Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4584
CASS
Sentenza 7 maggio 1999

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Il processo esecutivo, nel cui ambito deve essere inquadrato anche il procedimento di liquidazione delle attività fallimentari, è strutturato non come una sequenza di atti preordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema del processo ordinario di cognizione - ma come una successione di subprocedimenti preordinati a distinti provvedimenti successivi; conseguentemente, le nullità verificatesi in una determinata fase del procedimento, possono riflettersi sulla validità degli atti della fase successiva che da essi dipendono solo se fatte valere entro la conclusione della fase in cui si sono prodotte, salvo che il vizio non sia tale da incidere da solo e direttamente anche sugli atti della fase successiva in quanto la situazione viziante si riproduce identica a se stessa nel corso dell'intero processo impedendo che questo pervenga al risultato che ne costituisce lo scopo, nel qual caso è rilevabile in ogni tempo (nella specie si è affermato che non era sanata e poteva autonomamente farsi valere con reclamo la nullità dell'ordinanza di autorizzazione al trasferimento di un bene prima dell'integrale versamento del prezzo, benché il relativo vizio fosse rilevabile già nel precedente provvedimento di aggiudicazione del bene).

Il termine per proporre reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi decorre dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.

In sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la vendita d'azienda che consti di beni immobili deve avvenire nelle forme di cui all'art. 108 legge fall. per le vendite immobiliari e quindi la vendita deve farsi con incanto o, qualora il giudice delegato la ritenga più vantaggiosa, senza incanto; il riferimento alla vendita senza incanto non comprende ogni tipo di vendita forzata che prescinda dalle forme di quella all'incanto ma implica il richiamo delle norme dettate dal codice di rito per tale tipo di vendita forzata, le quali vanno inderogabilmente osservate anche in sede fallimentare, entro i limiti di cui all'art. 105 cod.proc.civ.; deve conseguentemente escludersi che la previsione dell'art. 108 cit. si estenda alla vendita a trattativa privata e a quella a licitazione privata al miglior offerente (nella specie la S.C. ha annullato i provvedimenti con cui il giudice di merito aveva disposto che la vendita fosse effettuata a offerte private, fissando l'ammontare di queste e delle cauzioni prescindendo dai limiti di cui all'art. 571 cod. proc. civ. e autorizzando il trasferimento mediante atto negoziale prima dell'integrale versamento del prezzo).

La questione di legittimità costituzionale degli art. 25 e 26 legge fall., laddove consentono la partecipazione del giudice delegato al collegio che giudica sul reclamo avverso un proprio provvedimento, per contrasto con l'art. 24 Cost., oltre che manifestamente infondata per le ragioni già valutate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 6 novembre 1998 n. 363, è anche irrilevante quando la pretesa violazione dell'obbligo di astensione non è stata fatta valere attraverso una tempestiva e rituale istanza di ricusazione; infatti, la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione preclude la possibilità di far valere quel vizio quale motivo di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ. e l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe comportare la nullità del provvedimento impugnato.

La dichiarazione di fallimento, pur determinando lo scioglimento della società, a differenza delle altre cause di scioglimento di cui all'art. 2448, primo comma cod.civ., non comporta il venir meno dell'organizzazione sociale ne' la cessazione del rapporto che lega la società agli amministratori, i quali conservano i poteri funzionali alle necessità della procedura concorsuale e all'esigenza di assicurare alla società fallita la possibilità di tutelare i propri interessi nei confronti degli organi fallimentari; conseguentemente - poiché nell'attività d'impresa, che implica di per sè atti di disposizione, ai fini della delimitazione dei poteri dell'amministratore, deve aversi riguardo alla nozione di atti pertinenti alla gestione normale dell'impresa esercitata - l'amministratore della società fallita può impugnare con ricorso per cassazione, senza che sia a tal fine necessaria una delibera assembleare di autorizzazione, i provvedimenti resi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo avverso i decreti del giudice delegato che dispongono la vendita di beni fallimentari.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4584
Data del deposito : 7 maggio 1999

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