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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
N. R.G. 2989/2013
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2989/2013, promossa da
Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni M. Lauro,
[...] P.IVA_1
Anna Ingianni, Cecilia Savona e Giuseppina Balata
ATTORE
(C.F.: ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Sabrina Serusi
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la Parte_2
ha convenuto in giudizio il , chiedendo accogliersi le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, di condannare il agli CP_1 indennizzi, rimborsi e risarcimenti di cui all'espositiva che precede nella misura di euro
202.757,00 o in quella maggiore o minore somma che risultasse più giusta in corso di causa, oltre interessi anche ai sensi degli artt. 33 e ss, del capitolato generale d'appalto allora vigente, maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. e/o rivalutazione monetaria e/o gli interessi sugli interessi se dovuti e con vittoria di spese, corrispettivi ed accessori del giudizio”.
1 A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto:
- che, con atto di citazione aveva convenuto in giudizio il davanti al Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania nella causa iscritta al R.G. 298/94 per far dichiarare risolto o, in subordine, annullare il contratto di appalto intercorso tra le parti per la costruzione di un ostello della gioventù a causa di inadempienze del committente, che rendevano l'opera non eseguibile a regola d'arte;
- che, nel predetto giudizio, si costituiva il , chiedendo la risoluzione del CP_1 CP_1 contratto di appalto per inadempienze dell'odierna attrice;
- che la causa veniva decisa dal Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 99/2001, con la quale veniva dichiarata la risoluzione del contratto di appalto e venivano rigettate le domande di risarcimento dei danni formulate da parte attrice in via diretta e da parte convenuta in via riconvenzionale;
- che, interposto appello avverso la predetta sentenza, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva accolto l'impugnazione e aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del condannando quest'ultimo al risarcimento Controparte_1
del danno da liquidare in separato giudizio;
- che il aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo sei motivi, Controparte_1
rispetto ai quali i primi cinque venivano dichiarati inammissibili ed accolto il sesto senza rinvio;
- che, essendo confermata in Cassazione la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del ne conseguiva che l'appaltatrice non aveva potuto realizzare Controparte_1
le opere e, dunque, trarne un utile;
- che il danno era in re ipsa, nella potenzialità lesiva della condotta del soggetto inadempiente;
- che, in particolare, il Ctu del precedente giudizio aveva quantificato il danno emergente in euro 19.136,23 ed il danno per lucro cessante nella misura dl 10% dei lavori appaltati, ovvero in lire
241.135.308;
- che l'importo determinato dal Ctu non era corretto, in quanto quello giusto era pari ad euro
202.757,00.
In data 4/3/2014 si è costituito in giudizio il , chiedendo accogliersi le Controparte_1 seguenti conclusioni: “- In via principale, respingere la domanda formulata nei confronti del in quanto infondata in fatto ne diritto;
- In via subordinata, determinare Controparte_1 correttamente l'importo del risarcimento eventualmente dovuto dal all'attrice”. Controparte_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza dell'11/9/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato
2 le proprie conclusioni ed hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 6/1/2025.
*****
Prima del vaglio della domanda sottesa al presente giudizio, occorre dare atto del giudizio che ne costituisce l'antecedente logico e giuridico.
Ebbene, nel giudizio con R.G. 298/94, instaurato dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania,
l'odierna attrice ha convenuto in giudizio il per far dichiarare risolto o, in Controparte_1 subordine, annullare il contratto d'appalto intercorso tra le parti, adducendo plurimi inadempimenti del committente all'onere di cooperazione, consistenti nel non aver avuto a disposizione l'accesso all'area di sedime delle opere, oltre che ad una serie di errori e carenze progettuali, che rendevano l'opera stessa ineseguibile a regola d'arte.
Il giudizio è stato istruito con prove documentali ed a mezzo Ctu, dalle cui risultanze è emerso che le quantità delle singole categorie di lavoro appaltate avevano subito variazioni percentuali tra progetto e stato finale, di importo superiore al 130% rispetto a quello originariamente previsto per le categorie di lavori.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 99/2001, che ha dichiarato risolto il contratto di appalto del 23/6/1993, rep. 1127, tra l' ed il Parte_1 CP_1
ed ha rigettato le reciproche domande di risarcimento dei danni.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'odierna attrice, procedimento iscritto al R.G.
