Sentenza 5 ottobre 2012
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell'indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi dell'art. 104, comma terzo, cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile né può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l'espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a norma dell'art. 178, lett.c), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2012, n. 44932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44932 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2012 |
Testo completo
32 449 32 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente Dott. ADOLFO DI VIRGINIO N. 1365/2012 Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA - Consigliere - - REGISTRO GENERALE N. 32342/2012- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO Dott. EMANUELE DI SALVO - Consiglicre - Dott. GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE nei confronti di: 1) OS AN N. IL 28/01/1947; avverso l'ordinanza n. 936/2012 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 29/06/2012. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG dr. Carmine STABILE che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del OS e l'annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso del P.M., limitatamente alla scelta della misura. Uditi i difensori Avv.ti Andrea NICCOLAI e Valerio SPIGARELLI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e il rigetto del ricorso del P.M.. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 giugno 2012 il Tribunale del riesame di Firenze, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 309 c.p.p. formulata da RO RD avverso l'ordinanza adottata dal G.i.p. del Tribunale di Pistoia in data 5 giugno 2012, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, imponendo il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi.
2. Il Tribunale del riesame ravvisava a carico del RO - socio di maggioranza della "RO DO s.p.a. e comproprietario della "Impredil" s.r.l. - gravi indizi in ordine ai reati di cui ai capi sub A), B) e C) dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, commessi dall'inizio del 2011 e riguardanti un'associazione per delinquere (art. 416, commi 1, 2, 3 e 5) finalizzata alla corruzione propria aggravata (ex artt. 81, cpv., 110, 112, n. 2, 319, 319-bis e 321 c.p.) ed alla turbata libertà degli incanti aggravata (ex artt. 81, cpv, 110, 112, n. 2 e 353, comma 2, c.p.), relativamente alle gare d'appalto che si svolgevano presso vari comuni del territorio della provincia pistoiese: quale partecipe della predetta associazione, egli sarebbe stato in grado di interloquire direttamente con pubblici amministratori, funzionari e politici, facendo sistematico ricorso a meccanismi corruttivi, attraverso la corresponsione di soldi, favori e regalie, e ricevendone ampia remunerazione con l'aggiudicazione di appalti per lavori pubblici dell'importo di svariati milioni di euro ogni anno.
3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Pistoia, deducendo: a) violazione di legge per avere il Tribunale disposto gli arresti domiciliari in ragione delle condizioni di salute dell'indagato, pur affermando di non occuparsi della loro compatibilità con il regime carcerario, in quanto tema di competenza del giudice che procede, e nonostante il G.i.p. ne avesse già valutato, a seguito di una perizia, la piena compatibilità con il regime detentivo, disponendo il trasferimento dell'indagato presso apposita struttura sanitaria dell'amministrazione penitenziaria, con la conseguenza che la difesa avrebbe dovuto adire il Tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p., e solo in quella sede sarebbe stato possibile valutare compiutamente il profilo delle sue condizioni di salute;
b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui, a fronte di quanto precedentemente affermato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, non ha spiegato le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari debba considerarsi idonea e adeguata per gli ipotizzati reati, risultando la stessa in concreto inutile rispetto alle ritenute esigenze cautelari ed aprendo gravi possibilità di inquinamento probatorio e reiterazione del reato da parte dell'indagato, per l'impossibilità di controllare in modo puntuale il rispetto del divieto di comunicazione impostogli.
4. Avverso la predetta ordinanza, inoltre, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RO RD, deducendo i seguenti motivi di doglianza: 1 Ли 4.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (ex artt. 606, lett. c) e lett. e), c.p.p.), in relazione alla dilazione del diritto dell'indagato di conferire con il proprio difensore ai sensi dell'art. 104, comma 3, c.p.p., ed all'impossibilità di interloquire con riferimento agli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., in quanto, da un lato, il provvedimento con cui il G.i.p. disponeva la dilazione non sarebbe stato correttamente motivato, risultando così gravemente lesivo del diritto di difesa, dall'altro lato, il G.i.p., nel rigettare la relativa eccezione difensiva in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p., avrebbe erroneamente impedito al difensore di interloquire con il proprio assistito in ordine al contenuto ed al significato degli avvertimenti fatti dal Giudice a norma dell'art. 64 c.p.p., ed alle facoltà spettanti all'indagato;
4.2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 125, 292 e 606, lett. c), c.p.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della - motivazione (ex art. 606, lett. e), c.p.p.), in relazione sia ai gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari:
4.2.1. per quel che attiene al profilo dei gravi indizi di colpevolezza si rileva, sulla base della memoria difensiva e delle relative allegazioni documentali depositate dinanzi al Tribunale del riesame, l'omessa motivazione riguardo ai seguenti profili: a) la configurabilità del vincolo associativo, non potendosi desumere dall'elencazione dai rapporti esistenti tra imprenditori, esponenti del mondo politico e pubblici funzionari la prova dell'esistenza della partecipazione all'ipotizzata associazione, trattandosi di contatti del tutto fisiologici per aziende importanti, specificamente qualificate per l'esecuzione dei lavori pubblici e, dunque, naturalmente destinatarie dell'aggiudicazione di gare d'appalto in quell'area territoriale (come, appunto, la "RO Leopoldo s.p.a."); b) la piena legittimità e plausibilità del criterio discrezionale di scelta basato sull'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove il criterio basato sul prezzo più basso ha senso solo per procedure largamente standardizzate, quando non sia riscontrabile un particolare valore tecnico o tecnologico, ovvero non siano rilevanti determinati aspetti qualitativi;
c) la riconducibilità dei rapporti intrattenuti con il presidente della Provincia ad un normale contratto di appalto tra l'associazione pro-loco di Tobbiana e l'impresa dell'indagato avente ad oggetto lavori di sistemazione e livellamento del terreno, regimazione delle acque e predisposizione dell'impianto di illuminazione, da eseguire presso il locale campo sportivo, per l'importo di euro 6.000,00 - e non certo a "piaceri" o favori personali frutto di una volontà corruttiva;
d) i contributi a titolo di sponsorizzazione, che risulterebbero versati in modo trasparente e regolarmente contabilizzato;
e) i rapporti con il direttore del Consorzio Bonifica Padule di Fucecchio non sarebbero indice di episodi corruttivi, ma risulterebbero contrattualmente disciplinati da un contratto di locazione - per quel che attiene ad una casa in Versilia, nel periodo luglio- 2 lu settembre 2011 e maggio-settembre 2012 e da un regolare contratto di compravendita (per quel che attiene alla vendita di un appartamento a IA;
f) in ordine alla gara indetta dal Comune di Quarrata per la realizzazione di una pista ciclabile, la delusione manifestata dall'indagato per la sua mancata aggiudicazione emergente da una - conversazione intercettata il 30 novembre 2011 non sarebbe indice di certezza - dell'aggiudicazione, ma sarebbe stata motivata unicamente dalla convinzione della bontà della propria offerta, tanto che la società avrebbe presentato ricorso al T.A.R. ottenendo l'annullamento della procedura;
g) la regolarità della partecipazione, con raggruppamento temporaneo di imprese, alla realizzazione del nodo di interscambio nell'area della stazione FF.SS. di IA (episodio cui non si fa cenno nell'ordinanza del Tribunale); h) in ordine alla prima delle contestate dazioni di denaro all'Evangelisti, non si riuscirebbe a comprendere dai fotogrammi a disposizione se l'Evangelisti, alle ore 13,26 del 17 novembre 2011, dopo aver incontrato il RO alle ore 10.23 dello stesso giorno, abbia o meno depositato del danaro nella cassaforte dell'ufficio privato in Vicolo della Taverna, né risulterebbe chiaro quanto accaduto nel lasso temporale di due ore dal termine dell'incontro precedentemente avvenuto con il RO in quella stessa mattinata;
in merito alla seconda dazione di denaro, che sarebbe avvenuta in data 15 dicembre 2011, non risulterebbe con certezza dagli atti la riferibilità della consegna di una somma di denaro all'Evangelisti da parte del RO, ovvero di un altro imprenditore, ON RI, dall'Evangelisti incontrato nel corso della stessa mattina del 15 dicembre 2011; 4.2.2. per quel che attiene al profilo delle esigenze cautelari si deduce, inoltre, l'omessa motivazione riguardo alle molteplici argomentazioni svolte dalla difesa sia con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio - solo genericamente prospettato nei confronti del ricorrente, con un riferimento del tutto insufficiente, perché non sostenuto da elementi fattuali concreti, alla "potenzialità inquinante" dell'associazione a delinquere ed alla necessità di acquisizione di documentazione presso le società degli imprenditori indagati - sia in relazione al pericolo di recidiva, stante la genericità della motivazione al riguardo espressa dal Tribunale, senza alcun riferimento specifico e concreto alla persona dell'indagato, peraltro privo di precedenti penali, la cui pericolosità sociale viene desunta, nell'ordinanza cautelare del G.i.p., dalla gravità degli elementi indiziari a carico, elementi che, tuttavia, si risolverebbero in un quadro di condotte ordinarie, collocabili ben al di fuori di un sistema collaudato e relative al fatto di intrattenere contatti e conoscenze - imprescindibili per il legittimo esercizio dell'attività d'impresa con i pubblici amministratori e con il mondo politico ed imprenditoriale;
4.3. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in riferimento agli artt. 271 e 606, lett. c), c.p.p., ed a pena di nullità, in riferimento agli artt. 267, comma 1 e 125 comma 3, c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che nella richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione 3 ли telefonica del 9 marzo 2011 e nel relativo decreto autorizzativo del G.i.p. del 16 marzo 2011, la motivazione rinvierebbe ad una nota informativa della DIGOS dell'8 marzo 2011 dalla quale non emergerebbe alcun grave indizio in ordine al reato di turbativa d'asta, profilo, quello or ora evidenziato, sul quale il Tribunale del riesame avrebbe omesso qualsiasi valutazione;
4.4. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 191 e 606, lett. c), c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla captazione di comportamenti non comunicativi in luogo di privata dimora, atteso che al fine di installare videocamere sia presso l'ufficio lavori pubblici in cui prestava la sua attività l'Evangelisti, sia presso il suo ufficio privato, la Polizia giudiziaria si sarebbe introdotta nottetempo, violando così gli artt. 614 c.p. e 14 Cost., con conseguente nullità di tutte le relative attività, profilo, quello or ora evidenziato, sul quale il Tribunale del riesame avrebbe omesso qualsiasi valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I ricorsi sono entrambi fondati e vanno conseguentemente accolti nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
6. Per quel che attiene, in particolare, al ricorso del RO, deve in questa Sede ribadirsi il principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Rv. 252713; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, dep. 20/10/2010, Rv. 248551). Nel caso di specie, le denunciate carenze motivazionali (sì come specificamente richiamate ed illustrate, supra, nei parr. 4.2., 4.3., 4.4.) risultano evidenti dalla mera lettura del provvedimento impugnato e dal suo raffronto con le deduzioni, le allegazioni documentali e gli specifici rilievi svolti dalla difesa in sede di gravame, la cui incidenza appare tale da disarticolare potenzialmente l'assetto motivazionale dell'impugnata decisione, sia in relazione alla solidità della base indiziaria sia in relazione alla sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari: sui molteplici profili sopra evidenziati nessuna risposta è stata data dal Tribunale del riesame, che ha omesso di confrontarsi criticamente ed in modo argomentato sul complesso delle obiezioni difensive. Al riguardo, invero, deve osservarsi come costituisca ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il principio secondo cui, in materia di misure cautelari personali, l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c)-bis), cod. proc. pen., di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza, sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorchè tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo (Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011, dep. 07/02/2012, Rv. 251848; Sez. 1, n. 3473 del 06/05/1999, dep. 07/07/1999, Rv. 213940). All'interno di questa stessa prospettiva ermeneutica, peraltro, occorre precisare che le deduzioni fatte verbalizzare nel corso dell'udienza di riesame devono considerarsi equipollenti a quelle scritte presentate prima dell'adozione del provvedimento (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, dep. 05/08/2011, Rv. 250686). Fondati, dunque, devono ritenersi il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso del RO.
