Sentenza 24 aprile 2024
Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Decreto cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza breve 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 24/03/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02392/2025REG.PROV.COLL.
N. 01532/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di RE AL e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la AL, sezione staccata di RE AL (Sezione Prima) n. 508/2024, resa tra le parti, concernente il rilascio di permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di RE AL e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pescatore, e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 21 aprile 2021, richiamato il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e le relative motivazioni già contenute nel preavviso di rigetto, la Prefettura di RE AL ha disposto il rigetto della domanda di emersione presentata in favore dell’odierna appellante.
2. Con successiva istanza del 18 marzo 2024 quest’ultima ha invocato il riesame della domanda di emersione al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritenendo venuto meno il presupposto su cui si fondava l’originario diniego, ovvero il parere non favorevole dell’Ispettorato del Lavoro (facente riferimento all’impossibilità di computare il reddito del convivente del datore di lavoro).
A corredo dell’istanza di riesame è stato allegato un nuovo parere dell’Ispettorato del Lavoro nel quale si dà atto dell’attività di collaboratrice domestica svolta dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 16 giugno 2020 ed il 14 maggio 2021.
3. Con nota del 15 aprile 2024 la Prefettura di RE AL, richiamato il provvedimento di rigetto del 21 aprile 2021 (con il correlato parere negativo vincolante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro) e sottolineata la definitività dello stesso per omessa impugnazione, ha respinto l’istanza di riesame.
4. Adito dalla ricorrente con impugnativa indirizzata avverso la nota del 15 aprile 2024, il TAR per la AL – sezione staccata di RE AL, con la sentenza qui appellata n. 508 del 2024, ha a sua volta disatteso le doglianze dell’odierna ricorrente, ritenendo l’atto gravato di natura meramente confermativa del precedente rigetto del 21 aprile 2021, in quanto non recante una nuova attività istruttoria o una diversa valutazione degli elementi in fatto già in precedenza acquisiti.
5. In questa sede la parte appellante deduce:
i) che il primo parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel richiamare i limiti di reddito esposti dal datore di lavoro, aveva ipso facto ritenuto erratamente la fittizietà del rapporto di lavoro; successivamente il medesimo Ente, nel rendere il secondo parere, ha mutato valutazione, accertando ab origine l’autenticità dell’attività lavorativa sicché il TAR, lungi dall’arrestarsi (come ha fatto) ad una lettura asfittica ed incompleta degli atti di causa, avrebbe dovuto inquadrarli in modo logico e sistematico, oltre che coerente con la logica finalistica della normativa in materia di emersione, così da pervenire ad un esito di accoglimento del ricorso;
ii) che quest’ultimo è comunque ammissibile in quanto in prima battuta contesta proprio l’illegittimità del provvedimento prefettizio per essersi trincerato verso la conferma del suo precedente, senza effettuare alcuna nuova valutazione sulla base dell’elemento sopravvenuto posto al suo esame, nonostante questo sia di portata tale da innescare - in applicazione dei principi di buona fede e correttezza che connotano il rapporto tra cittadino e pubblica Amministrazione – un dovere di esercizio del potere correttivo di autotutela.
6. L’appello, al quale resistono il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di RE AL – costituitisi con memoria di stile – è stato trattato all’udienza camerale del 20 marzo 2025 per la discussione dell’istanza ex art. 98 c.p.a. e in quella sede è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, per essere definito con la pronuncia di sentenza in forma semplificata.
7. L’appello è manifestante infondato, potendo osservarsi in tal senso:
a) che il T.A.R. ha condivisibilmente qualificato come meramente confermativo, e quindi non impugnabile, l’atto censurato in prime cure, con il quale sostanzialmente l’Amministrazione ha disatteso la richiesta di riesame di un precedente diniego opposto a un’istanza di emersione dal lavoro irregolare (non impugnato), ritenendo che gli elementi sopravvenuti a tal uopo addotti dal richiedente non fossero idonei ad aprire un procedimento di autotutela;
b) che, a fronte di ciò, l’appellante richiama la giurisprudenza che ha affermato in molti casi il dovere dell’Amministrazione di riscontrare l’istanza di riesame in autotutela di precedenti provvedimenti, ma ciò è inconferente essendo stato nella specie tale dovere pienamente rispettato dall’Amministrazione (in piena ottemperanza al disposto dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n.190) e non potendo ovviamente tale dovere intendersi nel senso di un obbligo di riscontrare l’istanza necessariamente in senso favorevole alle richieste dell’interessato;
c) che, peraltro, il primo giudice ha ad abundantiam esaminato anche il merito della pretesa, rilevando che in ogni caso le nuove attestazioni rilasciate dall’INPS non erano idonee a scalfire la motivazione del precedente rigetto, la quale non riposava nella fittizietà del rapporto di lavoro bensì nell’impossibilità di tener conto del reddito del convivente del datore di lavoro ai fini del soddisfacimento del requisito reddituale richiesto dall’articolo 103 del d.l. 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) che tali argomentazioni non risultano in alcun modo inficiate dai motivi di appello, essendo evidente che nella specie l’Amministrazione non ha escluso affatto che il rapporto di lavoro potesse effettivamente sussistere, ma ha semplicemente ritenuto la documentazione prodotta inidonea ad attestare il possesso del requisito reddituale richiesto dalla norma.
8. Per quanto esposto, l’appello deve essere respinto, pur potendosi disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione del tenore delle difese delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.