Articolo 32 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 31Articolo 33
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 32.

((Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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