Sentenza 12 dicembre 2001
Massime • 2
In tema di rogatorie internazionali, è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascun Stato, sicché un provvedimento giurisdizionale, per esistere giuridicamente e spiegare efficacia sul territorio di un determinato Stato, non può che essere adottato dall'autorità giudiziaria che ad esso appartiene; ne consegue che è inammissibile la richiesta di riesame, avanzata a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso la richiesta di sequestro inoltrata all'autorità' giudiziaria straniera con commissione rogatoria, in quanto l'atto assunto per rogatoria è riferibile alla sola autorità' giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento.
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari reali, la fissazione dell'udienza di cui all'324, comma 6 cod.proc.pen., non implica un vaglio positivo dell'ammissibilità dell'istanza, con l'effetto che il provvedimento 'de plano' con il quale, a norma dell'art. 127, comma 9, cod.proc.pen., va dichiarata l'inammissibilità dell'atto introduttivo, può essere adottato anche dopo la fissazione dell'udienza qualora i relativi presupposti legali vengono rilevati solo dopo tale momento e pur se a detta fissazione non abbia fatto seguito la spedizione dei rituali avvisi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2001, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 12/12/2001
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. NICOLA MILO rel. Consigliere N. 3680
3. Dott. FRANCESCO P. GRAMENDOLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 20/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UC GI, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 29/11/2000 del Tribunale di Perugia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. F. Cosentino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. S. Bortone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza "de plano" 29/11/2000, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di UC GI, del sequestro di due conti correnti bancari a costui riferibili eseguito, su richiesta di assistenza giudiziaria in data 8/2/00 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, sul territorio del Principato di Monaco. Riteneva il Tribunale che era attivabile la procedura di riesame in relazione ad un provvedimento di sequestro adottato, sia pure nell'ambito del procedimento pendente in Italia a carico del UC per il reato di cui all'art. 319 ter c.p., dall'Autorità giudiziaria straniera, investita con Commissione rogatoria. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il UC, deducendo: 1) violazione dell'art. 127/1^ c.p.p., non essendogli stato ritualmente notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame, con conseguente violazione del principio del contraddittorio: l'inammissibilità, per altro, in quanto non palese, non poteva essere dichiarata "de plano";
2) violazione dell'art. 5 della legge 20/3/1865 n. 2248, sotto il profilo della illegittimità della commissione regatoria, perché chiesta sulla base di un atto amministrativo in contrasto con la Costituzione e, quindi, da disapplicare: la Convenzione 20/5/1866 tra l'Italia e il Principato di Monaco era stata resa esecutiva nel nostro ordinamento con regio decreto e, quindi, con atto amministrativo che, non avendo forza e valore di legge, doveva essere disatteso, con la conseguenza della illegittimità della commissione rogatoria, richiesta sulla base della detta Convenzione;
in ogni caso, la richiesta di sequestro avanzata dall'Autorità giudiziaria italiana a quella monegasca, in base all'art. 13 della Convenzione, doveva considerarsi un vero e proprio sequestro disposto dalla prima e, quindi, soggetto a riesame, altrimenti opinato, evidente era il contrasto di detta norma con gli art. 3 e 24 della Costituzione. All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è privo di fondamento.
Corretta, per le ragioni che saranno di seguito esposte, è la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice del riesame e, di conseguenza, corretta deve ritenersi la procedura "de plano" seguita, che non ha garantito la rituale notifica dell'avviso di udienza camerale all'imputato.
Ed invero, la complessa disciplina del rito in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. (richiamato dall'art. 324/6^ s.c.) comprende, al nono comma, una apposita previsione riguardante l'ipotesi d'inammissibilità dell'atto introduttivo, la quale può essere dichiarata con ordinanza "anche senza formalità di procedura", salva naturalmente diversa previsione specifica. La locuzione va interpretata nel senso che il giudice sia tenuto a pronunciarsi "de plano", di norma, prima della fissazione dell'udienza proprio per evitare che essa s'instauri, e ciò in ossequio al principio della "massima semplificazione" e della "eliminazione di ogni atto e attività non essenziale" contenuto nella direttiva 1 della legge delega, ma nessun concreto ostacolo sussiste acché la declatoria d'inammissibilità sia pronunciata dopo la fissazione dell'udienza, se i relativi presupposti legali vengano rilevati solo dopo tale monumento;
la mera fissazione dell'udienza non implica, infatti, un implicito vaglio positivo dell'ammissibilità dell'udienza, con l'effetto che l'inammissibilità può sempre essere dichiarata e a nulla rileva che alla fissazione della udienza non siano seguiti, come nella specie, i rituali avvisi, proprio perché la relativa declaratoria può essere adottata "de plano", il che non implica alcuna violazione delle garanzie di contraddittorio, del momento che la ricorribilità dell'ordinanza in cassazione consente comunque l'instaurazione di una fase giurisdizionale posticipata su impulso di parte. Quanto alla ritenuta inammissibilità del riesame, va ribadita la correttezza di tale conclusione, in forza delle seguenti riassuntive considerazioni.
