Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 5
Il processo esecutivo, nel cui ambito deve essere inquadrato anche il procedimento di liquidazione delle attività fallimentari, è strutturato non come una sequenza di atti preordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema del processo ordinario di cognizione - ma come una successione di subprocedimenti preordinati a distinti provvedimenti successivi; conseguentemente, le nullità verificatesi in una determinata fase del procedimento, possono riflettersi sulla validità degli atti della fase successiva che da essi dipendono solo se fatte valere entro la conclusione della fase in cui si sono prodotte, salvo che il vizio non sia tale da incidere da solo e direttamente anche sugli atti della fase successiva in quanto la situazione viziante si riproduce identica a se stessa nel corso dell'intero processo impedendo che questo pervenga al risultato che ne costituisce lo scopo, nel qual caso è rilevabile in ogni tempo (nella specie si è affermato che non era sanata e poteva autonomamente farsi valere con reclamo la nullità dell'ordinanza di autorizzazione al trasferimento di un bene prima dell'integrale versamento del prezzo, benché il relativo vizio fosse rilevabile già nel precedente provvedimento di aggiudicazione del bene).
Il termine per proporre reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi decorre dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
In sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la vendita d'azienda che consti di beni immobili deve avvenire nelle forme di cui all'art. 108 legge fall. per le vendite immobiliari e quindi la vendita deve farsi con incanto o, qualora il giudice delegato la ritenga più vantaggiosa, senza incanto; il riferimento alla vendita senza incanto non comprende ogni tipo di vendita forzata che prescinda dalle forme di quella all'incanto ma implica il richiamo delle norme dettate dal codice di rito per tale tipo di vendita forzata, le quali vanno inderogabilmente osservate anche in sede fallimentare, entro i limiti di cui all'art. 105 cod.proc.civ.; deve conseguentemente escludersi che la previsione dell'art. 108 cit. si estenda alla vendita a trattativa privata e a quella a licitazione privata al miglior offerente (nella specie la S.C. ha annullato i provvedimenti con cui il giudice di merito aveva disposto che la vendita fosse effettuata a offerte private, fissando l'ammontare di queste e delle cauzioni prescindendo dai limiti di cui all'art. 571 cod. proc. civ. e autorizzando il trasferimento mediante atto negoziale prima dell'integrale versamento del prezzo).
La questione di legittimità costituzionale degli art. 25 e 26 legge fall., laddove consentono la partecipazione del giudice delegato al collegio che giudica sul reclamo avverso un proprio provvedimento, per contrasto con l'art. 24 Cost., oltre che manifestamente infondata per le ragioni già valutate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 6 novembre 1998 n. 363, è anche irrilevante quando la pretesa violazione dell'obbligo di astensione non è stata fatta valere attraverso una tempestiva e rituale istanza di ricusazione; infatti, la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione preclude la possibilità di far valere quel vizio quale motivo di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ. e l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe comportare la nullità del provvedimento impugnato.
La dichiarazione di fallimento, pur determinando lo scioglimento della società, a differenza delle altre cause di scioglimento di cui all'art. 2448, primo comma cod.civ., non comporta il venir meno dell'organizzazione sociale ne' la cessazione del rapporto che lega la società agli amministratori, i quali conservano i poteri funzionali alle necessità della procedura concorsuale e all'esigenza di assicurare alla società fallita la possibilità di tutelare i propri interessi nei confronti degli organi fallimentari; conseguentemente - poiché nell'attività d'impresa, che implica di per sè atti di disposizione, ai fini della delimitazione dei poteri dell'amministratore, deve aversi riguardo alla nozione di atti pertinenti alla gestione normale dell'impresa esercitata - l'amministratore della società fallita può impugnare con ricorso per cassazione, senza che sia a tal fine necessaria una delibera assembleare di autorizzazione, i provvedimenti resi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo avverso i decreti del giudice delegato che dispongono la vendita di beni fallimentari.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria G. LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Cons. Relatore -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi seguenti, tra loro riuniti:
- ricorso n. 10937/97, proposto da:
LA PERLA S.r.l., in persona dell'amministratrice e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisanelli n. 2, presso l'avv. Stefano Di Meo, che la rappresenta e difende con l'avv. Luigi Pinto del Foro di Pisa, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO "La Perla S.r.l.", in persona del curatore elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Rossini n. 9, presso il prof. avv. Natalino Irti, che la rappresenta e difende con l'avv. Riccardo Zanotti del Foro di Livorno in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e - ricorso n. 16262/97, proposto da:
LA PERLA S.r.l., in persona dell'amministratrice e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisanelli n. 2, presso l'avv. Stefano Di Meo, che la rappresenta e difende con l'avv. Luigi Pinto del Foro di Pisa, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO "La Perla S.r.l.", in persona del curatore elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Rossini n. 9, presso il prof. avv. Natalino Irti, che la rappresenta e difende con l'avv. Riccardo Zanotti del Foro di Livorno in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché DIAMANTE S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Merulana n. 234, presso l'avv. Giuliano Bologna, dal quale è rappresentata e difesa con l'avv. Angelo Foggia del Foro di Pisa, in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e - ricorso n. 9866/98, proposto da:
LA PERLA S.r.l., in persona dell'amministratrice e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisanelli n. 2, presso l'avv. Stefano Di Meo, che la rappresenta e difende con l'avv. Luigi Pinto del Foro di Pisa, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO "La Perla S.r.l.", in persona del curatore elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Rossini n. 9, presso il prof. avv. Natalino Irti, che la rappresenta e difende con l'avv. Riccardo Zanotti del Foro di Livorno in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché DIAMANTE S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Merulana n. 234, presso l'avv. Giuliano Bologna, dal quale è rappresentata e difesa con l'avv. Angelo Foggia del Foro di Pisa, in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Livorno il 9/10 luglio 1997 nell'ambito della procedura fallimentare n. 1826/96 a carico della società "La Perla S.r.l.".
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale;
Uditi, per la ricorrente, l'avv. L. Pinto e, per la resistente, il prof. avv. N. Irti e l'avv. R. Zanotti;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso chiedendo: a) quanto al ricorso n. 10937/97, per l'accoglimento del primo e del terzo motivo, per il rigetto del quarto e per l'assorbimento del secondo;
b) quanto al ricorso n. 16262/97, per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, per il rigetto del quarto e per l'assorbimento del terzo;
c) quanto al ricorso n. 9866/98, per l'accoglimento dei primi tre motivi e per l'assorbimento del quarto. Premesse in fatto e svolgimento del processo 1 - Il 13 marzo 1997 il giudice delegato al fallimento della società "la Perla s.r.l.", pendente presso il Tribunale di Livorno, disponeva la "vendita ad offerte private ex art. 106 l. fall." del complesso aziendale gestito dalla società
fallita sito in località Procchio del Comune di Marciana Marina (LI), comprensivo di alcuni immobili costituenti le strutture alberghiere, il centro sportivo e lo stabilimento balneare. Nell'ordinanza si precisava, tra l'altro:
- che le offerte avrebbero potuto essere anche inferiori al prezzo di stima (L. 15.350.000.000), ma che in tal caso il giudice delegato avrebbe avuto la facoltà di accettarle o di indire altra gara;
- che la cauzione da depositarsi all'atto della presentazione delle offerte doveva essere pari al 5% del prezzo di stima;
- che il pagamento del prezzo, dedotto l'importo del deposito cauzionale, avrebbe potuto essere versato anche ratealmente (con un massimo di 18 mensilità), previo rilascio di una fideiussione bancaria.
Nessuna offerta veniva però presentata entro il termine (ore 12 del 3 giugno 1997) stabilito dall'ordinanza di vendita.
2 - L'esperimento di vendita era reiterato il 1 luglio 1997, a seguito della presentazione di alcune offerte, fissando il 16 luglio 1997 alle ore 12 per lo svolgimento della gara (aperta anche ad altri partecipanti) innanzi al giudice delegato "alle condizioni già stabilite con la precedente ordinanza".
2.1 - La società fallita proponeva reclamo con atto depositato l'8 luglio 1998, assumendo:
- che la vendita in sede fallimentare di un complesso aziendale costituito anche da beni immobili deve avvenire nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 108 l. fall., le quali non contemplano la vendita ad "offerte private";
- che l'ordinanza di vendita era da ritenersi quindi illegittima sotto tale assorbente profilo, dovendosi escludere, data la natura dei beni venduti, l'ammissibilità di una vendita fallimentare mediante "licitazione privata al miglior offerente" o a "trattativa privata";
- che ulteriori motivi di illegittimità del provvedimento impugnato andavano ravvisati: a) nell'attribuzione, al giudice delegato, del potere di accettare eventuali offerte inferiori al prezzo di stima;
b) nell'imposizione agli offerenti di un deposito cauzionale (del 5%), inferiore a quello stabilito dall'art. 571 c.p.c.; c) nel mancato avviso ai creditori iscritti.
2.2 - Il reclamo veniva respinto dal Tribunale in data 10 luglio 1997, rilevando:
- che la vendita andava configurata come vendita "senza incanto" e che, pertanto, il disposto dell'art. 108 l. fall. non era stato violato;
- che detta norma non prescrive che la vendita debba avvenire al prezzo di stima, "lasciando piena libertà agli organi fallimentari in ordine alla determinazione delle modalità della vendita senza incanto medesima";
- che comunque il comitato dei creditori aveva espresso, in merito, parere favorevole;
- che l'ordinanza impugnata era stata preceduta "da numerose altre ordinanze di identico tenore, mai reclamate dalla parte fallita". 2.3 - La società fallita proponeva ricorso, chiedendo la cassazione di tale decreto con quattro motivi, al cui accoglimento la società fallita resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
3 - Il 18 luglio 1997 il complesso aziendale era aggiudicato alla s.r.l. Diamante per il prezzo di L. 5.000.000.000, da versarsi in 18 mensilità secondo le modalità sopra indicate. La società fallita proponeva reclamo anche contro tale ordinanza reiterando le argomentazioni già formulate con la precedente impugnazione e deducendo, inoltre, che l'aggiudicazione era da reputarsi nulla altresì:
a) perché si era disposto che il trasferimento del bene sarebbe avvenuto mediante un atto negoziale stipulato dal curatore anziché con decreto del giudice come prescritto dall'art. 586 c.p.c.;
b) perché il prezzo di aggiudicazione era inferiore all'importo dei crediti ammessi al passivo.
