Art. 31. (Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo). 1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale e' stato emesso e' stato revocato o annullato ovvero e' divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
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14 maggio 2005
14 maggio 2005
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- 1. Condizioni carcerarie da verificare d'ufficio in procedimento MAE (Cass. 30578/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2023
La tematica della violazione dell'art. 3 CEDU deve essere affrontata di ufficio dalla Corte territoriale in quanto afferente alla tutela dei diritti fondamentali del consegnando come riconosciuti dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, anche in difetto di specifica deduzione nel giudizio di merito: è quindi necessario acquisire le necessarie indicazioni specifiche sullo spazio riservato a ciascun detenuto e sul regime applicabile all'odierno ricorrente in caso di consegna. Va estesa, per ragioni sistematiche e di coerenza, l'applicabilità anche ai MAE processuali dell'art. 18-bis, comma 2 legge 69/2005, che prevede il rifiuto di consegna di cittadino …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2016, n. 1449Provvedimento: […] e ciò in quanto, la declaratoria di inefficacia per motivi formali del provvedimento restrittivo del 19.9.2013 aveva determinato, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 69 del 2005, la perdita di efficacia anche del mandato di arresto europeo emesso sulla base di quel titolo esecutivo in data 28.3.2014. 2. […]Leggi di più...
- esclusione·
- rinnovazione per gli stessi reati oggetto del m.a.e·
- consegna dall'estero·
- necessità·
- avvio della procedura di "consegna suppletiva"·
- successiva perdita di efficacia del provvedimento restrittivo (art. 31 l. 22 aprile 2005 n. 69)·
- mandato di arresto europeo·
- rapporti giurisdizionali con autorità straniere