Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
La competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo (art. 28 L. 22 aprile 2005, n. 69) processuale spetta al giudice che ha applicato la misura cautelare, anche se il procedimento penda davanti ad un giudice diverso. (In applicazione di tale principio, la Corte, nel risolvere un conflitto di competenza, ha dichiarato la competenza del giudice del dibattimento che aveva emesso la misura cautelare).
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- 1. Alle Sezioni unite la questione della competenza all'emissione delGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stata assegnata alle Sezioni unite la questione indicata in epigrafe e la discussione del relativo ricorso è stata fissata per l'udienza del 21 giugno 2012. Sembra opportuno, per la sua migliore intelligenza, un rapido excursus sulle cadenze processuali che hanno contrassegnato la vicenda all'attenzione della Corte. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, il 17 febbraio 2011 il Tribunale di Napoli condannò l'odierno ricorrente per associazione di tipo mafioso ed estorsione e il successivo 25 marzo, in relazione a tale condanna, emise nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere. Proposto riesame, il giudice competente confermò l'11 aprile 2011 la …
Leggi di più… - 2. Nuovamente alle Sezioni unite la questione della competenzaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. A meno di un anno e mezzo dalla decisione - di inammissibilità per (una discutibile) manifesta infondatezza dei motivi - su analoga questione, approda nuovamente alle Sezioni unite il problema dell'individuazione del giudice competente all'emissione del mandato d'arresto europeo: la discussione del relativo ricorso è fissata per l'udienza del 28 novembre 2013. L'avere già accennato, in questa Rivista, sia in sede di presentazione della precedente ordinanza di rimessione (Cass., sez. VI, 13 marzo 2012 n. 12321), sia nella nota di commento alla citata sentenza (Sez. un., 21 giugno 2012 n. 30679), al problema controverso ci esime dal dilungarci ora su di esso, anche perché le decisioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2009, n. 18569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18569 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/04/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1391
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI AE - Consigliere - N. 7589/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CORTE ASSISE S. M. CAPUA VETERE - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI - CONFLITTO;
ALTRO CORTE ASSISE del 20/02/2009 di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'affermazione della competenza della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con provvedimento del 6 febbraio 2009 il Presidente della Corte di assise di appello di Napoli ha declinato, in favore della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, la competenza a provvedere in ordine richiesta del Procuratore generale della Repubblica di spedizione del c.d. "mandato di arresto europeo" a carico di DI AE, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da quella Corte di primo grado il 21 aprile 2002, argomentando che la considerazione del tempo trascorso dalla data di emissione e della disponibilità degli atti non consentono di derogare al tassativo tenore della legge la quale attribuisce al giudice che ha adottato la misura coercitiva il compito della formazione del titolo in questione.
2. - Resiste alla declinatoria della competenza la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, mediante ordinanza del 20 febbraio 2009, colla quale solleva conflitto di competenza, obiettando, con citazione di pertinente arresto di questa Corte, che l'interpretazione sistematica consente di superare il dato letterale nel senso della attribuzione dell'incombente "al giudice titolare del potere cautelare" e, dunque, nella specie alla procedente Corte di assise di appello di Napoli, in quanto l'adempimento richiesto presuppone "necessariamente la disponibilità degli atti". 3. - Il conflitto negativo improprio - ammissibile in rito ricusando contemporaneamente entrambi i giudici di provvedere sulla richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli di emissione del provvedimento a carico dell'imputato - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza della Corte che per ultima l'ha negata.
In proposito questa Corte regolatrice ha riesaminato il proprio più recente orientamento (richiamato dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere: Sez. 1^, 29 aprile 2008, n. 26635, massima n. 240531) e, peraltro, tutt'altro che univoco (v. contrai Sez. 1^, 19 aprile 2006, n. 16478, Abdelwahab, massima n. 233578), e, risolvendo il contrasto, ha fissato il principio di diritto secondo il quale spetta al giudice che ha emesso l'ordinanza coercitiva da eseguire nello spazio giuridico della Unione, provvedere alla compilazione del c.d. mandato di arresto europeo (Sez. 1^, 26 marzo 2009, n. 15200, Lauricella, in conflitto tra il giudice per le indagini preliminari e il collegio del Tribunale ordinario di Palermo).
Tale indirizzo deve essere tenuto fermo.
All'approfondimento della analisi non è dato, infatti, censire la ricorrenza di apprezzabili addentellati di carattere sistematico ovvero di elementi esegetici di tipo logico - funzionale che permettano di superare il dato testuale della L. 22 aprile 2005, n.69, art. 28. Deve, innanzi tutto, escludersi che la compilazione e la spedizione del c.d. mandato di arresto siano espressione della potestà coercitiva e, pertanto, rientrino nelle generali attribuzioni del giudice procedente, ai termini dell'art. 279 c.p.p.. Si tratta di attività di carattere meramente certificativo - amministrativo - strumentale, preordinata alla esecuzione della ordinanza cautelare fuori dei confini dello Stato, la quale non offre alcun margine di discrezionalità al compilatore e costituisce adempimento assolutamente dovuto e a contenuto vincolato. Nè giova la considerazione di (supposte) esigenze di carattere pratico, in relazione alla immediata disponibilità degli atti occorrenti per attingere i dati necessari per la compilazione del provvedimento e al correlato aspetto della economia processuale, sotto il profilo che specie ove - come nel caso esame - sia decorso un notevole lasso di tempo dalla emissione della ordinanza coercitiva, il giudice che l'ha deliberata non è, più, in possesso del fascicolo, in dipendenza della evoluzione di fase o di grado del processo.
L'obiezione non è fondata.
Innanzi tutto perché la stessa ordinanza che ha disposto la misura coercitiva (necessariamente non ancora in corso di esecuzione, se è richiesto il c.d. mandato di cattura europeo) non deve essere allegata al fascicolo formato per il dibattimento (a contrariisi art.432 c.p.p.), sicché il giudice procedente non ha la disponibilità
del provvedimento.
Inoltre, secundum id quod plerumque accidit, gli atti sulla base dei quali è fondata la coercizione, sono custoditi nel fascicolo del Pubblico Ministero e neppure di essi il giudice dibattimentale procedente ha la disponibilità.
Conclusivamente, non c'è ragione che suffraghi il trasferimento - in via interpretativa - al giudice che procede del compito che la legge assegna, invece, al giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo.
Consegue l'affermazione della competenza della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009