Sentenza 23 febbraio 2010
Massime • 2
È abnorme il provvedimento con cui il tribunale, investito dell'appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche con riguardo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, confermi le statuizioni di carattere civile provvedendo a trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione per quanto riguardante i profili penalistici dell'impugnazione, qualificata come ricorso. (Nella specie la Corte di Cassazione, destinataria della trasmissione dell'atto di appello, ha disposto l'annullamento senza rinvio sia dell'ordine di trasmissione stesso che della pronuncia di conferma delle statuizioni civili).
Sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie, sempre che l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità.
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2010, n. 10344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10344 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2010 |
Testo completo
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Матим 44
1 0344 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Antonio Esposito - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 23.2.10 Dott.ssa Laurenza Nuzzo - Consigliere R.G. N. 9257/08
Dott. Antonio Manna - Consigliere rel. SENTENZA
N. 164010. Dott. Giovanni Diotallevi - Consigliere
Dott. Geppino Rago - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER VI, avverso la sentenza 11.11.05 dell'Ufficio del g.d.p. di TO;
visti gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 11.11.05 l'Ufficio del g.d.p. di TO condannava ER
VI alla pena di euro 800,00 di multa per i reati p. e p. ex artt. 633, 635 e
612 c.p. commessi in danno di IB CE, poi costituitosi parte civile, nonché al risarcimento dei danni da costui subiti.
Il ER proponeva appello contro detta pronuncia, chiedendo l'assoluzione dai reati ascrittigli per insussistenza dei medesimi, per esserne mancante o, quanto meno, insufficiente la prova.
Con sentenza 17.1.08 il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di TO, confermava le statuizioni civili della decisione di prime cure, ma nello stesso provvedimento disponeva trasmettersi gli atti a questa S.C. per quanto concernente gli aspetti penalistici dell'impugnazione e ciò sul presupposto della
1- Si premetta che questa S.C., investita della cognizione del processo dalla trasmissione degli atti disposta con il provvedimento emesso il 17.1.08 dal
Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di TO, non può non rilevare in via preliminare l'abnorme scissione tra il giudizio sulla domanda di parte civile - che presuppone necessariamente un'affermazione di sussistenza del reato e quello su tale ultimo aspetto, erroneamente rimesso al giudice di legittimità.
In altre parole, il provvedimento summenzionato deve ritenersi affetto da abnormità genetica così radicale da determinarne la giuridica inesistenza e, quindi, l'inidoneità a passare in giudicato (cfr. Cass. Sez. I n. 3305 del 13.1.05, dep. 1°.2.05, rv. 230747, PM in proc. Haddah;
Cass. Sez. III n. 20377 del 24.2.04, dep. 30.4.04, rv. 229034, PM in proc. La Rocca;
Cass. Sez. I n. 2209 del 17.3.99, dep. 21.4.99, rv. 213057, PM in proc. Nicola).
Tale abnormità implica l'annullamento senza rinvio non solo dell'ordine di trasmissione degli atti a questa S.C., ma anche della contestuale pronuncia intimamente connessavi nell'erronea ottica del provvedimento de quo di
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conferma delle statuizioni civili, emessa in assoluta carenza del relativo potere (e, quindi, insuscettibile di passare in giudicato), potere non esercitabile, giova ribadire, disgiuntamente dalla cognizione sull'esistenza del reato ascritto all'imputato.
Invero, sia che venga meno la pronuncia di penale responsabilità (ad esempio per causa di estinzione del reato sopravvenuta in appello o in cassazione, regolata dall'art. 578 c.p.p.) sia che la sentenza di proscioglimento risulti impugnata dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.p.), il giudice penale non può esimersi dall'accertare se i fatti determinativi di danno integrano l'ipotesi criminosa contestata e, solo in ipotesi di risposta affermativa, può accogliere la domanda di parte civile emettendo sentenza di condanna al risarcimento (e/o alla restituzione) in suo favore.
In nessun caso il giudice penale può svolgere tale accertamento in sedi differenti: ed infatti, la separazione del processo civile da quello penale in cui il primo sia stato originariamente inserito non comporta mai la sopravvivenza della
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giurisdizione del giudice penale, maTINYsemmai
-l'esatto contrario, come avviene nelle ipotesi di esclusione d'ufficio della parte civile o di revoca della relativa costituzione (v., rispettivamente, artt. 81 e 82 c.p.p.) o di annullamento della sentenza ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.).
2- Ciò premesso, gli atti vanno trasmessi allo stesso Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di TO (in diversa composizione), affinché provveda al giudizio di appello.
Infatti, ai sensi dell'art. 2 del cit. d.lgs. n. 274/2000 nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto da detto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel c.p.p., fatte salve le esclusioni in esso elencate e fra le quali non rientra l'art. 574 co. 4° c.p.p.
Esso è applicabile anche nel giudizio davanti al giudice di pace, considerato che la sua estensione, ricavabile dal dato letterale dell'art. 2 d.lgs. n. 274/2000, non trova ostacolo nell'art. 37 co. 1°, seconda parte, stesso d.lgs.; né l'applicazione dell'art. 574 co. 3° svuota di significato l'art. 37 cit., in quanto restano inappellabili (e ricorribili solo per cassazione) tutte le condanne a sanzione pecuniaria, accompagnate da statuizioni civili, allorquando l'imputato intenda contestare soltanto la specie e/o l'entità della pena.
