Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1620/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1620/24 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Libori Controparte_1
Giovanni Alessandro, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...]. Controparte_2
Dominicana) il 12/06/1975, con il patrocinio degli Avv.ti Mancini Luca ed Esposito Pasquale, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 08/05/1996 in Terni (TR), che dall'unione non sono nati figli;
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati, come già stanno facendo, con reciproco rispetto;
2. I ricorrenti rinunciano ad ogni tipo di mantenimento;
3. Le spese processuali saranno compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 08/05/1996, Controparte_2 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 30, parte I, Uff. 1, anno 1996);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti