Sentenza 14 dicembre 2015
Massime • 1
È ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di paceIlaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2015, n. 5017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5017 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2015 |
Testo completo
F 5 0 1 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.3700 Dott. GERARDO SABEONE Presidente - Dott. FRANCESCA MORELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 37661/2014- Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL JI MA N. IL 01/01/1976 avverso la sentenza n. 82/2011 GIUDICE DI PACE di MORBEGNO, del 10/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal B Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per C Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte F di cassazione dott.ssa F. Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito altresì per El JI OM l'avv. Fois, che si è riportato ai motivi. RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata in data 10/04/2014, il Giudice di pace di Morbegno ha dichiarato El JI OM colpevole del reato di lesioni in danno di AM ED e lo ha condannato alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Avverso l'indicata sentenza del Giudice di pace di Morbegno ha proposto appello El JI OM, attraverso il difensore avv. M. R. Sergi, denunciando mancanza di motivazione in ordine all'accertamento della sussistenza delle lesioni personali asseritamente subite dalla persona offesa, nonché l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 582 cod. pen. Con ordinanza in data 18/08/2014, il Tribunale di Sondrio, sull'assunto dell'insussistenza di alcuna impugnazione della condanna al risarcimento dei danni, ha riqualificato l'appello come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Morbegno in data 10/04/2014 deve essere qualificata come appello, sicché, l'ordinanza del Tribunale di Sondrio in data 18/08/2014 deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il giudizio di appello.
2. Secondo l'orientamento di gran lunga maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena - della multa ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011 - 2 dep. 22/02/2012, Calo', Rv. 252944; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013 - dep. 17/02/2014, Di Luca, Rv. 259625, in tema di rifusione delle ! spese processuali;
Sez. 5, n. 20855 del 23/02/2011 - dep. 25/05/2011, Pierro, Rv. 250395; Sez. 4, n. 41816 del 10/07/2009 - dep. 30/10/2009, Azzato, Rv. 245454; Sez. 2, n. 23555 del 12/05/2009 - dep. 05/06/2009, Ognibene, Rv. 244235; Sez. 5, n. 9725 del 03/02/2009 - dep. 03/03/2009, Sansalone, Rv. 242978; Sez. 2, n. 5576 del 21/01/2009 - dep. 09/02/2009, Sidoli, Rv. 243288; Sez. 5, n. 38733 del 20/06/2008 - dep. 14/10/2008, Iacoi e altro, Rv. 242024; Sez. 5, n. 33545 del 21/09/2006 - dep. 05/10/2006, Usai ed altro, Rv. 235226; Sez. 5, n. 12609 del 02/03/2006 - dep. 10/04/2006, Dante, Rv. 234544; Sez. 5, n. 9777 del 15/02/2006 - dep. 21/03/2006, Zuccaro, Rv. 234234; Sez. 5, n. 45296 del 07/07/2005 - dep. 14/12/2005, Maggiani ed altro, Rv. 232716; Sez. 7, n. 19664 del 31/03/2005 - dep. 24/05/2005, Longone ed altro, Rv. 231499; Sez. 5, n. 1349 del 25/11/2004 - dep. 19/01/2005, Parisi, Rv. 230205; Sez. 5, n. 2271 del 18/11/2004 - dep. 25/01/2005, Tarlarini, Rv. 230929). Nel caso di specie, l'impugnazione articolava censure relative all'affermazione della responsabilità penale, sicché, al lume dell'orientamento richiamato, l'ordinanza del Tribunale di Sondrio è illegittima, mentre è corretta la qualificazione come appello data dalla parte alla propria impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Morbegno del 10/04/2014. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del rilievo che l'imputato aveva chiesto, con l'impugnazione in esame, la riqualificazione del reato di lesioni personali in quello di percosse: anche tale doglianza, infatti, investe l'affermazione di responsabilità penale ed estende i suoi effetti alle statuizioni civili.
