Sentenza 29 aprile 2008
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 28 della L. 22 aprile 2005, n. 69, la competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo spetta all'autorità giudiziaria che procede, sulla base di un'interpretazione logico-sistematica che tiene conto non solo del considerevole lasso di tempo che può intercorrere tra l'emissione della misura coercitiva e l'emissione del mandato d'arresto europeo, ma anche dell'esigenza che l'organo emittente sia pienamente a conoscenza dell' "iter" processuale compiuto, sì da assolvere ai numerosi incombenti che la legge pone al riguardo. (Nel caso di specie, relativo ad un conflitto negativo di competenza insorto tra il G.i.p., che aveva emesso le ordinanze di custodia cautelare, ed il Tribunale, presso il quale il procedimento risultava successivamente pendente per il merito, la Corte ha indicato nel Tribunale il giudice competente).
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni unite la questione della competenza all'emissione delGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stata assegnata alle Sezioni unite la questione indicata in epigrafe e la discussione del relativo ricorso è stata fissata per l'udienza del 21 giugno 2012. Sembra opportuno, per la sua migliore intelligenza, un rapido excursus sulle cadenze processuali che hanno contrassegnato la vicenda all'attenzione della Corte. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, il 17 febbraio 2011 il Tribunale di Napoli condannò l'odierno ricorrente per associazione di tipo mafioso ed estorsione e il successivo 25 marzo, in relazione a tale condanna, emise nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere. Proposto riesame, il giudice competente confermò l'11 aprile 2011 la …
Leggi di più… - 2. Nuovamente alle Sezioni unite la questione della competenzaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. A meno di un anno e mezzo dalla decisione - di inammissibilità per (una discutibile) manifesta infondatezza dei motivi - su analoga questione, approda nuovamente alle Sezioni unite il problema dell'individuazione del giudice competente all'emissione del mandato d'arresto europeo: la discussione del relativo ricorso è fissata per l'udienza del 28 novembre 2013. L'avere già accennato, in questa Rivista, sia in sede di presentazione della precedente ordinanza di rimessione (Cass., sez. VI, 13 marzo 2012 n. 12321), sia nella nota di commento alla citata sentenza (Sez. un., 21 giugno 2012 n. 30679), al problema controverso ci esime dal dilungarci ora su di esso, anche perché le decisioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2008, n. 26635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26635 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/04/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1284
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 038287/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE RAGUSA;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE RAGUSA;
con ORDINANZA del 06/11/2007 TRIBUNALE di RAGUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI Giovanni, che ha chiesto la competenza del G.I.P. del Tribunale di Ragusa. OSSERVA
Con ordinanza del 6/11/2007 il Tribunale di Ragusa ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del GIP del medesimo Tribunale in relazione alla richiesta di emissione di mandato di arresto europeo avanzata con nota 21/9/2007 della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania nei confronti di otto stranieri, già colpiti da ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP nella date dell'8/1072001 e del 16/10/2001 e per i quali il relativo procedimento per associazione per delinquere ed altro era pendente presso il Tribunale di Ragusa.
Secondo il Tribunale rimettente, che già aveva trasmesso gli atti per competenza al GIP ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 28 e che da questi era stato invitato a riconsiderare la questione della competenza, essa spettando - ad avviso del GIP - al Tribunale in quanto Giudice procedente, la esplicita indicazione di cui al citato art. 28 e la specifica natura del provvedimento in questione (non riconducibile ne' all'applicazione ne' alla revoca ne' alla modifica di una misura cautelare) non consentono l'applicazione dei principi generali sulla competenza in materia di misure cautelari. Il conflitto, certamente sussistente attesa la situazione di stallo processuale determinatasi a seguito del diniego di competenza opposto da entrambi i Giudici di Ragusa, deve essere risolto indicando nel Tribunale di Ragusa il giudice competente.