102/2002 dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, con sentenza n. 476/2009, ha statuito: “accoglie l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del , in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 99/2001,
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania;
per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di appalto pubblico stipulato in data 23/6/1993 rep. 1127, registrato il 25/6/1993 al n. 1389, serie 1, per grave inadempimento dell'amministrazione appellata;
per l'effetto, condanna quest'ultima al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio”.
Ha proposto ricorso per Cassazione il iscritto al R.G. 28370/2009, che, Controparte_1
con la sentenza n. 12166/201, ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi di ricorso ed ha accolto il sesto, ovvero quello inerente l'improponibilità della domanda di condanna generica di risarcimento dei danni in grado di appello.
Da qui il presente giudizio, ove parte attrice sostiene che, essendo stato accertato nel suddetto giudizio che il contratto d'appalto, rep. 1127, del 25/6/1993, è stato risolto per grave
3 inadempimento del ne deriverebbe che la stessa ha diritto al risarcimento del Controparte_1
danno subito, che si concretizzerebbe nelle spese contrattuali, nel danno emergente, nel lucro cessante, nonché nel danno curriculare, per un importo complessivo pari ad euro 202.757,00, oltre interessi, anche ai sensi degli artt. 33 e ss. del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici vigente all'epoca dei fatti, nonché al maggior danno, ex art. 1224 c.c., da rivalutazione monetaria ed interessi su interessi.
Secondo la prospettazione, invece, del convenuto l'Impresa CP_1 Parte_1 non ha subito alcun danno, tantomeno in re ipsa, dalla risoluzione del contratto d'appalto; ciò
[...]
in quanto non ha mai accettato la consegna dei lavori previsti dal contratto successivamente risolto e, di conseguenza, non ha mai approntato alcun cantiere finalizzato alla sua costruzione. Dunque – a dire di parte convenuta - non avendo l'appaltatrice affrontato alcuno dei rischi giuridici ed economici che l'esecuzione di un contratto d'appalto comporta, non può aver subito alcun danno né ha diritto ad alcun risarcimento.
Rappresenta, ancora, parte convenuta che l'appaltatrice fonderebbe le sue pretese risarcitorie sulle risultanze di una CTU espletata nel diverso procedimento istaurato presso il Tribunale di
Tempio Pausania nel 1994, avente RG. 298/1994, che, oltre a contenere una domanda diversa da quella risarcitoria sul quantum, sarebbe inutilizzabile nel presente giudizio.
La domanda di parte attrice merita parziale accoglimento.
Va subito stigmatizzato che la risoluzione del contratto di appalto in parola per grave inadempimento del è stata accertata con sentenza passata in cosa giudicata e ciò Controparte_1
comporta che non è discutibile, né è sindacabile in questa sede, alcun profilo circa un ipotetico concorso di colpa di parte attrice o qualsivoglia altro profilo di responsabilità di quest'ultima nella fattispecie.
Alcuna rilevanza riveste il contenzioso tra il e la società Ge.Co.Pre., Controparte_1 che ha assunto l'appalto stesso dopo l'odierna attrice;
difatti, l'eventuale accertamento in tale giudizio, tra l'altro ancora sub iudice, non si estenderebbe e certamente non inficerebbe quello che riguarda le parti del presente giudizio, alla luce del principio scolpito nella disposizione di cui all'art. 2909 c.c., che statuisce che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Non è meritevole di pregio l'argomentazione di parte convenuta, secondo la quale la CTU, sulla quale l'attrice fonda le proprie pretese risarcitorie, sarebbe inutilizzabile nel presente giudizio in quanto espletata nel diverso procedimento istaurato presso il Tribunale di Tempio Pausania nel
1994, avente RG. 298/1994.
Ciò anche in considerazione del fatto che tra i due giudizi esiste un rapporto di
4 pregiudizialità, per cui quello antecedente costituisce il presupposto, ovvero l'antecedente, per la domanda risarcitoria di cui al presente giudizio.
