Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2011, n. 46273
CASS
Sentenza 15 novembre 2011

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La falsificazione del passaporto costituisce falso in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, anche quando il passaporto sia stato rilasciato da autorità straniera.

In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (La Corte, in applicazione del principio, ha escluso che una lettera con cui venga assicurata l'erogazione in anticipo di una somma di denaro in conto forniture possa essere qualificata come certificato o autorizzazione amministrativa).

Ai fini di una condanna per il delitto di cui all'art. 476 cod. pen. non è indispensabile che l'atto falso sia acquisito al fascicolo per il dibattimento o che la falsità accertata sia dichiarata in dispositivo, perché l'omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 537 cod. proc. pen. non incide sull'esistenza giuridica del predetto delitto.

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  • 1Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2011, n. 46273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46273
Data del deposito : 15 novembre 2011

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