Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16264
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Sentenza 19 agosto 2004

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La questione relativa alla nullità assoluta ed insanabile dell'atto di appello per mancanza di una valida procura ad litem , vertendo in tema di inammissibilità del gravame, attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione, che rientra tra i poteri officiosi del giudice, esercitabile in ogni stato e grado del processo e, nel giudizio di cassazione, consente l'esame diretto degli atti processuali, in quanto attiene ad un errore in procedendo.

La procura speciale alle liti ex art. 83 terzo comma, cod.proc.civ. (anche se, come nella specie, conferita in primo grado pure per il giudizio di appello), ove sottoscritta con firma illeggibile è nulla solo quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge l'atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16264
    Data del deposito : 19 agosto 2004

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