Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2011, n. 41408
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Sentenza 20 settembre 2011

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La condanna per il reato previsto dalla lett. e) dell'art. 21 della l. n. 157 del 1992 (violazione del divieto di esercizio venatorio in determinate aree dove la caccia è interdetta), anzichè per quello contemplato dall'art. 1, lett. f) della l. n. 150 del 1992 (detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione), priva dell'interesse a ricorrere il condannato che invochi l'esatta qualificazione giuridica, atteso il più mite trattamento sanzionatorio previsto dalla legge sulla caccia. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa alla detenzione di 71 esemplari di testuggine appartenenti alla specie protetta "Hermanni hermanni", ha precisato che tale condotta può integrare la contravvenzione punita dalla lett. e) del richiamato art. 21, che punisce la detenzione di esemplari di fauna selvatica protetta dalla normativa regionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2011, n. 41408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41408
    Data del deposito : 20 settembre 2011

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