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14 maggio 2005
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23 marzo 2016
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20 febbraio 2021
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11 agosto 2023
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Art. 19. (( (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). )) (( 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.
2. Se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis ))
2. Se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis ))
Commentari • 53
- 1. Compiuta giacenza presso domicilio eletto non basta per conoscenza effettiva del processo (Cass. 16684/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 maggio 2025 · 19.970268
[…] Italia), ma anche come recepite nel nostro ordinamento (ad esempio, l'art. 19, legge n. 69 del 2005, in tema di mandato d'arresto europeo), la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione dello stesso soltanto quando egli si sia ad essa deliberatamente sottratto. […]
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Giurisprudenza • 286
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2019, n. 4942Provvedimento: […] Rileva che il mandato di arresto non ha informazioni complete in ordine alla citazione dell'imputato ed alla sua informazione sul giorno e luogo del processo. - L'art. 19 legge 69/ 2005 va interpretato in relazione alla direttiva 343 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dovendosi quindi dimostrare l'adeguatezza degli sforzi per rintracciare l' imputato. […]Leggi di più...
- mandato di arresto europeo·
- radicamento·
- condizioni di detenzione·
- direttiva 343/2016/UE·
- art. 19 I. 69/2005·
- integrazione documentale·
- motivazione diniego consegna·
- principio di fiducia reciproca·
- art. 18 I. 69/2005