Le considerazioni del Tribunale rimettente sono solo in parte condivisibili. Se è vero che, a fronte della norma che esplicitamente regola la competenza in tema di emissione del mandato di arresto europeo, non è dato risolvere la questione di competenza oggetto di conflitto con il mero ricorso, senza puntualizzazione alcuna, al criterio residuale di cui alla citata L. n. 69 del 2005, art. 39, deve tuttavia dissentirsi dalla ristretta interpretazione che dell'art. 28 della cit. L. il Tribunale ha ritenuto di formulare. Ed infatti, considerato che l'interpretazione di ogni norma postula di tenere conto, oltre che della singola disposizione, anche del contesto normativo in cui è inserita e delle finalità perseguite con essa e con l'intera disciplina, ai fini di una corretta individuazione del Giudice competente deve necessariamente "leggersi" l'art. 28 unitamente agli artt. 30-39 della cit. L., così da evitare che, sulla base del solo approccio letterale del primo, si pervenga a soluzioni non in linea con le finalità perseguite e gli intendimenti del legislatore.
Ebbene la natura delle informazioni che, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 30, devono corredare il mandato di arresto europeo postula la disponibilità degli atti, tanto più che lo Stato richiesto ben può richiedere ulteriori informazioni che solo chi ha la disponibilità degli atti medesimi e conosce l'evoluzione del procedimento è in grado di esaudire. E se, nel caso di un fisiologico iter processuale, è corretto prevedere che chi emetta la misura custodiale, avendo interesse a farla eseguire, disponga altresì, ove non reperito nello Stato il catturando, gli opportuni accertamenti ed in base ad essi emetta - più o meno contestualmente e comunque entro termini ragionevolmente ristretti - anche il mandato di arresto europeo, in linea con i dati acquisiti e dei quali egli ha piena nozione, non è lecito, di contro, accedere alla medesima previsione allorquando tra l'emissione della misura restrittiva e l'emissione del mandato di arresto intercorra un considerevole lasso di tempo;
e ciò perché, in ragione dell'evoluzione dell'iter processuale, della fluidità che spesso caratterizza l'ipotesi accusatoria e delle non rare modifiche dell'impianto probatorio, il mandato di arresto può non coincidere in toto con la misura originariamente emessa e perché, comunque, si impone una sua emissione da parte di chi sia a conoscenza dell'iter processuale compiuto.
Una interpretazione logica - e non solo letterale - e soprattutto rispondente a criteri di razionalizzazione del sistema non consente di diversamente opinare e di diversamente procedere per la risoluzione della questione di competenza sottoposta all'esame di questa Corte ed impone, alla luce degli incombenti che la legge in questione pone a carico di chi emette il mandato di arresto europeo (informazioni, relazione di accompagnamento, informazioni integrative) di "leggere" l'art. 28 nel senso più sopra precisato e, conseguentemente, di individuare nella specie la competenza del Tribunale di Ragusa. Non avrebbe invero alcun senso, ove - come nel caso in esame - il processo sia progredito alla fase del giudizio e l'impianto accusatorio si sia presumibilmente modificato od "arricchito", attribuire al GIP una competenza in merito esclusivamente sulla base di un suo oramai lontano e non più "attuale" provvedimento;
parimenti, od ancor più; apparirebbe incongrua una siffatta attribuzione nella diversa ipotesi in cui, successivamente all'emissione della misura cautelare, sia stata ravvisata la competenza territoriale di altro Giudice. Nè può ravvisarsi un effettivo contrasto con la precedente decisione di questa Corte - sentenza n. 16478/2006 citata nell'ordinanza di rimessione - attesa la peculiarità del caso allora in esame (misura restrittiva negata dal GIP ed applicata dal Tribunale del riesame, sicché correttamente si è in quest'ultimo ravvisato il Giudice competente non potendo nel primo, che aveva negato il provvedimento restrittivo, individuarsi il giudice competente L. n. 69 del 2005, ex art. 28).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008