Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è qualificabile come ricorso per cassazione e non come appello l'impugnazione proposta dall'imputato - avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria - con la quale formuli censure concernenti esclusivamente la statuizione penale, stante il carattere di specialità che connota la normativa sul giudice di pace ed in particolare la rapidità e l'agilità del relativo procedimento; né rileva in senso contrario il disposto dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - per il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato -, il quale serba integra la propria valenza, posto che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto, esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale.
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di paceIlaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2005, n. 39465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39465 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 04/10/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1892
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 008381/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT IL, imp. e dalla parte civile N. IL 30/08/1941;
2) PALERMO GAETANO, c/ N. IL 18/06/1967;
3) NT GI N. IL 21/10/1970;
avverso SENTENZA del 17/12/2003 GIUDICE DI PACE di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI V. che ha concluso per il rigetto.
Udito, per la parte civile, l'avv. SAMMARCO, in sost.ne avv.ssa FERRAIOLI;
udito il difensore avv. ZECCA A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Salerno condannava NT MI alla pena della multa per il reato di minaccia semplice ed assolveva NT IG dallo stesso reato (in concorso) perché il fatto non sussiste.
Ricorrono il primo imputato e la parte civile Palermo Gaetano. L'uno lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, dal momento che, trattandosi di minaccia concionata, il reato non sussiste, poiché il male prospettato non rientra "nella sfera volitiva dell'agente".
L'altra parte denuncia i medesimi vizi, lamentando che il giudice abbia ritenuto che la mera presenza di NT IG non valga come contributo concorsuale alla commissione dell'illecito posta in atto dal genitore MI, condannato.
Il difensore della parte civile ha chiesto che il ricorso sia qualificato come appello, essendo stato tacitamente impugnato anche il capo della sentenza relativo alle statuizioni civili. Tale deduzione non può essere condivisa.
È pur vero che questa Sezione ha altre volte deciso che anche se l'imputato non si duole della condanna al risarcimento del danno, la sua impugnazione va qualificata come appello, poiché l'art. 574 c.p.p. dispone che l'impugnazione contro la pronuncia di condanna o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato (sez. 5^, 25.11.04, n. 1349, Parisi;
id., 18.11.04, n. 2270, Linale). "Re perpensa", occorre considerare che la normativa che disciplina il procedimento davanti al Giudice di Pace ha carattere speciale ed è improntata a snellezza e rapidità.
Orbene, al D.Lgs. n. 274/2000, art. 37 c.p., comma 1, prevede che l'imputato possa proporre appello anche contro le sentenze di condanna a pena pecuniaria, se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Nella specie l'imputato ha proposto ricorso, formulando censure unicamente in riferimento alla statuizione penale, sicché non v'è ragione che l'impugnazione vada qualificata come appello.
Nè a tale conclusione osta il dettato dell'art. 574 c.p.p., che serba integra la sua valenza, atteso che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto, esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale. I ricorsi proposti nella specie sono entrambi infondati. La minaccia condizionata non integra il reato di cui all'art. 612 c.p. solo nel caso in cui sia diretta non già a restringere la libertà psichica del minacciato, bensì a prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli la reazione legittima determinata da un suo comportamento (giurisprudenza pacifica). La reazione minacciata nel caso in esame è illegittima, siccome tesa a prospettare un danno ingiusto ("ti colpirò, ti farò del male, me la prenderò con te ...").
Va rigettata anche la doglianza formulata dalla parte civile in ordine all'assoluzione di NT IG, poiché con ineccepibile motivazione, sulla scorta delle risultanze probatorie debitamente vagliate, il giudice di merito ha escluso che il predetto imputato con la sua presenza abbia rafforzato il proposito criminoso del genitore MI, che ha proferito le espressioni minacciose. L'umbratile confine tra il concorso morale nel reato e la mera connivenza è stato tracciato dal Giudice di Pace, che dalla silente presenza di NT MI ha ritenuto di non poter enucleare gli estremi del concorso nel reato plurisoggettivo.
I ricorsi vanno rigettati, con la condanna di entrambe le parti alle spese del procedimento in solido (Cass. Sez. 1^, 28.1.03, n. 5697, Di Giulio;
sez. 4^, 19.4.89, n. 11470, Musiero, sulla condanna in solido alle spese giudiziali delle parti avverse). Il ricorrente NT MI va condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi euro 1.600,00 oltre gli accessori di legge.
P.T.M.
Rigetta entrambi i ricorsi proposti. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Condanna il ricorrente NT MI altresì alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi euro 1.600,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2005