3.1 - L'impugnazione veniva respinta dal Tribunale ponendo in evidenza, tra l'altro:
- che la legge fallimentare riconosce al giudice delegato un'ampia sfera di discrezionalità in ordine alla determinazione delle modalità delle vendite fallimentari, a differenza di quanto previsto dal codice di rito per le vendite forzate disposte nell'ambito di esecuzioni individuali, la cui disciplina non è quindi integralmente e direttamente applicabile nell'ambito delle procedure concorsuali;
- che comunque la doglianza specificamente rivolta contro l'ordinanza di aggiudicazione era a sua volta palesemente infondata, dal momento che l'aggiudicazione ad un prezzo inferiore a quello di stima non è in alcun modo vietata dalla legge;
3.2 - Anche questo decreto era gravato da ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost. da parte della società fallita. La curatela fallimentare e la società Diamante resistevano, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
4 - Il 19 dicembre 1997 il giudice delegato autorizzava il curatore a stipulare, mediante rogito notarile, l'atto di trasferimento del complesso aziendale in favore della società aggiudicataria. La società fallita, con atto depositato il 13 marzo 1998, proponeva reclamo anche contro detta ordinanza, deducendo:
- che il provvedimento non gli era mai stato comunicato ne' notificato;
- che le nullità delle precedenti ordinanze, a suo tempo tempestivamente denunziate, inficiavano anche la sua validità;
- che, comunque, esso era da ritenersi nullo anche per vizi propri, avendo previsto il trasferimento dei beni venduti prima ancora del pagamento integrale del prezzo di aggiudicazione.
4.1 - Il reclamo veniva respinto dal Tribunale, osservando:
- che l'impugnazione era inammissibile, perché tardiva, e comunque improponibile per difetto di interesse;
- che i rilievi formulati nei confronti delle precedenti ordinanze erano già stati dichiarati infondati;
- che la previsione della rateizzazione del prezzo era contenuta anche nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita e di aggiudicazione che, sul punto, non erano state oggetto di reclamo;
- che comunque la prestazione della fideiussione da parte di un istituto bancario escludeva che la rateizzazione del prezzo di vendita potesse comportare alcun pregiudizio per i creditori e inficiare, conseguentemente, la validità del provvedimento impugnato.
5 - La società fallita chiede la cassazione di tale decreto con quattro motivi, al cui accoglimento la società fallita e la società Diamante resistono con controricorso, eccependo in via preliminare, e sotto diversi profili, l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso.
Motivi della decisione
6 - I tre ricorsi debbono essere riuniti, in considerazione della loro stretta interdipendenza.
7 - La loro ammissibilità è stata contestata dai resistenti sotto diversi profili.
7.1 - Assume in primo luogo la curatela del fallimento che il ricorso n. 10937/97 sarebbe inammissibile perché proposto dalla amministratrice unica, signora RA IN, senza la "preventiva approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci", prescritta dall'art. 13 dello Statuto per gli atti di straordinaria amministrazione e che del pari viziati, sotto lo stesso profilo, sarebbero i ricorsi n. 16262/97 e n. 9866/98, in quanto la delibera di autorizzazione intervenuta il 18 novembre 1997 non sarebbe stata adottata validamente dall'assemblea.
7.1 - Il rilievo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto occasione di puntualizzare, la dichiarazione di fallimento, pur determinando lo scioglimento della società (artt. 2308 e 2448, secondo comma, c.c.), non comporta il venir meno dell'organizzazione sociale (arg. ex artt. 87, terzo comma, 146, primo comma, 152 l. fall.) ne', tanto meno, la cessazione del rapporto che lega la società agli amministratori (Cass. 4 dicembre 1992, n. 12928). Questi ultimi, infatti, mantengono intatti i propri poteri negli ambiti non toccati dalle esigenze della procedura e dallo spossessamento del debitore e conservano, entro tali limiti, la veste di legali rappresentanti della società fallita. Appunto per questo essi sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49 l. fall., debbono "essere sentiti, tutte le volte che la legge richiede che sia sentito il fallito" (art. 146, primo comma, l. fall.) e debbono sottoscrivere la proposta di concordato in nome e per conto della società fallita (art. 152, l. fall.). Sotto tale aspetto gli effetti della dichiarazione di fallimento divergono da quelli delle cause di scioglimento contemplate dal primo comma dell'art. 2448 c.c., perché tale dichiarazione non comporta la sostituzione degli amministratori con i liquidatori, la cui nomina deve anzi essere ritenuta incompatibile con l'instaurazione della procedura fallimentare, dal momento che in quest'ultimo caso la liquidazione del patrimonio della società fallita e la definizione dei rapporti derivati dall'esercizio dell'attività comune, a differenza di quanto avviene nella liquidazione volontaria, viene effettuata nell'interesse precipuo dei creditori sociali.
7.2 - Si è altresì chiarito che la nozione di atto di "ordinaria (o di straordinaria) amministrazione" non è unitaria e che, rispetto alle attività di impresa il criterio per individuare gli atti appartenenti all'una o all'altra categoria non può essere quello (valido, in via di massima, per l'amministrazione del patrimonio dell'incapace) del carattere "conservativo", o meno, dell'operazione compiuta - trattandosi di attività, il cui esercizio necessariamente presuppone il compimento di atti di "disposizione" - bensì quello della pertinenza dell'atto alla gestione normale (e quindi ordinaria) dell'impresa esercitata (Cass. 4 maggio 1995, n. 4856; 26 agosto 1998, n. 8472). La dichiarazione di fallimento priva la società fallita dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, sia pure al limitato fine della definizione dei rapporti pregressi. La permanenza in carica degli amministratori è giustificata, oltre che dalle necessità della procedura concorsuale anche dall'esigenza di assicurare alla società fallita la possibilità di tutelare i propri interessi nei confronti degli organi fallimentari. In questa prospettiva appare evidente che l'iniziativa giudiziaria promossa dall'amministratrice unica della società fallita era pienamente coerente con i compiti propri dell'organo di amministrazione e non poteva, quindi, in nessun caso essere considerata quale atto di "straordinaria amministrazione", tale da richiedere la "approvazione" della assemblea dei soci;
approvazione che comunque nel caso di specie fu rilasciata, come risulta dalla deliberazione assembleare del 21 novembre 1997, con la quali i soci della s.r.l. "La Perla" autorizzarono la proposizione dell'impugnativa avverso il decreto del 18 luglio 1997, ratificando le iniziative assunte nel frattempo dal difensore della società, e dalla deliberazione assembleare adottata il 21 maggio 1998, che autorizzò la proposizione dell'ultimo dei tre ricorsi, notificato il 27 maggio 1998.
Nè, contrariamente a quel che assume la curatela fallimentare può ritenersi che tali deliberazioni siano invalide perché adottate senza aver previamente convocato il curatore: poiché l'assemblea era stata chiamata a deliberare su materie che non avevano alcun riferimento con la cura degli interessi della massa dei creditori non era infatti necessario che tale soggetto intervenisse alla riunione assembleare.
Il denunziato difetto di rappresentanza, pur se sussistente, sarebbe stato quindi in ogni caso sanato (Cass. 21 febbraio 1997, n. 1616; 3 maggio 1994, n. 4255).
8 - Ulteriori motivi di inammissibilità del primo e del secondo ricorso deriverebbero, secondo i resistenti:
a) dalla nullità della procura, che, ancorché apposta a margine del ricorso, non sarebbe stata rilasciata per il giudizio di cassazione e sarebbe quindi priva del necessario requisito di specialità; b) dal difetto di capacità processuale della società ricorrente che, a seguito della dichiarazione di fallimento, avrebbe perso la capacità di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti patrimoniali, salvo che per quelli (estranei al caso di specie) relativi a beni o diritti strettamente personali e, come tali, sottratti al c.d. spossessamento fallimentare.
8.1 - Anche tali rilievi sono tuttavia infondati. Ed anzitutto quello puntualizzato alla lettera a), che risulta condiviso anche dalla curatela fallimentare.
Invero, questa Corte ha di recente statuito con due diverse sentenze, emanate a Sezioni Unite, che quando dalla copia notificata all'altra parte risulti che il ricorso per cassazione presenta a margine (o in calce, ovvero anche in un foglio separato, come consentito dalla nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141) una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura deve considerarsi conferita per tale fase di giudizio (e provvista quindi del requisito di specialità), anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere.
A norma dell'art. 83, ultimo comma, c.p.c. la procura "speciale" si presume infatti conferita "per un determinato grado del processo". Ed è quindi logico supporre, fino a prova contraria, che tale procura, quando sia collegata ad un atto processuale (come ad esempio il ricorso per cassazione) avente specifico riferimento ad una determinata fase di giudizio, abbia lo stesso ambito di operatività (sent. 10 marzo 1998, n. 2642 e n. 2646). In tal caso, pertanto, l'espressa enunciazione della fase processuale per la quale la procura speciale è stata rilasciata è superflua, potendo tale riferimento essere desunto dalla controparte dalla natura dell'atto processuale cui aderisce. E richiederla, mentre non risponderebbe ad alcun interesse apprezzabile della controparte, potrebbe risolversi in pregiudizio del diritto alla difesa e alla tutela giurisdizionale dell'altra parte, che va ascritto tra i principi fondamentali del nostro ordinamento e che, in quanto tale, deve essere garantito come inviolabile in ogni procedimento di natura giurisdizionale (art. 24 Cost.). 8.2 - Nel caso di specie la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, rilasciata dalla signora RA IN in nome e per conto della società "La Perla S.r.l.", per la parte che qui interessa è così formulata: "Delego l'avv. Luigi Pinto e l'avv. Stefano Di Meo a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni stato e grado di opposizione, appello e esecuzione, con ogni facoltà inerente il mandato, comprese quelle di transigere, rinunciare od accettare la rinuncia agli atti, proporre domande riconvenzionali e chiamate in causa di terzi, incassare quietanze".
Secondo i controricorrenti, la menzione delle fasi di "appello e di esecuzione" starebbe ad indicare che la procura era stata conferita solo per il giudizio di merito e tale convincimento sarebbe avvalorato dalla mancata indicazione della data di rilascio. Ma è agevole replicare:
- che, tenuto conto della natura del provvedimento impugnato (decreto emesso dal tribunale fallimentare ex art. 26 l. fall. in sede di reclamo proposto avverso provvedimento del giudice delegato) il riferimento al giudizio di esecuzione e alla stessa fase d'appello era privo di ogni significato ed assumeva quindi il valore di una clausola di stile, posto che l'unico gravame esperibile era il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., come del resto era indicato chiaramente nell'intestazione, nelle premesse (p. 5) e nelle conclusioni del ricorso;
- che l'espressa ed univoca volontà di ricorrere alla Corte di cassazione, manifestata nel ricorso, era quindi sufficiente a chiarire che il generico riferimento alla "presente procedura", contenuto nella procura, dovesse essere inteso come riguardante la fase di giudizio introdotta dall'atto sul quale la procura medesima era apposta (il ricorso per cassazione) e, quindi, al giudizio di legittimità (retro § 8.1);
- che, trattandosi di procura apposta a margine, la mancata espressa indicazione della data del suo rilascio non assumeva alcun rilievo, posto che la sua posteriorità, rispetto alla data del provvedimento impugnato, risultava dalla intestazione del ricorso nella quale si chiariva che era stata rilasciata in epoca posteriore al 18 novembre 1997 (il provvedimento impugnato è del 18 luglio 1997) e la sua anteriorità, rispetto alla notificazione del ricorso, era chiaramente desumibile dalla trascrizione della procura nella copia notificata alla controparte (20 settembre 1996, n. 8372). 8.3 - Non vi è dubbio, quindi, che la procura apposta a margine del ricorso avesse tutti i requisiti per essere considerata come "speciale" ai sensi dell'art. 385 c.p.c. L'alto motivo di inammissibilità del ricorso, specificato alla lettera b) del § 8, è poi chiaramente insussistente. È infatti evidente che la perdita di capacità processuale del fallito ha carattere relativo e non si estende alle controversie relative all'impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato e del tribunale che assuma lesivi dei propri diritti (arg. ex art. 26 l. fall.).
9 - Infine, secondo la società aggiudicataria, il ricorso n. 9866/98 andrebbe dichiarato inammissibile, oltre che per le ragioni già esposte:
a) perché il reclamo a suo tempo proposto avverso l'ordinanza di autorizzazione alla stipula dell'atto di trasferimento non le era stato notificato, in violazione del principio del contraddittorio;
b) perché tardivo.
E sarebbe comunque improponibile per mancanza di interesse. Neppure tali rilievi possono essere accolti.
9.1 - Non si comprende, invero, come possa essere negato l'interesse del fallito ad impugnare l'ordinanza, che assuma illegittima, con la quale sia stata disposta la vendita di beni del suo patrimonio ad un prezzo inferiore a quello di stima, se si considera che egli ha diritto all'eventuale residuo.
Nè il reclamo avverso l'ordinanza del 19 dicembre 1997, ancorché proposto solo il 10 marzo 1998, poteva dirsi tardivo, se si considera che il provvedimento impugnato non era stato comunicato alla società fallita e che non si erano quindi determinati i presupposti per la decorrenza del termine concesso per la sua impugnazione, che si realizzano, infatti, solo a seguito della comunicazione del provvedimento all'interessato (C. Cost. 22 novembre 1985, n. 303; Cass. 4 novembre 1993, n. 10927; 14 aprile 1994, n. 3509; 22 febbraio 1996, n. 1401; 23 gennaio 1998, n. 823). La censura puntualizzata alla lettera "a" del precedente paragrafo è poi palesemente inammissibile, avendo ad oggetto la denunzia di un vizio del reclamo che, per la sua natura, non appare idoneo ad incidere sull'ammissibilità della impugnazione proposta in questa sede.
10 - Delle varie doglianze formulate con i tre ricorsi (che per la loro connessione vanno esaminate congiuntamente) assumono carattere prioritario:
a) quelle con le quali il decreto emanato dal Tribunale di Livorno il 7 aprile 1998 viene censurato per aver ritenuto che il reclamo avanzato contro l'ordinanza del 19 dicembre 1997 fosse improponibile per carenza di interesse e comunque inammissibile per tardività (secondo e terzo motivo [lett. a] del terzo ricorso);
b) quella con la quale si assume che i decreti del 10 luglio e del 30 settembre 1997 sarebbero nulli perché adottati con la partecipazione del giudice delegato che aveva emanato i provvedimenti impugnati, in violazione del fondamentale principio di imparzialità e terzietà del giudice, sancito in via generale dall'art. 51 c.p.c. e specificamente riaffermato nell'ambito dei procedimenti cautelari dall'art. 669, terdecies dello stesso codice (al quarto motivo del primo e del secondo ricorso).
10.1 - L'esistenza di un interesse all'impugnazione, da parte della società fallita, dei decreti emanati dagli organi fallimentari nel corso della procedura di vendita del complesso aziendale è stata già posta in evidenza nel paragrafo 9.1. In quella stessa sede sono state esposte le ragioni per le quali il reclamo, anche se depositato circa tre mesi dopo l'emanazione del decreto impugnato, non può essere ritenuto tardivo.
Le doglianze della società ricorrente sopra puntualizzate alla lettera a) del precedente paragrafo sono quindi non fondate. 10.2 - La censura specificata alla lettera b) dello stesso paragrafo muove dall'implicita premessa che la disciplina sull'astensione obbligatoria e sulla conseguente ricusazione del giudice dettata dagli artt. 51 ss. c.p.c. sarebbe applicabile, nel silenzio della legge, anche nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 26 l.fall. L'art. 25 l. fall., per la verità, prevede in via generale che il giudice delegato riferisca "al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio". E proprio da tale disposizione si è tratto argomento per sostenere che l'ammissibilità della partecipazione del giudice delegato alle decisioni del tribunale anche nelle ipotesi in cui esse riguardino reclami proposti avverso provvedimenti da lui adottati (Cass. 18 dicembre 1995, n. 12904; 4 giugno 1994, n. 5429). Assume peraltro la ricorrente che, se il citato art. 25 e l'art. 26 l. fall. dovessero essere interpretati in tal senso, sarebbe allora non manifestamente infondato il dubbio della loro conformità all'art. 24 Cost. e ricorrerebbero quindi i presupposti per rimettere la relativa questione all'esame del giudice delle leggi. 10.3 - Va al riguardo osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall'art. 51, primo comma, c.p.c. determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi (chiaramente estranea al caso di specie) in cui il giudice abbia "un interesse proprio e diretto nella causa", tale da porlo nella veste di parte del processo. In ogni altra ipotesi (e segnatamente in quella in cui egli abbia già conosciuto della causa in altra fase) la violazione del citato art. 51 assume rilievo solo quale motivo di ricusazione e che, pertanto, la mancata proposizione della relativa istanza nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'art. 52 c.p.c., preclude la possibilità di far valere tale vizio, in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (Cass. 17 maggio 1991, n. 5585; 10 ottobre 1997, n. 9857; 23 aprile 1998, n. 4187). Ciò porta a ritenere - da un lato - insussistente la pretesa nullità dei decreti impugnati (dal momento che la violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice delegato è stata prospettata per la prima volta in questa sede); dall'altro, privi di rilevanza i dubbi prospettati, in via subordinata, circa la legittimità costituzionale delle norme denunziate, in quanto il riconoscimento della loro (parziale) illegittimità costituzionale non potrebbe mai comportare, per quanto si è detto, la nullità del provvedimento impugnato. Dubbi che peraltro che peraltro dovrebbero, allo stato, essere ritenuti manifestamente infondati, essendo stati prospettati sulla base di considerazioni già valutate e ritenute non convincenti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 363 del 6 novembre 1998. 11 - Con gli altri motivi la società ricorrente censura i decreti impugnati, per non aver considerato:
A) che la mancata impugnazione dell'ordinanza con la quale il 10 marzo 1997 era stata autorizzata, senza successo, la vendita ad offerte private del complesso aziendale non precludeva l'impugnazione dell'ordinanza che, il 1 luglio 1997, aveva autorizzato la vendita degli stessi beni con identiche modalità e delle ordinanze in data 18 luglio e 19 dicembre 1997 con le quali era stata disposta, nel corso della stessa procedura, l'aggiudicazione in favore della s.r.l. Diamante e autorizzata la stipulazione del relativo atto di trasferimento (terzo motivo del primo ricorso;
primo motivo del secondo ricorso;
primo motivo e terzo motivo [lett. b, c] del terzo ricorso);
B) che le ordinanze del 1 e del 18 luglio 1997 erano nulle: a) perché il complesso aziendale (nel quale erano ricompresi dei beni immobili) era stato posto in vendita "senza incanto" senza aver prima accertato, come richiesto dall'art. 108 l. fall., che tale forma di vendita era più "vantaggiosa" di quella "all'incanto"; b) perché era stata consentita la presentazione di offerte e il deposito di cauzioni inferiori ai limiti minimi stabiliti dall'art.571 c.p.c. (primo e secondo motivo del primo ricorso;
secondo e terzo motivo del secondo ricorso);
C) che la nullità delle ordinanze del 1 e del 18 luglio 1997, per i vizi sopra specificati alla lettera B), si rifletteva anche sull'ordinanza del 19 dicembre 1997 (primo motivo del terzo ricorso);
D) che quest'ultima ordinanza era comunque invalida anche per vizi propri, e quindi a sua volta nulla, per il fatto di aver autorizzato il trasferimento prima ancora dell'integrale trasferimento del prezzo (quarto motivo del terzo ricorso).
12 - La doglianza puntualizzata alla lettera A) del precedente paragrafo è fondata.
È evidente, infatti, che le ordinanze impugnate non si trovassero in una relazione di dipendenza rispetto a quella emanata il 10 marzo 1997. Quest'ultima infatti aveva disposto l'inizio di una procedura di vendita che però non era approdata alla sua conclusione, non essendo stata presentata alcuna offerta entro il termine stabilito (retro, § 1). Il secondo esperimento di vendita, conclusosi con la stipulazione del contratto di compravendita autorizzata con l'ordinanza del 19 dicembre 1997, trova il suo fondamento in un distinto provvedimento autorizzativo, contenuto nell'ordinanza del 1 luglio 1997. E deve quindi ritenersi che l'impugnazione dei singoli provvedimenti in cui tale fase si è articolata (oltre all'ordinanza del 1 luglio 1997, quelle in data 18 luglio e in data 19 dicembre 1997) non fosse in alcun modo condizionata dall'impugnazione dei provvedimenti emanati nel precedente esperimento di vendita. 12.1 - Del pari fondata è l'ulteriore censura specificata alla lettera B) del § 11.
È vero, infatti, che il processo di esecuzione individuale disciplinato dal codice di rito, nel cui ambito deve essere inquadrato anche quello di liquidazione delle attività fallimentari, "non è costruito come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, secondo lo schema proprio del processo di cognizione ... bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi" e che pertanto, a differenza che nell'ordinario processo di cognizione (nel quale le nullità "insanabili" possono essere fatte valere, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, a meno che su di esse il giudice a quo non si sia pronunciato, essendo in tal caso necessaria una specifica impugnazione della parte interessata perché possano essere esaminate in fase di gravame:
Cass. S.U. 10 febbraio 1982, n. 832; 6 settembre 1990, n. 9197) le "irregolarità formali", che non comportino l'inesistenza giuridica dei singoli atti, verificatesi nell'ambito di una determinata fase del procedimento, possono riflettersi sulla validità degli atti della fase successiva che da essi dipendano solo se fatte valere entro la conclusione di quella singola fase (Cass. S.U. 27 ottobre 1995, n. 11178; Cass. 16 maggio 1997, n. 4350). Ma tale conseguenza si determina solo se il vizio non sia tale da incidere direttamente sugli atti della fase successiva. Si è infatti chiarito che la situazione viziante che si riproduca identica a sè stessa nel corso del processo esecutivo non è sanata dalla mancanza di una tempestiva opposizione (che in materia fallimentare non può che esplicarsi nelle forme del reclamo ex art. 26 l. fall: Cass. n. 4350/97, cit.) dell'atto presupposto e resta rilevabile per tutto il corso del processo esecutivo in relazione agli atti via via compiuti (Cass. S.U. n. 11178/95, cit.). Nè potrebbe essere altrimenti. Invero, il concetto di nullità derivata postula che il secondo atto, al quale si propaga la nullità di un atto diverso, sia di per sè valido. Se, per il persistere della situazione invalidante, anche tale atto fosse invalido sarebbe infatti del tutto ingiustificato precludere la possibilità di farne valere autonomamente l'invalidità.
12.1 - Appare quindi evidente che, contrariamente a quel che si assume nel decreto del 7 aprile 1998 e che mostrano di ritenere le resistenti, la mancata deduzione di nullità afferenti le ordinanze del 1 luglio e del 18 luglio 1997 non possa in alcun modo precludere l'impugnativa, per gli stessi vizi, dell'ordinanza emanata il 19 dicembre 1997, pur trattandosi chiaramente di provvedimento che trova in esse il suo presupposto.
Non vi è dubbio, quindi, che debba essere ritenuta ammissibile anche la doglianza formulata con il quarto motivo del ricorso 9866/98 - con la quale è stata dedotta la nullità dell'ordinanza del 19 dicembre 1997 per aver autorizzato il trasferimento del complesso aziendale prima ancora che il prezzo fosse integralmente versato - anche sa tale vizio era già rilevabile nell'ordinanza che il 18 luglio 1997 aveva disposto l'aggiudicazione di tali beni alla s.r.l. Diamante 13 - Restano le censure, specificate alle lettere B) e D) del § 11, con le quali si assume che la vendita sarebbe stata disposta con modalità diverse da quelle che avrebbero dovuto essere invece inderogabilmente osservate.
Anche tali doglianze, come si è anticipato, vanno ritenute fondate. 13.1 - Si è già precisato che la vendita aveva ad oggetto un complesso aziendale, nel quale erano ricompresi beni immobili (retro, § 1).
In tal caso la vendita deve avvenire nelle forme stabilite dall'art.108 l. fall. per la vendita dei beni immobili, non essendo ipotizzabile che per la vendita di un complesso aziendale, il quale sia costituito anche da beni immobili, possano essere utilizzate forme di vendita meno rigorose da quelle che dovrebbero essere osservate se i beni immobili fossero venduti senza il "plus valore" rappresentato dagli altri componenti aziendali (Cass. 23 aprile 1998, n. 4187). Del resto, anche nell'ambito degli atti negoziali, manca un'autonoma ed unitaria legge di circolazione dell'azienda, essendosi previsto che il suo trasferimento deve essere effettuato con "l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni" che la compongono (art. 2556, secondo comma, c.c.). L'art. 108 stabilisce, nel suo primo comma, che la vendita di beni immobili deve farsi "con incanto", ovvero "senza incanto", qualora il giudice delegato la ritenga "più vantaggiosa".
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'espressione "vendita senza incanto", che figura in detta disposizione, non può essere intesa in senso atecnico, come comprensiva di ogni tipo di vendita forzata che prescinda dal formalismo di quella all'incanto, ma deve essere riferita alla vendita senza incanto disciplinata dagli artt. 570 e ss. del codice di rito (Cass. 23 aprile 1998, n. 4187; 20 maggio 1993, n. 5751; 6 gennaio 1979, n. 58), la cui caratteristica fondamentale è costituita dal fatto che il trasferimento del bene ha luogo in virtù di un provvedimento giurisdizionale, che può essere emanato solo dopo il versamento integrale del prezzo (art. 574 c.p.c.). Deve quindi escludersi che le previsioni dell'art. 108 l.fall. possano estendersi anche alla vendita a trattative private e a quella mediante licitazione privata al miglior offerente, le cui caratteristiche divergono profondamente da quelle della vendita senza incanto, in quanto il trasferimento del bene avviene per il tramite di un atto negoziale, che può essere stipulato dal curatore prima ancora del versamento integrale del prezzo.
