Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2005, n. 39465
CASS
Sentenza 4 ottobre 2005

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Massime1

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è qualificabile come ricorso per cassazione e non come appello l'impugnazione proposta dall'imputato - avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria - con la quale formuli censure concernenti esclusivamente la statuizione penale, stante il carattere di specialità che connota la normativa sul giudice di pace ed in particolare la rapidità e l'agilità del relativo procedimento; né rileva in senso contrario il disposto dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - per il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato -, il quale serba integra la propria valenza, posto che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto, esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale.

Commentario1

  • 1A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di pace
    Ilaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2005, n. 39465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39465
Data del deposito : 4 ottobre 2005

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