Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 1
La violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e, ad eccezione dell'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, non come motivo di nullità della sentenza (nella specie la parte - un genitore - aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento con cui, nel corso di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, era stata disposta la cancellazione del minore dal proprio stato di famiglia, anticipando il giudizio di adottabilità; la S.C., qualificata la doglianza sotto il profilo dell'anticipazione del giudizio, ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/1999, n. 7504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7504 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH GA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. GIOVAGNOLI 6, presso l'avvocato ASSENSIO BRUGIATELLI TERESA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIA CIRILLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D'IC LU, quale curatore speciale della minore CE IS CH elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 66, presso l'avvocato FRANCO MASTRANGELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'IC MICHELE ANTONIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI MILANO;
COMUNE DI MILANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2062/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Minori, emessa il 25/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cirillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 22-26.7.1996 il Tribunale per i Minorenni di Milano dichiarava lo stato di adottabilità della minore AN CE LI, nata il [...] e già allontanata con provvedimento del 21.7.1995 dalla madre AN EL, disponendo il collocamento della minore presso una famiglia e la sospensione della patria potestà della madre a seguito di segnalazione dei servizi sociali e delle risultanze della disposta consulenza tecnica la quale aveva accertato l'inadeguatezza della madre medesima a svolgere il proprio ruolo genitoriale a causa di un disturbo della personalità di tipo "bordeline".
Con sentenza dell'8.5.1997 il Tribunale per i Minorenni rigettava l'opposizione della madre, confermando il proprio decreto. AN EL proponeva appello ed all'esito del giudizio, nel quale intervenivano il curatore speciale, il tutore ed il procuratore generale e nel corso del quale veniva disposto il supplemento della consulenza tecnica anche per un aggiornamento della situazione, la Corte d'Appello di Milano - Sezione per i Minorenni - con sentenza del 25.6.1998 rigettava l'impugnazione. Dopo aver disatteso l'eccezione di nullità della sentenza, osservando che nessuna anticipata decisione era stata espressa dal Tribunale a seguito della preliminare esclusione della minore dallo stato di famiglia della madre in quanto ciò era avvenuto non già su disposizioni specifiche ma per motivi cautelativi in base ad accordi di carattere generale intervenuti in precedenza per casi astrattamente simili fra il Presidente del Tribunale ed i Servizi Sociali e che comunque non ricorrevano i presupposti di cui agli artt. 156 e segg. C.P.C. e dopo aver evidenziato la legittimità del riferimento agli atti del procedimento relativo ad altro figlio (OB) della AN come elemento di valutazione unitamente agli altri emersi nel corso del giudizio, rilevava la Corte d'Appello che, nonostante il rilevante apparato di supporti apprestati, la AN ne aveva lamentato l'insufficienza, dimostrando così implicitamente che non era in grado di fornire le necessarie cure alla neonata, come del resto poteva desumersi anche dall'intenzione di affidarla ad una famiglia di sua conoscenza in quanto angosciata dalle difficoltà che incontrava ad accudirla.
Osservava inoltre come tale sua incapacità era stata evidenziata non solo nella relazione del 30.10.1995 della psicologa, seguita al ricovero della minore, ma soprattutto nelle due consulenze tecniche da cui erano emersi significativi elementi di disturbo della personalità di tipo "bordeline", peraltro più gravi nella seconda consulenza ove era stata rilevata una maggiore quota di persecutività ed esclusa ogni possibilità di guarigione e, conseguentemente, di rientro della minore presso la madre. Riteneva pertanto che, all'epoca in cui erano stati emessi i provvedimenti del 21.7.1995 e del 22.7.1996, sussisteva effettivamente ed era tuttora in atto, a causa della grave ed irreversibile patologia da cui era affetta la AN, un'obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico da parte della medesima necessari per assicurare alla minore la realizzazione della sua personalità. Osservava infine che, in caso di separazione della minore dagli affidatari, il trauma cuì inevitabilmente questa andrebbe incontro difficilmente potrebbe essere superato per le devastanti conseguenze sulla struttura della sua personalità, come risultava dalla relazione della psicologa e dell'assistente sociale che seguivano la minore medesima.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AN EL, deducendo sei motivi di censura.
Resiste con controricorso il curatore speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AN EL denuncia violazione del R.D.
9.7.1939 n.1238; degli artt. 476 e segg. C.P.;
della Legge 24.12.1954 n.1228 e della Legge 4.5.1983 n.184 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto legittimo l'operato del Tribunale per i Minorenni che, anticipando il giudizio di adottabilità della minore, aveva disposto la cancellazione della medesima dallo stato di famiglia della madre, incorrendo peraltro in un falso ideologico su atti dello stato civile, senza che possano considerarsi esaustivi ne' il fatto che tale cancellazione fosse frutto di una scelta di carattere generale in quanto è stata applicata nel caso specifico nè che avesse finalità cautelative e di tutela della riservatezza in quanto nessuna motivazione è stata fornita al riguardo. La censura è inammissibile.
Al di là delle evidenziate ipotesi di reato che nessuna rilevanza possono in ogni caso assumere ai fini civilistici in esame, non essendo in discussione il rapporto naturale di maternità fra le ricorrente minore, non v'è dubbio che la particolare prospettazione data alla doglianza relativa alla preventiva cancellazione della minore dallo stato di famiglia della madre, configurata come anticipazione di giudizio, avrebbe potuto trovare ingresso solo se dedotta originariamente nelle forme dovute.
Una tale pretesa violazione, comportante in ipotesi l'obbligo di astensione per il giudice ai sensi dell'art. 51 u.c. C.P.C., avrebbe potuto essere fatta valere infatti dalla parte solo con l'istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 52 e non già come motivo di nullità della sentenza, proponibile solo nel caso, però nemmeno dedotto, di interesse diretto del giudice alla causa (giurisprudenza costante: Cass. 5594/80; Cass. 1135/84; Cass. 1643/89). Rimane così preclusa la possibilità di esaminare la dedotta irregolarità come motivo di nullità in sede di impugnazione della sentenza.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 8 Legge 184/83 e dell'art.24 Cost. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto corretto il riferimento agli atti relativi ad altro processo riguardante il figlio OB compiuto, in violazione dei diritti della difesa, dal Tribunale il quale, d'altra parte, non aveva esaminato documenti ne' ammesso prove testimoniali che avrebbero potuto evidenziare la recuperata capacità della madre (rif. all'assistente sociale Senappi di cui sono riportati passi della relazione).
La censura è infondata.
Essa si articola sostanzialmente, come del resto viene anche precisato nel suo contesto, in due distinte doglianze, riguardanti rispettivamente la violazione del diritto di difesa ed il difetto di motivazione.
Sotto il primo profilo, le osservazioni della Corte d'Appello devono ritenersi pienamente legittime, oltre che puntuali e decisive, essendo stato rilevato, senza che al riguardo la circostanza fosse stata contestata, che gli atti relativi all'altro procedimento riguardante il figlio OB erano stati acquisiti al presente e che ai fini della valutazione della personalità della madre le indagini da parte del C.T.U. e degli operatori sociali erano state estese al rapporto con tale figlio.
