Art. 31. (Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo). 1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale e' stato emesso e' stato revocato o annullato ovvero e' divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
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14 maggio 2005
14 maggio 2005
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- 1. Rapporti con le autorità giudiziarie straniere e principali questioni in tema di estradizione e MAEAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 agosto 2023 · 1.9957224
[…] Infine, secondo Sez. 1, n. 8521 del 18/12/2020, dep. 2021, Demaj Emanuel, Rv. 280558- 01 la disposizione di cui all'art. 31 legge 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui il m.a.e. perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace, si riferisce all'ipotesi in cui il m.a.e. non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè quando non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta. […]
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Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2016, n. 1449Provvedimento: […] e ciò in quanto, la declaratoria di inefficacia per motivi formali del provvedimento restrittivo del 19.9.2013 aveva determinato, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 69 del 2005, la perdita di efficacia anche del mandato di arresto europeo emesso sulla base di quel titolo esecutivo in data 28.3.2014. 2. […]Leggi di più...
- esclusione·
- rinnovazione per gli stessi reati oggetto del m.a.e·
- consegna dall'estero·
- necessità·
- avvio della procedura di "consegna suppletiva"·
- successiva perdita di efficacia del provvedimento restrittivo (art. 31 l. 22 aprile 2005 n. 69)·
- mandato di arresto europeo·
- rapporti giurisdizionali con autorità straniere