Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/05/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03932/2025REG.PROV.COLL.
N. 03293/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3293 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui il Ministero della difesa, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto le domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo, presentate dall’appellante con riferimento alle patologie « -OMISSIS-» e «-OMISSIS-» .
2. I fatti rilevanti per la vicenda, quali emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante è un ex sottufficiale dell’Esercito italiano, arruolatosi nel settembre del 1975, che è stato inviato in missione in-OMISSIS- (dall’8 novembre 1999 al 4 maggio 2000) e in -OMISSIS- (dal 1° agosto al 5 dicembre 2003 e poi ancora dal 18 marzo 2005 al 7 febbraio 2006);
- il 27 settembre 2002, egli ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo per « -OMISSIS- »;
- in data 12 maggio 2011, ha presentato analoga istanza riferita ad « -OMISSIS- »;
- con parere prot. 31892/2013, reso nell’adunanza n. 24/2014 del 27 gennaio 2014, il Comitato di verifica ha ritenuto non esservi luogo a pronuncia con riferimento alla «persitente -OMISSIS- positiva», poiché essa costituirebbe un «mero reperto clinico strumentale» , mentre ha escluso che la « -OMISSIS- » possa riconoscersi dipendente da causa di servizio;
- con decreto prot. 649/N del 21 marzo 2016, il Ministero ha recepito il parere del Comitato e ha negato la spettanza dei benefici richiesti.
3. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto contro gli atti predetti e ha compensato le spese di lite tra le parti.
3.1. Il giudice di prime cure, dopo aver premesso che «il giudizio espresso dal Comitato di Verifica consta di una valutazione di natura medico-legale che, come tale, risulta essere caratterizzata da profili squisitamente tecnici e basata su dati scientifici ed evidenze empiriche» , ha ritenuto che il parere espresso resista alle contestazioni formulate dal ricorrente.
3.2. Il Comitato di verifica, infatti, ha « esaminato tutta la documentazione clinica e lavorativa del ricorrente ed illustrato le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento della dipendenza da servizio dell’infermità tramite un procedimento esente da vizi di eccesso di potere, violazione di legge o illogicità manifesta ».
4. Con un unico articolato motivo di appello, si deduce:
- l’erroneità del giudizio di non valutabilità della « -OMISSIS-», che secondo l’appellante sarebbe invece indicativa di un’-OMISSIS-, contratta a causa del servizio prestato in teatri operativi contaminati e della massiccia somministrazione di vaccini cui è stato sottoposto prima dell’invio in missione;
- l’erroneità del giudizio di esclusione della dipendenza da causa di servizio della «-OMISSIS-» , formulato senza considerare i fattori di rischio tipici dei teatri operativi in cui l’interessato è stato impiegato, nonché la sua esposizione ad elevati livelli di stress e a condizioni climatiche, igieniche e ambientali avverse.
5. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio, senza articolare difese scritte.
6. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Secondo l’art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica “ accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ”. L’accertamento di tale rapporto causale spetta, in via esclusiva, al Comitato di verifica (cfr. anche art. 1081, comma 1, r.m., d.P.R. 90/2010), la cui espressione « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali ».
8.1. La valutazione del Comitato « si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere ». Essa, inoltre, è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi « non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, ameno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
9. Ciò premesso, l’impugnazione non scalfisce i motivi posti alla base del giudizio di non valutabilità della « -OMISSIS-», espresso dal Comitato, relativi al suo costituire un mero dato strumentale, di per sé non riconducibile ad una patologia diagnosticata secondo criteri clinico-nosografici.
9.1. Infatti, anche a voler riconoscere – come affermato dal ricorrente – che la persistente positività dell’-OMISSIS- sia univocamente indicativa di una infezione da virus dell’-OMISSIS-, tale condizione, in assenza di manifestazioni cliniche, alterazioni funzionali o altri danni documentati – dei quali non vi è riscontro agli atti del giudizio – non equivale allo sviluppo di una patologia o infermità conclamata, che possa rilevare ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 461/2001.
9.2. Non risulta, in ogni caso, alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la riconducibilità di tale condizione al servizio prestato e, in particolare, alle vaccinazioni somministrate in occasione delle missioni estere. Le affermazioni dell’appellante sul punto si rivelano, infatti, assolutamente generiche, prive di qualunque supporto scientifico e pertanto del tutto inidonee a delineare una verosimile spiegazione eziologica.
10. Quanto, invece, all’ «-OMISSIS-» , il Comitato ha ritenuto la patologia non ascrivibile a cause esterne dirette, essendo più verosimilmente riconducibile ad una predisposizione familiare ovvero a fattori legati alle abitudini di vita. È stato osservato, inoltre, che il trascorso professionale dell’appellante – « tenuto conto delle modalità di svolgimento del servizio e dei disagi descritti negli atti » – non può rivestire alcuna plausibile incidenza causale o concausale significativa. Anche tali valutazioni resistono alle censure dedotte con il ricorso in appello.
10.1. L’appellante, infatti, si limita a valorizzare il servizio prestato all’estero, in teatri operativi esposti a contaminazione da uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, senza fornire alcuna evidenza scientifica idonea a sostenere una plausibile relazione causale tra tale esposizione e l’insorgenza dello stato ipertensivo.
10.2. La relazione tecnica di parte ampiamente citata nel ricorso è riferita ad una patologia (“ -OMISSIS- ”), non oggetto di questo contenzioso e del tutto diversa dall’-OMISSIS- qui in esame, quanto a natura, decorso clinico e presupposti medico-legali. Analogamente, non è pertinente al caso di specie la giurisprudenza, pure diffusamente menzionata, che sancisce una presunzione di dipendenza da causa di servizio delle patologie o infermità sviluppate da militari esposti ad uranio impoverito o nanoparticelle, superabile solo attraverso l’individuazione di una più verosimile genesi extra-lavorativa. L’orientamento (cfr. ex muiltis, Cons. Stato, sez. II, 29 aprile 2024, n. 3886), infatti, ha esclusivo riguardo alle patologie di natura oncologica, le uniche espressamente considerate – seppur ai fini della concessione dei benefici previsti per le “vittime del dovere” – dall’art. 603 c.m. (d.lgs. 66/2010) e 1078 e ss. r.m. (d.P.R. 90/2010), cioè dalle disposizioni che costituiscono il principale referente normativo della tesi della “presunzione di dipendenza”.
10.3. Anche a prescindere da quanto sopra, la condizione diagnosticata all’appellante, estremamente diffusa tra la popolazione generale, appare verosimilmente riconducibile ai fattori di natura endogena evidenziati Comitato di verifica. Dal verbale della Commissione medica ospedaliera (prot. A211082791 del 2011, acquisito agli atti del giudizio del giudizio di primo grado), risulta, infatti, che l’appellante presenta «familiarità per -OMISSIS-», è un «ex-fumatore (fumava 20 sig al giorno ) » ed è affetto da « -OMISSIS-» e « -OMISSIS-» . Si tratta di elementi clinici ben più coerenti con l’insorgenza della patologia ipertensiva, rispetto alla generica e indimostrata esposizione a contaminanti nei teatri operativi esteri.
10.4. A tale proposito e con particolare riferimento alle difficili condizioni ambientali e al forte stress cui l’appellante sarebbe stato sottoposto, occorre altresì evidenziare che i rapporti informativi, anche relativi ai periodi di missione all’estero, attestano lo svolgimento di mansioni di natura prevalentemente amministrativa – come, ad esempio, quella di “addetto alla revisione della contabilità” nell’ambito della missione -OMISSIS- in -OMISSIS- – che implicano un ridotto impegno fisico e una limitata esposizione ad agenti esterni. Anche tali evidenze militano, dunque, nel senso di escludere l’esistenza di un nesso di dipendenza tra il servizio prestato e lo stato ipertensivo lamentato.
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, a favore dei Ministeri appellati (in solido tra loro).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere ai Ministeri appellati (in solido tra loro) le spese del grado, che si liquidano nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.