Sentenza 23 febbraio 2011
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È ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza di condanna alla pena della multa ed al risarcimento del danno - ancorché quest'ultimo non abbia impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., in virtù della quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese, se questa dipende dal capo impugnato.
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
Leggi di più… - 2. A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di paceIlaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2011, n. 20855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20855 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 23/02/2011
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 545
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 23549/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AN N. IL 07/03/1955;
avverso la sentenza n. 7/2008 TRIBUNALE di LUCERA, del 16/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
udito il P.G. in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'a.c.r.;
udito il difensore avv. Nunzio Luciano.
FATTO E DIRITTO
Il difensore di OV ER, ha presentato ricorso avverso la sentenza 16.4.2010 del tribunale di Lucera, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ER, avverso la sentenza 21.11.06 di condanna alla pena di Euro 350 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p.. Secondo il ricorrente, la sentenza del tribunale è stata emessa in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, preclude il gravame dell'appello solo qualora l'imputato sia stato condannato esclusivamente alla pena pecuniaria.
Il ricorso merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità, del D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 37, con la mancata impugnazione, da parte dell'imputata, del capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Tale decisione si pone in ingiustificato contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo (sez. 2^, n. 5576 del 9.2.09; id. n. 23555 del 12.5.09), secondo cui la richiamata disposizione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 37, va coordinata con la disposizione ex art. 574 c.p.p., comma 4, in virtù della quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese, se questa dipende dal capo impugnato.
Va anche rilevato che, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. citato, nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è ivi previsto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di rito, fatte salve le esclusioni in esso elencate. Posto che tra esse non rientra l'art. 574 c.p.p., comma 4, deve concludersi che, contestando l'affermata responsabilità in ordine ai reati contestati, il gravame deve intendersi automaticamente esteso, ex art. 574 c.p.p., comma 4, al capo relativo alle statuizioni civili. Ne discende che non ricorre il divieto di appello nei termini sanciti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio,con trasmissione degli atti al tribunale di Lucera per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Lucera per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011