Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7455
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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È ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, qualora con esso non venga contestata esclusivamente la specie o l'entità della pena, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti la rifusione delle spese processuali che hanno il loro necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.

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  • 1Criticare condotta professionale non è diffamazione (Cass. 52578/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7455
Data del deposito : 16 ottobre 2013

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