6.1. Infondato, di contro, deve ritenersi il primo motivo di doglianza dal ricorrente proposto e richiamato, supra, nel par. 4.1. - ove si consideri, sulla base di una consolidata - linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell'indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi dell'art. 104, comma terzo, cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile nè può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l'espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'eventuale nullità dell'interrogatorio avrebbe dovuto utilmente eccepirsi innanzi allo stesso G.i.p. e, successivamente, al Tribunale del riesame ex art. 310 cod. proc. pen.). (Sez. 6, n. 4960 del 08/01/2009, dep. 04/02/2009, Rv. 242912; Sez. 1, n. 4988 del 11/07/2000, dep. 10/08/2000, Rv. 216797; Sez. 6, n. 3682 del 19/10/1995, dep. 31/01/1996, Rv. 203606). Ne discende che l'eventuale illegittimità o invalidità del provvedimento comporta di certo una violazione del diritto di difesa che, soltanto se non eliminata con l'effettuazione di rituale colloquio, si riverbera sullo stesso interrogatorio degli indagati, determinandone la nullità per inosservanza delle norme sull'assistenza, per il combinato disposto di cui all'art. 178, lett. c), con gli artt. 302-306 c.p.p.. Tuttavia, l'eventuale nullità di detto interrogatorio, per effetto dell'asserita immotivata dilazione di colloquio con il difensore, ovvero dell'adozione di atti illegittimi contestuali o susseguenti all'espletamento del predetto incombente, avrebbe dovuto utilmente proporsi dinanzi allo stesso G.I.P., il cui conseguente provvedimento, se del caso, avrebbe potuto costituire oggetto di appello ex art. 310 c.p.p., avanti al Tribunale del riesame.
7. Meritevole di accoglimento deve, altresì, ritenersi il primo motivo di ricorso dal P.M. proposto [ed illustrato, supra, nel par. 3, lett. a)], tenuto conto del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte delineato, e qui ulteriormente 5 ли ribadito, secondo cui, in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1613 del 30/09/2002, dep. 15/01/2003, Rv. 223231; Sez. 5, n. 48093 del 08/10/2009, dep. 16/12/2009, Rv. 245530). Non era dunque possibile, in sede di riesame, disporre gli arresti domiciliari in ragione delle condizioni di salute dell'indagato, trattandosi di un tema cognitivo sul quale si era già pronunziato il G.i.p., e la cui valutazione la difesa avrebbe dovuto sollecitare dinanzi al Tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p.. In ordine al secondo motivo di doglianza prospettato dal P.M., lo stesso, pur astrattamente configurabile in ordine ai denunciati limiti della struttura motivazionale dell'impugnato provvedimento, deve intendersi, allo stato, assorbito alla luce delle su esposte considerazioni, rientrando il relativo apprezzamento di merito sulle ragioni dell'adeguatezza dell'applicata misura cautelare nel più ampio quadro di valutazioni che il Tribunale del riesame dovrà svolgere all'esito della complessiva rivisitazione delle emergenze procedimentali, nel rispetto dei principii di diritto sopra indicati.
8. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame sui punti critici sopra specificamente evidenziati, che dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai su esposti principii di diritto in questa Sede elaborati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, lì, 5 ottobre 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Adolfo Di Virginio dr Gaetano De Amicis офоно DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 NOV 2012 IL DI CA M E R P U Lidia Scalia Secre