Sul punto, quanto alla valenza probatoria degli accertamenti effettuati dal Ctu nell'ambito di un diverso giudizio, si osserva come l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non sia tassativa, anche se nel processo civile manca una norma omologa a quella prevista per il processo penale (art. 189 c.p.p.), in cui è prevista espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti (cfr., tra le tante, Cass. n. 1593/2017;
Cass. n. 10825/2016; Cass. n. 3425/2016; Cass. n. 17392/2015; Cass. n. 840/2015; Cass. n.
12577/2014; Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 5965/2004; Cass. n. 4666/2003;
Cass. n. 1954/2003; Cass. n. 12763/2000; Cass. n. 1223/1990) ritengono che, in ambito civile, non vi sia un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova.
Pertanto, le prove atipiche sono ammissibili, sono assimilate a prove documentali e la loro efficacia probatoria è pari a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.p.c. o argomenti di prova;
l'atipicità della prova, per l'appunto, discende dal fatto che sia stata raccolta in una sede diversa da quella in cui viene impiegata e, nella categoria, rientra certamente la perizia resa in altro procedimento civilistico.
Sulla base di tali principi è stato enucleato un principio generale per il quale “i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti … e possono essere vagliate dal
Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente”.
A questo punto, occorre osservare che la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento ha un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni ancora da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto a quelle già eseguite (cfr. Cass., 3 ottobre 2018, n. 27640).
In tal senso, vengono meno tutti gli effetti del contratto e tutti i diritti che ne sarebbero derivati.
L'obbligazione restitutoria, perciò, non ha natura risarcitoria, ma è il mero effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione che ha determinato la caducazione della causa delle reciproche obbligazioni.
Ma v'è di più.
La risoluzione del contratto comporta anche l'obbligazione risarcitoria, volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si
5 fosse verificato;
essa può concretizzarsi, per quanto attiene alla materia de qua, nel danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e nel danno non patrimoniale (danno curriculare); il tutto – ovviamente – previa verifica del nesso causale tra evento dannoso ed evento di danno;
appare ovvio, infatti, che le perdite subite o il mancato guadagno devono rappresentare una
“conseguenza immediata e diretta” del fatto-inadempimento.
Quanto al danno emergente, consistente nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per effetto dell'inadempimento, esso è agevole da provare in quanto, essendo una posta attiva del patrimonio del soggetto, è sufficiente dimostrarne l'attualità e la sua conseguente lesione.
Quanto al lucro cessante, la Corte di Cassazione è stata chiamata più volte a pronunciarsi in merito al danno patito dall'appaltatore a titolo di mancato utile – che avrebbe incassato dall'esecuzione integrale del contratto – nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento del committente.
A tal proposito, si è affermato (Cass. Civ., 2 ottobre 2023, n. 27690) che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della S.A., spetta all'appaltatore il risarcimento del danno da lucro cessante, calcolabile in via parametrica come 10% dell'importo contrattuale.
In sostanza, i Giudici di legittimità hanno richiamato quanto originariamente previsto dalla legge n. 2248 del 1865, art. 345, all. F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando, tuttavia, l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, ed avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma (Cass. n. 26009 del 17/10/2018).
Tale norma, specifica la Corte, “attribuiva all'Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite”.
Il principio, riconosce la Cassazione, “è stato ribadito dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 122, come pure dal D. Lgs. 21 aprile 2006, n. 163, art. 134, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 109, ed ora dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 123”.
Sulla scorta di quanto sopra, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di appalto di opere pubbliche, la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità
6 risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore”.
Dunque, la previsione normativa in termini di indennizzo per l'ipotesi di recesso ad nutum dell'Amministrazione può essere utilizzata quale parametro per la determinazione del danno da lucro cessante da risarcire all'appaltatore anche nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento della committente.
Né è condivisibile l'argomentazione avanzata da parte convenuta circa la prova negativa del mancato guadagno, in quanto tale principio si pone in contrasto con quello generale, secondo il quale l'attore-danneggiato deve provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta alla parte debitrice dimostrare i fatti estintivi e modificativi del credito.
