Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2001, n. 5447
CASS
Sentenza 12 dicembre 2001

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In tema di rogatorie internazionali, è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascun Stato, sicché un provvedimento giurisdizionale, per esistere giuridicamente e spiegare efficacia sul territorio di un determinato Stato, non può che essere adottato dall'autorità giudiziaria che ad esso appartiene; ne consegue che è inammissibile la richiesta di riesame, avanzata a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso la richiesta di sequestro inoltrata all'autorità' giudiziaria straniera con commissione rogatoria, in quanto l'atto assunto per rogatoria è riferibile alla sola autorità' giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento.

In tema di procedimento di riesame di misure cautelari reali, la fissazione dell'udienza di cui all'324, comma 6 cod.proc.pen., non implica un vaglio positivo dell'ammissibilità dell'istanza, con l'effetto che il provvedimento 'de plano' con il quale, a norma dell'art. 127, comma 9, cod.proc.pen., va dichiarata l'inammissibilità dell'atto introduttivo, può essere adottato anche dopo la fissazione dell'udienza qualora i relativi presupposti legali vengono rilevati solo dopo tale momento e pur se a detta fissazione non abbia fatto seguito la spedizione dei rituali avvisi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2001, n. 5447
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5447
    Data del deposito : 12 dicembre 2001

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