Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, va qualificata come appello l'impugnazione che l'imputato proponga contro la sentenza di condanna a pena pecuniaria anche in punto di responsabilità, atteso che, in tal caso, il disposto di cui all'art. 37, comma primo, seconda parte, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, secondo cui l'appello è ammesso quando venga impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno, va coordinato con quello di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. (applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 274/2000), secondo cui "l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 18/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1766
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 047425/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE VA, N. IL 28/06/1924;
avverso SENTENZA del 23/07/2003 GIUDICE DI PACE di CHIAVARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
sentito il Procuratore Generale Dr. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO
- che con sentenza 23 luglio 2003 il Giudice di Pace di Chiavari dichiarava LE AN responsabile del reato di ingiuria e lo condannava alla pena di euro 300 di multa nonché al risarcimento del danno verso la parte civile, da liquidarsi in separata sede;
- che l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità;
- che il ricorso deve essere convertito in appello: invero sono inappellabili le sentenze del giudice di pace che applicano una pena pecuniaria (art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/00), non anche quelle che contengono altresì, come nella specie, la condanna - non importa se generica - al risarcimento (art. 37, comma 1, seconda parte); in questo caso la appellabilità è subordinata alla condizione che le doglianze debbano appuntarsi sullo specifico capo relativo alla condanna al risarcimento, ma deve tenersi conto della disposizione generale dell'art. 574, comma 4, c.p.p. (applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo contenuto nell'art. 2, comma 1, d.lgs. cit.), secondo la quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato;
P.Q.M.
La Corte, convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Chiavari per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005