Opinare diversamente significherebbe precludere il risarcimento del danno per mancato utile in ragione dell'impossibilità o eccessiva difficoltà di provare il fatto negativo consistente nel mancato beneficio dell'aliunde perceptum; sicché, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità è giunta alla condivisibile conclusione che grava sull'Amministrazione che eccepisca l'aliunde perceptum l'onere dell'allegazione e della relativa prova.
Quanto alla fattispecie della risarcibilità del danno curriculare, occorre preliminarmente procedere al suo inquadramento sistematico, nonché alla disamina della sua natura giuridica.
Il risarcimento del danno conseguente al danno c.d. curriculare si identifica con il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto.
Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
Pur tuttavia, la Giurisprudenza più recente sul punto ritiene che anche per il c.d. danno curriculare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito
(il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somme liquidate a titolo di lucro cessante e pertanto esso potrà essere quantificato in via equitativa solo a seguito ed in base all'assolvimento dell'onere probatorio da parte della concorrente danneggiata.
Per tutto quanto esposto, stante l'accertamento del grave inadempimento del convenuto che ha determinato la risoluzione del contratto, così come argomentato in Controparte_1
narrativa, ritiene il tribunale che la società attrice abbia diritto al risarcimento dei danni,
7 concretantisi nelle voci del danno emergente e del lucro cessante.
Non può, viceversa, trovare accoglimento la ulteriore voce di danno riferita al danno c.d. curriculare per mancato assolvimento da parte della richiedente del relativo onere probatorio.
Infatti, parte attrice non ha dimostrato che la mancata esecuzione dell'appalto le abbia precluso di acquisire ulteriori commesse (di pari o superiore rilievo), né ha specificato quali sarebbero state le negative ricadute che la mancata esecuzione abbia cagionato in termini di minore capacità competitiva e reddituale sulle sue credenziali tecniche e commerciali.
Invero, da tali elementi dimostrativi non può prescindersi, essendosi la più condivisibile giurisprudenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 2 del 12/5/2017) e del
Consiglio di Stato (ex plurimis, sentenza n. 2435/2019) attestata nel ritenere necessaria la comprova specifica e circostanziata del profilo di danno c.d. curriculare.
A questo punto, deve darsi atto, in punto di quantificazione del danno, che l'espletata Ctu, nel giudizio con R.G. 298/94, ritenuta anche dalla sentenza della Corte d'Appello n. 476/2009 quale accertamento connotato da “esaustività e rigore logico”, ha formulato la stima delle predette voci di danno sulla base della copiosa documentazione agli atti, acquisita anche al presente giudizio.
L'indicata stima – a parere di questo Giudice – deve ritenersi attendibile.
Dalle risultanze della Ctu è emerso, in particolare, quanto segue: le spese di cui agli artt. 9 e
10, comma 8, DPR 1063/62 ammontano ad euro 9.438,84 (18.276.138 delle vecchie lire); il danno emergente è quantificato in euro 9.697,39 (18.776.769 delle vecchie lire;
il lucro cessante, pari al
10% dell'importo dei lavori appaltati, è quantificato in euro 124.535,99 (241.135.308 delle vecchie lire).
Ne consegue, in sintesi, che il risarcimento dei danni spettante all'odierna attrice ammonta a complessivi euro 143.672,22.
Sulla somma così determinata si devono, poi, applicare, in quanto debito di valore, la rivalutazione monetaria (per reintegrare il patrimonio del danneggiato, come se non vi fosse mai stato il danno) e gli interessi legali (per compensare il ritardo del percepimento del denaro).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore “da € 52.001,00 a € 260.000,00”, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
PREVENTIVO nei confronti del
[...] Controparte_1
così dispone:
8 - CONDANNA il in persona del Sindaco p.t. – per effetto dell'acclarata Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dello stesso – al risarcimento dei danni in favore della parte attrice nella misura complessiva di euro 143.672,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino al soddisfo;
- CONDANNA il , in persona del Sindaco p.t., alla refusione, in favore di Controparte_1
, Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 28/3/2025
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
N. R.G. 2989/2013
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2989/2013, promossa da
Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni M. Lauro,
[...] P.IVA_1
Anna Ingianni, Cecilia Savona e Giuseppina Balata
ATTORE
(C.F.: ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Sabrina Serusi
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la Parte_2
ha convenuto in giudizio il , chiedendo accogliersi le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, di condannare il agli CP_1 indennizzi, rimborsi e risarcimenti di cui all'espositiva che precede nella misura di euro
202.757,00 o in quella maggiore o minore somma che risultasse più giusta in corso di causa, oltre interessi anche ai sensi degli artt. 33 e ss, del capitolato generale d'appalto allora vigente, maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. e/o rivalutazione monetaria e/o gli interessi sugli interessi se dovuti e con vittoria di spese, corrispettivi ed accessori del giudizio”.
1 A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto:
- che, con atto di citazione aveva convenuto in giudizio il davanti al Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania nella causa iscritta al R.G. 298/94 per far dichiarare risolto o, in subordine, annullare il contratto di appalto intercorso tra le parti per la costruzione di un ostello della gioventù a causa di inadempienze del committente, che rendevano l'opera non eseguibile a regola d'arte;
- che, nel predetto giudizio, si costituiva il , chiedendo la risoluzione del CP_1 CP_1 contratto di appalto per inadempienze dell'odierna attrice;
- che la causa veniva decisa dal Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 99/2001, con la quale veniva dichiarata la risoluzione del contratto di appalto e venivano rigettate le domande di risarcimento dei danni formulate da parte attrice in via diretta e da parte convenuta in via riconvenzionale;
- che, interposto appello avverso la predetta sentenza, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva accolto l'impugnazione e aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del condannando quest'ultimo al risarcimento Controparte_1
del danno da liquidare in separato giudizio;
- che il aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo sei motivi, Controparte_1
rispetto ai quali i primi cinque venivano dichiarati inammissibili ed accolto il sesto senza rinvio;
- che, essendo confermata in Cassazione la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del ne conseguiva che l'appaltatrice non aveva potuto realizzare Controparte_1
le opere e, dunque, trarne un utile;
- che il danno era in re ipsa, nella potenzialità lesiva della condotta del soggetto inadempiente;
- che, in particolare, il Ctu del precedente giudizio aveva quantificato il danno emergente in euro 19.136,23 ed il danno per lucro cessante nella misura dl 10% dei lavori appaltati, ovvero in lire
241.135.308;
- che l'importo determinato dal Ctu non era corretto, in quanto quello giusto era pari ad euro
202.757,00.
In data 4/3/2014 si è costituito in giudizio il , chiedendo accogliersi le Controparte_1 seguenti conclusioni: “- In via principale, respingere la domanda formulata nei confronti del in quanto infondata in fatto ne diritto;
- In via subordinata, determinare Controparte_1 correttamente l'importo del risarcimento eventualmente dovuto dal all'attrice”. Controparte_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza dell'11/9/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato
2 le proprie conclusioni ed hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 6/1/2025.
*****
Prima del vaglio della domanda sottesa al presente giudizio, occorre dare atto del giudizio che ne costituisce l'antecedente logico e giuridico.
Ebbene, nel giudizio con R.G. 298/94, instaurato dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania,
l'odierna attrice ha convenuto in giudizio il per far dichiarare risolto o, in Controparte_1 subordine, annullare il contratto d'appalto intercorso tra le parti, adducendo plurimi inadempimenti del committente all'onere di cooperazione, consistenti nel non aver avuto a disposizione l'accesso all'area di sedime delle opere, oltre che ad una serie di errori e carenze progettuali, che rendevano l'opera stessa ineseguibile a regola d'arte.
Il giudizio è stato istruito con prove documentali ed a mezzo Ctu, dalle cui risultanze è emerso che le quantità delle singole categorie di lavoro appaltate avevano subito variazioni percentuali tra progetto e stato finale, di importo superiore al 130% rispetto a quello originariamente previsto per le categorie di lavori.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 99/2001, che ha dichiarato risolto il contratto di appalto del 23/6/1993, rep. 1127, tra l' ed il Parte_1 CP_1
ed ha rigettato le reciproche domande di risarcimento dei danni.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'odierna attrice, procedimento iscritto al R.G.
