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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
MAIORE 27 PALMAS ARBOREA Difeso dall'avv. MUGHEDDU ANTONELLA (c.f.
) C.F._2 Parte_2
( ) VIA SAN FRANCESCO 12 09170 ORISTANO;
C.F._3 con studio in VIA SAN FRANCESCO 12 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_3 P.IVA_1
GINA MARGHERITA 125 ROMA Difeso dall'avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI (c.f.
), con studio in VIA TORTONA 25 MILANO C.F._4
– Controparte –
Ruolo: n. 1062/2020 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
— 1 — A) in accoglimento integrale della presente opposizione, per le ra- gioni illustrate nella parte espositiva, dichiarare insussistente ed infon- data la pretesa creditoria azionata e, quindi, che nulla è dovuto dall'in- giunto a per le causali dedotte nel decreto opposto e per Parte_3 l'effetto comunque revocare, annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo medesimo;
in via riconvenzionale
B) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di
[...]
e, conseguentemente, accogliere la domanda riconvenzionale Parte_3 proposta dall'odierno opponente e con condanna della società
[...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patri- Parte_3 moniali cagionati al nella misura di € 10.000,00 ovvero in quell'altra Pt_1 maggiore o minore che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
C) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
: Parte_3
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria do- manda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria
1) In via preliminare: - dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Nel merito in via principale: - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. e, per l'effetto, confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 259/2020 emesso dal Tribunale di Oristano e qui op- posto per l'importo di € 7.504,26, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
- respingere l'eccezione di prescrizione perché infondata in fatto e in diritto;
- respingere la richiesta di risarcimento danni perché infondata in fatto e in diritto;
3) Nel merito in via subordinata - in ogni caso, nella denegata ipo- tesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. CP_1 in favore della società della somma di € 7.504,26
[...] Parte_3 in linea capitale oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio a qualsiasi titolo o ragione.
Con vittoria di spese
— 2 — Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha pro- Parte_1 posto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 259/2020 emesso il
17.07.2020 e notificato il 23.07.2020 con cui il Tribunale di Oristano gli ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di Parte_3 7.504,26 €., oltre agli interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio, che sono state liquidate in complessivi 766,50 €., comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge in ragione della fornitura di energia elettrica presso la sua utenza sita in Oristano nella via Tharros n. 37A. L'attore ha contestato l'esistenza del credito, in particolare ha ecce- pito che la somma richiesta fosse quasi totalmente prescritta e che comun- que gli importi richiesti si riferirebbero a prestazioni non erogate e se of- ferte sarebbero in ogni caso inferiori a quelle indicate nelle fatture.
Inoltre, gli importi indicati sarebbero il frutto di un ricalcolo unila- terale della società convenuta in violazione dei principi di trasparenza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. L'opponente ha rappresentato che la società opposta ha accolto una sua istanza di prescrizione dei crediti di cui alla fattura n. 2932066008, relativa alla fornitura per il periodo feb. 2015-mag. 2016 per l'importo di 8.041,56 €. e che, dunque, per quel periodo rimanesse solo il credito resi- duo di 1034,33 €. È stato anche evidenziato come avesse emesso Parte_3 altre tre fatture a credito, in ragione delle quali il Signor risulterebbe Pt_1 creditore nei confronti dell'opposta di oltre 27 mila euro. Infine, è stata eccepita l'impossibilità di accertare la correttezza dei consumi, in quanto il contatore è stato cambiato senza permettere al Signor na sua verifica. Pt_1 L'opponente ha anche chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali, subiti in ragione dell'interruzione della fornitura dell'energia con conseguente chiusura dell'attività, avvenuta i giorni 6, 7 e 8 luglio 2018 per la sostituzione e di quelli non patrimoniali in ragione del diagnosticato “disturbo d'ansia generalizzato con tratti di disturbo post- traumatico da stress”, con somministrazione di terapia asseritamente cor- relato alla paura di subire un danno economico derivante dalle richieste di pagamento avanzate dall'odierna opposta. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito la Parte_3
— 3 — regolarità della fornitura di energia elettrica al Signor e la correttezza Pt_1 degli importi riportati nelle fatture azionate in via monitoria.
Infatti, è stato evidenziato come le bollette siano state emesse rispet- tando le procedure previste dai regolamenti interni e dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas, in ragione delle certificazioni dei consumi del Distributore. L' a conferma della propria buona fede ha anche Parte_3 evidenziato come siano stati accreditati 9.717,22 € di cui alla fattura n.
