Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/1999, n. 7504
CASS
Sentenza 16 luglio 1999

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La violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e, ad eccezione dell'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, non come motivo di nullità della sentenza (nella specie la parte - un genitore - aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento con cui, nel corso di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, era stata disposta la cancellazione del minore dal proprio stato di famiglia, anticipando il giudizio di adottabilità; la S.C., qualificata la doglianza sotto il profilo dell'anticipazione del giudizio, ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione).

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    Franco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 21 giugno 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/1999, n. 7504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7504
Data del deposito : 16 luglio 1999

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