102/2002 dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, con sentenza n. 476/2009, ha statuito: “accoglie l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del , in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 99/2001,
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania;
per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di appalto pubblico stipulato in data 23/6/1993 rep. 1127, registrato il 25/6/1993 al n. 1389, serie 1, per grave inadempimento dell'amministrazione appellata;
per l'effetto, condanna quest'ultima al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio”.
Ha proposto ricorso per Cassazione il iscritto al R.G. 28370/2009, che, Controparte_1
con la sentenza n. 12166/201, ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi di ricorso ed ha accolto il sesto, ovvero quello inerente l'improponibilità della domanda di condanna generica di risarcimento dei danni in grado di appello.
Da qui il presente giudizio, ove parte attrice sostiene che, essendo stato accertato nel suddetto giudizio che il contratto d'appalto, rep. 1127, del 25/6/1993, è stato risolto per grave
3 inadempimento del ne deriverebbe che la stessa ha diritto al risarcimento del Controparte_1
danno subito, che si concretizzerebbe nelle spese contrattuali, nel danno emergente, nel lucro cessante, nonché nel danno curriculare, per un importo complessivo pari ad euro 202.757,00, oltre interessi, anche ai sensi degli artt. 33 e ss. del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici vigente all'epoca dei fatti, nonché al maggior danno, ex art. 1224 c.c., da rivalutazione monetaria ed interessi su interessi.
Secondo la prospettazione, invece, del convenuto l'Impresa CP_1 Parte_1 non ha subito alcun danno, tantomeno in re ipsa, dalla risoluzione del contratto d'appalto; ciò
[...]
in quanto non ha mai accettato la consegna dei lavori previsti dal contratto successivamente risolto e, di conseguenza, non ha mai approntato alcun cantiere finalizzato alla sua costruzione. Dunque – a dire di parte convenuta - non avendo l'appaltatrice affrontato alcuno dei rischi giuridici ed economici che l'esecuzione di un contratto d'appalto comporta, non può aver subito alcun danno né ha diritto ad alcun risarcimento.
Rappresenta, ancora, parte convenuta che l'appaltatrice fonderebbe le sue pretese risarcitorie sulle risultanze di una CTU espletata nel diverso procedimento istaurato presso il Tribunale di
Tempio Pausania nel 1994, avente RG. 298/1994, che, oltre a contenere una domanda diversa da quella risarcitoria sul quantum, sarebbe inutilizzabile nel presente giudizio.
La domanda di parte attrice merita parziale accoglimento.
Va subito stigmatizzato che la risoluzione del contratto di appalto in parola per grave inadempimento del è stata accertata con sentenza passata in cosa giudicata e ciò Controparte_1
comporta che non è discutibile, né è sindacabile in questa sede, alcun profilo circa un ipotetico concorso di colpa di parte attrice o qualsivoglia altro profilo di responsabilità di quest'ultima nella fattispecie.
Alcuna rilevanza riveste il contenzioso tra il e la società Ge.Co.Pre., Controparte_1 che ha assunto l'appalto stesso dopo l'odierna attrice;
difatti, l'eventuale accertamento in tale giudizio, tra l'altro ancora sub iudice, non si estenderebbe e certamente non inficerebbe quello che riguarda le parti del presente giudizio, alla luce del principio scolpito nella disposizione di cui all'art. 2909 c.c., che statuisce che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Non è meritevole di pregio l'argomentazione di parte convenuta, secondo la quale la CTU, sulla quale l'attrice fonda le proprie pretese risarcitorie, sarebbe inutilizzabile nel presente giudizio in quanto espletata nel diverso procedimento istaurato presso il Tribunale di Tempio Pausania nel
1994, avente RG. 298/1994.
Ciò anche in considerazione del fatto che tra i due giudizi esiste un rapporto di
4 pregiudizialità, per cui quello antecedente costituisce il presupposto, ovvero l'antecedente, per la domanda risarcitoria di cui al presente giudizio.
Sul punto, quanto alla valenza probatoria degli accertamenti effettuati dal Ctu nell'ambito di un diverso giudizio, si osserva come l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non sia tassativa, anche se nel processo civile manca una norma omologa a quella prevista per il processo penale (art. 189 c.p.p.), in cui è prevista espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti (cfr., tra le tante, Cass. n. 1593/2017;
Cass. n. 10825/2016; Cass. n. 3425/2016; Cass. n. 17392/2015; Cass. n. 840/2015; Cass. n.
12577/2014; Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 5965/2004; Cass. n. 4666/2003;
Cass. n. 1954/2003; Cass. n. 12763/2000; Cass. n. 1223/1990) ritengono che, in ambito civile, non vi sia un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova.
Pertanto, le prove atipiche sono ammissibili, sono assimilate a prove documentali e la loro efficacia probatoria è pari a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.p.c. o argomenti di prova;
l'atipicità della prova, per l'appunto, discende dal fatto che sia stata raccolta in una sede diversa da quella in cui viene impiegata e, nella categoria, rientra certamente la perizia resa in altro procedimento civilistico.
Sulla base di tali principi è stato enucleato un principio generale per il quale “i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti … e possono essere vagliate dal
Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente”.
A questo punto, occorre osservare che la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento ha un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni ancora da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto a quelle già eseguite (cfr. Cass., 3 ottobre 2018, n. 27640).
In tal senso, vengono meno tutti gli effetti del contratto e tutti i diritti che ne sarebbero derivati.
L'obbligazione restitutoria, perciò, non ha natura risarcitoria, ma è il mero effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione che ha determinato la caducazione della causa delle reciproche obbligazioni.
Ma v'è di più.
La risoluzione del contratto comporta anche l'obbligazione risarcitoria, volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si
5 fosse verificato;
essa può concretizzarsi, per quanto attiene alla materia de qua, nel danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e nel danno non patrimoniale (danno curriculare); il tutto – ovviamente – previa verifica del nesso causale tra evento dannoso ed evento di danno;
appare ovvio, infatti, che le perdite subite o il mancato guadagno devono rappresentare una
“conseguenza immediata e diretta” del fatto-inadempimento.
Quanto al danno emergente, consistente nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per effetto dell'inadempimento, esso è agevole da provare in quanto, essendo una posta attiva del patrimonio del soggetto, è sufficiente dimostrarne l'attualità e la sua conseguente lesione.
Quanto al lucro cessante, la Corte di Cassazione è stata chiamata più volte a pronunciarsi in merito al danno patito dall'appaltatore a titolo di mancato utile – che avrebbe incassato dall'esecuzione integrale del contratto – nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento del committente.
A tal proposito, si è affermato (Cass. Civ., 2 ottobre 2023, n. 27690) che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della S.A., spetta all'appaltatore il risarcimento del danno da lucro cessante, calcolabile in via parametrica come 10% dell'importo contrattuale.
In sostanza, i Giudici di legittimità hanno richiamato quanto originariamente previsto dalla legge n. 2248 del 1865, art. 345, all. F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando, tuttavia, l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, ed avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma (Cass. n. 26009 del 17/10/2018).
Tale norma, specifica la Corte, “attribuiva all'Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite”.
Il principio, riconosce la Cassazione, “è stato ribadito dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 122, come pure dal D. Lgs. 21 aprile 2006, n. 163, art. 134, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 109, ed ora dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 123”.
Sulla scorta di quanto sopra, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di appalto di opere pubbliche, la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità
6 risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore”.
Dunque, la previsione normativa in termini di indennizzo per l'ipotesi di recesso ad nutum dell'Amministrazione può essere utilizzata quale parametro per la determinazione del danno da lucro cessante da risarcire all'appaltatore anche nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento della committente.
Né è condivisibile l'argomentazione avanzata da parte convenuta circa la prova negativa del mancato guadagno, in quanto tale principio si pone in contrasto con quello generale, secondo il quale l'attore-danneggiato deve provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta alla parte debitrice dimostrare i fatti estintivi e modificativi del credito.
