Sentenza 19 agosto 2004
Massime • 2
La questione relativa alla nullità assoluta ed insanabile dell'atto di appello per mancanza di una valida procura ad litem , vertendo in tema di inammissibilità del gravame, attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione, che rientra tra i poteri officiosi del giudice, esercitabile in ogni stato e grado del processo e, nel giudizio di cassazione, consente l'esame diretto degli atti processuali, in quanto attiene ad un errore in procedendo.
La procura speciale alle liti ex art. 83 terzo comma, cod.proc.civ. (anche se, come nella specie, conferita in primo grado pure per il giudizio di appello), ove sottoscritta con firma illeggibile è nulla solo quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge l'atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16264 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALENIA AERONAUTICA S.p.A., con sede in Pomigliano d'Arco (NA) al viale dell'Aeronautica, società alla quale è stata conferita, giusta atto notaio Ignazio De Franchis del 27.12.2001 n. rep. 65889, raccolta n. 14878, là divisione Aeronautica di Finmeccanica spa - ramo di azienda Alenia Aerospazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Morrico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via L. Faravelli n. 22, giusta procura speciale a margine del ricorso dal procuratore speciale dr. Nicola Aurilio, giusta poteri conferitigli con procura per atto notaio Ignazio De Franchis del 18.1.2002, rep. n. 66083;
- ricorrente contro
NI RM, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati Vittorio Lauro e Marina Paparo, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma alla via A. Riboty n. 23 presso l'avv. Antonietta Monaco;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Noia in data 20 giugno - 10 luglio 2001, n. 1577/2001, n. 590/1998 R.G. lav.;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 15 aprile 2004;
udito l'avv. Enzo Morrico per la società ricorrente;
udito l'avv. Marina Paparo per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la rimessione della causa alle SS.UU. e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 luglio 1997 il signor RM NI, dipendente della Alenia - azienda Finmeccanica S.p.a. - riferiva di essere stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 9 luglio 1992 e che detta sospensione si era protratta fino alla messa in mobilità. Aggiungeva che dal maggio 1993 era stato avviato a corsi di formazione, in conformità dell'accordo stipulato il 24 marzo 1993 presso la Presidenza del Consiglio, in atti.
Sulla base di queste circostanze il ricorrente rilevava che, in ossequio al citato accordo del 1993, egli aveva diritto a riprendere il lavoro nel luglio o nel novembre del 1993. Conseguentemente chiedeva al pretore di dichiarare l'illegittimità della sua sospensione dal lavoro a far data dal 1 agosto ovvero dal 1 dicembre 1993 e la condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti, ragguagliati alle differenze tra l'ammontare delle retribuzioni e gli importi degli assegni percepiti per la cassa integrazione guadagni straordinaria.
Si costituiva in giudizio la società resistente, contestando l'assunto dell'attore. Il pretore accoglieva la domanda, dichiarando l'illegittimità della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria del ricorrente a far data dal 1 agosto 1993, ordinando alla resistente l'immediata reintegra del NI nel posto di lavoro e condannandola al pagamento della somma di L. 24.773.871, quale risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.
Proponeva appello la Finmeccanica S.p.a., ramo di azienda Alenia, censurando la sentenza di primo grado per una pluralità di motivi, chiedendo l'integrale riforma della sentenza o, in via subordinata, la riduzione delle somme rivendicate dal NI.
Questi si costituiva in grado di appello, eccependo preliminarmente la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di appello, proveniente da difensore privo di valida procura, in quanto sottoscritto da persona non identificabile come legale rappresentante della società appellante, ed assumendo la correttezza della decisione gravata. Con sentenza in data 20 giugno - 10 luglio 2001 il Tribunale di Noia dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado.
Osservava il Tribunale che l'appello della società richiamava la procura rilasciata in primo grado, in calce al ricorso notificato, che risultava conferita "per il presente giudizio" e per "ogni successivo grado": Essa recava il timbro "Alenia - Un'Azienda Finmeccanica - Finmeccanica S.p.a.", ed una firma illegibile, ne' dal corpo degli scritti difensivi di primo grado e d'appello era possibile risalire in qualche modo al nominativo del sottoscrittore. Tanto determinava l'inesistenza giuridica dell'atto, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 21.9.2000 n. 12486). Comunque il riesame della procura affetta da nullità era reso necessario ex novo nel giudizio di appello dal fatto che essa costituiva la fonte del potere di rappresentanza dei difensori anche per il giudizio di gravame, per il quale non era stata conferita autonoma procura, ma richiamata quella di cui al giudizio di primo grado. Pertanto l'accertamento della sua invalidità discendeva comunque dalla necessità di tale riesame. Avverso detta sentenza Alenia Aeronautica S.p.A., nella qualità di cui in epigrafe, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.
Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando carente e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (applicabilità ai giudizi di appello del principio enunciato dalla sentenza della Cassazione il 1167 del 5.2.1994), ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la società ricorrente, nel richiamare il principio predetto e la motivazione della sentenza impugnata - che ha ritenuto applicabile nella specie il principio stesso al giudizio di appello nelle controversie di lavoro - deduce la mancata motivazione di detta applicabilità. Con il secondo motivo, denunziando violazione e/o erronea applicazione degli artt. 83, 125 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'asserita nullità assoluta ed insanabile dell'atto di appello per difetto di valida procura ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la società ricorrente, richiamati i principi espressi da Cass. S.U. 22.11.1994 n. 9869, deduce che nel concorso degli elementi di carattere formale, costituenti elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo, la riferibilità dell'attività del procuratore alla parte del rapporto controverso, in mancanza di specifiche contestazioni, non può essere messa in dubbio, ed il requisito formale della leggibilità della sottoscrizione, posta in calce alla procura, non è previsto dall'art. 83 c.p.c., ne' da nessuna altra disposizione legislativa. La persona fisica che sta in giudizio e rilascia il mandato al difensore in qualità di organo dell'ente non ha l'onere di dimostrare tale qualità, se e quando la qualità stessa non sia contestata da controparte (Cass.
6.11.1998 n. 11221) e nel caso di specie tale contestazione non vi era stata.
Con il terzo motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 156, 157, 345 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'impossibilità di sanare l'asserita nullità assoluta ed insanabile dell'atto di appello per difetto di valida procura e alla rilevabilità d'ufficio ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la società ricorrente deduce che la nullità della procura, che determina nullità dell'atto giudiziale, è sottoposta al principio generale della ed. sanatoria per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) ed al regime della rilevabilità di parte e conseguentemente alle preclusioni e decadenze ivi previste (art. 157 c.p.c.). Con il quarto motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 182 e 421 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'impossibilità di sanare l'asserita nullità assoluta ed insanabile dell'atto di appello per difetto di valida procura attraverso la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la società ricorrente deduce che, nella denegata ipotesi in cui il giudice di secondo grado potesse rilevare d'ufficio la nullità della procura, il Tribunale di Nola, ai sensi degli artt. 182 e 421 c.p.c., aveva il potere-dovere di indicare l'asserito difetto di procura e concedere un termine per la regolarizzazione. Ciò non è stato fatto in aperta violazione delle norme citate. Osserva la Corte che i motivi di ricorso, tra loro connessi, vanno congiuntamente trattati, ed il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. Invero la ricorrente, nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha segnalato a pag. 9 che "nella epigrafe della memoria di costituzione in 1^ grado era indicato il nome del sottoscrittore della procura, ossia il Dott. Nicola Aurilio".
Nè rileva che ciò sia stato segnalato solo con la predetta memoria. Vertendosi infatti in tema di inammissibilità del gravame - sul presupposto della inesistenza-nullità della procura ad litem - la questione attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione e tale controllo, riguardando l'ordine del processo, rientra tra i poteri officiosi del giudice, esercitabile in ogni stato e grado del processo e, nel giudizio di cassazione, può essere effettuato mediante Tesarne diretto degli atti processuali, in quanto attinente ad errores in procedendo (v. ex plurimis Cass. n. 115 del 1995). Tanto osservato in punto di diritto, si osserva in fatto che dalla "memoria difensiva e di costituzione" in primo grado della società, questa risulta costituita - come dall'epigrafe della memoria -, per "la S.P.A. Finmeccanica, ramo di Azienda Alenia, con sede legale in Roma, P.zza Montegrappa 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico del Foro di Roma e Giovanni Sallustri del Foro di Napoli in forza di mandato rilasciato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dal Dott. Nicola Aurilio, ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Pomigliano via Carducci 6".
Risulta pertanto smentito per tabulas quanto affermato dal Tribunale - in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'appello - che cioè questo richiama la procura rilasciata in primo grado per tale grado ed ogni successivo grado, non solo con sottoscrizione illeggibile di detta procura - il che è incontroverso -, ma senza che possa risalirsi in qualche modo al sottoscrittore della procura, sulla base di quanto risulta dal corpo degli scritti difensivi di primo grado e d'appello. Invero, come in precedenza evidenziato, il nome del sottoscrittore della procura (Dr. Nicola Aurilio) risulta dall'epigrafe della memoria di costituzione in primo grado. Non è pertanto applicabile nella specie la sentenza n. 1167 del 1994 delle S.U. di questa Corte, richiamata dalla sentenza impugnata, che si riferisce all'ipotesi che non solo la firma apposta in calce alla procura speciale conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. sia illeggibile, ma anche che dall'intestazione e dal contesto dell'atto o dalla procura non emerga il nome del mandante. Essendo pertanto la procura valida (sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio di appello), risultando la identificazione del soggetto che l'ha conferita, l'atto è assolutamente idoneo a realizzare lo scopo tipico del rilascio della procura, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al rappresentante della società appellante. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nola, l'appello della società deve essere ritenuto ammissibile, con l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altro giudice di appello - indicato in dispositivo -, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2004