Art. 30. (( (Contenuto del mandato d'arresto europeo).)) (( 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.
2. Nel caso previsto dall'articolo 18-ter, comma 3, non appena riceve notizia della richiesta formulata dalla persona nei cui confronti il mandato di arresto europeo e' stato emesso, il pubblico ministero inoltra copia della sentenza all'autorita' dello Stato di esecuzione. )) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 ".
2. Nel caso previsto dall'articolo 18-ter, comma 3, non appena riceve notizia della richiesta formulata dalla persona nei cui confronti il mandato di arresto europeo e' stato emesso, il pubblico ministero inoltra copia della sentenza all'autorita' dello Stato di esecuzione. )) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 ".