Sentenza 5 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il provvedimento con il quale il P.M. ha rigettato la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dallo stesso ufficio, ai sensi dell'art. 28 lett. b) L. 22 aprile 2005 n. 69, per l'esecuzione di un pena detentiva. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale, nella fase attiva di consegna, consente di contestare il titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest'ultimo).
Commentari • 3
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1. È stata assegnata alle Sezioni unite la questione indicata in epigrafe e la discussione del relativo ricorso è stata fissata per l'udienza del 21 giugno 2012. Sembra opportuno, per la sua migliore intelligenza, un rapido excursus sulle cadenze processuali che hanno contrassegnato la vicenda all'attenzione della Corte. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, il 17 febbraio 2011 il Tribunale di Napoli condannò l'odierno ricorrente per associazione di tipo mafioso ed estorsione e il successivo 25 marzo, in relazione a tale condanna, emise nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere. Proposto riesame, il giudice competente confermò l'11 aprile 2011 la …
Leggi di più… - 2. Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2018
- 3. M.A.E. processuale: problematiche applicative in sede di gravamehttps://www.filodiritto.com/ · 23 giugno 2012
La sentenza in esame è di notevole interesse scientifico posto che affronta la vexata quaestio inerente le problematiche sottese a quali sarebbero i mezzi esperibili avverso il provvedimento con il quale viene rigettata la richiesta del p.m. di emissione del mandato di arresto europeo (nei casi di procedura attiva di consegna) nonché il provvedimento de libertate applicato ai sensi dell'art. 28, co. I, lett. a), legge, 22 aprile 2005, n. 69. Orbene, procedendo per gradi, in materia di impugnazione, l'art. 22, co. I, l., 22 aprile 2005, n. 69, prevede che contro “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2007, n. 9273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9273 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/02/2007
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Stefano Antonio - Consigliere - N. 291
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43577/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HY AI FF Fasola, nata ad [...] il [...];
avverso il provvedimento del 25 settembre 2006 emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
uditala relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udire le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Nei confronti di HY AI FF Fasola il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, in sede di esecuzione, ha emesso mandato di arresto Europeo per l'esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città in data 4 febbraio 1998 l'aveva condannata alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per concorso in rapina aggravata e in detenzione di armi, fatti commessi il 22 marzo 1991.
2. L'imputata, con istanze del 10 e 17 agosto 2006, ha chiesto la revoca del mandato d'arresto.
Con provvedimento del 25 settembre 2006 il procuratore della Repubblica ha rigettato la richiesta di revoca e ha trasmesso gli atti al giudice dell'esecuzione per quanto riguarda l'applicazione dell'indulto.
3. Contro questo provvedimento l'imputata ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi:
- violazione della L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, per erronea applicazione del mandato d'arresto Europeo a fatti commessi nel 1991, quindi prima dei termini cui la L. n. 69 del 2005 subordina l'efficacia della nuova normativa;
- violazione della L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 3, per erronea applicazione del mandato d'arresto in quanto, riferendosi la richiesta ad ipotesi di consegna obbligatoria, il nuovo procedimento trova applicazione solo per i reati commessi successivamente all'aprile del 2005;
- violazione del principio di specialità di cui alla L. n. 68 del 2005, art. 32, in quanto la consegna dell'imputata per il reato di rapina comporterebbe l'esecuzione di un precedente ordine di carcerazione emesso anche per altri reati, diversi ed anteriori rispetto a quelli riguardanti il mandato d'arresto Europeo;
- nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, avendo il pubblico ministero del tutto omesso di prendere in considerazione le censure di legittimità proposte nell'istanza di revoca del mandato d'arresto Europeo, riferendosi ad una applicazione dell'indulto mai richiesta, difetto di motivazione che secondo la ricorrente determinerebbe la nullità del mandato stesso.
4. Il ricorso è inammissibile.
La parte ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di revoca del mandato d'arresto Europeo, cioè un provvedimento del pubblico ministero come tale non impugnabile nel nostro sistema processuale, che non ammette impugnazioni contro atti delle parti del processo, ma solo nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice, secondo il principio di tassatività sancito dall'art. 568 c.p.p.. Ed infatti, la L. n. 69 del 2005, oltre a non prevedere una ipotesi di revoca del mandato su istanza dell'interessato, non contempla la possibilità di impugnare il rigetto di una richiesta di revoca del mandato d'arresto Europeo, tanto è vero che il pubblico ministero avrebbe anche potuto non dare corso alla citata richiesta.
Secondo l'ordinamento processuale la ricorrente avrebbe potuto solo contestare il titolo su cui si fondava il mandato d'arresto Europeo, in altre parole avrebbe dovuto, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, provocare un incidente di esecuzione al fine di contestare l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva che era alla base della richiesta del Pubblico Ministero, e solo in esito a tale incidente avrebbe potuto proporre ricorso per Cassazione.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2007