Articolo 1 della Legge 7 giugno 1999, n. 210
Articolo 2
Versione
2 luglio 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.
Entrata in vigore il 2 luglio 1999
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