Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 28 della L. 22 aprile 2005, n. 69, la competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo processuale spetta al giudice che ha applicato la misura cautelare, anche se il procedimento penda davanti ad un giudice diverso.(Nella specie, la Corte, in relazione al conflitto di competenza sollevato dal giudice del dibattimento, ha dichiarato la competenza del G.i.p. che aveva emesso la misura cautelare).
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- 1. Alle Sezioni unite la questione della competenza all'emissione delGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stata assegnata alle Sezioni unite la questione indicata in epigrafe e la discussione del relativo ricorso è stata fissata per l'udienza del 21 giugno 2012. Sembra opportuno, per la sua migliore intelligenza, un rapido excursus sulle cadenze processuali che hanno contrassegnato la vicenda all'attenzione della Corte. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, il 17 febbraio 2011 il Tribunale di Napoli condannò l'odierno ricorrente per associazione di tipo mafioso ed estorsione e il successivo 25 marzo, in relazione a tale condanna, emise nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere. Proposto riesame, il giudice competente confermò l'11 aprile 2011 la …
Leggi di più… - 2. Nuovamente alle Sezioni unite la questione della competenzaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. A meno di un anno e mezzo dalla decisione - di inammissibilità per (una discutibile) manifesta infondatezza dei motivi - su analoga questione, approda nuovamente alle Sezioni unite il problema dell'individuazione del giudice competente all'emissione del mandato d'arresto europeo: la discussione del relativo ricorso è fissata per l'udienza del 28 novembre 2013. L'avere già accennato, in questa Rivista, sia in sede di presentazione della precedente ordinanza di rimessione (Cass., sez. VI, 13 marzo 2012 n. 12321), sia nella nota di commento alla citata sentenza (Sez. un., 21 giugno 2012 n. 30679), al problema controverso ci esime dal dilungarci ora su di esso, anche perché le decisioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 15200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15200 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/03/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1234
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 003661/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. PALERMO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TR PALERMO;
ORDINANZA del 26/01/2009 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Montagna ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Palermo.
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Palermo declinava la propria competenza a decidere sulla istanza avanzata dal P.G,, su richiesta del Ministero dell'Interno, volta ad ottenere l'emissione del mandato di arresto europeo, in quanto la competenza sarebbe stata attribuita, da una decisione della Suprema Corte in analoga fattispecie, al giudice che procede che, nel caso di specie, era il Tribunale di Palermo davanti al quale pendeva il processo a carico di RI TO. Il Tribunale di Palermo, ricevuti gli atti, declinava la propria competenza affermando che la L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 28 e 29 facevano riferimento, non al giudice che procede, ma al giudice che ha emesso la misura cautelare e, inoltre, che vi sarebbero gravi ragioni di opportunità a che non fosse il giudice che procede ad emettere il provvedimento, visto che richiederebbe una inopportuna anticipazione di valutazioni di merito, col rischio di determinarne l'incompatibilità. Deve preliminarmente essere dichiarata l'ammissibilità della denuncia di conflitto in quanto dal rifiuto di due giudici di conoscere del procedimento ne è nata una stasi processuale insuperabile senza l'intervento della Corte. La Corte ritiene che debba essere dichiarata la competenza del GIP di Palermo. Sul punto vi sono state due pronunce della Prima Sezione della Corte di Cassazione di tenore diverso. Con la prima pronuncia si è ritenuto che la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo spetta al giudice che ha emesso la misura, così come recita la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 28, identificandolo nel caso di specie nel tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del P.M. contro la decisione negativa dal GIP;
in motivazione si è ritenuta insuperabile la lettera della norma che fa riferimento in modo esplicito proprio al giudice che ha emesso la misura (Sez. 1, 19 aprile 2006 n. 16478, rv. 233578). Con la seconda pronuncia si è affermato, invece, che la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo è del giudice che procede, dovendo, la norma di cui alla citata legge, art. 28, essere interpretata alla luce del contesto normativo in cui è inserita e delle finalità perseguite, dovendo essere coordinata con la citata legge, artt. 30 e 39. In motivazione si osservava che le notizie che debbono corredare il mandato di arresto ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 30 presuppongono la disponibilità degli atti ed una conoscenza dell'iter processuale che può aver modificato l'originario quadro probatorio, e, pertanto, la competenza deve essere attribuita al giudice che procede. Il collegio non ravvisava un contrasto con la precedente pronuncia in quanto quella si riferiva ad una fattispecie particolare. (Sez. 1, 29 aprile 2008 n. 26635, rv. 240531). Orbene il collegio ritiene di dover riconsiderare la decisione assunta da ultimo in quanto contrastante con la lettera della legge che ha esplicitamente fatto riferimento non al giudice che procede ai sensi dell'art. 279 c.p.p. ma al giudice che ha emesso la misura, osservando che per contrastare la lettera della legge è necessario individuare forti ragioni di ordine sistematico che nel caso di specie non appaiono sussistenti. Infatti le ragioni addotte dalla decisione del 2008 fanno leva sulla constatazione fattuale che solo il giudice in possesso degli atti ha una conoscenza effettiva dello stato del processo, mentre il GIP che ha emesso la misura non è più a conoscenza dello sviluppo processuale. Tale constatazione non tiene però conto del fatto che nel caso in questione la misura cautelare non è mai stata eseguita e il giudice che procede, nel caso il giudice del dibattimento, non ha affatto la disponibilità degli atti sulla cui base è stata emessa la misura cautelare, che fanno parte del fascicolo del P.M. incaricato della esecuzione dell'ordinanza. La citata legge, art. 29 non subordina l'emissione del mandato ad una valutazione di merito ma solo alla condizione che l'imputato o il condannato risultino nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, con la conseguenza che la sua adozione non appare espressione dell'esercizio del potere cautelare, ma uno strumento per consentire l'esecuzione in campo europeo dell'originario provvedimento. Inoltre la citata legge, art. 30 richiede che il mandato di arresto europeo contenga notizie esclusivamente legate alla misura cautelare emessa, e cioè la descrizione del fatto addebitato, epoca e luogo di commissione e grado di partecipazione in caso di concorso di persone, pena edittale minima e massima, e solo in caso di condanna definitiva la pena inflitta, nulla quindi che attenga all'iter processuale in corso. Infine la citata legge, art. 31 attribuisce al Procuratore Generale il compito di informare il Ministro di giustizia della notizia di revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'originario provvedimento cautelare. La circostanza che la citata legge, art. 39, preveda il richiamo delle norme del codice di procedura penale per quanto non previsto dalla presente legge, conferma che essendo disciplinata in modo specifico la competenza funzionale ad emettere il provvedimento, non è applicabile per analogia l'art. 279 c.p.p.. Conforta tale impostazione la circolare emessa dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia avente ad oggetto "Questioni applicative in ordine alla diffusione internazionale delle ricerche, alla emissione del mandato di arresto europeo e alla comunicazione al Ministro della giustizia della revoca, annullamento o perdita di efficacia del provvedimento cautelare in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo". In essa si chiarisce che la L. n. 69 del 2005 è stata emessa per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI ed in particolare all'art. 9, par. 3 della decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea che ha trasformato la semplice segnalazione al Sistema d'informazione Schengen, prima disposta dal Ministro di Giustizia su richiesta del P.M. e materialmente eseguita dalla Divisione SI.RE.NE del Ministero dell'Interno, in mandato di arresto europeo. La circolare individua poi un modello di MAE, predisposto in modo uniforme per tutti gli Stati che deve essere riempito solo nei campi liberi. Infine stabilisce che, poiché è compito del Procuratore Generale quello di informare il Ministero della Giustizia dei casi di revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'originaria misura, gli uffici giudiziali debbono notiziare il P.M. competente di ogni modifica affinché sia lui a comunicarla al P.G..
Si ritiene, pertanto, che sia conforme alla natura del MAE, provvedimento emesso in sede di procedura attiva di consegna, attribuirne la competenza al giudice che ha emesso la misura e nel caso di specie al GIP presso il Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009