Articolo 32 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 26Articolo 33
Versione
27 settembre 1958
Art. 32. (Durata della carica)

I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Entrata in vigore il 27 settembre 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente