Sentenza 11 marzo 2002
Massime • 3
La garanzia di non punibilità per i componenti del Consiglio superiore della magistratura in relazione alle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e concernenti l'oggetto della discussione - garanzia prevista, a tutela della funzione istituzionale dell'organo di governo autonomo della magistratura, dall'art. 32 - bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiunto dall'art. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - si riferisce anche alla responsabilità civile e copre ogni manifestazione del pensiero in concreto attinente all'oggetto della discussione consiliare e strumentalmente collegata al fine dell'esercizio del voto; ne consegue che, ove sussista detto collegamento funzionale, il comportamento del componente del C.S.M. deve considerarsi legittimo e non produttivo di danno ingiusto, ancorché possa cagionare a terzi un pregiudizio, restando così precluso qualsiasi sindacato sul contenuto dell'opinione espressa, sulla rispondenza a veridicità della medesima nonché sulla potenziale idoneità a determinare un effetto di tipo diffamatorio. (Sulla base del principio di cui in massima, le Sezioni unite hanno cassato la sentenza del giudice di merito che, omettendo qualsiasi indagine sulla connessione funzionale delle dichiarazioni espresse con l'oggetto della discussione consiliare, vertente sul trasferimento per incompatibilità ambientale di un magistrato, aveva affermato la responsabilità civile del componente del C.S.M. soffermandosi esclusivamente sul fine diffamatorio che le animava).
Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all'uopo fissato dall'art. 52 cod. proc. civ., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
La garanzia di non punibilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, prevista dall'art. 32 - bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiunto dall'art. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, si riferisce esclusivamente ai componenti del Consiglio superiore della magistratura e non si applica, pertanto, ad altri soggetti, trattandosi di specifica esenzione soggettiva diretta ad evitare una indiretta forma di pressione sul libero esercizio delle prerogative del CSM, organo a rilevanza costituzionale, ma che non tocca l'oggettiva illiceità dell'atto, la quale riemerge in tutte le sue conseguenze allorché il contenuto lesivo dell'altrui reputazione sia diffuso da un terzo estraneo al Consiglio.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4345 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4345 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 4626/2021 R.G. proposto da: Fallimento della società di fatto e occulta tra M.M.G., D.C.G. e T.M., nonché degli stessi in proprio quali soci illimitatamente responsabili, tutti in persona del curatore fall.re Dott. P.A., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Vescovio n. 21, …
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ISSN 2385-1376 La violazione dell'obbligo di astensione nelle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c., comma 1 e con la sola eccezione dell'ipotesi di interesse diretto nella causa non si converte mai in un motivo di nullità della sentenza, in assenza di rituale istanza di ricusazione che sia stata respinta e che sia stata, in conseguenza di tale rigetto, impugnata. Questo è quanto espresso dall'ordinanza n. 12057 della Corte di Cassazione, Sezione prima Civile, pubblicata l'8 maggio 2019. Nel caso di specie, viene proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento di una società, dichiarato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2002, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
15557/2000
15558/2000
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE CANTILLO - Presidente di Sez. -
ff. di - Primo Presidente -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di Sez. -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n.
12246/00+12903/00+13257/00+15556/00+15557/00+15558/00 Ricorso n. 12246 proposto da
CC ON, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 71, presso lo studio del Prof. Avv. NN Arieta che unitamente ai Proff. Avv.ti Niccolò Lipari e Massimo Luciani lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
SP ON, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio LLAvv. NN NI che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, successivamente difeso anche dall'Avv. Augusta LA SI come da procura speciale per notaio Giuseppina Pessolano di Eboli del 3.7.2001 Rep. N. 16097.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
IA CO
ON FRANCESCON
IN NO
- intimato -
Ricorso n. 12903/00 proposto da
IN NO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio LLAvv. CO Pastore che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. - ricorrente incidentale -
contro
SP ON, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio LLAvv. NN NI che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, successivamente difeso anche dall'Avv. Augusta LA SI come da procura speciale per notaio Giuseppina Pessolano di Eboli del 3.7.2001 Rep. N. 16097.
- controricorrente -
e contro
CC ON
ON FRANCESCON
IA CO
- intimato -
Ricorso n. 13257/00 proposto da
ON PRANCESCON, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, presso lo studio del Prof. Avv. Enrico del Prato che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- ricorrente incidentale -
contro
SP ON, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio LLAvv. NN NI che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, successivamente difeso anche dall'Avv. Augusta LA SI come da procura speciale per notaio Giuseppina Pessolano di Eboli del 3.7.2001 Rep. N. 16097.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CC ON
IA CO
IN NO
- intimati -
Ricorso n. 15556/00 proposto da
SP ON, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio LLAvv. NN NI che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, successivamente difeso anche dall'Avv. Augusta LA SI come da procura speciale per notaio Giuseppina Pessolano di Eboli del 3.7.2001 Rep. N. 16097.
- ricorrente incidentale -
contro
IA CO
CC ON
ON FRANCESCON
IN NO
- intimati -
Ricorso n. 15557/00 proposto da
SP ON, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio LLAvv. NN NI che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, successivamente difeso anche dall'Avv. Augusta LA SI come da procura speciale per notaio Giuseppina Pessolano di Eboli del 3.7.2001 Rep. N. 16097.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CC ON, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 71, presso lo studio del Prof. Avv. NN Arieta che unitamente ai Proff. Avv.ti Niccolò Lipari e Massimo Luciani lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- controricorrente -
e contro
IA CO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni n. 235, presso lo studio LLAvv. Cristina Maria Cialdini che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
ON PRANCESCON
IN NO
- intimato -
Ricorso n. 15558/00 proposto da
SP ON, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio LLAvv. NN NI che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, successivamente difeso anche dall'Avv. Augusta LA SI come da procura speciale per notaio Giuseppina Pessolano di Eboli del 3.7.2001 Rep. N. 16097.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ON FRANCESCON
CC ON
IN NO
IA CO
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1388/00 del 04.04.2000 / 26.04.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.01.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Niccolò Lipari, Massimo Luciani, NN Arieta, CO Pastore, Enrico Del Prato, Augusta LA SI e NN NI.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Alberto Cinque che ha concluso, in ordine al ricorso UC, per l'accoglimento per quanto di ragione del 1^ e 2^ motivo, assorbito il 3^, e inammissibile il 4^; in ordine al ricorso incidentale di ES
contro
UC, per il rigetto del ricorso;
in ordine al ricorso di RI per il rigetto del 1^, 2^ e 3^ motivo e per l'accoglimento del 4^; in ordine al ricorso di LL, per l'accoglimento del 1^, 2^ e 4^ motivo, inammissibile 3^ e assorbito il 5^; in ordine al ricorso di ES
contro
LL per il rigetto;
in ordine al ricorso di ES
contro
IA per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26/27.04.1995, il dott. AN ES, all'epoca magistrato di Cassazione con funzioni di Consigliere Pretore dirigente la Pretura circondariale di Sala Consilina, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'avv. CO IA e il dott. ON UC, già componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché l'avv. CA LL e il signor MA RI al fine di sentirli condannare, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni materiali e morali da atto illecito. A sostegno della domanda l'ES deduceva, attraverso dettagliato racconto, che il C.S.M., a seguito di esposto inviato dall'avv. LL il 7.5.1992, aveva iniziato procedura di trasferimento d'ufficio ai sensi LLart. 2 del r. d.lgs. n. 511/1946, e, dopo una lunga istruttoria, nella seduta plenaria del 7.4.1994, aveva disposto a maggioranza il trasferimento d'ufficio come da provvedimento recepito nel d.m. 26.6.1994. Assumeva l'ES che detta procedura era stata caratterizzata da "comportamenti parziali, faziosi, vessatori, persecutori, diffamatori e da incredibili manipolazioni delle risultanze istruttorie" e che "i diretti (e comunque maggiori) responsabili di tale fatto illecito" sarebbero stati i due componenti del C.S.M. IA e UC, dei quali analizzava distintamente i comportamenti, le affermazioni e le dichiarazioni, integranti reati perseguibili a querela di parte, in particolare quello di diffamazione, previsto dall'art. 595 c.p.. Costituitisi, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. Il IA e l'UC deducevano che l'art. 32 bis della legge n. 195 del 1958, introdotto dall'art. 5 della legge n. 1 del 1981, nel prevedere una causa personale di mancata responsabilità per le opinioni espresse dai componenti del C.S.M. nell'esercizio delle funzioni e concernenti l'oggetto della discussione, eliminasse l'antiguiridicità, sotto ogni profilo, dei fatti addebitati. Il LL sosteneva di essersi limitato a riferire episodi verificatisi nell'ambito del territorio in cui l'ES amministrava la giustizia.
Il RI affermava che le sue dichiarazioni, ferma la loro veridicità, erano risultate irrilevanti nella procedura di trasferimento, in mancanza peraltro di un intento diffamatorio. All'esito LListruttoria, Il Tribunale (con sentenza n. 764 del 15.1.1997) rigettava la domanda LLES, in quanto riteneva che il richiamato art. 5 fosse applicabile al campo della responsabilità civile;
che, con riferimento alla posizione dei primi due convenuti, sussistessero nella specie tutti i presupposti richiesti da tale norma;
che la condotta ascritta in particolare all'UC fosse strettamente inerente alla valutazione delle condizioni, nel caso concreto, per il trasferimento d'ufficio LLES, nonché coerente con l'interesse pubblico perseguito dalla relativa procedura di cui all'art. 2 del r. d.lgs. n. 511/1946. Con sentenza n. 1388/00 del 04.04.2000/26.04.2000, la Corte d'appello di Roma, addita in via principale dall'ES e in via incidentale dall'UC e dal LL. in riforma della decisione di primo grado, condannava questi ultimi due insieme al RI al risarcimento dei danni in favore LLES, liquidandoli nella misura di L. 200.000.000 a carico LLUC e di L. 100.000.000 ciascuno a carico del LL e del RI, oltre gli interessi legali dalla data della statuizione;
mentre accoglieva solo per le spese l'appello LLES nei confronti del IA, dichiarando le stesse compensate tra costoro.
Dopo aver ritenuto che era corretto mantenere la competenza del giudice di Roma, osservava la Corte d'appello che ai fini della sussistenza del reato di diffamazione, l'offesa LLaltrui reputazione in presenza di più persone poteva, sotto il profilo soggettivo, ravvisarsi anche nell'ipotesi di comunicazione ad una persona di una notizia destinata, nelle intenzioni LLagente, ad essere riferita almeno ad un'altra persona che ne avesse poi avuto conoscenza;
mentre, sotto il profilo soggettivo, era sufficiente il dolo generico, inteso come volontà di ledere la reputazione LLoffeso.
Circa la perseguibilità o punibilità dei componenti del C.S.M., l'art. 5 della legge n. 1 del 1981, recante una semplice causa di non punibilità, intesa solitamente come causa di esclusione LLantigiuridicità del fatto, era stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 148 del 1983, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità della norma, aveva tuttavia affermato che quest'ultima prevedeva una causa di non punibilità specifica, rigorosamente circoscritta, avente per oggetto le sole manifestazioni di pensiero funzionali all'esercizio dei poteri-doveri costituzionalmente spettanti ai componenti del C.S.M., onde rimaneva soggetta al diritto penale comune, quand'anche posta in essere dai consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni, qualsiasi condotta delittuosa che non si fosse esaurita in manifestazioni del pensiero e nei voti oggetto di concretizzazione dei relativi giudizi, restando punibile l'attività che travalicasse tali limiti. Riteneva poi la Corte d'appello, in riferimento alle posizioni dei singoli appellati, che le affermazioni del IA (limitatosi, in qualità di Presidente della Prima Commissione del C.S.M. a raccogliere le prove, a stilare la relazione finale e a votare nell'ambito del plenum il 7.4.1994), ritenute diffamatorie dall'ES, non erano altro che valutazioni LLatteggiamento del magistrato inquisito, rientrando quindi nell'ambito dei compiti propri del C.S.M. stesso al pari delle eventuali critiche. Rispetto alla posizione LLUC, il preteso atteggiamento persecutorio tenuto da quest'ultimo in seno al C.S.M. non era rimasto provato, mentre, invece, sussistevano tutti gli elementi del reato di diffamazione, senza che, d'altro canto, operasse l'esimente di cui all'art. 5 della legge n. del 1981, per aver l'UC valicato i limiti posti in luce dalla Corte Costituzionale nella predetta sentenza e per avere, in particolare, intervenendo al plenum del C.S.M. nel corso della seduta del 7.4.1994, con l'intento di aggravare la posizione LLES il al fine di ottenerne il trasferimento dalla sede occupata, riferito notizie che esso UC, ad eccezione di quella riguardante il procedimento penale
contro
LL per calunnia e falsa testimonianza, conclusosi con la sentenza del G.I.P. di Napoli che aveva prosciolto l'imputato per insussistenza del fatto (venendo peraltro poi impugnata e riformata con il rinvio a giudizio del prevenuto), non poteva in buona fede reputare vere, atteso che, circa la questione dei conti non pagati al ristorante, nessun nome era stato fatto dall'UC stesso, mentre l'ES aveva in altra sede depositato numerose ricevute fiscali così smentendo per quel che lo riguardava l'asserito costume locale, laddove, circa la questione LLautovettura Mercedes che sarebbe stata regalata dal costruttore UM all'ES, l'UC, anche per l'esperienza acquisita in qualità di magistrato e per la conoscenza profonda della zona e degli uomini derivatagli da una frequentazione estiva quasi ventennale, non poteva supinamente credere alle affermazioni diffamatorie del RI, ben sapendo che quest'ultimo era un uomo di UM e ben conoscendo il rigore con cui l'ES aveva trattato il medesimo UM, emettendo numerosi provvedimenti restrittivi e di condanna a suo carico negli anni 1976/1977.
Riguardo alla posizione del LL e del RI, ferma restando l'inapplicabilità agli estranei LLeventuale esimente prevista per i componenti del C.S.M., il LL aveva prodotto nel giudizio penale che lo vedeva imputato di calunnia e falsa testimonianza la dichiarazione sottoscritta dal RI, tentando con ciò di screditare la figura del magistrato denunciante malgrado fosse a conoscenza della circostanza che l'ES aveva sottoposto il UM a numerosi procedimenti penali e proceduto all'abbattimento di numerosi immobili abusivamente realizzati dal costruttore;
laddove il RI, da un lato, aveva riferito ad UC la notizia del regalo della Mercedes, riportata poi da quest'ultimo nel plenum del C.S.M., mentre, dall'altro lato, aveva rilasciato al LL una dichiarazione scritta, di conferma del regalo del UM all'ES, affinché se ne servisse in sede penale. In ordine al quantum debeatur, i danni materiali erano insussistenti, laddove quelli morali, dipesi dall'astratta configurazione dei fatti in termini di diffamazione, dovevano essere liquidati equitativamente, in considerazione della diversa gravità dei comportamenti dei responsabili.
Avverso tale sentenza hanno, proposto separati ricorsi per cassazione l'UC, il RI e il LL, i primi due deducendo ciascuno quattro motivi illustrati da memoria, il terzo cinque motivi pure illustrati da memoria.
L'ES ha presentato controricorso nei confronti dei predetti e ricorso incidentale condizionato nei confronti LLUC e del LL, deducendo in ciascun ricorso un solo motivo ed ha anche depositato due memorie. Al ricorso incidentale condizionato LLES contro l'UC, hanno resistito con separati controricorsi quest'ultimo e il IA.
L'ES ha inoltre proposto ricorso nei confronti del IA, deducendo un solo motivo, cui l'intimato non ha resistito. Tutti i predetti ricorsi, già assegnati alla Seconda Sezione Civile e fissati per la discussione all'udienza pubblica del 23.2.2001, sono stati, con decreto del Primo Presidente, a seguito di due distinte istanze rispettivamente provenienti dal difensore LLES e da quest'ultimo personalmente, rimessi alle Sezioni Unite. All'udienza del 12.07.2001, in seguito all'istanza di (invito all'astensione rivolto ai consiglieri Dott. Giuseppe Marziale e Vincenzo Carbone convertito in) ricusazione, questa Corte ha sospeso il processo, ai sensi LLart. 52, ultimo comma, c.p.c.. Con ordinanza in data 22.11.2001, l'istanza di ricusazione è stata rigettata.
