Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2007, n. 18466
CASS
Sentenza 11 gennaio 2007

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, la competenza dello Stato membro di emissione si limita alla verifica dell'osservanza delle norme che disciplinano la procedura attiva di consegna, mentre è rimessa all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione la corrispondente verifica dell'osservanza della procedura passiva. Ne consegue che solo dinnanzi a quest'ultima l'interessato può far valere le doglianze sulla ritualità della esecuzione del mandato di arresto europeo. (Fattispecie nella quale la persona consegnata aveva impugnato, con istanza di riesame, l'ordinanza cautelare applicatagli in Italia, deducendo la violazione, nel corso della procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo svoltasi in Belgio, delle garanzie ivi previste)

Commentario1

  • 1Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2007, n. 18466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18466
Data del deposito : 11 gennaio 2007

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