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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12874/2024
Oggi 19/03/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti PILUSO SALVATORE Parte_1
Per l'avv.to/avv.ti NATALE MATTIA CP_1
Drssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Piluso precisa le conclusioni come da ricorso
L'Avv. Natale precisa le conclusioni come da comparsa
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Rinunciano alla lettura della sentenza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12874/2024 tra le parti:
Parte attrice: , con l'Avv. Parte_1 CP_2
PILUSO SALVATORE
Convenuta: con l'Avv. NATALE MATTIA CP_1
Ritenuto in fatto e in diritto
e si oppongono al decreto n. 2493/2024 con cui il Parte_1 CP_2
Tribunale di Bologna ha ingiunto loro in solido di pagare a euro 590,00 CP_1 oltre interessi e spese in forza di contratto di locazione e fideiussione.
Parte opponente eccepisce:
1) di aver sostenuto spese per disinfestazione dell'appartamento condotto in locazione per euro 244,00;
2) che a seguito del rilascio dell'immobile non ha restituito il deposito CP_1 cauzionale per euro 590,00.
Pertanto, e chiedono il rigetto dell'opposizione e in via Parte_1 CP_2 riconvenzionale che sia condannata al pagamento di euro 244,00. CP_1
in via pregiudiziale, eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione. A CP_1 sostegno della propria pretesa, allega il contratto di locazione 26 febbraio 2022 stipulato da e fideiussione coeva rilasciata da , l'inadempimento di Parte_1 CP_2 parte opponente in relazione al pagamento di un canone. Eccepisce di aver riscontrato danni al rilascio dell'immobile per euro 639,13 e che le spese di disinfestazione sono a carico della parte conduttrice.
Pertanto, chiede che l'opposizione sia dichiarata improcedibile e in CP_1 subordine il rigetto.
3 L'opposizione è improcedibile.
Il Tribunale ritiene di dover aderire alla giurisprudenza di legittimità secondo cui quando al deposito del ricorso per opposizione non segue la notifica del ricorso suddetto e del decreto di fissazione per l'udienza, il giudice deve “definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto […] attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.” (SS.UU. sent. n. 20604/2008).
Nel caso di specie, in effetti, la notifica del decreto di fissazione udienza del 20 settembre 2024 non è avvenuta entro il termine ordinatorio di legge senza che si sia avuta una richiesta di proroga prima della scadenza così che “si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio” (SS.UU. cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 e successive integrazioni, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara improcedibile l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 2493/2024 del Tribunale di Bologna;
3) condanna parte opponente a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 euro 462,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 19/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12874/2024
Oggi 19/03/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti PILUSO SALVATORE Parte_1
Per l'avv.to/avv.ti NATALE MATTIA CP_1
Drssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Piluso precisa le conclusioni come da ricorso
L'Avv. Natale precisa le conclusioni come da comparsa
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Rinunciano alla lettura della sentenza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12874/2024 tra le parti:
Parte attrice: , con l'Avv. Parte_1 CP_2
PILUSO SALVATORE
Convenuta: con l'Avv. NATALE MATTIA CP_1
Ritenuto in fatto e in diritto
e si oppongono al decreto n. 2493/2024 con cui il Parte_1 CP_2
Tribunale di Bologna ha ingiunto loro in solido di pagare a euro 590,00 CP_1 oltre interessi e spese in forza di contratto di locazione e fideiussione.
Parte opponente eccepisce:
1) di aver sostenuto spese per disinfestazione dell'appartamento condotto in locazione per euro 244,00;
2) che a seguito del rilascio dell'immobile non ha restituito il deposito CP_1 cauzionale per euro 590,00.
Pertanto, e chiedono il rigetto dell'opposizione e in via Parte_1 CP_2 riconvenzionale che sia condannata al pagamento di euro 244,00. CP_1
in via pregiudiziale, eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione. A CP_1 sostegno della propria pretesa, allega il contratto di locazione 26 febbraio 2022 stipulato da e fideiussione coeva rilasciata da , l'inadempimento di Parte_1 CP_2 parte opponente in relazione al pagamento di un canone. Eccepisce di aver riscontrato danni al rilascio dell'immobile per euro 639,13 e che le spese di disinfestazione sono a carico della parte conduttrice.
Pertanto, chiede che l'opposizione sia dichiarata improcedibile e in CP_1 subordine il rigetto.
3 L'opposizione è improcedibile.
Il Tribunale ritiene di dover aderire alla giurisprudenza di legittimità secondo cui quando al deposito del ricorso per opposizione non segue la notifica del ricorso suddetto e del decreto di fissazione per l'udienza, il giudice deve “definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto […] attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.” (SS.UU. sent. n. 20604/2008).
Nel caso di specie, in effetti, la notifica del decreto di fissazione udienza del 20 settembre 2024 non è avvenuta entro il termine ordinatorio di legge senza che si sia avuta una richiesta di proroga prima della scadenza così che “si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio” (SS.UU. cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 e successive integrazioni, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara improcedibile l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 2493/2024 del Tribunale di Bologna;
3) condanna parte opponente a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 euro 462,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 19/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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