Hanno depositato ulteriori memorie l'UC, l'ES e il RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi LLart. 335 c.p.c., di tutti i ricorsi (dovendosi qualificare principale quello
LLUC e incidentali gli altri) in quanto proposti contro la stessa sentenza.
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità LListanza in data 10.12.2001 a firma del Dott. AN ES (con la quale si chiede: a) la, revoca o modifica LLordinanza del 22.11.2001 nella parte in cui condanna il ricorrente al pagamento degli onorari in favore delle controparti costituite;
b) la revoca di detta ordinanza nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la rifissazione del giudizio sospeso) perché nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione non è consentito alla parte personalmente, senza l'assistenza del difensore, presentare istanze.
Per quanto riguarda, invece, l'istanza in data 07.01.02 a firma del difensore LLES, avv. NN NI, tale istanza va disattesa in ordine al punto 1) (con cui si deduce la nullità LLavviso di fissazione LLudienza del 17.01.02 e correzione del dispositivo LLordinanza 22.11.01 nella parte in cui non richiama l'art. 54 c.p.c. e il relativo termine per la riassunzione del giudizio sospeso), perché il principio di officiosità che governa l'intero procedimento davanti alla Corte di Cassazione non richiede l'impulso di parte ed esclude qualsiasi applicazione delle regole sulla riassunzione valevoli per i giudizi di merito;
e va dichiarata inammissibile in ordine sia al punto 2) (con cui si chiede la correzione del dispositivo LLordinanza 22.11.01 nella parte che riguarda il dott. G. Marziale, che si è astenuto), perché il procedimento di correzione va introdotto mediante ricorso da notificare alla controparte, sia in ordine al punto 3) (con cui si chiede la revoca della condanna alle spese contenuta nell'ordinanza 22.11.01), perché prospetta un rimedio assolutamente anomalo e non previsto.
A) Il ricorrente principale UC, a sostegno del ricorso (R.G. n. 12246/00), deduce:
1. Violazione e/o falsa applicazione LLart. 32 bis legge n. 195/58 (introdotto dall'art. 5 legge n. 1/81), anche con riferimento alle norme di funzionamento e alle prerogative costituzionali del Consiglio Superiore della Magistratura;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La Corte territoriale sembra intendere l'art. 5 della legge n. 1 del 1981 in termini di specifica e circoscritta causa di non punibilità
da ricollegare alle sole manifestazioni di pensiero (cioè opinioni) e voti posti in essere dai componenti del C.S.M. nell'esercizio delle loro funzioni, laddove, tuttavia, pur avendo espressamente riferito tale causa di non punibilità anche alla responsabilità civile, non ha adeguatamente chiarito se questa incida o non sull'antigiuridicità del fatto.
La corretta applicazione del principio appena richiamato avrebbe infatti imposto che l'iter logico-giuridico del secondo giudice si sviluppasse nel senso di accertare se il caso in esame involgesse o meno opinioni e voti ricadenti nell'ambito di operatività del citato art. 5.
Detto giudice, invece, ha ritenuto essere suo compito quello di valutare e sottoporre a sindacato il contenuto di "merito" delle affermazioni LLUC, cioè delle opinioni e dei voti espressi, selezionando così opinioni e voti che rientrano e opinioni e voti che non rientrino nell'ambito della norma, senza arrestarsi di fronte al duplice accertamento che tali opinioni siano espresse nell'esercizio delle funzioni e con riguardo all'oggetto della discussione.
Sulla base di un'errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 1983, la Corte territoriale ha svuotato di contenuto la portata LLesimente in questione, perché ha consentito al giudice un sindacato diretto delle opinioni espresse dai membri LLorgano, ammettendo l'operatività LLesilmente medesima solo là dove non esista il presupposto oggettivo della sanzionabilità o LLantigiuridicità.
Del resto, anche l'immunità parlamentare (rispetto alla quale, pur nel vigore del vecchio testo LLart. 68 Cost., la Corte Costituzionale aveva già nel 1983 sottolineato il fondamento comune altresì alla scriminante prevista per i componenti del C.S.M.) si è oggi, a seguito della modifica costituzionale della norma sopra citata, modellata sul medesimo schema, limitando la "copertura" agli atti e alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. Quando, dunque, è in contestazione l'attività dei membri del C.S.M., l'interrogativo cui rispondere è solo quello che attiene al funzionale collegamento, rispetto al mandato, delle opinioni espresse, laddove, nella specie, le dichiarazioni LLUC sono state strettamente legate al procedimento in corso, nel senso che oggetto della discussione era l'ipotesi di trasferimento d'ufficio LLES ai sensi LLart. 2 del r. d.lgs. n. 511 del 1946 e che proprio al problema di tale trasferimento gli interventi del ricorrente facevano riferimento.
Neppure nella fattispecie considerata dall'art. 598 c.p., relativa all'esimente per le offese in scritti o discorsi in giudizio e che pure è diversa da quella che ne occupa, la giurisprudenza ha accolto l'interpretazione restrittiva patrocinata dalla sentenza impugnata, restando punibili solo le offese che risultino estranee o esorbitanti rispetto all'oggetto della causa.
Del pari, anche in riferimento all'art. 68 Cost., la Corte Costituzionale ha più volte chiarito il concetto di nesso funzionale tra le opinioni che godono della particolare garanzia costituzionale le attività svolte nella qualità di membro delle Camere, richiedendo che tali attività siano espressione di attività parlamentari compiute negli ambiti e nei modi giuridicamente definiti.
Il ricorrente chiarisce, in memoria, che le dichiarazioni rese sono state manifestazioni di pensiero funzionalmente indirizzate a motivare il proprio voto, essendo precluso ogni sindacato sul loro contenuto, sulla loro rispondenza al vero nonché sulla loro idoneità a determinare un effetto di tipo diffamatorio. Nè la natura di manifestazione di pensiero viene modificata dai fatti cui si riferisce e segnatamente dalla fonte attraverso la quale sono stati appresi da chi li riferisce.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2049 c.c., 51, 55, 59, 595 e 599 c.p., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. La Corte territoriale, dopo aver affermato che, ad integrare l'elemento soggettivo del reato di diffamazione, è sufficiente il dolo generico, assegna poi determinante rilievo, nel formulare il giudizio circa la sussistenza della responsabilità LLUC, ai pretesi scopi da lui perseguiti.
Così, vuoi riguardo all'intenzione di creare un alone di sospetto intorno alla figura LLES, vuoi riguardo al fine di attribuire credibilità a colui (RI) che era stato fonte della notizia, vuoi riguardo allo scopo di indurre a credere l'inaffidabilità LLES e la veridicità di quanto sostenuto dal LL.
Accertato addirittura il dolo specifico, la Corte stessa si spinge ad esaminare la verità effettiva e putativa delle "notizie", senza tener conto del fatto: a) che le ricevute di taluni conti pagati non provano che l'ES avesse sempre pagato tutti i conti e tanto meno che l'UC non avesse detto il vero e/o che non fosse in buona fede;
b) che ad un regalo "importante" ad un magistrato ci si determina quando si ha interesse a farlo e che l'interesse è proprio di chi ha causa o processi innanzi a lui (o di chi pensa di poterne avere in futuro), onde l'UC aveva tenuto conto della circostanza solo in forza della sua astratta possibilità; c) l'essere stato il RI "uomo di UM" costituiva imprescindibile presupposto della sua credibilità sul fatto riferito, laddove le condanne e i sequestri inflitti dall'ES al UM non necessariamente rendevano la notizia non plausibile;
d) che l'abituale frequentazione della zona non postulava la convinzione della falsità delle affermazioni del RI.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 in relazione agli artt. 1226 e 2059 c.c.; nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. L'UC è stato condannato in via esclusiva a pagare all'ES lire 200.000.000.
Al riguardo non si deve confondere la liquidazione equitativa con la liquidazione arbitraria che, per non avere alcun parametro di riferimento, non è consentita.
La Corte territoriale, inoltre, ha correlato l'entità della somma liquidata all'appartenenza di una delle parti all'organo di autogoverno, così non già riconoscendo il danno all'ES, ma "punendo" l'UC.
