Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la competenza dello Stato membro di emissione si limita alla verifica dell'osservanza delle norme che disciplinano la procedura attiva di consegna, mentre è rimessa all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione la corrispondente verifica dell'osservanza della procedura passiva. Ne consegue che solo dinnanzi a quest'ultima l'interessato può far valere le doglianze sulla ritualità della esecuzione del mandato di arresto europeo. (Fattispecie nella quale la persona consegnata aveva impugnato, con istanza di riesame, l'ordinanza cautelare applicatagli in Italia, deducendo la violazione, nel corso della procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo svoltasi in Belgio, delle garanzie ivi previste)
Commentario • 1
- 1. Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2007, n. 18466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18466 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/01/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 52
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 36429/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA FE, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia 26 luglio 2006.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Enrico DELEHAYE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del 26 luglio 2006 il Tribunale di Brescia - con la quale veniva confermata l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia 22 giugno 2006 che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare in carcere applicatagli - FE QE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione della L. 19 dicembre 2003, art. 11 belga di attuazione della decisione-quadro del Consiglio U.E. sul mandato di arresto europeo per omesso interrogatorio di garanzia dopo l'arresto, eseguito in Belgio il 24 ottobre 2005;
2. violazione della L. 19 dicembre 2003, art. 11 belga di attuazione della decisione-quadro del Consiglio U.E. sul mandato di arresto europeo per omessa traduzione del mandato di arresto europeo nella lingua-madre dell'arrestato, che, se fosse stato interrogato, avrebbe fatto presente di parlare soltanto l'albanese.
L'impugnazione è inammissibile.
Il sistema della L. 22 aprile 2005, n. 69, che ha recepito la decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, si articola in due distinte procedure di consegna, passiva ed attiva. La prima riguarda le norme da seguire al fine della consegna da parte dello Stato italiano di un imputato o di un condannato all'estero in esecuzione del mandato di arresto emesso da uno Stato membro dell'Unione Europea;
la seconda le norme che regolano l'emissione di un mandato di arresto europeo da parte dello Stato italiano per richiedere la consegna di un imputato o di un condannato in Italia da parte da uno Stato membro dell'Unione Europea.
La competenza dello Stato membro di emissione del mandato di arresto europeo si limita alla verifica dell'osservanza delle norme che disciplinano la procedura attiva di consegna (per lo Stato italiano la L. n. 69 del 2005, artt. 28 e 33), essendo la corrispondente verifica dell'osservanza della procedura passiva di consegna (per lo Stato italiano la L. n. 69 del 2005, artt. 5 e 27) rimessa all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione. La ripartizione della giurisdizione sulle due procedure tra due Stati diversi, quello di emissione e quello di esecuzione del mandato di arresto europeo, comporta la sottoposizione di ciascuna esclusivamente alla legge dello Stato competente. Pertanto le garanzie dell'esecuzione sono quelle della legge regolatrice propria dello Stato competente, peraltro corrispondenti a quelle stabilite dalla citata decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio U.E. di cui le leggi di entrambi gli stati membri costituiscono mezzo di ricezione.
Di conseguenza, sebbene le due procedure, autonome sotto il profilo formale, si integrino nell'obiettivo finale della consegna, tuttavia la mancata osservanza delle norme della legge di esecuzione non può farsi valere nel territorio e nell'ordinamento dello Stato membro di emissione, che è carente di giurisdizione in ordine all'applicazione della legge dello Stato membro di esecuzione.
In particolare - come risulta dalla disposizioni dettata alla L. n.69 del 2005 cit., art. 30, sul contenuto del mandato di arresto europeo - è competenza esclusiva dello Stato membro di esecuzione l'eventuale traduzione del predetto mandato, quale titolo esecutivo, nella lingua-madre dell'interessato anche a mezzo di un interprete appositamente nominato, la cui omissione non può farsi valere se non nel corso della procedura esecutiva e con i mezzi propri dell'ordinamento dello Stato membro competente.
Nella specie il ricorrente non deduce alcuna violazione della legge italiana, anzi afferma espressamente la correttezza della procedura seguita in Italia, dove il QE è stato interrogato entro i cinque giorni dalla consegna, sicché appare adeguatamente motivata l'ordinanza di rigetto, che si è uniformata ai principi suesposti, rilevando peraltro che nell'ordinanza del 4 novembre 2005, con la quale il Tribunal de premiere instance di Bruxelles ha dichiarato esecutivo il mandato di arresto europeo, si da riferimento al provvedimento coercitivo emesso dal Giudice istruttore di Bruxelles il 24 ottobre 2005 in seguito alla messa a disposizione dell'interessato e del difensore della documentazione trasmessa dallo Stato italiano e all'interrogatorio del QE.
Il ricorso in esame appare pertanto manifestamente infondato con riguardo ai vizi dedotti ed alle eccezioni formulate con entrambi i motivi proposti e dev'essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007