In un contesto del genere non v'è spazio quindi per la dedotta violazione, avendo la ricorrente avuto conoscenza dei relativi atti e la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Il secondo profilo, riguardante l'omesso esame di alcun documenti e la mancata ammissione di prove testimoniali, riferiti sempre al rapporto tra la ricorrente ed il figlio OB, risolvendosi, come si è già evidenziato, in un difetto di motivazione, non è però deducibile nel presente giudizio, essendo la sentenza della Corte d'Appello ricorribile in cassazione solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 17 u.c. della Legge 4.5.1983 n.184. In ogni caso le dedotte omissioni non riguarderebbero un punto decisivo, essendo state le conclusioni basate su "molti altri elementi probatori", come del resto risulta precisato nella sentenza impugnata e non essendo il giudice tenuto ad esaminare tutte le richieste formulate qualora non le consideri idonee, rilevandone appunto la non decisività, a determinare una diversa conclusione. A maggior ragione non potrebbe ravvisarsi una radicale carenza di motivazione (anche sotto il profilo dell'apparenza) ed ipotizzarsi così la possibilità di un sindacato di legittimità per violazione di legge, avendo la Corte d'Appello nella sua ampia motivazione considerato, come si vedrà, la presenza dello stato di abbandono della minore diffusamente e sotto vari aspetti.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.8 della Legge 184/83 e della Legge 7.9.1984 n.82 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5. Sostiene che la Corte d'Appello illogicamente abbia considerato "aiuto" ciò che invece era solo da parte del servizio sociale ed accertato l'inidoneità della madre nonostante la bimba le fosse stata tolta dopo un mese di vita, presupponendo peraltro fatti non rispondenti al vero, come la presunta assistenza domiciliare dell'ostetrica ovvero ignorando fatti veri come il reperimento dell'alloggio da parte di essa ricorrente. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1 e 8 della Legge 184/83 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia confermato la sua incapacità genitoriale nonostante la figlia le fosse stata tolta dopo un mese di vita, ignorando la reazione favorevole del Centro psico-sociale e basandosi sulla C.T.U. che contraddittoriamente era giunta ad un giudizio di inidoneità pur senza notare alcun peggioramento ma anzi segni di recupero rispetto alla situazione precedente in cui lo stesso C.T.U. aveva accertato la sua capacità, sia pure con supporti sociali. Sostiene che, in violazione dell'art.8 della Legge 184/83, la Corte d'Appello, pur avendo verificato la totale assenza di una situazione di abbandono materiale e morale, si era basata esclusivamente sulla patologia, presumendo da ciò l'incapacità, senza porre peraltro la dovuta attenzione alle osservazioni della consulenza di parte ne' alle precarie condizioni in cui la minore era stata trovata dalla neuropsichiatra infantile dopo un anno dal suo distacco dalla madre ed il ricovero in un istituto.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1 e 8 della Legge 184/83 e 30 Cost.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia offerto alcuna motivazione all'affermazione secondo cui gli eventuali interventi sociali dovrebbero protrarsi per un periodo di tempo tanto lungo da integrare una completa supplenza della madre impossibilitata a provvedere alle esigenze della minore, rilevando che comunque un'astratta valutazione del problema non può essere posta a base di un giudizio di abbandono, tenuto conto che la stessa Corte di merito, pur avendo riconosciuto che la psicopatologia di cui è affetta non è di per sè incompatibile con lo svolgimento del ruolo genitoriale, non ha poi valutato in concreto se tale patologia avrebbe potuto comportare conseguenze pregiudizievoli per la minore.
Le censure devono ritenersi inammissibili, deducendo in sostanza ancora una volta la ricorrente, sia pure sotto l'apparenza del vizio di violazione di legge, un difetto di motivazione, non denunciabile però, per i motivi sopra esposti, nella specifica materia in esame e non ravvisabile peraltro nemmeno in via ipotetica sulla base dei dedotti rilievi, tendendo con tali censure in realtà la ricorrente a sostituire con la propria la valutazione del giudice di merito, vale a dire ad un riesame delle considerazioni espresse nell'impugnata sentenza e non già ad evidenziare un'obiettiva deficienza del criterio logico su cui il giudice si è basato nel formare il proprio convincimento ovvero un insanabile contrasto tra le varie parti della motivazione.
