Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 17/04/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice OL SO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 37456 del registro di segreteria proposto dal Sig. XX (C.F. XX), nato a [...] il XX, rappresentato e difeso dall’Avv. Argero Bernardini (C.F. [...]– pec: argero.bernardini@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla Via Melo, 190
CONTRO
INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Udite le parti all’udienza del 10 aprile 2026;
FATTO
Con ricorso depositato in data XX l’epigrafato ricorrente espone che, alla data del decesso del padre, avvenuto in data XX, risultava con lui convivente, sebbene maggiorenne, a causa delle gravi e molteplici patologie che lo rendevano del tutto inabile al lavoro.
Pertanto richiedeva, in data XX la pensione di reversibilità che gli veniva negata previo giudizio della commissione medica di verifica di Bari del XX che ha specificato che il requisito della totale e permanente inabilità allo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro ricorresse a far data dal XX.
Esperito inutilmente ricorso amministrativo, ha instaurato il presente giudizio sostenendo di essere, almeno sin dalla data del decesso del babbo, totalmente e permanentemente inabile al lavoro per effetto delle patologie sofferte, evidenziate a pag.2 e 3 del ricorso introduttivo.
Ha poi, allegato documentazione comprovante il concorrente requisito della vivenza a carico, in ragione dell’inesistenza di alcun reddito nei dieci anni precedenti il decesso e la convivenza con il padre.
L’Inps si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l’inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti, ai sensi dell’art. 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222 presuppone che il soggetto, a causa dell’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, presupposto non riconosciuto sussistente nel caso di specie.
Con ordinanza resa a verbale, all’udienza del 15 maggio 2024 è stato richiesto parere medico legale al Collegio medico legale istituito presso la Corte dei conti in ordine alla sussistenza del requisito dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in relazione alle patologie lamentate dal ricorrente, alla data della domanda amministrativa ovvero a quella della visita della commissione medica di verifica, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Successivamente all’assegnazione della causa a questo Giudice, giusta provvedimento presidenziale del XX, la struttura ha avviato le operazioni peritali e depositato il proprio parere in data XX ritenendo che “...in capo al sig. XX, nato a [...] il XX, orfano del genitore XX, nato a [...] il XX e deceduto in data XX sussistessero antecedentemente alla data della domanda amministrativa e/o a quella della visita presso la Commissione medica di Verifica di Bari, in relazione alle patologie dalle quali il ricorrente risultava e risulta affetto, le condizioni previste per legge, della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”
All’udienza del 10 aprile 2026 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso alla luce del parere fornito, la difesa dell’INPS si è riportata alla memoria depositata.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo
DIRITTO
Alla luce degli atti versati in giudizio questo Giudice ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento.
Va in primo luogo ricordato che il diritto degli orfani maggiorenni del dipendente civile o militare, o del pensionato, a percepire la pensione di riversibilità è disciplinato dagli artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.
In particolare, l'art. 82, primo comma, stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...), ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
L'articolo 85 dello stesso d.P.R. definisce nel dettaglio quali siano le condizioni economiche richieste, sempre che tali condizioni sussistano al momento della morte del dipendente o del pensionato.
Il quadro normativo di riferimento è stato poi integrato dall’art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall’art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l’età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.
L’art. 8 della legge 222 del 12.6.1984 stabilisce, poi, che “ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, … si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. In sostanza, quindi, perché l’orfano maggiorenne possa conseguire la pensione prevista per i superstiti è necessario che lo stesso, alla morte del dante causa, sia nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e tale requisito è da considerarsi in termini di inabilità totale ed assoluta, come affermato da condivisa giurisprudenza della Cassazione (cfr. Sez. L. 08-05-2014, n. 9946).
Gli esiti del parere medico legale richiesto hanno appurato che il ricorrente, al momento del decesso del proprio padre era inabile a qualsiasi attività lavorativa.
Se è vero, infatti, che oggetto del richiesto parere era l’accertamento dell’inabilità alla data della domanda amministrativa – formulata sei mesi dopo il decesso del de cuius -, dall’intero corpo motivazionale del parere richiesto è dato evincersi chiaramente che il giudizio effettuato può pacificamente essere ricondotto anche al momento del decesso del XX.
Sul punto, infatti, il collegio medico legale ha affermato, a pag.9 del parere che “…Di fatto le valutazioni medico-legali intraprese appaiono essere limitate alla mera data formale presente ai certificati specialistici esplorati dalle Commissioni esaminatrici e mai forniti di quella oggettività bio-cronodinamica propria delle patologie evolutive in peius.
Tale affermazione prende forza dallo studio dell.evoluzione di patologia, di modo che si tenga conto della storia naturale e cronico-evolutiva delle noxae attingenti il soggetto e della loro progressiva ingravescenza. Esse possedevano quella vis lesiva in radice, tale da determinare già anteriormente al decesso del dante causa, un quadro di inabilità totale e permanente al lavoro. In relazione a quanto affermato appare corretto stabilire che anteriormente al decesso del genitore le condizioni di salute erano già gravemente deteriorate e tali da configurare una stabile condizione di inabilità di fatto, ancorché formalmente riconosciuta tardivamente”
L’iter argomentativo deduttivo seguito appare sorretto da adeguata ed idonea motivazione ed appare condivisibile, anche alla luce del fatto che il consulente incaricato ha espressamente manifestato di aver attentamente valutato il quadro clinico del ricorrente.
Sussiste, inoltre, l’ulteriore requisito della vivenza a carico, necessario per la spettanza del richiesto trattamento.
I fatti esposti in ordine alla vivenza a carico non sono stati in alcun modo confutati e contestati dall’INPS e, pertanto, in ossequio al principio di non contestazione sancito dall’art.95 c.g.c., applicabile anche ai giudizi pensionistici in forza dell’espresso richiamo formulato all’art.7 comma 1 c.g.c., possono essere posti a base della decisione di accoglimento del ricorso.
Va riconosciuto, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire la reversibilità del trattamento pensionistico di cui il defunto padre era titolare a decorrere dal giorno successivo alla data del relativo decesso.
Sui ratei arretrati devono essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria il cui calcolo deve tener conto di quanto previsto dalla pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n.10/2002/QM; pertanto sulle maggiori somme dovute spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi- con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
In ragione della complessità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.
Il Giudice monocratico
OL SO
Depositata in segreteria il 17/04/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 17/04/2026 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo OL SO Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 17/04/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma