TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10491 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 24022 /2025 all'udienza del 21/10/2025 , mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Borrometi Emanuele Alberto, Pec. Parte_1
- giusta delega a margine del ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. Davide Laurino - Pec. t, in Email_2 forza di delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.07.2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “All'll.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché assunti i provvedimenti di cui all'art. 442 e ss c.p.c. - riconosca il diritto della ricorrente al Indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 con decorrenza 01.10.2023. - CP_ condanni l' in persona del legale rapp. te p.t. al pagamento in favore della sig.ra della Pt_2 somma di € 11214.72 a titolo di ratei della predetta prestazione maturati dal 01.10.2023 al 01.06.2025 o della maggiore o minore somma che risulti di giustizia, nonché al pagamento dei ratei maturandi nelle more del giudizio, con accessori di legge, nonché ciò che dovrà percepire in futuro visto che l'assegno non è più revisionabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv.to Emanuele Alberto Borrometi che si dichiara procuratore antistatario.” A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo veniva riconosciuto sussistente il requisito ex art. 1 L. 18/80 dalla data del 01.10.2023 che il decreto CP_ CP_ di omologa veniva notificato all' in data 04.02.2025 e veniva trasmesso all' il modello Ap70, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva di aver liquidato la prestazione richiesta, come da comunicazione di liquidazione del 03/10/2025 (All. 1), con decorrenza dalla data prevista in omologa;
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 21.10.2025 la parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto in data 03.10.2025 con la decorrenza accertata in sede di omologa.
Considerato che
la liquidazione è intervenuta il 03.10.2025 oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al CP_1 procuratore antistatario.
Roma, 21.10.2025 Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 24022 /2025 all'udienza del 21/10/2025 , mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Borrometi Emanuele Alberto, Pec. Parte_1
- giusta delega a margine del ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. Davide Laurino - Pec. t, in Email_2 forza di delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.07.2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “All'll.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché assunti i provvedimenti di cui all'art. 442 e ss c.p.c. - riconosca il diritto della ricorrente al Indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 con decorrenza 01.10.2023. - CP_ condanni l' in persona del legale rapp. te p.t. al pagamento in favore della sig.ra della Pt_2 somma di € 11214.72 a titolo di ratei della predetta prestazione maturati dal 01.10.2023 al 01.06.2025 o della maggiore o minore somma che risulti di giustizia, nonché al pagamento dei ratei maturandi nelle more del giudizio, con accessori di legge, nonché ciò che dovrà percepire in futuro visto che l'assegno non è più revisionabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv.to Emanuele Alberto Borrometi che si dichiara procuratore antistatario.” A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo veniva riconosciuto sussistente il requisito ex art. 1 L. 18/80 dalla data del 01.10.2023 che il decreto CP_ CP_ di omologa veniva notificato all' in data 04.02.2025 e veniva trasmesso all' il modello Ap70, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva di aver liquidato la prestazione richiesta, come da comunicazione di liquidazione del 03/10/2025 (All. 1), con decorrenza dalla data prevista in omologa;
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 21.10.2025 la parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto in data 03.10.2025 con la decorrenza accertata in sede di omologa.
Considerato che
la liquidazione è intervenuta il 03.10.2025 oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al CP_1 procuratore antistatario.
Roma, 21.10.2025 Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta