Art. 5.
Dopo l' articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' inserito il seguente:
"Articolo 32-bis - (Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni). - I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione".
Dopo l' articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' inserito il seguente:
"Articolo 32-bis - (Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni). - I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione".