Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2010, n. 10344
CASS
Sentenza 23 febbraio 2010

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È abnorme il provvedimento con cui il tribunale, investito dell'appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche con riguardo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, confermi le statuizioni di carattere civile provvedendo a trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione per quanto riguardante i profili penalistici dell'impugnazione, qualificata come ricorso. (Nella specie la Corte di Cassazione, destinataria della trasmissione dell'atto di appello, ha disposto l'annullamento senza rinvio sia dell'ordine di trasmissione stesso che della pronuncia di conferma delle statuizioni civili).

Sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie, sempre che l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità.

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  • 1La diffamazione richiede la prova della comunicazione a più persone e l’attendibilità delle dichiarazioni
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  • 2Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10
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    Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2010, n. 10344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10344
Data del deposito : 23 febbraio 2010

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