Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2002, n. 3527
CASS
Sentenza 11 marzo 2002

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La garanzia di non punibilità per i componenti del Consiglio superiore della magistratura in relazione alle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e concernenti l'oggetto della discussione - garanzia prevista, a tutela della funzione istituzionale dell'organo di governo autonomo della magistratura, dall'art. 32 - bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiunto dall'art. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - si riferisce anche alla responsabilità civile e copre ogni manifestazione del pensiero in concreto attinente all'oggetto della discussione consiliare e strumentalmente collegata al fine dell'esercizio del voto; ne consegue che, ove sussista detto collegamento funzionale, il comportamento del componente del C.S.M. deve considerarsi legittimo e non produttivo di danno ingiusto, ancorché possa cagionare a terzi un pregiudizio, restando così precluso qualsiasi sindacato sul contenuto dell'opinione espressa, sulla rispondenza a veridicità della medesima nonché sulla potenziale idoneità a determinare un effetto di tipo diffamatorio. (Sulla base del principio di cui in massima, le Sezioni unite hanno cassato la sentenza del giudice di merito che, omettendo qualsiasi indagine sulla connessione funzionale delle dichiarazioni espresse con l'oggetto della discussione consiliare, vertente sul trasferimento per incompatibilità ambientale di un magistrato, aveva affermato la responsabilità civile del componente del C.S.M. soffermandosi esclusivamente sul fine diffamatorio che le animava).

Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all'uopo fissato dall'art. 52 cod. proc. civ., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.

La garanzia di non punibilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, prevista dall'art. 32 - bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiunto dall'art. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, si riferisce esclusivamente ai componenti del Consiglio superiore della magistratura e non si applica, pertanto, ad altri soggetti, trattandosi di specifica esenzione soggettiva diretta ad evitare una indiretta forma di pressione sul libero esercizio delle prerogative del CSM, organo a rilevanza costituzionale, ma che non tocca l'oggettiva illiceità dell'atto, la quale riemerge in tutte le sue conseguenze allorché il contenuto lesivo dell'altrui reputazione sia diffuso da un terzo estraneo al Consiglio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2002, n. 3527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3527
Data del deposito : 11 marzo 2002

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