2906198684, in data 03/02/2018, sul conto corrente intestato a parte oppo- nente.
Parte opposta ha contestato formalmente la domanda riconvenzio- nale di risarcimento dei danni proposta dal Signor evidenziando la Pt_1 natura di mera allegazione della relazione tecnica prodotta dall'opponente, e la totale carenza di prova del danno subito.
2. Considerazioni generali.
Prima di passare all'esame degli atti in causa occorre preliminar- mente rilevare come il rapporto intercorrente tra le parti sia pacificamente un contratto di somministrazione di energia elettrica. Infatti, non è conte- stato che abbia fornito energia elettrica presso l'immo- Parte_3 bile sito in Oristano nella via Tharros 37A -09170, identificato con codice
POD IT001E04633746 e numero cliente 814 720 871.
È pacifico in giurisprudenza che, in caso di contestazione della con- gruità dei consumi indicati nelle bollette e della corrispondenza dei dati assunti per l'emissione delle fatture ai consumi effettivi, spetti al sommini- strante, in base al riparto dell'onere della prova desumibili dagli artt. 1218
e 2967 c.c., fornire la prova del quantum dell'oggetto somministrato e della corretta quantificazione del corrispettivo richiesto.
Le risultanze dei contatori, infatti, sono assistite da una presunzione semplice di veridicità che, qualora vengano contestate, onerano la società fornitrice a dare la prova della correttezza dei calcoli e del suo corretto funzionamento;
invece, all'utente spetta la prova che l'abnormità dei con- sumi dipenda da fattori esterni al suo controllo, ovvero di aver vigilato af- finché terzi non potessero alterare il corretto funzionamento del contatore
(Cass. Civ n. 9 gennaio 2020, n. 397; Cass. Civ. 19 luglio 2018, n.
19154).
Tuttavia la contestazione deve essere puntuale e non apparente, infatti «l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi di
— 4 — energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispon- dente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche atti- vità svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, per- sona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in con- testazione)» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9).
3. Il funzionamento del contatore.
Si può subito rilevare come sia pacificamente ammesso dalle stesse parti ed anche provato per via testimoniale che si sia proceduto alla sostituzione del contatore, o meglio, al suo riposizionamento dopo aver effettuato delle misurazioni con altro contatore.
Nonostante sia stata proprio parte opponente ad indicare puntual- mente le attività di sostituzione avvenute nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2018 questa si sia limitata apoditticamente a dichiarare come non fosse più pos- sibile chiedere ed effettuare una verifica sul corretto funzionamento delle apparecchiature.
Detta considerazione, tuttavia, è smentita dalle sue stesse deduzioni.
Infatti, è sempre parte opponente che ha dichiarato che il contatore sosti- tuito è stato riposizionato il giorno 8 luglio 2018, circostanza confermata dalla teste all'udienza del 13.04.2022. Tes_1
Un controllo sul corretto funzionamento del contatore, dunque, non era impossibile, come eccepito dall'opponente, ma risulta sola- mente non richiesto dalle parti. Pertanto, l'eccezione di malfunzionamento del contatore, in quanto generica e priva di riscontri, anche per le ragioni di cui al prose- guo, dovrà essere disattesa.
4. Il conteggio dei kw effettuati dal Parte_3
ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in ragione
[...] delle seguenti fatture: la n. 2932057437 con scadenza il 15.6.2018 di 6.112,66 €. con la quale è eseguito un ricalcolo dei consumi per il periodo 1° agosto 2016-
30 aprile 2018. Da quanto indicato nella fattura, si rileva come il conteggio sia stato
— 5 — eseguito sul totale dell'energia attiva, ossia sul consumo reale rilevato nel periodo considerato. Infatti, nella seconda pagina, prima della voce «det- taglio letture/consumi», si legge «totale energia attiva kwh…42.626…
Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore».
Viene, inoltre, specificato nel documento in oggetto che sono state rettificate e sostituite le seguenti fatture: la n. 2867040288 del 23.11.2017 di totale euro a pagare -
10.719,36; la n. 2904608271 del 11.01.2018 di totale euro a pagare - 10.249,36; la n. 2906198684 del 19.01.2018 di totale euro a pagare -
9.717,22; la n. 2912157859 del 11.02.2018 di totale euro a pagare 510,48; la n. 2918533587 del 13.03.2018 di totale euro a pagare 461,76; la n. 2932066008 con scadenza l'1.6.2018 di 9.075,89 €., relativa al periodo 27 febbraio 2015 al 17 maggio 2016. Quest'ultima è stata azionata solo per l'importo di 778,89 €., in forza dell'accoglimento dell'istanza presentata dall'opponente con cui è stata riconosciuta la prescrizione dell'importo di 8.041,56 relativa alla fornitura fino al 17 maggio 2016.