13.2 - L'opposta opinione, fatta propria dal giudice del merito - secondo cui il legislatore, onde agevolare forme più convenienti di realizzo, avrebbe lasciato agli organi fallimentari "piena libertà in ordine alla determinazione delle modalità della vendita senza incanto", e che la vendita degli immobili potrebbe essere quindi legittimamente disposta "ad offerte private" - trascura di considerare:
- che le prescrizioni del citato art. 108 l. fall. sono più restrittive di quelle che nel codice di rito regolano le espropriazioni immobiliari, in quanto subordinano l'ammissibilità del ricorso alla vendita senza incanto ad uno specifico apprezzamento di maggiore convenienza o proficuità, non richiesto dall'art. 569, terzo comma, c.p.c;
- che il secondo comma del citato art. 108 stabilisce in maniera tassativa che la vendita debba aver luogo "innanzi al giudice delegato", salvo che il bene si trovi nella circoscrizione di altro Tribunale, e deve pertanto escludersi che gli organi fallimentari possano disporre forme di vendita che prescindano dalla ricorrenza di tale requisito;
- che, a differenza di quanto stabilito dall'art. 106 per i beni mobili, l'art. 108 non contempla (anche) la possibilità di una vendita "a offerte private", limitando le opportunità di scelta alla vendita con incanto e a quella senza incanto;
- che le disposizioni della legge fallimentare in tema di liquidazione dell'attivo si integrano con quelle del codice di rito relative al processo di esecuzione (art. 105 l. fall.), ed appare quindi logico ritenere che il riferimento da parte delle prime ad un istituto (come la vendita senza incanto) regolato dal codice di rito implichi il richiamo della relativa disciplina.
14 - Tornando al caso di specie, non vi è quindi dubbio che la vendita dovesse essere effettuata con le modalità stabilite dal codice di rito per la vendita senza incanto dei beni immobili, le quali, per quanto si è detto, hanno carattere di inderogabilità. Stando a quel che risulta dai provvedimenti impugnati la vendita era stata disposta prevedendo che il trasferimento avvenisse per il tramite di un atto negoziale stipulato prima che il prezzo di aggiudicazione fosse integralmente versato.
L'ammontare delle offerte, e delle relative cauzioni, era stato inoltre fissato prescindendo dai limiti (minimi) stabiliti dall'art.571 c.p.c. Trattasi di modalità che si discostano profondamente da quelle stabilite dagli artt. 570 ss. c.p.c. E questo spiega perché nell'ordinanza di autorizzazione si fosse precisato che la vendita sarebbe stata effettuata "ad offerte private ai sensi dell'art. 106 l. fall." Il Tribunale di Livorno ha ritenuto che la vendita potesse essere assimilata alla "vendita senza incanto" contemplata dall'art.108 l. fall. e che i motivi di doglianza formulati dalla ricorrente fossero quindi infondati.
Ma tale convincimento, per le ragioni già esposte, è sicuramente erroneo. La vendita, così come disposta con le tre ordinanze fatte oggetto di reclamo da parte della società fallita, è stata quindi illegittima. Ed un ulteriore motivo di illegittimità, debitamente denunziato dalla stessa ricorrente, deve essere ravvisato nel fatto che la vendita senza incanto sia stata disposta senza aver prima effettuato quell'apprezzamento di "superiore convenienza o proficuità" specificamente richiesto dall'art. 108, primo comma, l. fall., a chiarire che le due forme di vendita da esso contemplate non si collocano su di un piano di "parità", ma - come si è puntualmente osservato - si pongono in un rapporto di "regola-eccezione", nel quale la vendita all'incanto corrisponde alla forma ordinaria di liquidazione dell'attivo immobiliare e quella senza incanto rappresenta invece l'eccezione. Anche le censure puntualizzate alle lettere B) e D) del § 11 sono quindi fondate.
15 - I decreti impugnati debbono essere quindi cassati, nei limiti dei motivi accolti, con conseguente rinvio delle cause, come sopra riunite, al Tribunale di Livorno in diversa composizione, che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:
- la vendita dell'azienda che consti anche di beni immobili deve essere disposta, in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, con il rispetto delle modalità stabilite dall'art. 108 l. fall.;
- il riferimento alla vendita senza incanto, contenuto nel primo comma dello stesso art. 108 l. fall., implica il richiamo delle norme dettate dal codice di procedura civile per disciplinare tale tipo di vendita forzata, le quali vanno quindi inderogabilmente osservate anche in sede fallimentare, entro i limiti segnati dall'art. 105 l. fall. Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, così provvede:
- accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso n. 10937/97 e del ricorso n. 16262/97;
- accoglie il ricorso n. 9866/98;
- dichiara inammissibile il quarto motivo dei ricorsi n. 10937/97 e n. 16262/97;
- cassa, in relazione ai motivi accolti, i decreti impugnati, rinviando le cause, come sopra riunite, al Tribunale di Livorno in altra composizione, anche per le spese.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 1999.