Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
È ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, qualora con esso non venga contestata esclusivamente la specie o l'entità della pena, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti la rifusione delle spese processuali che hanno il loro necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
Commentario • 1
- 1. Criticare condotta professionale non è diffamazione (Cass. 52578/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7455 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 1415
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI UC - Consigliere - N. 13693/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CA EA N. IL 02/09/1969;
avverso la ordinanza n. 5/2012 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del 07/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Cons. dott. SABEONE Gerardo;
lette le conclusioni del dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 7 gennaio 2013 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Di UC DR, imputato del delitto di diffamazione in danno di De IC IA EN e SA TO, nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Alessandria del 26 settembre 2011 che lo aveva condannato alla pena di Euro 500,00 di multa ed alla rifusione delle spese processuali in favore delle dianzi indicate parti civili. L'affermata inammissibilità sarebbe derivata dalla esistenza della sola condanna ad una pena pecuniaria senza condanna, altresì, al risarcimento del danno, che avrebbe reso inappellabile la sentenza del Giudice di pace.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentandone quale unico motivo una violazione di legge, posto che l'art. 574 c.p.p., comma 4, applicabile anche ai procedimenti del Giudice di pace, prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti anche alle domande riguardanti la condanna alle spese processuali.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, senz'altro, procedersi all'annullamento dell'impugnata ordinanza in quanto il ricorso è fondato.
2. Come, in effetti, ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte (v. di recente Cass. Sez. 5 23 febbraio 2011 n. 20855 e Sez. 5 29 novembre 2011 n. 6952) la disposizione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, che consente all'imputato l'appello avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria ed al risarcimento del danno emessa dal Giudice di Pace a condizione che l'impugnazione aggredisca le statuizioni civili della sentenza, deve essere coordinata con la generale previsione dell'art. 574 cod. proc. pen., comma 4, per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti le spese processuali, che hanno il loro necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (v. Cass. Sez. 5 2 marzo 2006 n. 12609 e Sez. 5 20 gennaio 2009 n. 7051). Nella specie, la sentenza di prime cure conteneva la condanna dell'imputato non solo ad una pena pecuniaria ma, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Ecco, quindi, che il Giudice dell'impugnazione avrebbe ben potuto entrare nel merito dell'appello e non dichiarare inammissibile lo stesso.
3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per la celebrazione del giudizio di appello, nel quale sarà onere del Giudice ad quem di valutare anche la sussistenza o meno dell'intervenuta prescrizione dell'ascritto reato.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Alessandria per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014