Opinare diversamente significherebbe precludere il risarcimento del danno per mancato utile in ragione dell'impossibilità o eccessiva difficoltà di provare il fatto negativo consistente nel mancato beneficio dell'aliunde perceptum; sicché, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità è giunta alla condivisibile conclusione che grava sull'Amministrazione che eccepisca l'aliunde perceptum l'onere dell'allegazione e della relativa prova.
Quanto alla fattispecie della risarcibilità del danno curriculare, occorre preliminarmente procedere al suo inquadramento sistematico, nonché alla disamina della sua natura giuridica.
Il risarcimento del danno conseguente al danno c.d. curriculare si identifica con il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto.
Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
Pur tuttavia, la Giurisprudenza più recente sul punto ritiene che anche per il c.d. danno curriculare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito
(il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somme liquidate a titolo di lucro cessante e pertanto esso potrà essere quantificato in via equitativa solo a seguito ed in base all'assolvimento dell'onere probatorio da parte della concorrente danneggiata.
Per tutto quanto esposto, stante l'accertamento del grave inadempimento del convenuto che ha determinato la risoluzione del contratto, così come argomentato in Controparte_1
narrativa, ritiene il tribunale che la società attrice abbia diritto al risarcimento dei danni,
7 concretantisi nelle voci del danno emergente e del lucro cessante.
Non può, viceversa, trovare accoglimento la ulteriore voce di danno riferita al danno c.d. curriculare per mancato assolvimento da parte della richiedente del relativo onere probatorio.
Infatti, parte attrice non ha dimostrato che la mancata esecuzione dell'appalto le abbia precluso di acquisire ulteriori commesse (di pari o superiore rilievo), né ha specificato quali sarebbero state le negative ricadute che la mancata esecuzione abbia cagionato in termini di minore capacità competitiva e reddituale sulle sue credenziali tecniche e commerciali.
Invero, da tali elementi dimostrativi non può prescindersi, essendosi la più condivisibile giurisprudenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 2 del 12/5/2017) e del
Consiglio di Stato (ex plurimis, sentenza n. 2435/2019) attestata nel ritenere necessaria la comprova specifica e circostanziata del profilo di danno c.d. curriculare.
A questo punto, deve darsi atto, in punto di quantificazione del danno, che l'espletata Ctu, nel giudizio con R.G. 298/94, ritenuta anche dalla sentenza della Corte d'Appello n. 476/2009 quale accertamento connotato da “esaustività e rigore logico”, ha formulato la stima delle predette voci di danno sulla base della copiosa documentazione agli atti, acquisita anche al presente giudizio.
L'indicata stima – a parere di questo Giudice – deve ritenersi attendibile.
Dalle risultanze della Ctu è emerso, in particolare, quanto segue: le spese di cui agli artt. 9 e
10, comma 8, DPR 1063/62 ammontano ad euro 9.438,84 (18.276.138 delle vecchie lire); il danno emergente è quantificato in euro 9.697,39 (18.776.769 delle vecchie lire;
il lucro cessante, pari al
10% dell'importo dei lavori appaltati, è quantificato in euro 124.535,99 (241.135.308 delle vecchie lire).
Ne consegue, in sintesi, che il risarcimento dei danni spettante all'odierna attrice ammonta a complessivi euro 143.672,22.
Sulla somma così determinata si devono, poi, applicare, in quanto debito di valore, la rivalutazione monetaria (per reintegrare il patrimonio del danneggiato, come se non vi fosse mai stato il danno) e gli interessi legali (per compensare il ritardo del percepimento del denaro).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore “da € 52.001,00 a € 260.000,00”, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
PREVENTIVO nei confronti del
[...] Controparte_1
così dispone:
8 - CONDANNA il in persona del Sindaco p.t. – per effetto dell'acclarata Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dello stesso – al risarcimento dei danni in favore della parte attrice nella misura complessiva di euro 143.672,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino al soddisfo;
- CONDANNA il , in persona del Sindaco p.t., alla refusione, in favore di Controparte_1
, Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 28/3/2025
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella
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