L'impugnata sentenza è basata infatti soprattutto sulle conclusioni delle due consulenze d'ufficio di cui ha evidenziato il riferimento alla presenza nella ricorrente di elementi di disturbo della personalità (più gravi peraltro nella seconda rispetto alla prima) di tipo "bordeline" e di natura irreversibile con sintomi di paranoia a sfondo persecutorio che determinano nella sfera dell'affettività momenti di distacco e di disistima che si riflettono sul ruolo materno, traducendosi nell'impossibilità assoluta da parte della AN di provvedere alle esigenze della minore in via definitiva, con la conseguenza che eventuali interventi di sostegno, già in atto per il figlio OB, comporterebbero una completa supplenza della madre per un tempo indefinito. Sulla base di tali risultanze e valutazioni ogni diversa considerazione si risolve pertanto sostanzialmente in un riesame della questione di merito, non consentito in questa sede, anche per quanto riguarda il richiamo alle osservazioni del consulente di parte di cui la Corte d'Appello si è fatta carico, sottolineandone la genericità con particolare riferimento alla mancata indicazione di "test" alternativi.
Sul versante dell'effettivo controllo di legittimità può osservarsi poi che l'impugnata sentenza si è attenuta certamente ai principi dettati da questa Corte (Cass. 120/98 richiamata 4 dalla stessa ricorrente;
Cass. 11112/98), avendo tenuto conto della malattia con specifico riferimento alle conseguenze che essa determina sul piano della idoneità all'esercizio della potestà genitoriale in relazione ai vari compiti che comporta sotto il profilo materiale, affettivo e psicologico per un sano ed equilibrato sviluppo della minore.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 373 e 430 C.P.C.; 17 Legge 184/83 ed 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti delle libertà fondamentali ratificata con Legge 4.8.1955 n.848; il tutto in relazione all'art.360 n.3 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia sottolineato il fatto che la minore fosse ormai inserita in un'altra famiglia e potrebbe avere seri problemi nell'eventualità di un suo rientro in quella d'origine, ratificando così una palese violazione di legge perpetrata dal Tribunale con l'allontanamento della minore dopo appena un mese di vita e con l'intollerabilità dei tempi lunghi occorsi, senza giustificazione, per la procedura, iniziata nel 1995 e non ancora esaurita, in contrasto con i principi espressi dalla Corte Europea con la sentenza emessa il 9.6.1998 nella procedura 40/1997/824/1030 la quale, con riferimento appunto ad una situazione caratterizzata da ritardi procedurali, ha evidenziato come la liceità dell'ingerenza della pubblica autorità nella vita familiare non può violare il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare.
Anche tale censura è inammissibile.
L'impugnata sentenza, richiamando una giurisprudenza ormai superata (Cass. 4394/86; Cass. 613/86), ha proceduto anche ad un'indagine comparativa fra la situazione che la minore lascerebbe nella famiglia cui è, stata affidata e quella che troverebbe presso la famiglia di origine, sottolineando il trauma difficilmente superabile che subirebbe la minore dall'interruzione di un rapporto "vissuto come protettivo e tutelante".
Con il motivo di ricorso in esame non viene censurata però l'illegittimità di un tale principio, più recentemente disatteso dalla giurisprudenza (Cass. 4956/89; Cass. 9861/96) la quale, in assenza di un effettivo stato di abbandono, ha ritenuto preclusa una tale ulteriore indagine, considerando preminente per l'ordinamento in tale situazione l'interesse del minore a vivere nella sua famiglia di origine e non già quello di assicurargli condizioni di vita migliori.
La doglianza infatti, facendo leva su tale raffronto, muove le sue critiche alla durata, considerata intollerabile, del procedimento che avrebbe consolidato il rapporto fra la minore e la famiglia affidataria.
Ora, a parte il fatto che tale ultima considerazione della Corte d'Appello è da ritenersi comunque tutt'altro che decisiva ai fini delle conclusioni adottate, essendo state queste fondate essenzialmente sull'accertato stato di abbandono della minore, come evidenziato in relazione al terzo, al quarto ed al quinto motivo di ricorso, si osserva che, così come prospettata, la questione si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte, non riguardando la censura un vizio della sentenza impugnata ne' configurando alcuna delle violazioni previste dall'art. 360 C.P.C.. Il ricorso va pertanto rigettato nel suo complesso.
Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999