Sentenza 19 aprile 2006
Massime • 1
La competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo, di cui all'art. 28 L. 22 aprile 2005, n. 69, spetta al Tribunale del riesame, nel caso in cui il G.i.p. abbia rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare e la stessa sia stata disposta dal Tribunale stesso in seguito a gravame del pubblico ministero (fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza).
Commentario • 1
- 1. Nuovamente alle Sezioni unite la questione della competenzaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. A meno di un anno e mezzo dalla decisione - di inammissibilità per (una discutibile) manifesta infondatezza dei motivi - su analoga questione, approda nuovamente alle Sezioni unite il problema dell'individuazione del giudice competente all'emissione del mandato d'arresto europeo: la discussione del relativo ricorso è fissata per l'udienza del 28 novembre 2013. L'avere già accennato, in questa Rivista, sia in sede di presentazione della precedente ordinanza di rimessione (Cass., sez. VI, 13 marzo 2012 n. 12321), sia nella nota di commento alla citata sentenza (Sez. un., 21 giugno 2012 n. 30679), al problema controverso ci esime dal dilungarci ora su di esso, anche perché le decisioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2006, n. 16478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16478 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/04/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1434
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 008123/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE LIBERTÀ ROMA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) G.I.P. TRIBUNALE ROMA - CONFLITTO;
ORDINANZA del 21/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO per la competenza del Tribunale di Roma anzi nel G.I.P. del medesimo Tribunale. OSSERVA
Il tribunale del riesame di Roma, adito dal P.M. a seguito di rigetto della richiesta di ordinanza custodiale in carcere nei confronti di LW UE (residente in [...]), provvedeva in conformità alla richiesta il 5.5.2005; il ricorso per Cassazione proposto nell'interesse del UE era rigettato da questa Corte l'11.1.2006. Il P.M. chiedeva quindi al G.I.P. l'emissione del mandato di arresto europeo;
ma il G.I.P., con provvedimento del 21.1.2006, si dichiarava incompetente, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, che aveva disposto la misura cautelare.
Il tribunale, coll'ordinanza di cui in epigrafe, si dichiarava a sua volta incompetente, non ritenendosi titolare di un autonomo potere cautelare ed essendo intervenuto solo incidentalmente, sul titolo negato dal G.I.P.; nessun adempimento esecutivo conseguiva all'ordinanza che accoglieva la richiesta di riesame e dunque doveva ritenersi la competenza del G.I.P., al di là della mera espressione letterale della norma di riferimento.
Conseguentemente rilevava conflitto, chiedendone a questa Corte la risoluzione.
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Detto conflitto deve essere risolto affermandosi la competenza del tribunale del riesame. Quest'ultimo giudice ha ritenuto di dover diversamente atteggiarsi, prescindendo dalla lettera della legge, che è invero assai chiara, prevedendo la L. n. 69 del 2005, art. 28, comma 1, lett. a) che il mandato d'arresto europeo sia emesso dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere - nella specie, appunto, il tribunale;
ma lo ha fatto con argomenti inconferenti, giacché il potere cautelare di cui parla l'ordinanza che rileva il conflitto non è esclusiva del G.I.P., dal momento che la legge prevede che la misura possa essere applicata anche in sede di riesame o appello;
e che l'applicazione è comunque sempre un incidente del procedimento, avendo la legge stabilito che debba percorrersi un'autonoma procedura de libertate, allorché nel corso delle indagini preliminari o del processo stesso di cognizione, si ritenga necessaria la privazione della libertà nei confronti dell'indagato e dell'imputato. Che poi il tribunale della libertà non abbia, ordinariamente, da compiere atti di esecuzione della propria ordinanza è aspetto irrilevante, ai fini che qui contano, stante l'espressa previsione normativa sopra ricordata, che gli impone di emettere il mandato d'arresto. In presenza della quale, non si vede proprio come potrebbe indentificarsi nel g.i.p., che ha negato il provvedimento custodiale, il giudice che lo ha applicato.
Dichiarata dunque la competenza del tribunale di Roma, gli atti debbono essergli trasmessi per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Roma, al quale dispone siano trasmessi gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006