4. Nullità della sentenza per violazione LLart. 51, comma primo, n. 3 c.p.c. e, più in generale, del principio costituzionale di imparzialità e di terzietà del giudice (legge costituzionale n. 2 del 1999). Il Collegio che ha emesso l'impugnata sentenza è stato presieduto dal dott. Oreste Bonavitacola.
Si sostiene che quest'ultimo avesse l'obbligo di astenersi, prospettandosene la possibilità di inimicizia grave nei confronti LLUC, il quale, come componente del C.S.M. negli anni 1990/1994, per un verso, prese parte agli atti di "istruzione" compiuti dalla prima commissione referente in ordine alla pratica che condusse - successivamente la commissione stessa a comminare al dott. Bonavitacola l'inizio nei suoi confronti del procedimento per il trasferimento d'ufficio ex art. 2 r. d.lgs. n. 511 del 1946 per incompatibilità ambientale in relazione alle vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto, mentre, per altro verso, votò le proposte della commissione per il conferimento degli uffici direttivi che avevano escluso il Dott. Bonavitacola da taluni concorsi ritenendolo privo del necessario indiscusso prestigio.
1.1. Ciò posto osserva la Corte che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, meritano accoglimento, per quanto di ragione, in base alle seguenti considerazioni.
1.2. In sostanza, col primo motivo il ricorrente principale UC, deducendo la violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte di Appello di Roma LLart. 32/bis l. 195/58 (introdotto dall'art. 5 l. 1/81), che prevede la non punibilità dei componenti del Consiglio
Superiore della Magistratura per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e concernenti l'oggetto della discussione, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla portata di detta causa di non punibilità;
in particolare lamenta: che la Corte territoriale non avrebbe chiarito, pur estesa espressamente la non punibilità anche alla responsabilità civile, se il comportamento ricadente nell'ambito di operatività del citato art. 5 (come novellato) sia o meno antigiuridico;
che avrebbe illegittimamente sindacato nel merito le dichiarazioni rese dall'UC in sede di "plenum" del CSM selezionando tra le opinioni quelle coperte o meno dalla causa di non punibilità; avrebbe disatteso l'evidente collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese e la discussione in corso. Col secondo motivo il ricorrente aggiunge che la Corte d'appello avrebbe dapprima affermato la sufficienza del dolo generico di diffamazione per ritenere integrata la fattispecie di responsabilità e successivamente fondato la propria decisione anche sugli scopi perseguiti dall'UC con le proprie dichiarazioni. In particolare il ricorrente lamenta che il giudice di merito, dopo avere negato un fine persecutorio nella condotta LLUC, di fatto lo presupponga identificando vari indizi di un dolo specifico di danneggiare la posizione LLES nel procedimento in corso. Sul medesimo capo di sentenza il ricorrente incidentale ES (con unico motivo come meglio si dirà in seguito) deduce la violazione e falsa applicazione LLart. 5 l. 1/81 in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente esteso la portata della causa di non punibilità oltre l'ambito penale sostanziale (ove essa opererebbe unicamente quale causa di esenzione personale dalla pena), finendo per riconoscere una causa di giustificazione o scriminante in senso proprio, contraddicendo lo spirito ed il testo della disposizione (che venne emendata nell'ultima stesura in 'non sono punibili', in luogo di "non sono perseguibili", sottacendo le evidenti differenze con le analoghe, ma diverse, immunità riconosciute dall'ordinamento (al Presidente della Repubblica, ai giudici della Corte Costituzionale, ai membri del Parlamento e dei Consigli Regionali), negando l'interpretazione restrittiva data alla disposizione dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 148/1983.
1.4. La soluzione della controversia richiede pertanto, e preliminarmente, l'interpretazione LLesatto valore precettivo LLart. 32/bis l. 195/58 (introdotto dall'art. 5 l. 1/81) di cui le parti avanzano una interpretazione differente e, comunque, diversa da quella accolta nella impugnata sentenza.
Letteralmente inteso l'art. 32/bis l. 195/58 introduce una causa di non punibilità dei componenti del C.S.M. per le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni;
le ragioni di opportunità sottese alla norma sono correttamente da intendersi (nello stesso senso l'autorevole insegnamento della Corte Costituzionale, sent. n. 148/1983) nella necessità di tutelare la funzione istituzionale LLorgano di autogoverno della magistratura, che è pacificamente organo a rilevanza costituzionale, e nell'evitare che la sanzione e le misure cautelari (penali) possano costituire fonti di inibizioni ed una indiretta forma di pressione sul libero esercizio delle prerogative del Consiglio Superiore, condizionandone l'autonomia e l'indipendenza.
Se tale è, ne' diversamente può essere intesa, la ratio della disposizione le medesime ragioni di opportunità inducono a ritenere ricomprese nell'immunità anche le responsabilità civile e disciplinare. A parte ogni riflessione sui vari orientamenti dottrinari (variamente ricevuti dalla giurisprudenza di merito e da quella di questa Suprema Corte) che riconoscono il fondamento delle esimenti, a seconda dei casi, in una scriminante, in una esenzione dalla giurisdizione, in una non soggezione alla legge penale ovvero solo in ragioni di opportunità per il mancato esercizio della potestà punitiva, deve in effetti riconoscersi che la diversa opinione, e quindi l'affermazione di una responsabilità aquiliana in queste ipotesi varrebbe a vanificare il fine di garanzia della norma ed a riproporre il rischio di una non assoluta libertà delle funzioni istituzionali del C.S.M..
1.5. La regola civile del risarcimento nel caso di specie andrebbe, oltretutto, non tanto a compensare un danno patrimoniale quanto invece a sanzionare il comportamento delittuoso LLagente (l'intensità del cui dolo, unitamente alle condizioni patrimoniali delle parti, costituirebbe l'unico parametro di quantificazione, equitativa, del danno).
L'identità del fine sanzionatorio delle forme di responsabilità conferma l'impossibilità di conciliare l'esimente in questione con la sottoponibilità dei componenti del Consiglio Superiore ad una azione di danni;
d'altra parte la ratio complessiva della norma è nel senso che debba ritenersi "coperta" ogni manifestazione di pensiero collegata all'esercizio delle funzioni consiliari.
1.6. Nè diversa è la soluzione riconoscendo all'esercizio di tali funzioni (potestà istituzionali del C.S.M.) la diversa "copertura" LLart. 51 c.p. (più nel senso di adempimento di un dovere che in quello di esercizio di una capacità giuridica speciale), di cui l'art. 32/bis cit. costituirebbe una specificazione, ovvero la sussistenza di una scriminante in senso proprio;
tale soluzione, in effetti, escludendo l'antigiuridicità negherebbe in radice l'idea di una tutela aquiliana ed essa, lungi dall'essere negata dalla Corte Costituzionale appare invece quasi latente nella più volte richiamata sentenza n. 148/1983 (pur ragionandosi di causa di esclusione della pena in più punti viene in effetti richiamata l'idea di una causa di giustificazione ed il collegato giudizio di comparazione bilanciamento tra interessi contrapposti, che è a questo sotteso).
Che possa trattarsi di una causa di giustificazione può apparire certamente discutibile (di contrario avviso è parte della dottrina), ma una volta strettamente collegata l'esimente all'esercizio delle funzioni consiliari (collegamento funzionale all'oggetto della discussione) e quindi negata in radice la natura soggettiva (e di privilegio) LLimmunità, l'accostamento della fattispecie si rivela invero più agevole.
Sul piano effettuale è comunque certo che si debba escludere la responsabilità (anche civile) ogni qual volta si provi la strumentalità delle dichiarazioni del membro del Consiglio all'oggetto ed al fine della discussione consiliare;
non bastando peraltro una mera occasionalità ma un più stretto legame, quale è richiesto dalla espressione: opinioni "concernenti l'oggetto della discussione".