La somma richiesta è stata, dunque, ricalcolata sul totale del con- sumo rilevato per il periodo 18 maggio 2016/31 luglio 2016. Infatti, anche in questo documento nella seconda pagina, prima della voce «det- taglio letture/consumi», si legge «totale energia attiva kwh 36.455 …
Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore».
Questo documento, come specificato, ha rettificato e sostituito la fattura n. 2867009011 del 18.11.2017 di totale euro a pagare 6.966,85. la n. 2970634344 con scadenza l'11.12.2018 di 612,71 €., ha compiuto un ricalcolo per il periodo 5 luglio 2018-30 settembre 2018.
Conteggio anche questo eseguito sul totale effettivo rilevato dal distributore. Infatti, nella seconda pagina, prima della voce «dettaglio letture/consumi», si legge «totale energia attiva kwh 9.528 … Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore». Questo do- cumento ha rettificato e sostituito la fattura n. 2959009382 del
6.10.2018 di totale euro a pagare 1.156,88. L'operazione di ricalcolo sopra evidenziata, contestata da parte opponente, consiste in un'operazione matematica resasi normativa- mente dovuta a seguito del ricevimento da parte di dei dati Parte_3 reali di consumo, comunicati dal Distributore. Il fornitore, infatti, en-
— 6 — trato in possesso dei consumi certificati, deve obbligatoriamente ride- terminarli, eventualmente scorporando i pagamenti già effettuati. Pro- prio in ragione della procedura di fatturazione che il fornitore deve ri- spettare, con le fatture oggi contestate sono state rettificate e sostituite le fatture precedentemente emesse in base ai soli valori stimati.
I calcoli così effettuati dal fornitore, inoltre, corrispondono a quelli indicati nella certificazione dei consumi del Distributore del cui valore probatorio non vi è motivo di dubitare. Questo documento, in- fatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non deriva dal Fornitore in via unilaterale, ma è un documento di formazione e di provenienza di un terzo e come tale deve essere preso in considerazione ai fini della decisione. Parte opponente, di contro, non ha fornito alcun elemento che possa far dubitare della correttezza dei calcoli effettuati da CP_2
[...
. Il Signor infatti, non ha prodotto alcuna fattura relativa a con- Pt_1 sumi precedenti a quelli in contestazione che permettano di effettuare una verifica reale e storica dei consumi medi. Le uniche fatture prodotte sono quelle che sono state oggetto di rettifica a cura del fornitore, in ragione del ricalcolo dei consumi effettivi di energia o fatture sempre emesse sui soli valori stimati. Il Signor in conclusione, ha pro- Pt_1 dotto documenti irrilevanti ai fini della stima media dei consumi. Parte opponente, dunque, non ha adempiuto al proprio onere probatorio.
5. L'eccezione di prescrizione dei consumi e di conteggio di con- sumi non erogati.
Le eccezioni di prescrizione sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Premesso che in materia di somministrazione di energia e gas alle singole prestazioni si applica la prescrizione biennale ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge di bilancio 2018, i consumi conteggiati nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardano tutti sommi- nistrazioni fornite entro i cinque anni dalla data della loro emissione di cui, peraltro, proprio parte opponente ha fornito la prova di averne avuto conoscenza e diponibilità.
È stato proprio il Signor dichiarare che, in riferimento alla Pt_1 fattura n. 2932066008, a seguito del suo reclamo, era stata parzialmente dichiarata la prescrizione del credito e di aver precedentemente ricevuto
— 7 — altre fatture relative al periodo in oggetto, dopodiché la prescrizione è stata interrotta con la costituzione in mora compiuta per lettera inviata il 18.02.2020.
In riferimento, invece, ai consumi fatturati si ritiene, per i motivi già enunciati nel punto precedente e per le ulteriori ragioni di seguito indicate, che questi siano reali e come tali effettivamente somministrati.
Le eccezioni in oggetto devono dunque essere rigettate.
