Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3272
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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In presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma primo, cod. civ., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità. Pertanto - poiché il carattere inderogabile delle disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che prevedono la necessità dell'iscrizione all'albo delle società di intermediazione mobiliare, previo accertamento da parte della CONSOB della sussistenza di una serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e generale, degli interessi con esse garantiti, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale - è affetto da nullità assoluta il contratto di "swap" (da annoverare tra le attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla suddetta legge) stipulato, in contrasto con la stessa, da un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario generale.

Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, da esercitare nelle forme e nei termini all'uopo fissati dall'art. 52 cod. proc. civ.; in mancanza, la parte non può dedurre in sede di impugnazione della sentenza il difetto di capacità del giudice che deriverebbe dalla incompatibilità. Ne consegue che, nel giudizio pendente di fronte alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello resa in tema di opposizione allo stato passivo, è irrilevante la questione di costituzionalità volta ad estendere i casi di astensione - ricusazione del giudice delegato, per il quale si vorrebbe impedita la partecipazione alla istruzione e alla deliberazione della causa di opposizione allo stato passivo, in tale sede non essendovi spazio per l'applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale si dubita.

In materia fallimentare, la partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide in sede di opposizione avverso lo stato passivo, trova la sua ragione nel principio di concentrazione processuale e nella particolare posizione di quel giudice quale garante della rapidità delle fasi processuali per la continuità della sua conoscenza sui fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, e, pertanto, non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, numero 4), cod. proc. civ..

Le norme degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere; ne consegue che, se vi è stata colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto (nella specie, derivante dalla omessa iscrizione della società di intermediazione mobiliare, con cui era stato stipulato un contratto di "swap" di ingente valore finanziario, nell'albo previsto dalla legge), non è più possibile applicare le norme di cui sopra.

Esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3272
Data del deposito : 7 marzo 2001

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