1.7. In questa parte appaiono pertanto erronee le prospettazioni avanzate dalle parti (di contro non trascurabile e persuasiva appare, sul piano esegetico testuale ed in chiave storica, la spiegazione offerta dalla difesa LLUC per la quale la vigenza - nel 1981 - della c.d. pregiudiziale penale varrebbe a confermare l'interdipendenza delle due forme di responsabilità e pertanto l'impossibilità di una regola aquiliana sganciata dalla sanzionabilità penale) ne' del tutto adeguate sono sul punto le argomentazioni della sentenza della Corte d'appello. Questa in effetti pur affermando la valenza anche civile LLesimente, ne nega l'applicazione all'UC ritenendo che il fine diffamatorio, desunto dalle dichiarazioni rilasciate (evidentemente ritenute poco credibili le circostanze in esse riportate), valga di per sè ad escludere la norma di favore. L'argomento è tuttavia erroneo dacché preliminarmente ad ogni indagine sulla veridicità e sul carattere diffamatorio o meno dei fatti narrati dall'UC la Corte d'appello avrebbe dovuto indagare sulla connessione funzionale delle dichiarazioni con l'oggetto della discussione in corso nel Consiglio Superiore e quindi della strumentalità delle dichiarazioni all'esercizio delle competenze funzionali in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale, essendo il reato di diffamazione (ed il conseguente danno morale alla dignità ed all'onore) evidentemente non punibile ai sensi LLart. 32/bis cit., e solo dopo il vaglio negativo di questa ipotesi si sarebbe dovuta porre attenzione all'indagine sul contenuto delle dichiarazioni.
1.8. Non condivisibile è peraltro l'assunto del ricorrente in via principale che la sede e l'argomento (plenum consiliare e generica attinenza alla persona LLES) bastino ex se a dimostrare la applicazione LLesimente essendo invece più accurato l'esame da svolgersi in via istruttoria, per evitare che la disposizione LLart. 32/bis cit. si trasformi in una clausola in bianco di esonero da responsabilità ovvero che la garanzia si converta in uno strumento di abusi, ed in particolare richiedendosi una valutazione in fatto sul collegamento tra quanto oggetto della discussione e le opinioni espresse. Indagine affatto assente nella sentenza impugnata, che ha del tutto trascurato questo aspetto per concentrarsi solo sull'animus LLUC;
in modo oltretutto alquanto contraddittorio.
La Corte d'appello ha infatti escluso da una parte il fine persecutorio dall'altro ha ravvisato la violazione della norma penale ed il superamento della immunità nella volontarietà e consapevolezza di dichiarazioni tendenziose ed infamanti;
il che appare evidentemente incongruente;
così come poco convincente appare l'assunto che fa discendere da un possibile dubbio in ordine alla verosimiglianza dei fatti la certezza della loro falsità (tale è infatti la posizione LLUC, secondo la Corte territoriale), per poi trarne induttivamente la certezza di un intento diffamatorio. In effetti solo la presenza di un fine persecutorio (che viene invece negato) avrebbe potuto fare apprezzare l'eventuale (e peraltro indimostrata) falsità delle dichiarazioni come violazioni della regola di correttezza nell'ambito del diritto di espressione e di critica e, quindi, come illeciti aquiliani;
dovendosi altrimenti riconoscere nella narrazione di fatti, comunque astrattamente verosimili, il fisiologico esercizio delle competenze istituzionali di ciascun membro del Consiglio Superiore.
1.9. In base alle considerazioni sopra estese il giudice per l'applicazione LLesimente deve allora accertare se la manifestazione di pensiero è in concreto attinente all'oggetto della discussione e strumentalmente collegata al fine LLesercizio del voto.
Tale indagine dovrà essere effettuata dal giudice del rinvio non potendo questa Corte provvedervi direttamente ai sensi LLart. 344 c.p.c., come chiesto nel ricorso e ribadito nella corso della discussione orale dalla difesa del ricorrente, in quanto gli accertamenti effettuati dalla sentenza impugnata non lo consentono. Si è visto infatti che questa risulta carente e nel tempo stesso contraddittoria dacché mentre dà atto che l'intervento LLUC avvenne nel seno del plenum del Consiglio Superiore, durante il dibattito circa il trasferimento LLES per incompatibilità ambientale, lasciando quindi intendere che le notizie riferite costituivano manifestazioni di pensiero svolte in ordine all'oggetto della discussione ed al fine LLesercizio del voto e quindi da ritenersi chiaramente coperte dalla clausola di esclusione di responsabilità di cui al predetto art. 5, d'altra parte elenca pure una serie di elementi di segno affatto opposto che appaiono sintomatici e lascerebbero piuttosto presumere l'assenza di una funzionalità all'esercizio del voto nelle dichiarazioni LLUC che avrebbe, in buona sostanza, riferito le notizie di cui era venuto a conoscenza in malafede e con il dolo specifico di diffamare, denigrare ed offendere l'onore e la reputazione LLES.
Il giudice del rinvio nell'effettuare l'indagine demandata dovrà tenere conto che nel caso specifico l'oggetto della discussione riguardava il trasferimento LLES per incompatibilità ambientale.
3. L Il terzo motivo resta assorbito in conseguenza LLaccoglimento dei primi due motivi.
4.1. Il quarto motivo è infondato.
L'inosservanza da parte del giudice, LLobbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall'art. 51 comma 1^ n.3 c.p.c. determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi (chiaramente estranea al caso in esame) in cui il giudice abbia "grave inimicizia" con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, tale da costituire serio pericolo per la serenità e obiettività del giudizio, con perdita LLindispensabile posizione di imparzialità e terzietà;
diversamente la violazione LLart. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione con la conseguenza che la mancata proposizione della relativa istanza nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'art. 52 c.p.c. preclude la possibilità di far valere tale vizio, in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento ai sensi LLart. 158 c.p.c. (v. fra le tante: Cass.
7.3.2001 n. 3272; 16.7.1999 n. 7504; 7.5.1999 n. 4584;
23.4.1998 n. 4187).
Invero, in tale ipotesi, una lettura logico-sistematica degli artt. 51 e 52 c.p.c. - costituenti il fulcro della normativa, in quanto riflettono la precisa regolamentazione dei presupposti e delle condizioni per l'astensione o la ricusazione, onde assicurare la imparzialità e terzietà del giudice ma anche il regolare e normale svolgimento del processo - induce a configurare la ricusazione come un potere-dovere che la parte è tenuta ad esercitare nelle forme e nei termini fissati dall'art. 52 c.p.c., non prevedendo l'ordinamento altri mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice. Consegue che in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice LLobbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
Nel caso specifico è, quindi, da escludere la dedotta nullità dal momento che l'inosservanza LLobbligo di astensione da parte del presidente del Collegio, Dott. Oreste Bonavitacola (per possibile grave inimicizia nei confronti LLUC), in mancanza di tempestiva istanza di ricusazione proposta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 52 c.p.c., non può incidere, per quanto si è detto, sulla validità della sentenza impugnata.
B) Il ricorrente (incidentale) RI, a sostegno del ricorso (R.G. n. 12903/2000), deduce:
1) Violazione LLart. 112 c.p.c.: vizio di ultrapetizione. Assume il ricorrente che secondo l'attore (ES) si trattava di accertare un unico reato di diffamazione, posto in essere da più soggetti in concorso tra loro, alla presenza di un dolo specifico. Se la Corte territoriale avesse rispettato i confini della domanda, avrebbe dovuto, sulla base di quanto accertato, dichiarare inesistente il concorso da parte del RI e negare la condanna a tale titolo richiesta dall'ES.
Per contro, la medesima Corte ha affermato che i comportamenti del RI risultavano differenziati da quelli LLUC, integrando gli estremi di un distinto reato di diffamazione.
La pronuncia di condanna del RI per un fatto specifico diverso da quello dedotto dall'attore violerebbe pertanto il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato integrando il vizio di ultrapetizione.
1.1. Il motivo è infondato.
Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi obiettivi LLazione (causa petendi e petitum), sostituisca, in tutto o in parte, i fatti costitutivi della pretesa e dibattuti in giudizio, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) ovvero emetta una pronuncia che non trovi corrispondenza nella domanda. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando il giudice di merito nell'esercizio del suo potere di interpretare l'atto di citazione dia alla domanda una qualificazione giuridica che prima facie sembrerebbe non emergere dal tenore di alcune espressioni adoperate nell'atto introduttivo del processo.
1.2. Nel caso specifico è da escludere il dedotto vizio di ultrapetizione, sotto il prospettato profilo di modificazione della causa petendi perché dall'esame degli atti (consentito essendo stato dedotto un vizio in procedendo) risulta che la Corte d'appello ha correttamente interpretato la domanda allorché ha ritenuto che era stata dedotta la responsabilità di ogni singolo convenuto per fatto illecito diffamatorio ed ha esaminato la posizione di ciascuno di essi, soffermandosi (pagg. 14 e 15 della sentenza), per quel che riguarda il RI, sulle dichiarazioni da lui rilasciate in ordine all'episodio della Mercedes. Ciò corrispondente esattamente al contenuto e alla ragione sostanziale della domanda;
cioè a quanto dedotto dall'attore prima con l'atto di citazione (pagg. 28/29) poi con l'atto di appello (pag. 16) e ripetuto nel corso di entrambi i gradi del giudizio e LLattività processuale svolta, fino, infine, con l'ultima comparsa conclusionale (pag. 25).
1.3. Pertanto del tutto infondata è la doglianza del ricorrente che, estrapolando dal contesto LLatto di citazione alcune isolate espressioni, come quella di "condiviso intento diffamatorio" ovvero di "concerto, in perfetta sintonia, di un attacco denigratorio", sostiene che vi sarebbe stata modificazione della causa petendi avendo l'ES dedotto l'esistenza di un unico reato commesso in concorso tra loro da UC, RI e LL, mentre la C.A. avrebbe accertato reati distinti, ciascuno commesso da ognuno dei convenuti.
2) Violazione e falsa applicazione LLart. 595 c.p.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Invano si cercherebbe nella sentenza impugnata la spiegazione del convincimento della Corte territoriale circa la non veridicità del fatto riferito dal RI all'UC, fatto che non è costituito dalla questione della Mercedes che sarebbe stata regalata dal costruttore UM all'ES, ma da quanto l'UC aveva dichiarato di aver appreso dal RI, laddove quest'ultimo non aveva nè confermato ne' smentito essersi trattato di un regalo. Vi sarebbe stato travisamento della dichiarazione del RI, che si sarebbe limitato a riferire la circostanza neutra di aver acquistato l'auto e di averla lasciata con le chiavi nel cruscotto sotto l'abitazione LLES, su ordine del UM, ed in ogni caso l'esclusione LLesistenza del fatto che la Corte ha supposto abbia formato oggetto delle affermazioni del RI resta palesemente illogica.
2.1. Il motivo merita accoglimento.
La Corte d'appello, dopo aver affermato (pagg. 10 e 11) che l'UC nel suo intervento in seno al plenum del C.S.M. nella seduta del pomeriggio del 7.4.1994 riferì che "un suo fraterno amico di AP non animato da inimicizia verso il Dott. ES e con un figlio handicappato purtroppo su sedia a rotella lo informò di un'altra vicenda emblematica: sarebbe stata portata, per conto della ditta UM, una vettura Mercedes, di colore beige, gli pare di ricordare a benzina, acquistata dal Dott. Alberti, direttore LLagenzia 25 del Banco di Santo Spirito in Roma, con chiavi nel cruscotto, sotto l'abitazione del Dott. ES", ha ritenuto la responsabilità del RI in ordine al reato di diffamazione, perché (pagg. 14 e 15) "il RI, definito nel processo uomo di fiducia del UM, da un canto riferì la notizia del regalo della Mercedes all'UC, che la riportò nel plenum del C.S.M., e dall'altro rilasciò al LL una dichiarazione scritta di conferma del regalo da parte del UM all'ES, perché se ne servisse in un giudizio penale", non essendo risultata corrispondente al vero. ed anzi smentita in numerosi giudizi, la circostanza del "regalo" della Mercedes.
2.2. Ma così argomentando la Corte d'appello non ha dato ragione del suo convincimento perché non ha spiegato da dove ha desunto l'esistenza del "regalo" della Mercedes, dato che il RI si era limitato a riferire all'UC la circostanza del tutto indifferente di aver acquistato e lasciato, su ordine del UM, l'autovettura Mercedes con le chiavi nel cruscotto sotto F abitazione LLES, senza mai parlare di "regalo" neppure nella dichiarazione a sua firma rilasciata al LL (dal seguente testuale tenore (come riportato dall'ES a pagg. 6 e 7 del controricorso): "dichiaro che nell'anno 1976, incaricato dal signor DO UM, di cui ero e sono amico, acquistai in Roma dal signor UG Alberti una autovettura Mercedes 220D di colore beige che per incarico dello stesso UM portai da Roma a AP e qui la lasciai innanzi al portone di casa del Pretore di AP, AN ES, con la chiave nel cruscotto in conformità di quanto il UM in aveva detto).
2.3. La Corte d'appello non ha indicato da quali elementi ha desunto che il RI avrebbe riferito del "regalo" della Mercedes, ne' esplicitato l'iter logico argomentativo in base al quale è giunta ad affermare tale decisiva circostanza, incorrendo nei dedotti vizi motivazionali.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 595, 51, 55 e 59 c.p.;
omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Ipotizzando pure che la dichiarazione del RI abbia in sè contenuto diffamatorio e che sia esistente il dolo generico, ricorreva la scriminante LLadempimento di un dovere (riferire cioè un episodio destinato poi ad essere confermato in sede testimoniale) o, al più, LLadempimento di un dovere putativo. Con particolare riferimento alla diffamazione, poi, l'illegittimità resta esclusa quando la facoltà di informazione risulti esercitata per ragioni che valgono a legittimarla, come l'interesse oggettivo alla comunicazione diffamatoria, vuoi LLautore vuoi del destinatario.
Ulteriori indicazioni vengono dalla giurisprudenza in ordine ai reati commessi a mezzo della stampa e il RI ha rigorosamente rispettato i limiti che eliminano l'antigiuridicità del comportamento diffamatorio.
Restava comunque da esaminare il problema LLestensione al RI LLesimente di cui all'art. 32 bis della legge n. 195/1958. 3.1. Il motivo è infondato perché tende ad escludere l'eventuale comportamento diffamatorio in base a scriminanti che non possono essere invocate.
Infatti l'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) vale quale causa di giustificazione solo quando rientra nell'ambito dei doveri propri del diritto pubblico: onde i soggetti che ne possono beneficiare sono i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio ed i privati esercenti un servizio di pubblica necessità, i quali agiscano per dovere di subordinazione. Ipotesi che chiaramente non ricorre nella fattispecie avendo il RI agito come privato cittadino.
3.2. Parimenti non è invocabile l'esimente di cui all'art. 32 bis l. 195/58, perché, come correttamente posto in evidenza dalla Corte
d'appello, tale esimente è prevista per i soli componenti del C.S.M. e non si applica ad altri soggetti, atteso che trattasi di specifica esenzione soggettiva che non riguarda terzi estranei e non tocca l'oggettiva illiceità LLatto, la quale riemerge con tutte le sue conseguenze specie quando il contenuto lesivo LLaltrui reputazione sia stato diffuso appunto da terzi estranei.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059 e 1226 c.c.; omessa motivazione su punti decisivi della controversia. La lettura della sentenza impugnata non consente di riconoscere l'iter logico che ha portato il giudice: a) ad individuare l'esistenza di un danno non patrimoniale;
b) ad accertare il nesso di causalità tra i vari comportamenti dei convenuti ed il danno;
c) a valutare questo in complessive lire 400.000.000, ripartendolo quindi in maniera da addebitare al RI lire 100.000.000. 4.1. Tale motivo resta assorbito in conseguenza LLaccoglimento del secondo motivo.
C) Il ricorrente (incidentale) LL, a sostegno del ricorso (R.G. n. 13257/2000), deduce:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 55, 185, 595, 598 c.p., 2043 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. La Corte territoriale ha ritenuto di fondare l'affermazione della responsabilità del LL sul reato di diffamazione e ciò in base al fatto che il LL "produsse nel giudizio penale, che lo vedeva imputato di falsa testimonianza e di calunnia, la dichiarazione sottoscritta dal RI..."
L'avere tuttavia individuato siffatta ipotesi criminosa in presenza di una finalità difensiva di per sè incompatibile col dolo generico che impronta il reato in parola rappresenta violazione LLart. 595 c.p.. Ugualmente violato è l'art. 598 c.p., trattandosi di uno scritto presentato dalla parte, onde si doveva comunque ritenere operante la causa di non punibilità ivi prevista (cd. liber tas conviccii). L'erronea configurazione di un'ipotesi di reato ha consentito ai giudici di secondo grado di riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p., articoli che risultano palesemente violati.