3. Non ignora il Collegio che l'orientamento difforme da quello qui condiviso (e sostenuto a suo tempo da Sez. 5, n. 39465 del 04/10/2005 dep. 27/10/2005, P.C. in proc. Santaniello, Rv. 232379 e da Sez. 5, n. 19382 del 21/04/2005 dep. 20/05/2005, Di Giovanni ed altri, Rv. 231498) è stato di - recente riproposto da Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015 - dep. 17/07/2015, Cerone, Rv. 264544, secondo cui «i due sistemi ordinamentali del giudice di pace e del codice di procedura penale [esprimono] assetti strutturalmente diversi e assimilabili solo nei ristretti ambiti e limiti previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 e della clausola limitativa imposta dal sintagma "per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto" che vale ad escludere ogni contaminazione non voluta dei due sistemi», sicché tale clausola esclude che possa essere richiamata la regola di chiusura ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen.: di qui il principio di diritto in forza del quale è inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una pena pecuniaria ed 3 al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno. L'indirizzo seguito dalla sentenza appena richiamata, tuttavia, non può essere condiviso. Non è in discussione il rilievo delle peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace: invero, la giurisprudenza costituzionale ha rimarcato la riconducibilità di tale procedimento a un «modello di giustizia caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale» (Corte cost., ord. n. 201 del 2004; conf. ord. n. 415 del 2005), un modello coerente con esigenze di massima semplificazione» (Corte cost., ord. n. 349 del 2004). Tale rilievo, tuttavia, non può mettere in ombra il profilo essenziale dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice di pace così come configurato dal legislatore, un assetto delineato dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 426 del 2008: richiamato l'art. 17, comma 1, della legge delega n. 468 del 1999 e, in particolare, la lett. n) della disposizione (che stabilisce l'«appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di D proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria»), il giudice delle leggi ha sottolineato come dall'esame del testo della norma emerga che il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità. In un simile contesto, l'espressione "quelle che applicano la sola pena pecuniaria", utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell'individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell'appello, è riferibile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno»; l'art. 37, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000, osserva ancora la Corte costituzionale, ha tratto origine, come si evince dalla relazione ministeriale al decreto legislativo, dalla «preoccupazione, espressa dalla Commissione giustizia del Senato in sede di parere allo schema di decreto e recepita dal legislatore delegato, in ordine al grado di afflittività delle pronunce sul danno, possibili "per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile">. م Fulcro dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delineata dal Capo VI del d.lgs. n. 274 del 2000 è, dunque, la portata generale attribuita anche in - correlazione al grado di possibile afflittività delle statuizioni civili - alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace: rilievo, questo, la cui valenza sistematica conferma il necessario coordinamento (Sez. 5, n. 2270 del 18/11/2004 - dep. 25/01/2005, Linale ed altro, Rv. 230429) dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 con l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., non riconducibile ai limiti di applicabilità della disciplina codicistica previsti dall'art. 2 d. lgs. n. 274 cit., posto che il menzionato art. 37 non prevede alcuna disciplina di quello che la Relazione al progetto preliminare del codice di rito indicava come effetto conseguenziale dell'impugnazione penale». Un effetto, quello ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen., che, può aggiungersi, esprime il legame logico- giuridico tra il capo della sentenza di condanna relativo all'affermazione di responsabilità penale e quello concernente l'azione civile: infatti, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare in tema di appello incidentale della parte civile, la parte della sentenza investita dell'appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile risulta logicamente collegata ai capi e ai punti oggetto dell'impugnazione principale dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale (Sez. 3, n. 10308 del 03/08/1999 - dep. 31/08/1999, Protti, Rv. 214271; conf.: Sez. 4, n. 17560 del 02/02/2010 - dep. 07/05/2010, Garbetti, Rv. 247322). Del resto, come questa Corte ha già rilevato, ritenere che la formulazione dell'art. 37, comma 2, d. lgs. n. 274 del 2000 renda appellabile la sentenza solo as se l'impugnazione è espressamente rivolta anche ai capi civili «produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mo' di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico» (Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010 - dep. 16/03/2010, Gerratana, Rv. 246618; conf. Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015 dep. 21/07/2015, Sekkari Larbi, Rv. 264561). Ferma restando la possibilità per l'imputato di proporre ricorso per saltum soggetto alla disciplina generale e ai limiti da essa previsti (Sez. 5, n. 5098 del 06/12/2005 - dep. 09/02/2006, Riggi ed altro, Rv. 233599) - ipotesi, questa, che non viene in rilievo nel caso di specie, in quanto l'imputato aveva proposto appello, deducendo, peraltro, anche vizi motivazionali - deve pertanto ribadirsi la validità dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte.
4. Pertanto, qualificata come appello l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Morbegno in data 10/04/2014, l'ordinanza in data 18/08/2014 5 del Tribunale di Sondrio deve essere annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Sondrio per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Qualificata come appello l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Morbegno in data 10/04/2014, annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sondrio 18/08/2014 ove trasmette gli atti per il giudizio di appello. Così deciso il 14/12/2015. Il PresidentePresidente onsigliere estensore I) Ceput Walione DEPOSITATAN CANT addi 8 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise оиз мы 6