Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
È ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2011, n. 6952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6952 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo Presidente del 29/11/2011
Dott. SAVANI Piero Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. Consigliere N. 2794
Dott. ZAZA Carlo rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 13778/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 24.1.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI AR Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata l'appello proposto da AL RS avverso la sentenza del Giudice di Pace di Oria in data 16.4.2010, con la quale il AL veniva condannato alla pena di Euro 500 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commesso in Oria il 25.5.2003 in danno di GA AR Della Croce, veniva dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione del capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L'imputato ricorrente deduce violazione di legge nell'omessa applicazione dell'art. 574 c.p.p., che estende alle disposizioni civili gli effetti dell'impugnazione avverso l'affermazione di responsabilità penale nella specie costituente oggetto dell'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come in effetti ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte (Sez. 2, n. 5576 del 21.1.2009, imp. Sidoli, Rv. 243288 Sez. 2, n. 18575 del 18.3.2009, imp. Carcione, Rv. 244543; Sez. 2, n. 23555 del 12.5.2009, imp. Ognibene, Rv. 244235;
Sez. 4, n. 41816 del 10.7.2009, imp. Azzato, Rv. 245454; Sez. 2, n. 10344 del 23.2.2010, imp. Gerratana, Rv. 246618; Sez. 5, n. 20855 del 23.2.2011, imp. Pierro, Rv. 250395) la disposizione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, che consente all'imputato l'appello avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria ed al risarcimento del danno emessa dal Giudice di Pace a condizione che l'impugnazione aggredisca le statuizioni civili della sentenza, deve essere coordinata con la generale previsione dell'art. 574 c.p.p., comma 4, per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale. Il che non si traduce, come temuto dal giudice della sentenza oggetto del presente ricorso, in un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice del citato art. 37, la cui efficacia permane laddove l'appello si diriga avverso profili penalistici diversi dal giudizio sulla responsabilità, quali quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie, l'appello contemplava indiscutibilmente, fra i suoi motivi, doglianze riferite all'affermazione di responsabilità dell'imputato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012