Inoltre è stata delineata un'ipotesi di diffamazione senza tener conto della previsione LLart. 598 c.p., cioè che la produzione in giudizio del documento sottoscritto dal RI rappresentava l'esercizio del diritto di difesa, nonché della previsione LLart. 55 c.p., vale a dire che, essendo la diffamazione un reato esclusivamente doloso, non è possibile configurare l'eccesso colposo.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 185 e 596 c.p., 2043, 2059 e 2697 c.c., nonché 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. La sentenza impugnata non ha considerato che, anche là dove si fosse potuto adombrare il reato di diffamazione, sarebbe stato comunque necessario, per affermare la responsabilità civile del LL, accertare se il fatto narrato nella dichiarazione del RI prodotta in giudizio dal LL rispondesse a verità.
I giudici sul punto si sono limitati a formulare mere illazioni prive di riscontro probatorio, non ritenendo di farsi carico delle relative smentite.
3) Violazione e falsa applicazione LLart. 39 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. La Corte territoriale ha affermato che il LL era imputato di falsa testimonianza e calunnia: ha, tuttavia, del tutto omesso di considerare le deduzioni svolte dalla difesa in ordine all'ipotesi della litispendenza.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c.;
insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. I giudici di appello hanno ritenuto di poter affermare la responsabilità civile del LL per il reato di diffamazione scorgendo un comportamento doloso di questo.
Ma l'accertamento compiuto sul punto si esaurisce in una mera illazione, essendosi travalicato il principio LLonere della prova (là dove affermato che il LL "non poteva non sapere") ed essendosi violate le regole in tema di presunzione, dal momento che siffatta conoscenza non è stata desunta da alcun fatto noto di cui si fosse acquisita dimostrazione.
Del tutto insufficiente è poi la motivazione per quanto attiene alla conoscenza, da parte del LL, del fatto che l'ES aveva sottoposto il UM a numerosi procedimenti penali procedendo all'abbattimento di numerosi immobili realizzati abusivamente dal costruttore.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. La sentenza impugnata non ha espresso alcun riferimento agli elementi tenuti presenti ai fini della abnorme quantificazione del danno non patrimoniale, laddove siffatta quantificazione LLobbligo risarcitorio palesa che la Corte territoriale ha inteso impremervi una funzione sanzionatoria e dissuasiva, lasciando sullo sfondo ed anzi pretermettendo la reale funzione del risarcimento del danno, che consiste nella reintegrazione della sfera giuridica del danneggiato.
1.A) Il primo motivo è fondato.
La Corte d'appello, pur avendo precisato (pag. 15) che il RI rilasciò al LL la dichiarazione scritta "perché se ne servisse in un giudizio penale", ha poi affermato, senza alcuna motivazione, che la presentazione del documento avvenne per "screditare la figura del magistrato denunciante", tralasciando del tutto di considerare quanto dedotto dal LL, vale a dire che la produzione di quel documento nel giudizio che lo vedeva imputato di falsa testimonianza e calunnia era stata effettuata a scopo difensivo, stante l'attinenza ai fatti di causa ed essendone la valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
In presenza di finalità difensiva, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se difettava l'elemento psicologico del reato di diffamazione.
1.B) Inoltre la Corte d'appello, non avendo detto nulla in ordine all'invocata esimente di cui all'art. 598 c.p., ha implicitamente escluso l'applicabilità, senza considerare che sussisteva un collegamento logico causale tra le espressioni ritenute offensive e l'oggetto della causa. Nè ha fatto riferimento ad altre circostanze giustificative della non applicabilità LLesimente.
2.A) Anche il secondo e quarto motivo, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati.
2.B) Si è già detto (sub 2.2) come la Corte d'appello non ha dato ragione del suo convincimento circa l'esistenza del "regalo" della Mercedes e come tale circostanza non emergeva dalla dichiarazione rilasciata dal RI al LL.
Era, pertanto, necessario accertare la falsità del fatto narrato e di conseguenza la non veridicità della dichiarazione sottoscritta dal RI.
2.C) Al riguardo le osservazioni della Corte d'appello circa il differente profilo temporale (nel senso che "l'auto risulta(va) acquistata a nome della moglie del Dott. ES nel 1977, mentre dagli atti allegati al fascicolo LLappellante emerge(va) che le affermazioni di RI MA parlano LLepisodio riferito dall'UC come avvenuto nel 1976") ovvero le considerazioni circa la posizione del UM (che "non poteva regalare una Mercedes al magistrato che aveva condotto una campagna di moralizzazione nel campo degli abusi edilizi, emettendo numerosi provvedimenti restrittivi e di condanna proprio nel 1976 e nel 1977 e proprio a carico di UM") e circa la posizione LLUC (che "anche per l'esperienza acquisita quale magistrato, non poteva supinamente credere alle asserzioni del RI, sia perché sapeva che questi era un uomo del UM e sia perché era a conoscenza del rigore con cui l'ES aveva sempre trattato il UM", sia perché, infine, aveva una "conoscenza profonda della zona e degli uomini" che gli "derivava da una frequentazioni estiva quasi ventennale") risultano del tutto insufficienti, in assenza di altre risultanze probatorie, per escludere la veridicità del fatto narrato e ritenere l'oggettivo, intrinseco contenuto diffamatorio della dichiarazione rilasciata dal RI e prodotta dal LL nel giudizio penale a suo carico.
3.A) Il terzo motivo non ha pregio perché non è ravvisabile un rapporto di litispendenza, ai sensi LLart. 39, primo comma, c.p.c., fra il giudizio penale per il reato di calunnia e il giudizio civile per il risarcimento dei danni, dato che fra i due giudizi non esiste identità di "petitum" e di "causa petendi", presentando certamente il giudizio penale un "quid pluris" ulteriore sufficiente a renderlo obiettivamente diverso da quello civile.
5.A) Il quinto motivo resta assorbito in conseguenza LLaccoglimento del primo, secondo e quarto motivo. D) Il ricorrente (incidentale) ES, a sostegno del ricorso (R.G. 15556/2000) contro il IA, con unico motivo, deduce:
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La Corte ha ritenuto che le affermazioni del IA non fossero altro che valutazioni del comportamento del magistrato inquisito, applicando quindi la scriminante prevista dall'art. 5 della legge n. 1 del 1981. Si deduce innanzi tutto che non possono godere di tale esimente i comportamenti dei componenti del C.S.M. i quali si sostanzino nel riportare circostanze di fatto che risultano non vere dagli atti posti a base della discussione e, quindi, false o gratuitamente diffamatorie e che, ingiustamente e contro l'evidenza, ledano il decoro professionale del magistrato, non trattandosi di valutazioni doverose e funzionali scaturenti dall'esame della documentazione agli atti della pratica.
Secondariamente la Corte territoriale è incorsa in un grave errore di diritto, avendo ritenuto l'applicabilità della causa di non punibilità in questione al campo della responsabilità civile. Al riguardo, dottrina e giurisprudenza ritengono che le immunità non vadano ricomprese tra le cause di giustificazione che escludono l'antigiuridicità del fatto, bensì tra le cause soggettive di esclusione della punibilità, onde esse comportano l'esenzione dalla pena e non quella dalla responsabilità civile, amministrativa e disciplinare, se non diversamente disposto.
Orbene, la norma contenuta nell'art. 5 della legge n. 1 del 1981, secondo quanto confermano altresì i lavori preparatori là dove l'iniziale dizione "non possono essere perseguiti" fu definitivamente sostituita con l'altra "non sono punibili", attiene al diritto penale sostanziale e comporta la semplice esenzione personale dalla pena per i relativi beneficiari.
La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 1983, lungi dal recare riferimento alcuno all'esclusione della responsabilità civile per i membri del C.S.M., conferma che trattasi, nella specie, di causa di non punibilità, tale da escludere un sindacato del (solo) giudice penale ai soli effetti penali.
Il ricorso è infondato.
Emerge da quanto sopra esposto (sub 1.1. e ss. ricorso UC) che la garanzia di cui all'art. 5 L n. 1/81 ha una estensione molto più ampia di quelle proposta dal ricorrente e copre anche l'aspetto della responsabilità civile allorché si tratti di manifestazione di pensiero strumentalmente indirizzata all'esercizio di un voto nell'ambito delle funzioni di componente del C.S.M. e concernente l'oggetto della discussione;
perché altrimenti la garanzia risulterebbe del tutto svuotata di contenuto qualora i componenti del C.S.M., esonerati dalla responsabilità penale, dovessero essere esposti al rischio di essere chiamati a rispondere civilmente per le attività costituenti esternazione della funzione loro assegnata, con conseguente grave condizionamento LLesercizio della funzione stessa.
