Articolo 39 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 38Articolo 40
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14 maggio 2005
Art. 39. (Norme applicabili). 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 , e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Nota all' art. 39:
- La legge 7 ottobre 1969, n. 742 , reca: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1969, n. 281.
Entrata in vigore il 14 maggio 2005
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