Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 2271
CASS
Sentenza 18 novembre 2004

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L'impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa venga dedotto anche il vizio di motivazione in riferimento all'apprezzamento della prova, è qualificabile come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 574 comma quarto cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 2271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2271
    Data del deposito : 18 novembre 2004

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