La Corte d'appello, con indagine di fatto incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretta da congrua motivazione, ha accertato che l'intervento nonché l'intero contenuto della relazione IA, sia in commissione sia nel plenum e le opinioni ivi espresse erano in stretta connessione col giudizio da esprimere in ordine al trasferimento del giudice ES per incompatibilità, essendo maturate in ordine alla complessiva situazione ambientale e personale sottoposta al proprio vaglio. Trattandosi, quindi, di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni indirizzate a motivare il proprio voto e in stretta connessione con l'oggetto della discussione, è senz'altro applicabile la garanzia della insindacabilità ovvero la 'copertura' prevista dall'art. 5 L. n. 1/81, i cui limiti (opinioni esprese: a) "nell'esercizio delle funzioni" b) concernenti "l'oggetto della discussione") sono stati rispettati.
E) Il ricorrente (incidentale) ES, a sostegno del ricorso incidentale (R.G. n. 15557/2000)
contro
UC, deduce:
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). Avendo l'UC proposto specifico motivo di ricorso assumendo che l'esimente prevista dall'art. 5 della legge n. 1 del 1981 ed applicata nei riguardi del IA doveva ritenersi estesa anche al suo comportamento, essendosi egli limitato ad esprimere manifestazioni di pensiero riguardanti l'oggetto della discussione, sostiene il ricorrente che è interesse LLES, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, riproporre la questione di diritto della non applicabilità della causa di non punibilità in questione al campo della responsabilità civile, dal momento che, ove tale assunto venisse condiviso, verrebbe meno ogni valutazione in ordine all'operatività della scriminante.
Al riguardo dottrina e giurisprudenza ritengono che le immunità non vadano ricomprese tra le cause di giustificazione che escludono l'antigiuridicità del fatto, bensì tra le cause soggettive di esclusione della punibilità, onde esse comportano l'esenzione dalla pena e non quella dalla responsabilità civile, amministrativa e disciplinare, se non diversamente disposto.
Orbene, la norma contenuta nell'art. 5 della legge n. 1 del 1981, secondo quanto confermano altresì i lavori preparatori là dove l'iniziale dizione "non possono essere perseguiti" fu definitivamente sostituita con l'altra "non sono punibili", attiene al diritto penale sostanziale e comporta la semplice esenzione personale dalla pena per i relativi beneficiari.
La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 1983, lungi dal recare riferimento alcuno all'esclusione della responsabilità civile per i membri del C.S.M., conferma che trattasi, nella specie, di causa di non punibilità, tale da escludere un sindacato del (solo) giudice penale ai soli effetti penali.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo è sufficiente richiamare le considerazioni sopra svolte (sia sub 1.1. e ss. ricorso UC sia sub ricorso
contro
IA), ribadendo ancora una volta la non punibilità dei componenti del C.S.M per le opinioni espresse che si inquadrino nell'esercizio della funzione, si riconnettano all'oggetto della discussione e siano utilizzate da chi le rende a criterio giustificativo del proprio voto, restando precluso qualsiasi sindacato sul contenuto delle relative dichiarazioni, sulla rispondenza alla veridicità, nonché sulla loro potenziale idoneità a determinare un effetto di tipo diffamatorio. In tal caso l'esimente di cui all'art. 5 cit. opera non solo nel campo penale ma anche in quello civile, dovendo il comportamento dei componenti del C.S.M. considerarsi legittimo e non produttivo di danno ingiusto, ancorché possa cagionare a terzi un pregiudizio.
F) Il ricorrente (incidentale) ES, a sostegno del ricorso (incidentale R.G. n. 15558/2000) contro il LL, deduce:
Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte.
La Corte territoriale ha riconosciuto l'oggettivo carattere diffamatorio della dichiarazione del RI relativa all'autovettura Mercedes, divulgata dal LL, ma ha inspiegabilmente limitato l'affermazione di responsabilità di quest'ultimo al solo comportamento consistito nella produzione, nel giudizio penale che lo vedeva imputato di falsa testimonianza e di calunnia, della dichiarazione sottoscritta dal RI.
Avendo il LL sul punto proposto uno specifico motivo assumendo di avere, nella qualità di imputato, esercitato il diritto di difesa che lo scriminerebbe, è interesse LLES, per l'ipotesi di accoglimento del predetto motivo, riproporre la questione affinché cioè l'oggettivo carattere diffamatorio della divulgazione LLinveritiera notizia riguardante l'autovettura Mercedes venga esteso agli altri comportamenti di divulgazione, da parte del LL, della medesima notizia anche ad altre autorità mediante l'invio di esposti contenenti tale notizia.
Nella specie, peraltro, non può ricorrere nella maniera più assoluta l'esimente di cui all'art. 598 c.p.. Il ricorso va accolto.
Dall'esame (possibile essendo stato sostanzialmente dedotto vizio di inattività) LLatto di citazione (pagg. 27/37) e LLappello (pag.3) risulta che l'ES, dopo aver illustrato i comportamenti del LL, ha chiesto che questi fosse ritenuto responsabile LLiniziativa diffamatoria sia per il deposito nel giudizio penale della dichiarazione scritta rilasciata dal RI sia per l'invio ad una molteplicità di organi (Presidente della Repubblica, C.S.M., Ministero di G. e G., Procuratore Generale della Cassazione, Procuratore della Repubblica di Napoli, etc.) di tale dichiarazione, del verbale del plenum del C.S.M. e di altri atti, ponendo in essere una campagna denigratoria e di discredito.
La Corte d'appello ha esaminato e limitato l'affermazione di responsabilità del LL per diffamazione al solo comportamento della produzione nel giudizio penale della dichiarazione sottoscritta dal RI.
Poiché il LL sul punto, con riferimento alla scriminante LLesercizio del diritto, ha proposto specifico motivo che è stato accolto, sussiste l'interesse LLES a riproporre la questione della responsabilità che riemerge sia sotto il profilo LLaccertamento del denunciato illecito diffamatorio in ordine all'invio ad una pluralità di soggetti degli scritti incriminati, sia sotto il profilo LLeventuale esclusione LLinvocata esimente (art. 598 c.p.) LLesercizio del diritto. In base alle considerazioni svolte, in conclusione, la Corte accoglie, per quanto di ragione, il 1^ e 2^ motivo, dichiara assorbito il 3^ e rigetta il 4^ motivo del ricorso (n. 12246/00) di UC;
rigetta il 1^ e 3^ motivo, accoglie il 2^ e dichiara assorbito il 4^ motivo del ricorso (incidentale n. 12903/00) di RI;
accoglie il 1^, 2^ e 4^ motivo dichiara assorbito il 5^ e rigetta il 3^ motivo del ricorso (incidentale n. 13257/00) di LL;
rigetta il ricorso (incidentale n. 15556/00) di ES
contro
IA;
rigetta il ricorso (incidentale n. 15557/00) di ES
contro
UC;
accoglie il ricorso (incidentale n. 15558/00) di ES
contro
LL;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpc., c.p.c.).
Non si deve, invece, provvedere sulle spese in ordine al ricorso LLES contro il IA, poiché quest'ultimo in tale giudizio non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il 1" e T motivo, dichiara assorbito il 3^ e rigetta il 4^ motivo del ricorso (n. 12246/00) di ON UC. Rigetta il 1^ e 3^ motivo, accoglie il 2^ motivo e dichiara assorbito il 4^ motivo del ricorso (incidentale n. 12903) di MA RI. Accoglie il 1^, 2^ e 4^ motivo, dichiara assorbito il 5^ e rigetta il 3^ motivo del ricorso (incidentale n. 13257/00) di CA LL.
Rigetta il ricorso (incidentale n. 15556/00) di AN ES
contro
CO IA.
Rigetta il ricorso (incidentale n. 15557/00) di AN ES
contro
ON UC.
Accoglie il ricorso (incidentale n. 15558/00) di AN ES
contro
CA LL.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002