Innanzi tutto, legittima deve ritenersi la richiesta di assistenza giudiziaria al Principato di Monaco, sollecitata in base alle disposizioni della Convenzione resa esecutiva in Italia con r.d. 20/5/1866. L'assunto secondo cui l'ordine di esecuzione di tale Convenzione, in quanto adottato - secondo la previsione dello Statuto Albertino - dal potere esecutivo, sarebbe in contrasto con la Costituzione e, quindi, viziato da illegittimità, la quale si rivenderebbe sulla commissione rogatoria, non ha alcun pregio. In virtù di un principio di continuità istituzionale, al quale si richiama la 16^ disposizione transitoria e finale della Costituzione, è in realtà la stessa Carta a salvare la validità dei procedimenti di formazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge anteriori all'entrata in vigore (1/1/1948) di essa. Il rapporto tra norme della Costituzione regolanti aspetti formali (e tra esse quelle relative alla notifica e ordine di esecuzione di convenzioni internazionali) e leggi anteriori è un rapporto di illegittimità sopravvenuta, che non può avere affetto retroattivo, consegue che restano salvi gli atti legislativi e quelli aventi forza di legge emanati - secondo forme dell'epoca - nel periodo anteriore all'entrata in vigore della Carta Fondamentale (cfr. C. Cost. sent. 20-6-1968 n. 73). Ciò posto, va, poi, precisato che è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascuno Stato, con l'effetto che un provvedimento giurisdizionale, per esistere giuridicamente e spiegare efficacia sul territorio di un determinato Stato, non può che essere adottato dall'Autorità giudiziaria di tale Stato.
L'atto assunto per rogatoria all'estero è, quindi, riferibile all'Autorità dello Stato estero nel quale viene eseguito:
l'Autorità giudiziaria richiesta di tale esecuzione non svolge un'attività vincolata, priva di "chances" va valutative, ma deve, quanto meno, verificare che l'atto richiesto risponda alle regole interne del proprio ordinamento ("... conformemente aux lois en vigueur dans le pays où ... l'acte sera delivrè": art. 13 Convenzione), la cui osservanza è sempre verificabile attraverso la attivazione da parte dell'interessato del regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento.
Si pone al di fuori della logica del sistema dei diritto internazionale la tesi, sostenuta in ricorso, secondo cui la mera richiesta, a mezzo di rogatoria all'estero, di un sequestro probatorio integrerebbe, di per sè, un vero e proprio provvedimento di sequestro adottato dall'Autorità giudiziaria italiana e, pertanto, soggetto a regime dell'impugnazione previste dal nostro ordinamento (riesame). Nessun poter d'intervento diretto su territorio estero può essere riconosciuto all'Autorità giudiziaria italiana e la necessità di una attività di acquisizione probatoria all'estero non può che essere vincolata attraverso il sistema della rogatoria;
in tale caso, l'atto eseguito non può che essere imputabile, come si è detto, all'Autorità dello Stato richiesto. Non può, tuttavia, essere eluso il problema connesso alla concreta esecuzione del sequestro, i cui effetti si riversano, in termini di utilizzabilità, nel procedimento penale che si svolge in Italia, nel cui ambito il soggetto interessato non rimane privo di qualsiasi tutela giuridica, per così dire, "indigena" in relazione ai detti effetti per lui pregiudizievoli: può sempre richiedere all'Autorità competente la restituzione del bene ex art. 263 c.p.p. e attivare eventualmente la procedura dell'incidente di esecuzione, così salvaguardando l'esigenza di tutela sostanziale del suo diritto (cfr. Cass. Sez. 6^ 22/12/1999, P.M./UC). Tale linea interpretativa, ponendosi sul solco del sostanziale rispetto del diritto di difesa dell'indagato o dell'imputato, toglie ogni valenza ai dubbi di costituzionalità prospettati in ricorso. Al rigetto del gravame, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2002