6. L'eccezione di violazione delle regole di buona fede ex art 1375 c.c.
L'articolo 5 della Delibera 200/1999 emessa dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas stabilisce che il fornitore è legittimato ad emettere le fatture in base ai soli valori stimati, indicando le modalità di calcolo, e ad operare la loro revisione quando in possesso dei con- sumi reali. Infine, quando vi sono delle variazioni tariffarie, queste de- vono essere imputate ai consumi per i periodi successivi alla loro entrata in vigore.
non si è discostata dalle predette regole. Il Fornitore, Parte_3 infatti, ha prima emesso le fatture sui valori stimati in ragione dei con- sumi storici e, una volta ottenuta la comunicazione dei consumi reali dal Distributore, ha provveduto alla rettifica e alla sostituzione delle precedenti fatture con quelle contenenti i conteggi dei consumi effettivi.
Non corrisponde al vero, dunque, che parte opponente abbia vio- lato le regole di buona fede, anche perché nelle fatture opposte sono specificamente indicate la misura del consumo medio giornaliero, non- ché le ragioni dell'aggiornamento dei corrispettivi. Nello specifico: la fattura n. 2932057437 ha indicato alla pagina 4 «In questa fat- tura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi: «Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggior- nato da Terna
«PE, come da delibera ARG/elt n.130/15
«Servizi di rete, come da delibera ARG/elt n.129/15
«Servizi di rete, come da delibere ARG/elt n.302/15 «Servizi di rete, come da delibere ARG/elt n.451/15
«DISP BT e PCV, come da delibera ARG/elt n.659/15
«Servizi di rete, come da delibera ARG/elt n.657/15
«PE, come da delibera ARG/elt n.130/16
— 8 — «DISP BT, come da delibera ARG/elt n.140/16
«Servizi di rete, come da delibere ARG/elt n.352/15»; la fattura n. n. 2932066008 alla pagina 4 riporta «In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:
«Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggior- nato da Terna
«PE, come da delibera ARG/elt n.130/15 «Servizi di rete, come da delibera ARG/elt n.129/15
«Servizi di rete, come da delibere ARG/elt n.302/15
«Servizi di rete, come da delibere ARG/elt n.451/15
«DISP BT e PCV, come da delibera ARG/elt n.659/15
«Servizi di rete, come da delibera ARG/elt n.657/15 «PE, come da delibera ARG/elt n.130/16
«DISP BT, come da delibera ARG/elt n.140/16
«Servizi di rete, come da delibere ARG/elt n.352/15»; la fattura n. 2970634344 indica alla pagina 4 «In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi: «PE, come da delibera ARG/elt n.364/18
«DISP BT, come da delibera ARG/elt n.364/18
«Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggior- nato da Terna
«Servizi di rete, come da delibera ARG/elt n.359/18 «PE e PD, come da delibera ARG/elt n.487/18».
In conclusione, si può affermare che non abbia vio- Parte_3 lato alcuna regola di correttezza, avendo fornito all'utente tutti gli stru- menti necessari per verificare l'esattezza dei calcoli e le ragioni degli aggiornamenti, così come evidenziati nel documento. Per i suddetti motivi l'eccezione in oggetto deve essere rigettata.
7. La domanda di risarcimento del danno.
La domanda risarcitoria, per quanto l'interruzione della fornitura per la sostituzione del contatore sia astrattamente qualificabile come inadem- pimento dell'obbligazione, deve essere disattesa perché manca del tutto la prova dei danni subiti. Nel caso in oggetto vista l'omessa produzione dei documenti in base ai quali si sarebbe potuto accertare il quantum del danno patrimoniale su- bito, si pensi a mero titolo esemplificativo alle fatture della merce acqui-
— 9 — stata in prossimità dell'evento o alla produzione di estratti di registri rela- tivi a giornate analoghe a quelle in cui il locale non ha potuto lavorare, il giudice si troverebbe costretto a quantificare il danno in via equitativa non per l'impossibilità della sua quantificazione ma per l'inerzia della parte a carico della quale incombeva l'onere probatorio, e questo non è consentito. Quanto al risarcimento del danno biologico, anche questa richiesta deve essere rigettata per carenza di prova, infatti, il sig. si è limitato Pt_1
a produrre solo una relazione medica di parte senza fornire altro supporto probatorio, essendo universalmente noto che una relazione tecnica di parte
è valutabile alla stregua di una mera allegazione difensiva.
8. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 tenuto conto che la causa è stata di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, di complessità minima.
Dispositivo
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che Parte_1 liquida in complessivi in 2.540 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi
24 gennaio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 10 —