Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
L'impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa venga dedotto anche il vizio di motivazione in riferimento all'apprezzamento della prova, è qualificabile come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 574 comma quarto cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 18/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA PP - Consigliere - N. 1767
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 047440/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR US, N. IL 30/05/1957;
avverso SENTENZA del 10/10/2003 GIUDICE DI PACE di PAVIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. A. Galasso che ha concluso per l'ann.to c.r.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
TA PP era condannato dal giudice di pace di Pavia per lesioni volontarie alla pena pecuniaria, oltre al risarcimento del danno.
Ricorre personalmente l'imputato, deducendo il travisamento di fatto:
il giudice ha privilegiato la versione della p.o., benché smentita dai testi escussi, con la motivazione implausibile che costoro hanno reso dichiarazioni favorevoli all'imputato, per il solo fatto che il querelante GE è inviso ai condomini dell'edificio ove l'episodio si è verificato. Il principio del libero convincimento non esime il giudice dall'obbligo di rispettare le acquisizioni probatorie e di motivare adeguatamente circa il loro utilizzo.
L'art. 37, C. 1 d.l.vo n. 274/2000 consente all'imputato di proporre appello contro le sentenze del giudice di Pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, nonché contro quelle che applicano tale pena, a condizione che impugni il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
È pur vero che nella specie l'imputato non si duole espressamente delle statuizioni civili, ma l'art. 574, c. 4 c.p.p. dispone che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato. Ne deriva che, in virtù del dettato normativo in questione l'impugnazione del TA estende i suoi effetti al capo della pronuncia del giudice di pace che concerne il risarcimento del danno, rendendosi così esperibile l'appello.
Nella specie va, dunque, ravvisato il ricorso immediato configurato dall'art. 569 c.p.p., avendo l'imputato optato per tale mezzo di gravame.
Peraltro, il TA deduce il vizio di motivazione in riferimento all'apprezzamento della prova, sicché il ricorso proposto va convertito in appello, alla stregua del disposto dell'art. 569, c. 3 c.p.p.. Gli atti vanno trasmessi al tribunale di Pavia per il giudizio di appello.
P.T.M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Pavia per il giudizio d'appello.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005