La soluzione qui accolta è in linea con giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Suprema Corte, la quale statuisce che il dettato dell'art. 37 co. 1°, seconda parte, d.lgs. n. 274/2000 va coordinato con quello dell'art. 574 co. 4°
c.p.p., in virtù del quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (v. Cass. Sez. II, ud. 12.5.09,
Ognibene; Cass. Sez. II, ud. 21.1.2009, Sidoli;
Cass. Sez. V n. 33545 del
21.9.2006, dep. 5.10.2006; Cass. Sez. V n. 12609 del 2.3.2006, dep. 10.4.2006;
Cass. n. 5098/2006; Cass. n. 19664/2005; Cass. n. 45296/2005; Cass. n.
45277/2005; Cass. n. 45269/2005; Cass. n. 42207/2005; Cass. n. 19664/2005;
Cass. n. 5128/2005; Cass. n. 1349/2005; Cass. n. 2271/2004; Cass. n. 1349/2004).
È pur vero (come sopra si è accennato) che talune pronunce di questa S.C. sono state di avviso contrario (cfr. Cass. Sez. V n. 19382 del 21.4.2005, dep. 20.5.2005; v. altresì, sia pure senza affrontare specificamente la questione del coordinamento del cit. art. 37 co. 1° d.lgs. n. 274/2000 con l'art. 574 co. 4° c.p.p.,
Cass. Sez. V n. 4886 del 16.12.2005, dep. 8.2.2006): in particolare, Cass. Sez. V
n. 39465 del 4.10.2005, dep. 27.10.2005, afferma che l'art. 574 co. 4° c.p.p. serba integra la propria valenza, atteso che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto (se del caso convertito in ricorso per cassazione), esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale.
Ma è proprio l'indubbia perdurante applicabilità dell'art. 574 co. 4° anche al ricorso per cassazione nei procedimenti per reati di competenza del g.d.p. ad indurre un'ingiustificata aporia di sistema se la norma si ritiene invece inapplicabile ove venga proposto l'appello.
Rafforza il giudizio di compatibilità fra la norma dell'art. 574 co. 4° c.p.p. e quella dell'art. 37 co. 1° cit. d.lgs. il rilievo che il sistema delineato dalla seconda
è inteso proprio ad assicurare, nell'ambito del procedimento davanti al g.d.p., un doppio grado di merito solo in caso di statuizioni civili conseguenti ad un'affermazione di penale responsabilità sanzionata con pena pecuniaria, in deroga a quanto avviene nell'ordinario processo penale, nel quale (secondo Cass.
Sez. III n. 27366 del 23.5.2001, dep. 6.7.2001) le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593 ult. co.
c.p.p., pur ove contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In altre parole, la finalità perseguita dal legislatore del 2000 è quella di differenziare l'ambito di appellabilità delle sentenze del g.d.p. rispetto a quanto avviene nel rito ordinario (diversamente, gli sarebbe bastato mantenere sic et simpliciter il regime di inappellabilità di cui all'art. 593 c.p.p.), per certi versi restringendolo (rendendo inappellabili le condanne alla sola multa), per altro verso ampliandolo (rendendo appellabili le condanne alla sola ammenda accompagnate da conseguenti statuizioni civili), in tal modo individuando il criterio identificativo del tipo di impugnazione in caso di pena pecuniaria (multa od ammenda) nell'essere o non la condanna accompagnata da statuizioni civili: non a caso il procedimento penale innanzi al g.d.p. si caratterizza per l'inserimento di elementi misti che evocano più il rito civile che quello penale.
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D'altro canto, ritenere che l'espressione che si legge nel co. 2° del cit. art. 37
("...se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno") renda la sentenza appellabile solo se l'impugnazione è espressamente estesa anche ai capi civili produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mo' di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico.
L'esito interpretativo invece qui condiviso e che conduce a ritenere appellabili tutte le sentenze del g.d.p. che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie (ove, s'intende, l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità) è avvalorato anche dalla motivazione di Corte cost. n. 426/2008,
che nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 37 co. 1° cit.
d.lgs. in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dà atto che l'espressione "quelle che applicano la sola pena pecuniaria” che si legge nell'art. 17 co. 1° lett. n) della legge delega n. 468/99 si riferisce alle pronunce che rechino esclusivamente tale condanna, non accompagnata da statuizioni civili.
A ciò la Corte cost. perviene non solo in virtù del rilievo che la regola generale
- riguardo alle sentenze del g.d.p. – è quella dell'appellabilità, di guisa che le
-
relative eccezioni sono di stretta interpretazione, ma anche in ragione della ratio legis come emergente dai lavori preparatori della legge delega e dalla relazione ministeriale al d.lgs. n. 274/2000, in cui la logica della semplificazione del rito
(anche sul versante delle impugnazioni) giustificata dal carattere delle competenze penali del g.d.p. (destinate ad esprimersi solo su reati espressivi di meri microconflitti interpersonali) e dalla minima afflittività delle sanzioni applicabili, cede il passo a fronte delle statuizioni civili, che possono avere ad oggetto anche somme largamente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del g.d.p. ed assolvono ad una funzione per certi versi sostitutiva della pena.
In conclusione, nel caso di specie, poiché il ER aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità, il gravame deve intendersi automaticamente esteso ex art. 574 co. 4° c.p.p. anche al capo relativo alle
え statuizioni civili, per l'effetto non incontrando il divieto di appello nei termini sanciti dall'art. 37 co. 1°, seconda parte, d.lgs. n. 274/2000, come sopra interpretato.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la summenzionata sentenza del g.d.p. era appellabile.
Né l'impugnazione proposta dal ER può intendersi come ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p., giacché essa denuncia vizi di merito della decisione di prime cure.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio il provvedimento emesso il 17.1.2008 dal Tribunale di
Ragusa, sezione distaccata di TO, e dispone trasmettersi gli atti al suddetto
Tribunale in composizione diversa - per il giudizio di appello.
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Così deciso in Roma, in data 23.2.10.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonio Manna Dott. Antonio Esposito
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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