla corte di appello - per accertare il rispetto della disciplina dettata dall'articolo 6 della legge 1684/1962 in relazione alla parte della costruzione LL sopraelevata (ossia edificata oltre il primo piano realizzato alla stessa altezza ed a contatto con il piano seminterrato IN) […]Leggi di più...
- conseguenze in materia di intervalli tra costruzioni non aventi inizio dal suolo·
- disciplina applicabile·
- norme di edilizia·
- proprietà·
- limitazioni legali della proprietà·
- costruzioni in località sismiche·
- rapporti di vicinato